Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, Ord. 16 aprile 2015, n. 7728 - Accertamento di un danno permanente in conseguenza di infortunio lavorativo


 

 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 16/04/2015

 

 

ORDINANZA


sul ricorso 13591-2013 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 121, presso lo studio dell'avvocato Omissis, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la Sede Legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Omissis, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 27/2013 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO del 13.12.2012, depositata il 21/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

FattoDiritto


La Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda di S.D. intesa all'accertamento di un danno permanente, in misura non inferiore al 12%, in conseguenza di infortunio lavorativo, ed alla condanna dell'INAIL alla relativa indennità
Premetteva il giudice di appello che il deposito oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione prescritto dall'art.441 cod. proc. civ., della relazione peritale di primo grado, aveva determinato la nullità della consulenza tecnica d'ufficio; tale nullità era stata sanata, in difetto di tempestiva eccezione da parte del ricorrente. Rilevava, quindi, che la mancata concessione di un termine per replicare alla consulenza di ufficio non aveva comportato per l'appellante un pregiudizio irreparabile posto che questi aveva potuto censurare mediante il ricorso in appello le conclusioni attinte dall'ausiliare di prime cure. Nel merito riteneva tali censure infondate in quanto la consulenza di ufficio di primo grado aveva chiarito che le infermità sofferte dal S.D. ( piccola ernia del disco D12-L1 , modesto bulging dell'anello fibroso L4-L5 ) non erano da porsi in relazione causale con l'infortunio lavorativo determinato dallo sforzo improvviso affrontato dal lavoratore per sostenere un peso di 30 Kg, durante lo svolgimento delle mansioni di addetto alla catena di montaggio: secondo l'ausiliare si trattava di patologia espressione di fenomeni degenerativi non riconducibile ad una genesi post- traumatica; le osservazioni dell'appellante non inducevano a conclusioni diverse da quelle di primo grado per cui non sussistevano presupposti per un rinnovo, in secondo grado, dell'indagine peritale.
La decisione di appello è stata impugnata dal lavoratore con ricorso per cassazione affidato a due motivi, successivamente illustrati con memoria .
Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 422 e 441 cod. proc. civ.; ha sostenuto che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di appello, la consulenza di ufficio, tardivamente depositata, era stata impugnata e che il rigetto della istanza di concessione di un termine per contro dedurre alle conclusioni dell'elaborato peritale aveva comportato violazione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per non avere il giudice di appello valutato le richieste istruttorie formulate . L'INAIL ha depositato tempestivo controricorso.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero parte ricorrente non contrasta specificamente l'affermazione della Corte di merito in ordine al fatto che in prime cure non era stata eccepita la nullità della consulenza tecnica d'ufficio in quanto depositata in violazione del termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, prescritto dall'art. 441 cod. proc. civ. .Come emerge dal ricorso per cassazione infatti ( v. pag. 7) all'udienza di discussione l'odierno ricorrente, senza espressamente eccepire la nullità della consulenza d'ufficio, si era limitato a chiedere la concessione di un termine per articolare le proprie difese .
Consegue che la nullità (relativa) determinatasi per effetto del tardivo deposito della consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi sanata alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte
Con principio affermato ai sensi del'art. 360 bis, comma primo cod. proc. civ. è stato, infatti, chiarito che 'nel rito del lavoro l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in appello, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non è causa di alcuna nullità, a condizione che esso avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo 441 cod.proc.civ.. Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste una nullità relativa, sanata se non venga fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi". ( Cass. ord. n. 22708 del 2010).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile .
Si premette che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. ( Cass. ord. n. 48 del 2014, n. 17915 del 2010 , n. 12362 del 2006).
Parte ricorrente si è sottratta a tale onere in quanto non ha specificamente indicato le circostanze sulle quali aveva articolato le istanze istruttorie limitandosi ad evocarle in termini del tutto generici inidonei a dare contezza della loro decisività.
Nella memoria depositata parte ricorrente, nel confutare la conclusione del Relatore, di inammissibilità del secondo motivo, per le ragioni sopra evidenziate, ha sostenuto che con tale motivo aveva inteso far valere, come evincibile dalla rubrica, la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e non un vizio di motivazione. L'assunto non è condivisibile. Si premette che secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura, (v. tra le altre, Cass. n. 7981 del 2007 )
Nel caso di specie, alla formale denunzia del vizio di attività del giudice di appello, enunciato nella rubrica del secondo motivo ( che, per l'appunto, deduce nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) non corrisponde una coerente illustrazione della censura essendosi parte ricorrente limitata a dedurre che la mancata ammissione dei mezzi istruttori si traduceva in un vizio della sentenza " in quanto la statuizione risulta essere incompleta" e che l'espletamento della prova testimoniale, negata dalla Corte territoriale, avrebbe consentito di appurare che l'improvviso malfunzionamento del nastro trasportatore aveva comportato un'improvvisa sollecitazione e pressione sul rachide lombare dal quale era conseguito il relativo deficit funzionale. Con il motivo in esame, quindi, l'odierno ricorrente ha inteso far valere la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, censura deducibile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione ( Cass. n. 8357 del 2005, n. 13730 del 2004, n.2446 del 2000 ). Tale deduzione, come sopra evidenziato, è stata formulata in termini inidonei a determinare il sindacato del giudice di legittimità. In base alle considerazioni che precedono, quindi, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie determinate nella misura del 15%,oltre accessorii.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13.
Roma 15 gennaio 2015