Tipologia: CCNL
Data firma: 18 giugno 1991
Validità: 10.07.1991 - 30.06.1995
Parti: Associazione Italiana Industrie di Lavanderia e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavanderie, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 2 - Interpretazione del contratto
Art. 3 - Controversie
Art. 4 - Distribuzione del contratto - Quota di partecipazione alle spese contrattuali
Art. 5 - Esclusiva di stampa
Art. 6 - Decorrenza e durata
Art. 7 - Contrattazione aziendale
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 8 - Occupazione - Investimenti - Formazione professionale
1. - A livello nazionale
2. - A livello regionale
3. - A livello territoriale
4. - A livello aziendale
Dichiarazione congiunta
Formazione professionale
Art. 9 - Lavoro esterno
Art. 10 - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Art. 11 - Mobilità interna della manodopera
Art. 12 - Clausola di salvaguardia
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 14 - Commissione interna e delegato d'impresa
Art. 15 - Immunità sindacale
Art. 16 - Assemblee
Art. 17 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 18 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
Art. 19 - Permessi a lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 20 - Affissioni
Art. 21 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 22 - Fondo di solidarietà
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 23 - Assunzione - Visite mediche
Riconoscimento di "alta specializzazione" ai fini del collocamento
Art. 24 - Periodo di prova
Art. 25 - Contratto a termine
Art. 26 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 27 - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 28 - Trattamento minori
Art. 29 - Inquadramento unico dei lavoratori
Art. 30 - Passaggio di qualifica
Art. 31 - Cambiamento e cumulo di mansioni
Art. 32 - Orario di lavoro
Turni 6 x 6
Art. 33 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro
Art. 34 - Andamento attività produttiva
Art. 35 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e relative percentuali
Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Art. 36 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 37 - Lavoro a turni
Art. 38 - Recuperi
Art. 39 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 40 - Minimi contrattuali
Art. 41 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 42 - Corresponsione della retribuzione
Art. 43 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 44 - Trasferta
Art. 45 - Trasferimenti
Art. 46 - Trattamento per invenzioni
Art. 47 - Permessi, assenze ed aspettativa
Art. 48 - Handicappati e invalidi
Art. 49 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza
Art. 50 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 51 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 52 - Congedo matrimoniale
Art. 53 - Servizio militare
Art. 54 - Diritto allo studio e facilitazioni ai lavoratori studenti
Art. 55 - Facilitazioni particolari ai lavoratori studenti
Art. 56 - Ambiente di lavoro
Norme applicative
Art. 57 - Disciplina del lavoro
Art. 58 - Regolamento interno
Art. 59 - Abiti da lavoro
Art. 60 - Conservazione del materiale
 Art. 61 - Provvedimenti disciplinari
Art. 62 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 63 - Norme per il licenziamento
Art. 64 - Trattenuta per risarcimento danni
Art. 65 - Licenziamento per riduzione di personale
Art. 66 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 67 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 68 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 69 - Indennità in caso di morte
Art. 70 - Disciplina dell'apprendistato
Parte operai
Art. 71 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 72 - Sospensione e interruzione del lavoro
Art. 73 - Lavoro discontinuo
Art. 74 - Lavoro a cottimo
Art. 75 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 76 - Ferie
Art. 77 - Tredicesima mensilità
Art. 78 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 79 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 80 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Parte intermedi
Art. 81 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 82 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 83 - Ferie
Art. 84 - Tredicesima mensilità
Art. 85 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 86 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 87 - Preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
Parte impiegati
Art. 88 - Trattamento laureati e diplomati
Art. 89 - Lavoratori con funzioni direttive
Art. 90 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 91 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 92 - Ferie
Art. 93 - Tredicesima mensilità
Art. 94 - Indennità per maneggio denaro
Art. 95 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 96 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 97. Preavviso
Art. 98 - Norme particolari per i quadri
Allegati
Allegato 1 Tabelle retributive
Tab. A - Aumento dei minimi contrattuali
Tab. B
Allegato 2 Una Tantum
Allegato 3 Aumenti periodici di anzianità
Allegato 4 Declaratorie ed esemplificazioni (In vigore fino al 30.6.1993)
Allegato 4 Bis Declaratorie ed esemplificazioni (In vigore dal 1.7.1993)
Allegato 5 Mensilizzazione operai - Criteri operativi
Allegato 6 Regolamento del lavoro a domicilio
1 - Definizione del lavoratore a domicilio
1/bis (Divieti)
2 - Libretto personale di controllo
3 - Responsabilità del lavoratore a domicilio
4 - Retribuzione
5 - Maggiorazione della retribuzione
5/bis - Sistema di informazioni
6 - Lavoro notturno e festivo
7 - Pagamento della retribuzione
8 - Fornitura materiale
9 - Norme generali
Allegato 7 Registro dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee
Protocolli
Protocollo n. 1 Contratto a termine
Protocollo n. 2 Processi di ristrutturazione
Protocollo n. 3 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (90/C 157/02)
Protocollo n. 4 Previdenza integrativa
Protocollo n. 5 Fondo grandi interventi
Protocollo n. 6 Oneri sociali e struttura del costo del lavoro
Protocollo n. 7 Protocollo sulla fiscalizzazione degli oneri sociali
Protocollo n. 8 Modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Addì 18 giugno 1991, in Roma tra l'Associazione Italiana Industrie di Lavanderia [...] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana [..]; e la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento(Filta) [...] con l'assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl); la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea) [...] con l'assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil); l'Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Uilta) [...]con l'assistenza della Unione italiana del lavoro (Uil) è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende ed i lavoratori da esse dipendenti nell'industria della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere.
Le parti si danno atto di avere tenuto presente, nella redazione del presente contratto, gli accordi interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto.
[...]
Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
[...]
Le parti, inoltre, si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite nel presente contratto o in altri livelli di contrattazione.
[...]

Art. 7 - Contrattazione aziendale
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[...]

Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 8 - Occupazione - Investimenti - Formazione professionale
Le parti stipulanti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali 8-5-1986 e 25-1-1990, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore:
1. - A livello nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali, nel corso di un apposito in contro, informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazioni, prospettive produttive) del settore (e dei comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all'occupazione;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 18-12-1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, la cui portata costituirà oggetto di approfondita valutazione;
- all'evoluzione tecnologica;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
...
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio i progetti di consorziazione;
...
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative;
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e di localizzazione nel Mezzogiorno;
- ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
...
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
2. - A livello regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione anche con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 374/1976;
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 18-12-1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione della Legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
...
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
...
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto del l'informativa, anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 18-1 2- 1988 e successive intese;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità, che saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 27.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3. - A livello territoriale (provinciale o comprensoriale), di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, quanto previsto al precedente punto 2).
La presente procedura informativa verrà attuata per le aree territoriali previamente individuate tra le parti, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto con verifica biennale, a livello regionale o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di Aziende del settore produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4. - A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale, le Aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno, nei corso di un apposito incontro, alle RSA ed alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale), nonché all'acquisizione di pubbliche commesse;
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, specificando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza; le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell'anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 18-12-1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione della Legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alle RSA e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le Aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso l'Associazione Imprenditoriale Nazionale.
Dichiarazione congiunta
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli Enti pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano espressamente richiamare il requisito dell'applicazione del CCNL di pertinenza.
Formazione professionale
In armonia con quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 18-12-1988, l'Associazione Nazionale Imprenditoriale e la Filta, Filtea, Uilta, affermano concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste fondamentale importanza, anche per assecondare i continui processi di cambiamento.
È inoltre obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta.
Con queste finalità le parti, ciascuna nelle proprie autonome articolazioni, si attiveranno - sulla base di preventiva analisi, studio e verifica delle situazioni di fatto esistenti e degli strumenti disponibili - per favorire iniziative appropriate nei confronti degli organismi istituzionalmente preposti.
Al fine di quanto sopra, le parti stipulanti convengono di costituire un gruppo paritetico di lavoro, formato da tre rappresentanti dell'Associazione imprenditoriale e da un corrispondente complessivo numero di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore, specie con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate;
b) operare affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente lettera a).
Tale attività potrà consentire di elaborare e sottoporre alle parti stipulanti un documento che potrà essere oggetto di proposta agli organismi paritetici per la formazione professionale, costituiti ai sensi dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e successive intese.

Art. 9 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale, nell'ambito del settore, a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire, di conseguenza, una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente:
1) Le aziende committenti lavorazione a terzi, inseriranno nei contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, aventi oltre 50 dipendenti, informeranno, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulle previsioni di ricorso a lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione.
3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti costituiranno, entro tre mesi dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da tre membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi. Per ogni singola azienda avente oltre 50 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla applicazione del contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui ai punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
[...]
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali;
6) La Commissione è impegnata alla dovuta riservatezza nell'uso dei dati in suo possesso.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni Imprenditoriali del settore.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 11 - Mobilità interna della manodopera
Le Direzioni delle unità produttive con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.
Le RSA potranno richiedere alla Direzione un esame congiunto che avrà luogo entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.

Art. 12 - Clausola di salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al «sistema di informazioni».
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità degli impegni così come definiti agli articoli «investimenti - occupazione - formazione professionale», «lavoro esterno», «mobilità», daranno facoltà alle Associazioni industriali stipulanti di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve, sulle materie prese in considerazione, le pattuizioni preesistenti più favorevoli.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 14 - Commissione interna e delegato d'impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati di fabbrica è fatto richiamo agli accordi interconfederali che disciplinano la materia. Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo Interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il Delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 16 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto o delle loro Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti, per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei turni avvicendati.
[...]

Art. 20 - Affissioni
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla direzione aziendale per conoscenza.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 23 - Assunzione - Visite mediche
[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 26 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti si rinvia alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 28 - Trattamento minori
Per i prestatori d'opera di età non superiore ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le disposizioni di legge, in quanto più favorevoli alle norme del presente contratto.

Art. 32 - Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali, di norma distribuite su 5 giorni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti.
Per gli operai addetti al lavoro a squadre si applicheranno le norme previste all'art. 37 - Parte Generale.
[...]

Art. 33 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro
L'orario settimanale di lavoro di cui al 1° comma dell'art. 32 potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
Le ore in tal modo lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali saranno compensate con le seguenti maggiorazioni:
- 13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;
- 18% per le ore prestate nella giornata del sabato.
[...]
La direzione aziendale procederà, di norma annualmente, alla comunicazione alle RSA del programma d'orario, con l'indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattuale e all'utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e RSA.
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a conoscenza delle RSA.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

Art. 34 - Andamento attività produttiva
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alla RSA, annualmente e/o semestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e quantità delle ore necessarie;
...
- riduzione di orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSA.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (permessi per riduzione di orario, modalità applicative della flessibilità, ex festività, ferie).
[...]

Art. 35. Lavoro straordinario, notturno, festivo e relative percentuali
[...]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale di 200 ore annue sino al raggiungimento di un monte ore aziendale ragguagliato a 120 ore per dipendente.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi dell'anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di impedimento.
[...]
Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, esigenze improvvise di enti o servizi pubblici - ospedali, forze armate, ecc.- termine di lavorazioni in corso, allestimento dei campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche), a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, si seguirà la seguente procedura: la direzione aziendale ne darà notizia in tempo utile alle RSA. Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 32, 33, 35
[...]
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente l'orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le parti convengono di verificarne la attuazione in occasione dell'incontro previsto nel capitolo «Sistema di informazioni» del presente contratto.

Art. 37 - Lavoro a turni
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata, è considerato lavoro a turni.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma dell'art. 32. Altre distribuzioni di orario per singoli reparti o per stabilimento, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. La distribuzione dell'orario di lavoro viene comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 32 - Parte Generale - l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso é già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cotti misti dovrà essere corrisposta, per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per turni fino a sei ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Fermo restando per i minori l'osservanza delle disposizioni di legge che rendono obbligatorio il godimento della mezz'ora di riposo, le eventuali prestazioni del personale che eccedono le ore 7 e 30' giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre e inoltre il suo inizio o il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[...]
Chiarimento a verbale
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.

Art. 38 - Recuperi
Le ore di lavoro perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera oltre il normale orario contrattuale o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Tale recupero potrà essere effettuato solo entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite d'intesa con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Art. 48 - Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni aziendali e le RSA, saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti, al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla Regione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.

Art. 51 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale [...] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[..]

Art. 56 - Ambiente di lavoro
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali:
- promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9 della Legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi la esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici e i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, nello svolgimento dei loro compiti, potranno, di volta in volta, farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Per l'espletamento di tali compiti le RSA potranno individuare al proprio interno l'incaricato o gli incaricati alla sicurezza, delegati ad esaminare con l'azienda gli eventuali problemi dell'ambiente di lavoro.
Potranno essere designati a tale compito da svolgersi nell'ambito della disciplina di cui all'art. 13 - i dirigenti delle RSA, nelle seguenti misure massime:
- un delegato nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti;
- fino ad un terzo dei dirigenti complessivi nelle unità produttive che occupano non più di 400 dipendenti;
- fino ad un quarto in tutte le altre unità produttive.
Tali dirigenti delle RSA, i cui nominativi saranno previamente comunicati per iscritto alla Direzione aziendale, potranno essere destinatari di attività formative in materia di ambiente e sicurezza, qualora concordate aziendalmente, utilizzando a tale scopo, fino a concorrenza, le 150 ore previste per il diritto allo studio.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura del l'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima ed altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro, es.: fumo, gas, vapori, ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I dati rilevati potranno essere oggetto di esame periodico fra aziende e Rappresentanze Sindacali Aziendali anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale le aziende forniranno alle RSA, su richiesta:
- copia delle comunicazioni che ai sensi dell'art. 20 della legge 833/1978 debbono essere inviate alle U.S.L., con l'indicazione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e delle loro caratteristiche tossicologiche;
- dati inerenti le denunce d'esercizio e le denunce di infortunio di cui rispettivamente agli articoli 16 e 33 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124;
- informazioni su programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni sull'attività di prevenzione attuata ai sensi dell'art. 21 della legge 833/1978.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto agli artt. 4, ultimo comma, e 24, n. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Istituti specializzati di diritto pubblico di cui al primo comma, secondo alinea e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
Per quanto riguarda il libretto sanitario si rinvia all'art. 27 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione dovranno essere coordinate con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I valori dei MAC che saranno definiti dal Ministero del lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento aziendale.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge, nonché a quelle che si rendessero obiettivamente necessarie in relazione a situazioni gravi ed accertate, risultanti da indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo la procedura e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo. Qualora siano riconosciute fra le parti situazioni che richiedono l'utilizzo di adeguati abiti e materiali di lavoro idonei allo svolgimento dell'attività, l'azienda fornirà gratuitamente tali indumenti e materiali ed i lavoratori saranno tenuti ad utilizzarli e provvederà alla loro idonea e periodica pulizia.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al primo comma, le RSA potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma saranno a cura della azienda riportati sui registri di cui al sesto comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal ministero della Sanità.
3) In applicazione di quanto previsto dall'ottavo comma, le RSA e l'azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2).
La documentazione così formata potrà essere oggetto di ulteriore esame e discussione tra RSA ed azienda.
4) Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, l'azienda ricercherà idonee soluzioni atte ad assicurare:
- una adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di una preventiva visita oculistica; eventuali ulteriori necessità saranno oggetto di esame congiunto.
Dichiarazione a verbale
Restano salvi gli accordi aziendali in atto in quanto complessivamente più favorevoli.

Art. 58 - Regolamento interno
Laddove già esista o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un regolamento interno, nessuna parte di esso potrà derogare o risultare in contrasto con le norme di legge, del presente contratto o con le norme interconfederali che siano vigenti sui compiti delle Commissioni interne.
Il regolamento interno, esposto in modo chiaramente visibile nei l'interno della fabbrica, dovrà essere rispettato dalle maestranze.

Art. 59 - Abiti da lavoro
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, quando essa ne prescriva l'adozione.
Se il carattere delle lavorazioni accelera l'usura dell'abito di lavoro o di parte di esso, l'azienda concorrerà in ragione del 40% alla spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logore.

Art. 60 - Conservazione del materiale
Ai fini della sicurezza sul lavoro, il lavoratore ha il dovere di comunicare alla Direzione aziendale ogni irregolarità di funzionamento degli automezzi, macchinari ed attrezzature a lui affidati, che ha il diritto di ricevere in buono stato di uso.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto affidatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone però tempestivamente la direzione dell'Azienda.
Anche in funzione della sicurezza sul lavoro il lavoratore non può apportare nessuna modifica a quanto affidatogli senza aver avuto autorizzazione dal suo superiore.

Art. 61 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino a un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore:
...
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
...
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nel l'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
...
h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[...]

Art. 63 - Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e l'art. 2119 del Codice Civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) Inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
...
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nel l'esecuzione di lavoro o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
...
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la medesima mancanza o a una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
...
i) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
...
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Nel caso di licenziamento per giusta causa l'azienda procederà, prima della risoluzione formale del rapporto, a una sospensione cautelare dal lavoro della durata massima di giorni 5, durante la quale il lavoratore può presentare all'azienda le sue giustificazioni. [...]

Art. 70 - Disciplina dell'apprendistato
È apprendista il lavoratore in età compresa fra i 14 e i 20 anni, che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[...]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire al lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della Parte Generale e della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
[...]
Periodo di addestramento per nuovi assunti superiori ai 20 anni Tenuto conto del momento contingente attuale e riconosciuta, per le particolari condizioni delle industrie oggetto del presente contratto, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.

Parte operai
Art. 73 - Lavoro discontinuo

La durata dell'orario contrattuale di lavoro degli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Si considerano lavoratori discontinui unicamente i portieri, gli uscieri, i custodi, gli autisti non addetti al carico e scarico merci ma unicamente addetti alla guida del mezzo.
Per i lavoratori discontinui le ore prestate oltre l'orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore settimanali) e nell'ambito del loro orario normale contrattuale saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale se non eccedono l'orario di 50 ore e con quote maggiorate delle percentuali di straordinario di cui all'art. 35 - Parte Generale - per le ore prestate oltre il suddetto limite.
[...]

Art. 75 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[...]
2) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[...]

Art. 79 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per il trattamento dovuto al personale femminile in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25.11.1976 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lettera c), della legge 30.12.1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte intermedi
Art. 82 - Giorni festivi - Riposo settimanale

[...]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'intermedio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[...]

Art. 86 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ed eventuali successive disposizioni legislative.
[...]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25.11.1976 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lettera c), della legge 30.12.1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte impiegati
Art. 91 - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[...]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo l'impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[...]

Art. 96 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ed eventuali successive disposizioni legislative.
[...]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25.11.1976 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lettera c), della legge 30.12.1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Allegati
Allegato 6 Regolamento del lavoro a domicilio
1 - Definizione del lavoratore a domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall'articolo 2094 C.C., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto a osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui al comma precedente lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

1/bis (Divieti)
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[...]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

2 - Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

3 - Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.

5/bis - Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni d'orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSA e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alle RSA tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze Sindacali Aziendali possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno riconosciute 16 ore annue pro-capite, con possibilità di cumulo qualora le designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli Organismi sindacali territoriali.

9 - Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l'azienda committente è la sola responsabile verso il lavoratore a domicilio per tutto quanto concerne l'applicazione della legge e dei contratti.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5 della legge 18.12.1973 n. 877 oltre che al paragrafo e) dell'art. 4 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate Commissioni.

Protocolli
Protocollo n. 1 Contratto a termine
[...]
L'Azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.

Protocollo n. 3 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sulla opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine le parti medesime ritengono che a tutto il personale debba essere assicurato il rispetto della dignità delle persone sotto ogni aspetto, compreso quanto attiene alla condizione sessuale. Eventuali problemi che dovessero insorgere a tale riguardo saranno oggetto di esame tra le parti.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento, le parti convengono di allegare al presente contratto la Risoluzione del Consiglio della CEE del 29/5/90.
Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (90/C157/02)
[omissis]