Tipologia: Contratto Integrativo Provinciale
Data firma: 1 aprile 2004
Validità: 01.09.2003 - 31.08.2007
Parti: Assoedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Ulltucs-Uil
Settori: Servizi, Proprietari di fabbricati, Milano
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1 - Orario di lavoro
2 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
3 - Tutela della salute e sicurezza del lavoratore
4 - Ferie
5
6 - Indennità per spalatura neve
7 - Indennità per pulizia marciapiede
8 - Indennità confezionamento e trasporto immondizie
9 - Indennità ritiro posta straordinaria
10 - Indennità conduzione autoclave
11 - Graffiti
12 - Attribuzione delle mansioni
13 - Installazione contatore luce ed impianto telefonico
14 - Rimborso spese telefoniche
15 - Alloggio di servizio - Guardiola
16 - Commissione paritetica provinciale
17 - Strumenti di servizio
18 - Codice etico
19 - Tassa rifiuti alloggio di servizio
20 - Commissione di conciliazione e di arbitrato
21 - Strumenti bilaterali
22 - Rapporti con le istituzioni
23 - Trattenute sindacali
24 - Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Provinciale per Dipendenti da Proprietari di Fabbricati

A parziale modifica ed integrazione dell'accordo del 23/06/2003 oggi 1° Aprile 2004; in Milano presso la sede dell'Assoedilizia in via Meravigli n. 3, fra: l'Assoedilizia [...] e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Ulltucs-Uil […], è stato stipulato il presente contratto Integrativo provinciale Per Dipendenti da Proprietari di fabbricati

1 - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale.
In riferimento al CCNL 1 Dicembre 2003 art. 37, tutti i lavoratori portieri categoria A2 e A4 usufruiranno nell'ambito della riduzione d'orario prevista dall'articolo stesso, di una mezza giornata di chiusura settimanale che viene fissata al sabato a partire dalle ore 12.00. Ai portieri di categoria A1, A3 e A5 art. 43, l'orario settimanale di lavoro attualmente in vigore pari a 47 ore settimanali viene di norma distribuito nel seguente modo: dal lunedì al venerdì: massimo 9 ore giornaliere al sabato: massimo 3 ore al mattino (non oltre le ore 12.00) In nessun caso l'orario di lavoro giornaliero potrà essere frazionato In più di due periodi, salvo le deroghe esplicitamente previste dal presente accordo.
Le parti ribadiscono e riconfermano che la normale prestazione settimanale è quella prevista dall'art. 43 CCNL per i portieri di categoria A1, A3 e A5; pertanto la prevista maggiorazione per lavoro straordinario decorrerà dall'ora Immediatamente successiva al normale orario di lavoro previsto dal CCNL stesso. Entro e non oltre il mese di settembre 2004, le parti si incontreranno per definire l’applicazione della ulteriore riduzione oraria così come prevista dell'art. 43 CCNL 1 Dicembre 2003. L'orario di lavoro come sopra specificato, può essere distribuito, mediante accordi fra le parti Interessate, con prestazione data in modo diverso. Per i lavoratori di cui al titolo VI capo I, in relazione a particolari e specifiche esigenze (es. esposizione sacchi) l'orario di lavoro potrà essere articolato secondo una delle seguenti modalità che andranno congiuntamente definite tra le parti
a) Anticipo apertura portone. L'eventuale anticipo della apertura dei portone sarà compensato attraverso un'anticipazione della chiusura serale del portone stesso.
b) Chiusura completa della portineria nella giornata del sabato.
c) L'orario giornaliero, come previsto dall'art. 37 punti 3 e 4 del CCNL, potrà essere frazionato in tre periodi con due pause. In tal caso al portiere sarà riconosciuta un'indennità pari al 15% del salario unico minimo nazionale conglobato.
d) Banca delle ore. In detta banca delle ore dovranno confluire tutte le ore eventualmente eccedenti il normale orario di lavoro contrattuale. Le ore eccedenti saranno recuperate preferibilmente nel periodo feriale, o in concomitanza dei riposi settimanali; in ogni caso n non oltre sei mesi dalla effettiva prestazione, previo accordo.
Le ore eccedenti il normale orario di lavoro che confluiranno nella banca delle ore saranno maggiorate con u una percentuale pari al 10 % della normale paga oraria. Tale maggiorazione verrà erogata con le competenze del mese in cui le ore sono state svolte. Qualora per eventi eccezionali, non imputabili alla volontà del condominio e dei lavoratori, dette ore non potranno essere recuperate, e stesse verranno liquidate secondo quanto previsto dall'art. 71 punto 6 del CCNL.
Nota a Verbale
In applicazione della norma transitoria di cui all'art. 37 CCNL vigente, la Commissione Paritetica valuterà le eventuali soluzioni equivalenti per verificarne la conformità.

2 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
In deroga a quanto previsto al capo III art. 48 del vigente CCNL, in relazione alla riduzione dell'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 66/003, al fine di garantire il più possibile la copertura del nastro orario di apertura delle portinerie potranno essere instaurati rapporti di lavoro a tempo parziale, come secondo portiere, con la distribuzione dell'orario di lavoro articolata orizzontalmente. Tale prestazione lavorativa riguarderà esclusivamente gli stabili che prevedono la presenza delle figure professionali A2 e A4. In questo caso l'utilizzo dell'alloggio e dei servizi rimane di pertinenza del titolare dell'alloggio di servizio, salvo le diverse determinazioni previste dal CCNL. In ragione di detta particolare situazione saranno assunti possibilmente coloro i quali hanno grado di parentela con il portiere titolare, sentito lo stesso.
In ogni caso l'orario di lavoro non potrà essere inferiore alle 12 ore settimanali.
Fatta salva la disponibilità del secondo portiere, allo stesso potrà altresì essere assegnato il compito di sostituire il portiere assunto a tempo pieno in caso di sua assenza. In tale circostanza saranno garantite le percentuali di maggiorazione previste dal CCNL per il lavoro supplementare e straordinario.
Le parti entro il 2004 studieranno apposita normativa per estendere le disposizioni di cui sopra, verificandone la congruità con l'applicazione del CCNL.

3 - Tutela della salute e sicurezza del lavoratore
Le parti saranno impegnate nella gestione delle materie della formazione ed informazione dei lavoratori, per una corretta applicazione del D.Lgs. 626/94 su Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; impegno demandato all'Organismo Paritetico Provinciale costituito in data 12 aprile 1996. Lo stesso OPP ha previsto l'obbligo della figura del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori ove esistano strutture che abbiano alle proprie dipendenze più di quattro lavoratori Dipendenti da Proprietari di Fabbricati. Per il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori è necessaria una adeguata formazione che verrà stabilita dall'Organismo Paritetico Provinciale, per l'apprendimento delle nuove incombenze normative.

7 - Indennità per pulizia marciapiede
Al lavoratore cui venga affidata la pulizia dei marciapiede esterno al fabbricato, verrà corrisposta una indennità mensile pari a euro 0,10 al metro quadro, per tredici mensilità.
La proprietà provvederà a fissare la superficie di cui richiede la pulizia, consegnando cartina topografica al lavoratore con la specifica dei metti quadri da pulire e dando disposizioni per 1'effettuazione di detta mansione nel rispetto del Regolamento di Polizia Urbana.

8 - Indennità confezionamento e trasporto immondizie
Al lavoratore cui venga affidato il servizio di confezionamento e ritiro dei sacchi delle immondizie e dei cassonetti per la raccolta differenziato, verranno corrisposte: euro.0.50 mensili per ogni vano catastale.
Per il trasporto dei sacchi e dei cassonetti per la raccolta differenziata alla sede stradale pubblica (o privata, ove venisse effettuata la raccolta dai mezzi autorizzati) sarà riconosciuta una maggiorazione pari al 50% dell'importo dell'indennità dovuta; in questo caso verranno quindi corrisposte euro 0,75 per ogni vano catastale.
Si precisa che in ogni caso, verrà garantita l'indennità minima non Inferiore al 40 vani catastali.
L'orario straordinario è da considerarsi, da ora in poi, dall'inizio dei trasporto dei sacchi alla sede stradale (orario questo indicato dal datore di lavoro) all'inizio del normale orario giornaliero di lavoro; sono comunque libere le parti di determinare quale si l'orario di lavoro applicabile nel giorno di esposizione dell'immondizia, fermi restando gli obblighi previsti dal presente contratto integrativo.
Sono esclusi da queste prestazioni i servizi per i negozi che producono rifiuti putrescibili (esercizio ortofrutta, fiori, pescherie, osterie, bar, tavole calde, ristoranti, trattorie e simili, compresi i relativi depositi) fermo restando l'obbligo da parte del lavoratore di provvedere allo smaltimento dei rifiuti secchi.
Si ricorda inoltre che, sebbene non espressamente previsto nell'accordo, il lavoratore non deve provvedere allo sgombero delle canne di caduta.
Per quanto concerne Il trasporto e il deposito dei rifiuti nei punti di raccolta esterni allo stabile si farà riferimento all'ordinanza comunale.
Si precisa che con l'entrata in vigore del presente contratto, decade ogni diverso sistema di retribuzione straordinaria in relazione al confezionamento e trasporto immondizia atteso che con la riformulazione e il riordino dei servizio di trasporto dei sacchi e dei cassonetti alla sede stradale con la nuova indennità si è inteso conglobare ogni prestazione ai suo tempo concordata e fornita dal lavoratore. Nella fattispecie sono fatte salve condizioni di miglior favore,

10 - Indennità conduzione autoclave
Viene corrisposta una indennità per la conduzione autoclave (cuscino d'aria), con esclusione della manutenzione; di euro 2,71 mensili.
Si precisa che nella conduzione non è compresa la manutenzione che esula dalla prestazione del lavoratore.

11 - Graffiti
Qualora il lavoratore, previa adeguata formazione a carico della proprietà, sia adibito alla rimozione-pulizia dei graffiti, sarà riconosciuta allo steso una indennità forfettaria pari a € 35 ad intervento. La rimozione dei graffiti sarà di volta in volta richiesta per iscritto dalla proprietà.
Nota a verbale:
In assenza di norme specifiche previste dal presente accordo, vengono prese a riferimento le prescrizioni dei diversi regolamenti di Polizia Urbana.

15 - Alloggio di servizio - Guardiola
L'alloggio di servizio dovrà essere consegnato al portiere in condizioni civili e lo stesso dovrà provvedere a mantenerlo in buono stato.
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla regolare manutenzione della guardiola.

16 - Commissione paritetica provinciale
La Commissione Paritetica Provinciale di Milano, costituita in data 17 maggio 1993 tra l'Assoedilizia e le Associazioni territoriali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, è competente per le materie demandate dal vigente CCNL e dal presente Contratto integrativo Provinciale.
Tale commissione è costituita d tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil di Milano e da tre rappresentanti dell'Assoedilizia.
Ognuna delle parti ha facoltà di nominare tre componenti supplenti.
Alla commissione, composta da Assoedilizia e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CIP verranno affidate le funzioni di Osservatorio, al fine di rilevare l'evoluzione in atto nel settore.
La Commissione Paritetica Provinciale esprimerà parere di conformità in relazione ai nuovi articolati previsti dal vigente CIPL
La commissione esaminerà in via preliminare, suggerendo adeguate soluzioni alle parti, eventuali problemi interpretativi di norme della contrattazione integrativa e di quella collettiva nazionale.
La commissione dovrà essere convocata attraverso comunicazione scritta (contenente l'ordine del giorno) ai suoi componenti, 15 giorni prima della tata stabilita per l'incontro.

17 - Strumenti di servizio
E' fatto obbligo di fornire ai lavoratori, per lo svolgimento delle mansioni loro affidate, strumenti efficienti ed in buono stato, conformemente a quanto rescritto dalle norme vigenti. Si indica inoltre in metri 3 l'altezza massima prevista per le scale portatili, mentre per altezze non raggiungibili con tale dotazione, sarà opportuno utilizzare strumenti maggiormente sicuri e stabili.

18 - Codice etico
Le parti si impegnano entro il 30/06/2004 a stipulare norme di comportamento etico per garantire ad entrambe le parti il reciproco rispetto della dignità della persona, della famiglia, della nazionalità e dell'ideale politico d lavoratori e delle parti padronali.
Detto codice sarà parte integrante del presente contratto.

20 - Commissione di conciliazione e di arbitrato
Come sancito dagli artt. 14 e 15 del CCNL 2003 per dipendenti da proprietari da fabbricati, coerentemente con quanto previsto dalla Legge n. 108/90, entro il 30/06/2004, sarà istituita presso la sede dell'Assoedilizia di Milano la Commissione Territori le di conciliazione e di arbitrato, la stessa sarà regolamentata da apposito statuto che farà parte integrante del presente contratto. Tale strumento sarà definito entro il 30/06/2004.
Il regolamento delle sopra citate commissioni e il relativo finanziamento delle attività conseguenti saranno concordati tra le parti entro il 30/061204.

21 - Strumenti bilaterali
Istituzione composizione degli strumenti bilaterali.
Le parti, per la realizzazione degli impegni/obbiettivi previsti agli art. 14 e 18 del presente contratto concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure dl costituzione e di funzionamento così come riportato nel presente articolo e nei successivi che ad essi fanno riferimento:
a) organismo paritetico provinciale (OPP), accordo del 12.04.1996
b) la commissione paritetica provinciale, composta da sei componenti
c) commissione dl conciliazione, composta da sei componenti
d) Commissione di arbitrato, composta da tre persone, di volta in volta designate.
I sei componenti di cui alle lettere a), b), c) saranno designati nel seguente modo: 3 da Assoedilizia e 3 da Filcams-Cgil Fisascat-Cisl Uiltucs-Uil.
Per ogni componente effettivo si dovrà nominare un supplente.
Per l'espletamento di quanto sopra si applica la procedura di seguito indicata: entro 90 giorni dalla ratifica del CIP Le parti designeranno i rispettivi componenti di cui alle lettere a), b), c). La sede dell'osservatorio provinciale, ella commissione paritetica e della commissione di conciliazione ed arbitrato sarà presso gli uffici di Assoedilizia
Le parti entro il 30/06/2004, al fine di rendere operativo quanto previsto dal vigente CCNL all'articolo 8 punto-5 si attiveranno congiuntamente nei confronti delle strutture nazionali per definire le modalità di attivazione dello sportello territoriale.