Regione Marche
Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2014, n. 1312
D.Lgs. 150/2012 - Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014.

LA GIUNTA REGIONALE


VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Ambiente e Agricoltura dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTA la proposta del dirigente del servizio Ambiente e Agricoltura che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, ne può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1.

DELIBERA


• di approvare le procedure di riferimento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari, adeguato al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui al DM 22/01/2014, D.Lgs. 150/2012, riportato in allegato alla presente delibera quale parte integrante;
• Di autorizzare il dirigente competente per ogni Struttura Decentrata Agricoltura:
- Al rilascio dei certificati di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (art. 9 del D.lgs 150/2012);
- Al rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari (art. 8 del D.lgs 150/2012);
- Al rilascio dei certificati di abilitazione alla consulenza nel settore dei prodotti fitosanitari (art. 8 del D.lgs 150/2012);
- All'istituzione delle Commissioni d'esame e l'individuazione delle sedi d'esame per ottenere il primo rilascio dei "certificati alla vendita" e le "autorizzazioni all'acquisto"; 
- Alla definizione del calendario annuale delle sessioni dell'esame di cui al punto precedente, che dovranno essere pubblicate nel sito http://agricoltura.regione.marche.it area tematica "PAN - prodotti Fitosanitari";
- All’assegnazione ad uno o a più funzionari tecnici della struttura l'incarico di presiedere la commissione d'esame;
• Di individuare nell’ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche) - Servizio Fitosanitario Regionale l'organo demandato:
- Alla formazione/verifica dei docenti incaricati nelle docenze dei corsi di formazione di cui al DM 22/01/2014;
- Alla predisposizione dei test da sottoporre in occasione delle varie sessioni d'esame.
• Di individuare la PF Competitività e Sviluppo dell'impresa Agricola, Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione, quale struttura regionale competente per la piena operatività del presente atto;
• Che il presente atto venga pubblicato integralmente sul sito regionale agri.marche.it.

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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:
- Decisione comunitaria C (96) 3864 del 30/12/1996 con cui vengono approvati i "Criteri generali per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e controllo delle infestanti".
- D.P.R. 23.04.2001 n 290 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997).
- DGR 676 del 27/04/2009 avente per oggetto: D.P.R. 23.04.2001 n 290 - Aggiornamento D.G.R. 2080/2002 relativa alle disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (ad esclusione dei prodotti di cui alla lettera "a", comma 2 deirart.2 del DPR 290/2001).
- Decreto MIPAAF 242 del 31/01/2005 con il quale è costituito Comitato nazionale di difesa integrata (CDI), con il compito di emanare le linee guida nazionali di attuazione della difesa integrata in agri-coltura e di esaminare i disciplinari regionali per accertarne la conformità alle stesse linee guida.
- Dir. 21 ottobre 2009 n. 128/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- D.Lgs. 14/08/2012, n. 150 di Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’a-zione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- D.M. 22 gennaio 2014 di Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, emanato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Motivazioni ed Esito dell'Istruttoria
Il Parlamento Europeo ha ritenuto, con la Dir. 2009/128/CE di stabilire delle line quadro per un uti¬lizzo sostenibile dei fitofarmaci, assegnando agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.
A livello nazionale, con il D.lgs 150/2012, venivano stabilite alcune regole in merito all'attuazione della direttiva 2009/128/CE ma, più in particolare l'art. 6 del suddetto Decreto legislativo demandava al successivo Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, venga adottato, entro il 26 novembre 2012, l'adozione del Piano d'Azione Nazionale per l’uso soste¬nibile dei prodotti fitosanitari (PAN-fitofarmaci).
Il suddetto piano, con tempi di preparazione ben più lunghi di quelli stabiliti, veniva emanato in data 22 gennaio 2014.
In sintesi gli obiettivi del PAN-fitofarmaci sono:
• ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
• promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
• proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
• tutelare i consumatori;
• salvaguardare l’ambiente acquatico e le acque potabili;
• conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.
Per il raggiungimento dei citati obiettivi il PAN-fitofarmci, in via prioritaria, si propone di:
1) Assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari
2) Garantire un'informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari;
3) Assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici;
4) Prevedere il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici;
5) Prevedere specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico;
6) Prevedere che le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti fitosanitari e dei loro contenitori sia correttamente eseguita;
7) Prevedere la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle avversità biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche;
8) Prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria (legge n. 4 del 3 febbraio 2011);
9) Individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere con il Piano e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio.
Tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano sono, oltre il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, e molti altri organismi, hanno un ruolo fondamentale anche le regioni e le province autonome, che con opportuni atti dovranno dare completa attuazione al PAN.
Il PAN-fitofarmaci ha prestabiliti dei tempi di attuazione scalari negli anni ed al momento della redazione della presente deliberazione alcune azioni del suddetto piano sono già state avviate (DGR 1187/2013 e DDPF 282/CSI/2014, inerente il punto 3, sopra riportato).
Un gruppo di lavoro interdisciplinare è inoltre in corso di formazione al fine di affrontare, con successivi atti deliberativi, le priorità del PAN-fitofarmaci che necessitano di competenze plurime.
In considerazione tuttavia dell’imminente scadenza relativa alla priorità volta ad "Assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all’impiego dei prodotti fitosanitari" urge, con il presente atto renderle conformi alla recente normativa.
Nell'allegato alla presente atto, che ne fa parte integrante e sostanziale, si stabilisce pertanto le modalità di recepimento del D.lgs 150/2012 e del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN-fitofarmaci), per quanto demandato a livello regionale in merito agli aspetti formativi nell'uso dei prodotti fitosanitari.
In considerazione inoltre che le materie su cui interviene il PAN-fitofarmaci è da ritenersi trasversale tra diversi ambiti che afferiscono all'Agricoltura, alla Salute ed all'Ambiente, ma dove sicuramente nel settore agricolo se ne hanno maggiori ricadute, si ravvisa la necessità di individuare nella PF Competitività e Sviluppo dell’impresa Agricola, Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione, la struttura regionale competente per la piena operatività del presente atto.


Allegato “A”

Procedure di riferimento per il servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari.

Art. 1
Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Dal 26 novembre 2015, gli utilizzatori professionali¹ di prodotti fitosanitari, per poterli acquistare e/o utilizzare, dovranno obbligatoriamente possedere idoneo certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo (badge per l’acquisto) rilasciato dalla Regione Marche o da altre Regioni o Province Autonome.
Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari è personale e riporta i dati dell’intestatario, oltre ai riferimenti sulla decorrenza e scadenza del documento.
I certificati rilasciati ai sensi del DPR 290/2001 resteranno validi fino alla loro scadenza.
Al fine dell’ottenimento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari il richiedente, fatte salve le esclusioni di cui all’art. 7, dovrà aver frequentato un corso di formazione ed aver sostenuto una verifica finale.
Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari può essere rilasciato solo a coloro che abbiano compiuto 18 anni di età.

Art. 2
Certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.

A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari (badge per la vendita) costituisce il requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato, all’ingrosso e/o al dettaglio, di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali.
La formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari può essere rilasciato solo a coloro che abbiano compiuto 18 anni di età.
Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di vendita soltanto i soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012², fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.

Art. 3
Certificati di abilitazione alla consulenza.

A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza (badge per la consulenza), costituisce il requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari di cui all’art. 18 del D.Lgs. 150/2012, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.
Il certificato di abilitazione alla consulenza rappresenta un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell’ambito di progetti o di specifiche misure incentivate dalla Regione Marche.
Il soggetto in possesso del solo certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza.
La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari nonché del certificato di abilitazione alla vendita.
Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all’attività di consulente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012³.

Art. 5
Sistema di formazione

Il sistema di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita, nonché alla consulenza, prevede corsi di base per il primo rilascio e corsi di aggiornamento per il rinnovo.
Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione, tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo quanto previsto al successivo art. 8), sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al superamento dell'esame di abilitazione. La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo ed è comprovata da specifica certificazione dell’ente di formazione, attestante la frequenza registrata da ciascun partecipante. Tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, effettuati nella regione responsabile del rilascio del certificato di abilitazione, nell'arco dei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta.
La valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione di primo rilascio è verificata attraverso un esame, con l'ausilio di commissioni composte da esperti nelle materie di cui all'allegato 1 alle presenti procedure, conforme al l’allegato 1 del decreto legislativo n. 150/2012, effettuato in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, su somministrazione di test ed eventuale colloquio orale. L’allegato 1 costituisce il riferimento di base contenente gli obiettivi formativi e le relative materie previste dal PAN fitofarmaci.
1 certificati di abilitazione sono rinnovati, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento ed al superamento di un test finale. L'attività di aggiornamento può essere effettuata anche tramite l’acquisizione di crediti formativi ottenuti nel corso del periodo di validità dell'abilitazione, con le iniziative di carattere formativo o seminariale, appositamente stabilite con successivo atto.
La valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione per il rinnovo del certificato, ovvero dei soggetti in possesso dei sufficienti crediti formativi, sarà verificata attraverso la somministrazione di un test alla presenza e supervisione di un funzionario individuato dalla Regione Marche, effettuato in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, su somministrazione di test ed eventuale colloquio orale. Per i partecipanti ai corsi di aggiornamento il test è somministrato nell’ambito della durata del corso stesso utilizzando, al massimo, le ultime due ore del corso.
Per il rinnovo delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'attività di consulenza è sufficiente la verifica dell'avvenuta frequenza all’attività di aggiornamento.

Art. 6
Formazione dei formatori

L’ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare nelle Marche, organizza un sistema di formazione e verifica dei formatori incaricati nelle docenze all’interno dei corsi di cui all’art. 5.
Alla stessa ASSAM viene altresì demandata la realizzazione dei test di verifica utilizzati nella verifiche di apprendimento finali dei vari corsi.

Art. 7
Aggiornamento dei Data Base regionale sugli utilizzatori

La Regioni Marche, secondo quanto stabilito dal DM 22/01/2014, adegua alle presenti procedure il proprio software per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti.
I dati relativi alle abilitazioni sono consultabili e sono periodicamente, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite nell’allegato I - parte B. del citato DM 22/01/2014.

Art. 8
Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione per utilizzatori professionali i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo.
Sono esonerati dalla frequenza dei corsi e dall’obbligo del sostenimento degli esami per il rilascio dell’abilitazione di consulente i seguenti soggetti:
- gli ispettori fitosanitari regionali ed i responsabili regionali per le attività formative inerenti il PAN - fitofarmaci;
- i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;
- i ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
- i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica: esperienza di almeno 2 anni, maturata a partire dal 26 novembre 2009, realizzata nell’ambito delle attività di assistenza tecnica nel settore delle produzioni vegetali, ivi comprese le attività di coordinamento e/o di supporto alle stesse, promosse attraverso piani o misure riconosciute dall’Autorità regionale o provinciale come, ad esempio, Programmi operativi delle OP e AOP a valere sul Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM unica settore ortofrutticolo, servizi di consulenza prestati nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale e attività di assistenza tecnica finanziate con la L.R. 28/98. Tali attività di assistenza tecnica devono essere inerenti alla difesa in produzione integrata e/o alle pratiche dell’agricoltura biologica. E’ richiesta inoltre l’attestazione di frequenza ad attività formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto dall'autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all’allegato 1 del decreto legislativo n. 150/2012;
- dipendenti tecnici ASSAM Servizio Fitosanitario Regionale e agrometeo, con esperienza almeno biennale;
- personale dipendente Regione Marche, con esperienza almeno biennale, che ha operato i controlli ufficiali in attività di AT/consulenza/vigilanza in materia di difesa integrata e/o biologica;
- dipendenti privati e libero professionisti, con esperienza almeno biennale, che dimostrino di aver espletato attività di AT/consulenza in materia di difesa integrata (PSR 2000-2006 misure FI e F2; PSR 2007-2013 Patto d’area e QM, Misure agricoltura biologica;
- tecnici di organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute dalla Regione Marche ai sensi del Reg. CE 543/2013 o antecedenti, con esperienza almeno biennale, che abbiano effettuato attività di AT/consulenza in materia di difesa integrata e/o biologica.

Art. 9
Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento.

I corsi del sistema di formazione di cui all’art. 5 fanno parte del Catalogo dell’offerta formativa per lo sviluppo rurale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche.
La struttura regionale competente in materia di Attività e presidi fitosanitari provvede all’approvazione degli standard formativi, delle materie e dei moduli per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'allegato “1” alle presenti procedure.
La programmazione e la realizzazione dei corsi è effettuata sulla base dei fabbisogni formativi, tenendo conto anche di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008. Tale attività di programmazione ed organizzazione viene realizzata attraverso soggetti formatori accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-regioni e province autonome del 20 marzo 2008.
Gli ordini ed i collegi professionali del settore agrario, ancorché non accreditati quali organismi di formazione, possono organizzare, per conto dei propri iscritti, previo inserimento dei propri corsi nel Catalogo dell’offerta formativa per lo sviluppo rurale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche, le attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente.
I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e, ad esclusione dei corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.

Art. 10
Durata dei corsi di base e di aggiornamento e modalità di svolgimento.

I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali e di 25 ore per i distributori ed i consulenti.
I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima di 12 ore.
I corsi di formazione di primo rilascio per venditori può essere costituito dal corso per il rilascio dell’abilitazione all'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari, differenziato nella parte finale, con le tematiche didattiche specifiche del corso per venditore. Analogamente, per i corsi di rinnovo per utilizzatori professionali e distributori possono essere costituiti da una prima parte di corso comune tra le due figure formate, differenziato nella seconda parte con materie specifiche in base al diverso ruolo.
Gli organizzatori di corsi di formazione possono, all’occorrenza, individuate due diverse tipologie di corsi per utilizzatori professionali:
a) gli utilizzatori professionali agricoli, ivi compresi i contoterzisti;
b) gli utilizzatori professionali extra-agricoli, ivi compresi i contoterzisti.
L'attività formativa dovrà avere una metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico materiale didattico. Per ciascun profilo e per le diverse tipologie di corso (base o aggiornamento) devono essere realizzati gli obiettivi formativi specifici riportati nell'allegato “1” alle presenti procedure, specificamente articolati con decreto della struttura regionale competente in materia di Attività e presidi fitosanitari.

Art. 11
Sospensione e revoca delle abilitazioni

È demandata al dirigente della struttura regionale competente in materia di Attività e presidi fitosanitari il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'allegato “2” della presente deliberazione.

Art. 12
Disposizioni transitorie

Nelle more della piena operatività del sistema di formazione di cui al presente atto, prevista per il 01/03/2015, al fine di garantire la continuità dell’attività certificatoria per l’acquisto, l’utilizzazione e la vendita dei prodotti fitosanitari, si proseguirà con il sistema previgente.
Nelle more dell’operatività del PSR Marche 2014/2020, sarà realizzata, in luogo della formazione dei formatori di cui all’art. 6 delle presenti procedure, l’attività di orientamento dei formatori ai sensi della misura 111b-a) del PSR Marche 2007/2013.


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Allegato “1” alle “Procedure di riferimento per il servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari”.
Contenuti formativi obbligatori (allegato “1” del DM 22/01/2014)

Obiettivi formativi
Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si riportano di seguito i contenuti comuni degli specifici corsi o iniziative di aggiornamento destinati a utilizzatori professionali, distributori e consulenti, nonché i contenuti specifici per ciascuna tipologia di corso (base o aggiornamento).

CORSO DI BASE.
Materie comuni per la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti:
1) Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi;
2) Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
a) Modalità di identificazione e controllo;
b) Rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;
c) Sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
d) Rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale;
e) Rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
3) Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell’area;
4) Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente;
5) Misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente;
6) Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
7) Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari;
8) Rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all’uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;
9) Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari:
a) Gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura);
b) Gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
c) Rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio;
10) Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012;
11) Registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Materie specifiche per la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti.
Utilizzatori professionali:

1) Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n.
150/2012;
2) Corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato, nel rispetto della salva- guardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare;
3) Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali;
4) Conoscenze relative all’applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi nocivi, basate sui metodi non chimici;
5) Conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori, residenti e popolazione o gruppi vulnerabili, connessi all’uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da comportamenti errati;
6) Modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze sugli interventi di primo soccorso;
7) Norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.

Distributori:
1) Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);
2) Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
3) Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
4) interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione al l’etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all’acquirente le informazioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012;
5) Norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell’ambiente di vita e di lavoro connessi all’attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
6) Addestramento all’uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell’art. 226 del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
7) Nozioni di base per l’individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante;
8) Biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l’attività di vendita;
9) Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.

Consulenti:
1) Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);
2) Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all’art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
3) Approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l’attività di consulenza;
4) Corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa;
5) Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali;
6) Norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche;
7) Informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro;
8) Ruolo del consulente; capacità di interloquire con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari;
9) Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
10) Norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell’ambiente di vita e di lavoro connessi all’attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
11) Interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all’etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all’acquirente le informazioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012;
12) Addestramento all’uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell’art. 226 del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
13) Nozioni di base per l’individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante.

CORSO DI AGGIORNAMENTO.
Oltre all’approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione alle specificità territoriali ed all’evoluzione tecnica e normativa, gli obiettivi formativi specifici dell’attività di aggiornamento sono quelli riportati di seguito.

Utilizzatori professionali:
1) Acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l’ambiente e all’applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica;
2) Conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie;
3) Conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

Distributori:
1) Acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
2) Conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica;
3) Conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

Consulenti:
1) Acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari; acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile;
2) Conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle amministrazioni competenti.
Le materie ed i moduli formativi per ciascuna tipologia di corso, al fine dell’acquisizione degli stessi nell’ambito del Catalogo per la Formazione dello Sviluppo Rurale, sono approvati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di Attività e presidi fitosanitari, con riferimento agli obiettivi di cui al presente allegato.


_________________
¹ La Direttiva 2009/128/CE definisce l’Utilizzatore Professionale la persona che utilizza i Prodotti Fitosanitari nell’ambito dell’attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo che in altri settori.
² “Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell' allegato I”.
³“Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale”.

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Allegato “2” alle “Procedure di riferimento per il servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari”

Sospensione e revoca delle abilitazioni (allegato "I", parte "C"del DM 22/01/2014)

SOGGETTO:

SOSPENSIONE

DURATA

Utilizzatore
Professionale

Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura

12 mesi

Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell’ambiente.

6 mesi

Utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva.

4 mesi

Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente.

3 mesi

Distributore

Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego

3 mesi

Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale

6 mesi

Consulente

Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull’applicazione delle tecniche di integrata e biologica

6 mesi

 

REVOCA

Utilizzatore
Professionale

Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR armonizzato.
Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura

Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati

Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente

Reiterazione del non corretto utilizzo del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva

Non corretta conservazione e la manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all’ambiente

Distributore

Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.

Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego

Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale

Consulente

Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull’applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica

Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati