Categoria: 2004
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Tipologia: Accordo provinciale integrativo
Data firma: 21 giugno 2004
Validità: 01.06.2004 - 31.12.2006
Parti: Associazione Industriali e Flai‑Cgil, Fai‑Cisl, RSU/RSA
Settori: Agroindustriale, Industria Lattiero, casearie, Mantova
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Campo di applicazione
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Classificazione dei lavoratori
Art. 3 - Generi in natura
Art. 4 - Premio di produzione
Art. 5 - Premio qualitativo per il casaro capo-tecnico
Art. 6 - Indennità disagio per lavoro domenicale
Art. 6 bis - Indennità conduttori caldaie a vapore
Art. 7 - Ritiro patente
Art. 8 - Assemblee
Art. 9 - Libretto sanitario
Art. 10 - Occupazione ed organizzazione del lavoro
Art. 11 - Professionalità
Art. 12 - Ambiente e tutela della salute
Art. 13 - Relazioni sindacali
Art. 14 - Anticipazione infortunio
Art. 15 - Concorso spese contrattuali
Art. 16 - Una tantum
Art. 17 - Contributi sindacali
Art. 18 - Decorrenza e durata

Accordo provinciale integrativo del CCNL per agli addetti all’industria lattiero-casearia (caseifici) della provincia di Mantova

Addì 21 giugno 2004, tra l’Associazione Industriali della Provincia di Mantova […], e la Fai-Cisl […], la Flai-Cgil […], si è stipulato il seguente accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 14.7.2003 per i lavoratori addetti alle aziende esercenti l’attività lattiero-casearia.

Il presente accordo vale per i lavoratori (operai, intermedi e impiegati) dipendenti da tutte le aziende lattiero-casearie (Caseifici) della Provincia di Mantova esercenti la lavorazione del latte ed annesso allevamento suini.
Nota a verbale - viste le situazioni in atto e le relative caratteristiche aziendali, il presente accordo non trova applicazione per i dipendenti della srl Bustaffa e per quelli delle Centrali del latte.
Per quanto riguarda l’allevamento ed ingrasso suini svolto senza la lavorazione del latte, il presente accordo verrà applicato da quelle aziende che hanno applicato o applicano, per consuetudine, il CCNL lattiero caseario con l’eccezione di quanto previsto dal successivo punto 3 relativo alla corresponsione dei generi in natura. Resta comunque salva la deroga prevista dallo stesso articolo per i capi porcilaia.

Art. 1 - Orario di lavoro
In tema di orario di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 30 del CCNL 14/7/2003.
Si conviene che a fronte di modifiche, integrazioni, o successivi accordi a livello nazionale, dell’art. 30 del CCNL, le Parti si incontreranno per fare le opportune integrazioni al testo del presente accordo provinciale.

Art. 6 - Indennità disagio per lavoro domenicale
Fermo restando le norme di legge e contrattuali sull’orario di lavoro e sui riposi settimanali, ai lavoratori che prestano la loro opera di domenica verrà corrisposta, a partire dal 1.6.2004, una indennità di disagio pari al 45% da calcolarsi sulla paga globale di fatto (paga base, indennità di contingenza e scatti anzianità). Resta fermo, naturalmente, il compenso spettante per il lavoro straordinario.

Art. 6 bis - Indennità conduttori caldaie a vapore
Al lavoratore conduttore di caldaie a vapore dotato di regolare patente, verrà riconosciuto un importo pari a € 25,82 mensili.

Art. 8 - Assemblee
Nelle unità produttive nelle quali non trova applicazione l’art. 8 del CCNL, 14.7.2003, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti per complessive sei ore annue per partecipare ad assemblee di carattere territoriale, fuori dai luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali permessi saranno richiesti dalle Organizzazioni sindacali provinciali – con almeno 48 ore di anticipo – per il tramite della Associazione degli Industriali.
La partecipazione del lavoratore alle assemblee di cui sopra sarà certificata da apposita dichiarazione che le organizzazioni dei lavoratori rilasceranno ai lavoratori interessati.
Tale dichiarazione costituirà titolo per il pagamento della retribuzione.

Art. 9 - Libretto sanitario
Si richiamano, al riguardo, le disposizioni contenute nella legge regionale n. 12 del 4 agosto 2003 in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 10 - Occupazione ed organizzazione del lavoro
I processi di investimento e riorganizzazione del lavoro dovranno avere come riferimento centrale il problema della occupazione, pur tenendo conto delle diverse realtà e delle diversificate articolazioni aziendali.
In tale senso le eventuali modifiche dell’orario e dell’organizzazione del lavoro all’interno delle singole aziende, che comportassero alterazioni dell’assetto occupazionale in atto, saranno oggetto di esame preventivo fra le parti al fine di individuare gli strumenti legislativi e /o contrattuali in grado di favorire soluzioni condivise dei problemi.

Art. 12 - Ambiente e tutela della salute
Le Parti, anche in applicazione del D.Lgs. n. 626 del 19.9.94, concordano sulla necessità di promuovere corsi di formazione sanitaria e di sicurezza sul lavoro, sia per favorire la crescita delle conoscenze dei lavoratori in materia, che per renderli consapevoli delle proprie responsabilità e per limitare la possibilità di contrarre malattie professionale e/o incorrere in infortuni.
Al fine di stimolare i lavoratori a partecipare ai corsi, si conviene che sarà loro riconosciuta la retribuzione sino ad un massimo di tre ore di permesso all’anno.

Art. 13 - Relazioni sindacali
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, l’Associazione degli Industriali fornirà alle Organizzazioni sindacali provinciali – su richiesta delle stesse – in apposito incontro a livello provinciale, informazioni globali revisionali riguardanti le prospettive produttive, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive o innovazioni tecnologiche, i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti.
In relazione a tale informazione, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro conoscitivo sulle prevedibili implicazioni circa le prospettive produttive, i livelli occupazionali, le condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche.