Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nota 8 maggio 2012, prot. n. 37/0008712
Art. 17 lett. b) e c) D.Lgs. 151/2001 cosi come modificato dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 - Interdizione lavoratrici madri


Il D.L n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, nella riformulazione dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 ha ripartito l’attività provvedimentale in materia di tutela delle lavoratrici madri attribuendo alle Aziende Sanitarie Locali il rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell’art. 17 secondo comma lett. a), laddove la lavoratrice sia affetta da patologie che possano compromettere lo stato gravidanza ovvero in caso di preesistenti forme morbose che possono aggravare lo stato di gravidanza e ha mantenuto in capo ai servi ispettivi degli uffici territoriali di questa amministrazione il rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro laddove, accertata l’impossibilità di spostamento ad altre mansioni, le condizioni di lavoro rientrino in talune fattispecie di cui all’allegato A e B del D.Lgs. 151/2001 ovvero quando l’attività svolta debba ritenersi pregiudizievole.
La riformulazione dell’art. 17 secondo comma del D.Lgs. 151/2001 riconferma in capo agli uffici territoriali di questa amministrazione un’attività provvedimentale i cui presupposti sono:
– l’accertamento della condizione di rischio ravvisabile nella lavorazione vietata di cui all’art. 7 del D.Lgs. 151/2001 ovvero nelle attività che, pur non rientranti nella previsione di cui all’art. 7, risultino, a seguito dell’accertamento ispettivo, pregiudizievoli per la salute della lavoratrice in stato di gravidanza o in allattamento;
– l’accertamento dell’impossibilità di spostamento ad altre mansioni.
Costituendo i sopracitati elementi i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento interdittivo l’attività di accertamento rappresenta il presupposto istruttorio su cui si forma la volontà dell’amministrazione per l’emissione del provvedimento.
Tale accertamento, finalizzato alla verifica dei presupposti delle condizioni sopra citate, deve essere condotto dalla stessa amministrazione che promana l’atto e non già da soggetti diversi che, peraltro, la norma attualmente in vigore non individua più quali amministrazioni consultive.
Pertanto tutti i precedenti atti di intesa o protocollo stipulati con le ASL, a seguito della modifica normativa, non possono più trovare applicazione anche perché´ nell’atto provvedimentale non è possibile più richiamare la valutazione di un organo che non partecipa all’iter istruttorio per la definizione dell’atto.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 compete al Servizio ispezione del lavoro accertare che le condizioni di lavoro o ambientali non siano pregiudizievoli alla salute della donna e disporre lo spostamento ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
In materia di decorrenza dei provvedimenti di cui all’art. 17 secondo comma lett. b) e c) si richiama quanto espresso con gli interpello prot. 25/SEGR/0000097 dl 6 giugno 2006 e prot. 25/ I/0006584 del 26 novembre 2006.
Come già espresso nelle citate note si evidenzia quanto segue:
– l’emanazione del provvedimento è condizione essenziale per l’astensione dal lavoro, che decorrerà pertanto dalla data del provvedimento stesso;
– il provvedimento deve comunque essere adottato entro il termine di sette giorni dalla ricezione della documentazione completa;
– la DTL può disporre immediatamente l’astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, produca una dichiarazione nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti l’organizzazione aziendale, l’impossibilità di adibirla ad altre mansioni.
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non provveda a modificare le condizioni di lavoro o a sposta re la lavoratrice ad altre mansioni, ovvero a trasmettere la dichiarazione relativa alla impossibilità di effettuare tale spostamento (presupposto per il rilascio immediato del provvedimento di interdizione), il provvedimento anche in questo caso deve essere adottato nel termine di sette giorni.
In tal caso l’effettivo accertamento della impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni confacenti nonché la sussistenza delle condizioni di rischio, costituiscono condizione essenziale per l’inizio dell’astensione dal lavoro che dovrà avvenire nel rispetto dei tempi procedurali fissati dalla norma.
Nel caso di cui trattasi l’efficacia dell’interdizione dal lavoro decorrerà dalla data del primo provvedimento portato a conoscenza del datore d i lavoro, intendendo per primo provvedimento l’eventuale verbale rilasciato in sede ispettive che disponga l’interdizione della lavoratrice.
Al fine di monitorare l’attività svolta, che è di rilevante interessa sul piano della ricognizione delle condizioni di lavoro pregiudizievoli in cui opera la forza lavoro femminile, è opportuno effettuare una specifica rilevazione, con cadenza annuale, ove vengono riportati i dati relativi ai provvedimenti rilasciati secondo le specifiche dell’allegato modello che viene fornito su supporto informativo (All. 1).
Proprio in considerazione del fenomeno in esame, si chiede a codesti uffici di voler fornire, in sede di prima attuazione, i dati per l’anno 2011 compilando la versione semplificata del modello (All. 2).
Alla Consigliera di parità, che legge per conoscenza, verrà trasmessa la rilevazione annuale, effettuata sulle basi dei dati forniti da codesti uffici, al fine di una valutazione congiunta delle problematiche in esame e per l’elaborazione di possibili strategie volte a migliorare le condizioni occupazionali della lavoratrici.

Allegati (omissis)