Tipologia: CCNL
Data firma: 18 giugno 1991
Validità: 01.07.1991 - 30.06.1995
Parti: Assogiocattoli e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Giocattoli, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 2 - Controversie
Art. 3 - Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Art. 4 - Esclusiva di stampa
Art. 5 - Decorrenza e durata
Art. 6 - Contrattazione aziendale
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 7 - Occupazione - Investimenti - Formazione professionale
1.- A livello nazionale
2.- A livello regionale
3.- A livello territoriale
4.- A livello aziendale
Dichiarazione congiunta
Formazione professionale
Art. 8 - Lavoro esterno
Art. 9 - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Art. 10 - Mobilità interna della manodopera
Art. 11 - Mobilità esterna della manodopera
Art. 12 Decentramento
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Consiglio di Fabbrica
Art. 14 - Commissione interna e delegato d'impresa.
Art. 15 - Assemblee
Art. 16 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Art. 17 - Affissioni
Art. 18 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 19 - Patronati
Art. 20 - Fondo di solidarietà
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 21 - Assunzione - Visite mediche
Art. 22 - periodo di prova
Art. 23 - Contratto a termine
Art. 24 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 25 - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 26 - Inquadramento unico dei lavoratori
Art. 27 - Passaggio di qualifica
Art. 28 - Cumulo di mansioni
Art. 29 - Orario di lavoro
Turni 6 x 6
Art. 30 - Inizio e fine del lavoro
Art. 31 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro
Art. 32 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 33 - Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 34 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 35 - Lavoro a turni
Art. 36 - Lavori discontinui
Art. 37 - Riposo settimanale
Art. 38 - Festività
Art. 39 - Andamento attività produttiva
Art. 40 - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 41 - Minimi contrattuali
Art. 42 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 43 - Premio di produzione
Art. 44 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 45 - Corresponsione della retribuzione
Art. 46 - Tredicesima mensilità
Art. 47 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 48 - Permessi, assenze ed aspettativa
Art. 49 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza
Art. 50 - Handicappati e invalidi
Art. 51 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 53 - Tutela della maternità
Art. 54 - Congedo matrimoniale
Art. 55 - Servizio militare
Art. 56 - Diritto allo studio
Art. 57 - Facilitazioni particolari ai lavoratori studenti
Art. 58 - Mense aziendali
Art. 59 - Ambiente di lavoro
 Norme applicative
Art. 60 - Disciplina aziendale
Art. 61 - Divieti
Art. 62 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 63 - Visita di inventario e controllo
Art. 64 - Provvedimenti disciplinari
Art. 65 - Multe e sospensioni
Art. 66 - Licenziamento per mancanze
Art. 67 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 68 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda
Art. 69 Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 71 - Indennità in caso di morte
Art. 72 - Disciplina dell'apprendistato
Parte operai
Art. 73 - Sospensione e interruzione di lavoro
Art. 74 - Cambio mansioni
Art. 75 - Trasferte
Art. 76 - Trasferimento
Art. 77 - Ferie
Art. 78 - Trattamento economico di malattia
Art. 79 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 80 - Lavoro a cottimo
Art. 81 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Parte intermedi
Art. 82 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 83 - Clausola di rinvio
Parte impiegati
Art. 84 - Mutamento di mansioni
Art. 85 - Lavoratori con funzioni direttive
Art. 86 - indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 87 - Trattamento economico di malattia
Art. 88 - Ferie
Art. 89 - Elementi della retribuzione
Art. 90 - Trasferta
Art. 91 - Trasferimenti
Art. 92 - Alloggio
Art. 93 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 94 - Previdenza
Art. 95 - Norme particolari per i quadri
Allegati
Allegato 1 Tabelle retributive
Tab. A - Aumento dei minimi contrattuali:
Tab. B - Nuovi minimi tabellari:
Allegato 2 Importo Una Tantum
Allegato 3 Declaratorie ed esemplificazioni (in vigore fino al 30.9.1993)
Allegato 3 bis Declaratorie ed esemplificazioni (in vigore dal 1.10.1993)
Allegato 5 Aumenti periodici di anzianità
Allegato 6 Regolamento del lavoro a domicilio
1 - Definizione del lavoratore a domicilio
2 - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
3 - Libretto personale di controllo
4 - Responsabilità del lavoratore a domicilio
5 - Retribuzioni
6 - Maggiorazione della retribuzione
7 - Sistema di informazioni
8 - Permessi retribuiti
9 - Lavoro notturno e festivo
10 - Pagamento della retribuzione
11 - Fornitura materiale
12 - Norme generali
Protocolli
Protocollo n. 1 Contratto a termine
Protocollo n. 2 Processi di ristrutturazione
Protocollo n. 3 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro(90/C157/02)
Protocollo n. 4 Previdenza integrativa
Protocollo n. 5 Fondo grandi interventi
Protocollo n. 6 Oneri sociali e struttura del costo del lavoro
Protocollo n. 7 Modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Addì, 18 giugno 1991, in Roma tra l'Associazione italiana fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia [...]con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana [...] e la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento (Filta) [...] con l'assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl); la Federazione italiana lavoratori tessile e abbigliamento (Filtea) [...], con l'assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), l'Unione italiana lavoratori tessili abbigliamento (Uilta) [...], con l'assistenza della Unione italiana del lavoro (Uil) è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per le Aziende e per i lavoratori loro dipendenti produttrici di:
bambole, automobiline a pedali, biciclette e tricicli per bambini, giocattoli e giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e alberi di Natale, articoli per il Presepe, articoli e giochi didattici, articoli e giochi per la prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, strumenti musicali giocattolo, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che come corredo al giocattolo sia atto ad illustrarne il significato o complementarlo, con qualsiasi materia prima (metalli, materie plastiche, legno, stoffa, ecc.) e procedimento di lavorazione (meccanica, elettronica, plastica, ecc.) siano fabbricati.
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, gli accordi interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto.
[...]
Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
[...]
Le parti, inoltre, si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite nel presente contratto o in altri livelli di contrattazione.
Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.

Art. 6 - Contrattazione aziendale
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[...]

Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 7 - Occupazione - Investimenti - Formazione professionale

Le parti stipulanti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali 8.5.1986 e 25.1.1990, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore:
1. - A livello nazionale, di norma annuale, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazioni, prospettive produttive) del settore (e dei comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all'occupazione;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la Racccomandazione CEE 1984, la cui portata costituirà oggetto di approfondita valutazione;
- all'evoluzione tecnologica;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
...
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali da esempio i progetti di consorziazione;
...
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative;
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e di localizzazione nel Mezzogiorno;
- ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiuntivo relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
2. - A livello regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione anche con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 374/1976;
- Al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione della Legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
...
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale.
...
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell' Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dall'accordo interconfederale 18.12.1988 e successive intese;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità, che saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 25.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di Aziende nei singoli settori e comparti.
3. - A livello territoriale ( Provinciale o Comprensoriale), di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, quanto previsto al precedente punto 2).
La presente procedura informativa verrà attuata per le aree territoriali previamente individuate tra le parti, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto con verifica biennale, a livello regionale o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di Aziende del settore produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3) considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informazione a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4. - A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale, le Aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno nel corso di apposito incontro al CDF ed alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla struttura occupazionale ( sesso e qualifica professionale);
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, specificando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell'anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione della Legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984.
Su tali problemi, a richiesta da una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire al CDF e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le Aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra essere attuata presso l'Associazione Imprenditoriale Nazionale.
Dichiarazione congiunta
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli Enti pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere degli Enti pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbono espressamente richiamare il requisito dell'applicazione del CCNL di pertinenza.
Formazione professionale
In armonia con quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 18.12.1988, l'Associazione Nazionale Imprenditoriale e la Filta, Filtea, Uilta, affermano concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste fondamentale importanza, anche per assecondare i continui processi di cambiamento.
[...]
Con queste finalità le parti, ciascuna nelle proprie autonome articolazioni, si attiveranno - sulla base di preventiva analisi, studio e verifica delle situazioni di fatto esistenti e degli strumenti disponibili - per favorire iniziative appropriate nei confronti degli organismi istituzionalmente preposti.
Al fine di quanto sopra, le parti stipulanti convengono di costituire un gruppo paritetico di lavoro, formato da tre rappresentanti dell'Associazione imprenditoriale e da un corrispondente complessivo numero di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore, specie con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate;
b) operare affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente lettera a).
Tale attività potrà consentire di elaborare e sottoporre alle parti stipulanti un documento che potrà essere oggetto di proposta agli organismi paritetici per la formazione professionale, costituiti ai sensi dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e successive intese.

Art. 8 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito dei settori rappresentati a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese dei settori rappresentati svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzione o sospensione di orario di lavoro o riduzione del personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5 della legge 20/5/1975, n. 164, dalla legge 12/8/1977, n. 675 e dall'Accordo interconfederale 5/5/1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti;
3) a livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari;
4) di norma annualmente, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti si incontreranno con le stesse al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno.
A tale scopo l'Associazione imprenditoriale territoriale consegnerà, nel corso di tale incontro, l'elenco delle aziende che commettono lavoro esterno relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale o che erano comunque presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 22/4/1976.
Per ciascuna delle aziende committenti verrà fornito l'elenco delle aziende a cui il lavoro viene commesso, con l'indicazione della loro localizzazione (anche fuori del territorio di competenza), il tipo di lavorazione effettuata, la loro natura industriale o artigianale;
5) annualmente, di norma al termine della stagione produttiva, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti invieranno alle stesse un documento contenente i dati aggregati per territorio della quantità di lavoro esterno commesso, al fine di consentire una cognizione costante dell'evolversi del fenomeno;
6) qualora l'evoluzione del fenomeno presentasse un andamento anomalo, su richiesta del Sindacato territoriale di categoria, le parti si incontreranno per accertarne le cause;
7) qualora siano accertate eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione dei contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro, espletate le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione, permanendo la disapplicazione contrattuale, fra Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni dei lavoratori verrà presa in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussista.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che analoga normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con altre Organizzazioni imprenditoriali dei settori rappresentati.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce a fasi di lavoro per conto terzi presenti contemporaneamente nel ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti o che comunque erano presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 22/4/76 e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 10 - Mobilità interna della manodopera
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, le Aziende con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro il CDF e, tramite l'Associazione imprenditoriale territoriale, le OO.SS dei lavoratori competenti per territorio, degli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.

Art. 12 Decentramento
Le aziende con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente, tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale, il sindacato provinciale di categoria su eventuali operazioni di decentramento al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto nel caso in cui tali operazioni influiscano direttamente sui livelli occupazionali.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Consiglio di Fabbrica
[...]
Nell'esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di Fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
[...]
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di Fabbrica ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
[...]

Art. 14 - Commissione interna e delegato d'impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati di fabbrica è fatto richiamo agli accordi interconfederali che disciplinano la materia. Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo Interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il Delegato di Impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 15 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[...]

Art. 17 - Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materia di interesse sindacale e del lavoro.
[...]

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 21 - Assunzione - Visite mediche
[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Riconoscimento di "alta specializzazione" ai fini del collocamento

Art. 24 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti si rinvia alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 26 - Inquadramento unico dei lavoratori
[...]
Le parti ritengono che apprezzabili modifiche all'organizzazione del lavoro possano migliorare le opportunità di crescita professionale dei lavoratori e della loro partecipazione al processo produttivo, atteso che un ottimale utilizzo e valorizzazione delle capacità professionali, tenendo conto sia della pluralità delle mansioni sia della disponibilità alla mobilità interna, costituiscono elementi significativi anche ai fini del miglioramento dell'efficienza aziendale.
L'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro o di innovazioni tecnologiche verrà verificata con il CDF preventivamente all'introduzione stessa, anche al fine di esaminare gli eventuali riflessi sulla professionalità dei lavoratori interessati.
Le imprese dichiarano la loro disponibilità a favorire, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l'introduzione di nuove modalità e organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, ricomporre le operazioni, ampliare le mansioni arricchendone il contenuto professionale.
Dichiarano inoltre la loro disponibilità e sperimentare forme di lavoro che consentano la responsabilità collettiva di gruppi di lavoratori, maggiori partecipazione ed autonomia nello svolgimento del lavoro.

Art. 29 - Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali di norma distribuite su 5 giorni.
Per il personale addetto a lavorazioni in turni, l'orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali.
[...]

Art. 31 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro
L'orario settimanale di lavoro di cui al 1° comma dell'art. 29 potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
[...]
La direzione aziendale procederà, di norma annualmente, alla comunicazione al CDF del programma d'orario, con l'indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattuale e all'utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e CDF
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno portati a conoscenza del CDF in tempo utile.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

Art. 32 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[...]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore annue, sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente.
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento dei campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche), a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, si seguirà la seguente procedura: la direzione ne darà notizia in tempo utile al CdF Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Qualora la prestazione di lavoro straordinario sia richiesta a interi reparti l'azienda informerà preventivamente il CDF
Su richiesta del CDF le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte-ore aziendale.
Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 180 annue potranno essere recuperate, su richiesta del lavoratore, con riposi compensativi giornalieri non retribuiti, fermo restando che dette prestazioni saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante del suddetto limite annuo aziendale, si procederà su richiesta, presso la competente sede territoriale degli imprenditori, all'esame della situazione e delle eventuali misure da adottare, compreso l'incremento dell'occupazione.
Dalla regolamentazione di cui ai precedenti comma restano escluse le operazioni inerenti la manutenzione nonché l'attività di attrezzeria e di campionatura che non sia effettuata nei reparti di produzione; in tali casi le prestazioni di lavoro straordinario saranno richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore, fatti salvi i casi di assoluta improrogabile necessità determinata da cause di forza maggiore.
[...]
Dichiarazione a verbale
Richiamandosi all'accordo interconfederale del 26/1/1977, le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano le prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattuale e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme suddette.
Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 29, 31, 32
[...]
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente l'orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le parti convengono di verificarne la attuazione in occasione dell'incontro previsto nel capitolo «Sistema di informazioni» del presente contratto.

Art. 35 - Lavoro a turni
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a turni.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo, che va computata ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale giornaliero, ed il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Agli operai cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Per le ore di effettiva prestazione a turni, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,10 per cento della retribuzione di fatto.
[...]
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.

Art. 36 - Lavori discontinui
La durata dell'orario contrattuale di lavoro degli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 - non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
[...]

Art. 37 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale non ammesso a fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 39 - Andamento attività produttiva
Le Direzioni Aziendali comunicheranno al CDF annualmente e/o semestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e quantità delle ore necessarie;
[...]
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e il CDF
[...]

Art. 40 - Recupero delle ore di lavoro perdute
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione o la sospensione.

Art. 50 - Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione aziendale e il CDF, saranno verificate le opportunità per attivi inserimenti, al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla Regione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.

Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale [...] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.
[...]

Art. 53 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 6, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 59 - Ambiente di lavoro
Le parti di comune accordo sottolineano l'importanza che ha per entrambe la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
Il Consiglio di Fabbrica:
- promuove la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9 della Legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- concorda con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici e i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Il Consiglio di Fabbrica, nello svolgimento dei propri compiti, potrà, di volta in volta, farsi affiancare dai lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Per l'espletamento di tali compiti il CDF potrà individuare al proprio interno l'incaricato o gli incaricati alla sicurezza, delegati ad esaminare con l'azienda gli eventuali problemi dell'ambiente di lavoro.
Potranno essere designati a tale compito - da svolgersi nell'ambito della disciplina di cui all'art. 13 - i dirigenti del CDF, nelle seguenti misure massime:
- un delegato nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti;
- fino ad un terzo dei dirigenti complessivi nelle unità produttive che occupano non più di 400 dipendenti;
- fino ad un quarto in tutte le altre unità produttive.
Tali dirigenti del CDF, i cui nominativi saranno previamente comunicati per iscritto alla Direzione aziendale, potranno essere destinatari di attività formative in materia di ambiente e sicurezza, qualora concordate aziendalmente, utilizzando a tale scopo, fino a concorrenza, le 150 ore previste per il diritto allo studio.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui sopra, in ordine ai seguenti fattori: microclima ed altri fattori che interessano gli ambienti di lavoro, es.: fumo, gas, vapori, ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione del Consiglio di Fabbrica.
I dati rilevati devono essere oggetto di esame periodico fra azienda e Consiglio di Fabbrica anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale le aziende forniranno al CDF, su richiesta:
- copia delle comunicazioni che ai sensi dell'art. 20 della legge 833/1978 debbono essere inviate alle U.S.L., con l'indicazione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo o delle loro caratteristiche tossicologiche;
- dati inerenti le denunce d'esercizio e le denunce di infortunio di cui rispettivamente agli articoli 16 e 33 del T.U. 30 giugno 1955 n. 1124;
- informazioni su programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni sull'attività di prevenzione attuata ai sensi dell'art. 21 della legge 833/1978.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23.12.1978 n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
Verrà istituito il libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, con riferimento all'art. 27 della legge 23.12.1978 n. 833.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4 ultimo comma e 24 n. 14 della legge 23,12.1978 n. 833.
Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente articolo attua il disposto dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al 2° comma, il CDF potrà promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al 2° comma saranno a cura dell'azienda riportati sui registri di cui al settimo comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministero della Sanità.
3) In applicazione di quanto previsto al nono comma, il CDF e l'azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2. La documentazione così formulata potrà essere oggetto di ulteriore esame e discussione tra CDF ed azienda.
4) Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, l'azienda ricercherà idonee soluzioni atte ad assicurare:
- una adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di una preventiva visita oculistica; eventuali ulteriori necessità saranno oggetto di esame congiunto.

Art. 61 - Divieti
[...]
È proibito fumare nei reparti dello stabilimento e introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza permesso della Direzione.
[...]

Art. 62 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni, ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.

Art. 65 - Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente, al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;
e) arrechi offese ai compagni di lavoro;
f) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) sia trovato addormentato;
h) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell'azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[...]

Art. 66 - Licenziamento per mancanze
Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604:
A) Il licenziamento, con preavviso, può essere inflitto al lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 65, non sono così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
...
2) danneggiamento colposo al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
...
5) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia o controllo;
...
7) Insubordinazione ai superiori;
8) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 65 quando siano stati comminati negli ultimi due anni provvedimenti disciplinari di cui all'art. 64.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità del preavviso, al lavoratore che provoca all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
...
3) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
4) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
...
6) fumare ove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
...
8) grave insubordinazione ai superiori.
La procedura prevista dall'art. 64 per l'applicazione delle sanzioni disciplinari sarà adottata anche per i provvedimenti di cui alle lettere A) e B) del presente articolo; qualora l'infrazione contestata sia di gravità tale da comportare l'applicazione del licenziamento di cui alla lett. B), l'azienda potrà disporre, con effetto immediato, la sospensione cautelare del lavoratore.

Art. 72 - Disciplina dell'apprendistato
È apprendista il lavoratore in età compresa fra i 14 e i 20 anni, che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[...]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire al lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della Parte Generale e della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
[...]

Parte operai
Art. 80 - Lavoro a cottimo
[...]
4) L'azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimi e massimi), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il necessario periodo sperimentale, l'azienda procederà alla comunicazione di cui al punto 4). Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda e i sindacati provinciali dei lavoratori.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 4), purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
6) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
[...]

Parte intermedi
Art. 83 - Clausola di rinvio

Per quanto non contemplato nella presente regolazione si rinvia alla normativa degli impiegati, in quanto applicabile e senza pregiudizio dello stato giuridico degli appartenenti alla categoria.

Allegati
Allegato 6 Regolamento del lavoro a domicilio
1 - Definizione del lavoratore a domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall'articolo 2094 C.C., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto a osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui al comma precedente lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2 - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[...]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3 - Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

4 - Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.

7 - Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1 del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni d'orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno al CDF e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre al CDF tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra il CDF può chiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame il CDF potrà farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l'Azienda interessata.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.

12 - Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
L'Azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell'applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle commissioni di cui all'art. 5 della legge 18.12.1973 n. 877 oltre che al paragrafo e) dell'art. 5 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate Commissioni.

Protocolli
Protocollo n. 1 Contratto a termine
[...]
L'Azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.

Protocollo n. 3 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sulla opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine le parti medesime ritengono che a tutto il personale debba essere assicurato il rispetto della dignità delle persone sotto ogni aspetto, compreso quanto attiene alla condizione sessuale. Eventuali problemi che dovessero insorgere a tale riguardo saranno oggetto di esame tra le parti.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento, le parti convengono di allegare al presente contratto la Risoluzione del Consiglio della CEE del 29/5/90.

Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (90/C157/02)
[omissis]