Tipologia: CCNL
Data firma: 1 luglio 1991
Validità: 01.07.1991 - 30.06.1995
Parti: Uniontessile e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Ulta-Uil
Settori: Tessili, Lavanderie, tintorie ecc., P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

  Costituzione delle parti
Parte generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Contratto
Art. 2 - Categorie soggette ed efficacia del contratto
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Interpretazione del contratto
Art. 6 - Controversie
Art. 7 - Distribuzione del contratto quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Art. 8 - Esclusività di stampa
Art. 9 - Decorrenza e durata
Capitolo II - Sistema di informazioni
Art. 10 - Occupazione - Investimenti - Mercato del lavoro
• 1 - A livello nazionale
• 2 - A livello regionale
• 3 - A livello territoriale
• 4 - A livello aziendale
• Dichiarazione congiunta
• 4.1. Andamento attività produttiva
• 5 - Formazione professionale
Art. 11 - Lavoro esterno
Art. 12 - Contrazione temporanea orario di lavoro
Art. 13 - Mobilità interna della manodopera
Art. 14 - Clausola di salvaguardia
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 15 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 16 - Commissioni interne
Art. 17 - Immunità sindacale
Art. 18 - Cariche pubbliche e sindacali
Art. 19 - Permessi per cariche sindacali
Art. 20 - Assemblee
Art. 21 - Affissioni
Art. 22 - Versamenti dei contributi sindacali
Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 23 - Assunzione
• Riconoscimento delle qualifiche ai fini del collocamento
Art. 24 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 25 - Contratto a termine
Art. 26 - Periodo di prova
Art. 27 - Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica
• A) Apprendistato
• B) Periodo di addestramento per operai nuovi assunti di età superiore a vent'anni
• C) Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica
Art. 28 - Handicappati e invalidi
Art. 29 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione della tossicodipendenza
Art. 30 - Orario di lavoro
• A) Regime ordinario
• B) Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 31 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 32 - Lavoro straordinario
• Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Art. 33 - Lavoro a squadre
Art. 34 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 35 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 36 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 37 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 38 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 39 - Corresponsione della retribuzione
Art. 40 - Trasferte
Art. 41 - Trasferimenti
Art. 42 - Trattamento per invenzioni
Art. 43 - Cambiamento, cumulo e pluralità di mansioni
Art. 44 - Inquadramento unico dei lavoratori
Art. 45 - Passaggi di qualifica da operaio ad intermedio, da operaio ad impiegato, da intermedio ad impiegato
Art. 46 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 47 - Permessi, assenze ed aspettativa
Art. 48 - Recuperi
Art. 49 - Servizio militare
Art. 50 - Congedo matrimoniale
Art. 51 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 52 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 53 - Abiti da lavoro
Art. 54 - Mense aziendali
Art. 55 - Diritto allo studio
Art. 56 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 57 - Indennità scolastiche
Art. 58 - Ambiente di lavoro
• Norme applicative
Art. 59 - Disciplina del lavoro
 

Art. 60 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 61 - Visite di inventario e di controllo
Art. 62 - Regolamento interno
Art. 63 - Provvedimenti disciplinari
Art. 64 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 65 - Norme per il licenziamento
Art. 66 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 67 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 68 - TFR in caso di morte
Art. 69 - Azioni positive per le pari opportunità
Parte operai

Art. 1 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 2 - Inizio e fine del lavoro
Art. 3 - Sospensioni ed interruzioni di lavoro
Art. 4 - Lavori discontinui
Art. 5 - Assegnazione del macchinario
Art. 6 - Pulizia del macchinario
Art. 7 - Lavoro a cottimo
Art. 8 - Comitati tecnici paritetici di accertamento
Art. 9 - Definizione di jolly
Art. 10 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Tredicesima mensilità
Art. 13 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 14 - Maternità
Art. 15 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Art. 16 - Trattamento di fine rapporto
Parte intermedi

Art. 1 - Sospensione e riduzione del lavoro
Art. 2 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 3 - Ferie
Art. 4 - Tredicesima mensilità
Art. 5 - Trattamento economico in caso di malattia
Art. 6 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 7 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Art. 8 - Trattamento di fine rapporto
Parte impiegati e quadri
Art. 1 - Laureati e diplomati
Art. 2 - Trattamento in caso di sospensione e riduzione di lavoro
Art. 3 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 4 - Ferie
Art. 5 - Tredicesima mensilità
Art. 6 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione
Art. 7 - Trattamento economico di malattia
Art. 8 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 9 - Permessi
Art. 10 - Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive o di capo ufficio
Art. 11 - Norme particolari per i quadri
Art. 12 - Preavviso
Art. 13 - Trattamento di fine rapporto
Parte retributiva
Art. 1 - Tabelle dei minimi contrattuali di paga o stipendio
Art. 2 - Una Tantum
Art. 3 - Contrattazione aziendale
Parte inquadramento
Classificazione del personale
Declaratorie ed esemplificazioni
Parte protocolli aggiuntivi
Protocollo n. 1 Regolamento del lavoro a domicilio
• 1. - Definizione di lavoratore a domicilio
• 2. - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
• 3. - Libretto personale di controllo
• 4. - Responsabilità del lavoratore a domicilio
• 5. - Retribuzioni
• 6. - Maggiorazione della retribuzione
• 7. - Sistema di informazioni
• 8. - Lavoro notturno e festivo
• 9. - Pagamento della retribuzione
• 10. - Fornitura materiale
• 11. - Norme generali
Protocollo n. 2 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Protocollo n. 3 Oneri sociali e struttura del costo del lavoro
• Previdenza integrativa
• Fondo grandi interventi
Parte allegati
Allegato n. 1 Contratto a termine
Allegato n. 2 Norma transitoria all'art. 35 - parte generale del CCNL 21-7-1979: Aumenti periodici di anzianità
Allegato n. 3 Mensilizzazione operai - Criteri operativi
Allegato n. 4 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Allegato n. 5 Modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Per i lavoratori addetti alla piccola e media industria della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere

Costituzione delle parti
In Roma il 1 luglio 1991, tra l'Uniontessile - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile - Abbigliamento, Calzature, Pelli e cuoio [...] e con la partecipazione di una delegazione di industriali del tessile-abbigliamento [...] e con l'assistenza della Confapi -Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria [...] e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) [...], l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento - (Uilta) rappresentata dal Segretario Generale Nicola Montanari, dal Segretario [...] è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate all'Uniontessile.

Parte generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Contratto

[...]
La materia riservata alla contrattazione a livello aziendale - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - è solamente quella stabilita dal presente contratto: correlativamente il presente contratto riconosce la esigenza delle aziende di poter impostare la propria attività produttiva su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente contratto e degli anzidetti accordi a livello aziendale.
La prevista contrattazione a livello aziendale viene delegata dalle parti stipulanti in rappresentanza rispettivamente delle aziende e dei lavoratori da un lato alle Associazioni sindacali territoriali degli imprenditori (API) e dall'altro lato ai Sindacati provinciali tessili dei lavoratori, fermo restando quanto previsto nel presente contratto per casi di intervento delle Organizzazioni nazionali stipulanti.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal presente contratto o da altri livelli di contrattazione.
Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.
[...]

Capitolo II - Sistema di informazioni
Art. 10 - Occupazione - Investimenti - Mercato del lavoro
Le parti stipulanti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore:
1 - A livello nazionale
Di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle organizzazioni sindacali nazionali, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore (e dei comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all'occupazione;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro, nonché all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, la cui portata costituirà oggetto di approfondita valutazione;
- all'evoluzione tecnologica;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
...
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio i progetti di consorziazione;
...
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative;
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e di localizzazione nel Mezzogiorno;
- ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
2 - A livello regionale
Di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici ed agevolati;
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione anche con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 374/1976;
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 16/11/1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione della L. n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
...
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
...
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 16-11-1988 e successive intese;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità, che saranno coordinate con gli indirizzi emersi nel gruppo di lavoro nazionale di cui all'articolo 69.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3 - A livello territoriale (Provinciale o Comprensoriale).
Di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, quanto previsto al precedente punto 2).
La presente procedura informativa verrà attuata per le aree territoriali previamente individuate tra le parti, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto con verifica biennale, a livello regionale o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di Aziende del settore produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4 - A livello aziendale.
Di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale, le Aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno, nel corso di un apposito incontro, alle RSA ed alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale) nonché all'eventuale acquisizione di pubbliche commesse;
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, specificando l'eventuale ricorso finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza, le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell'anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 16-11-1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione della Legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alle RSA e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche. Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso l'Associazione Imprenditoriale Nazionale.
Dichiarazione congiunta
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli Enti pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano espressamente richiamare il requisito dell'applicazione del CCNL di pertinenza.
4.1. Andamento attività produttiva
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alle RSA annualmente e/o semestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e quantità delle ore necessarie;
- godimento delle ferie collettive e relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per riduzione di orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSA
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (permessi per riduzione di orario, modalità applicative della flessibilità, ex festività, ferie).
[...]
5 - Formazione professionale
In armonia con quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 16-11-1988, l'Uniontessile Filta, Filtea, Uilta, affermano concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste fondamentale importanza, anche per assecondare i continui processi di cambiamento.
È inoltre obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta.
Con queste finalità le parti, ciascuna nelle proprie autonome articolazioni, si attiveranno - sulla base di preventiva analisi, studio e verifica delle situazioni di fatto esistenti e degli strumenti disponibili - per favorire iniziative appropriate nei confronti degli organismi istituzionalmente preposti.
Al fine di quanto sopra, le parti stipulanti convengono di costituire un gruppo paritetico di lavoro, formato da tre rappresentanti dell'associazione imprenditoriale e da un corrispondente complessivo numero di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore specie con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate;
b) operare affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente lettera a).
Tale attività potrà consentire di elaborare e sottoporre alle parti stipulanti un documento che potrà essere oggetto di proposta agli organismi paritetici per la formazione professionale, costituiti ai sensi dell'accordo interconfederale 16-11-1988 e successive intese.

Art. 11 - Lavoro esterno
Le parti affermano che il lavoro presso terzi deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme, si impegnano ad operarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni e favorire l'instaurazione di un sistema di contratti di committenza coerente al rispetto della normativa contrattuale di cui al presente articolo.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente:
1) - Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.
2) - Le aziende committenti lavoro a terzi e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, aventi oltre 50 dipendenti informeranno, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, fornendo altresì l'elenco delle aziende cui il lavoro è stato commissionato nei dodici mesi precedenti.
3) - Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da tre membri per ciascuna delle parti con i seguenti compiti:
- acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo metterà a disposizione della commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda avente oltre 50 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei i 2 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non dia diversamente possibile raggiungere l'obbiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) - Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzione di personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5 della legge 11-8-1991, n. 223, daranno comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) - A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) - La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventualmente altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 13 - Mobilità interna della manodopera
Le direzioni delle unità produttive aventi più 70 addetti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro tre giorni dalla avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione al le esigenze tecnico-produttive, nonché al migliore utilizzo del l'organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.

Art. 14 - Clausola di salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al sistema di informazioni e che quanto al riguardo convenuto comporta l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a livello aziendale, salvo che per le imprese individuate nei presenti articoli.
Quanto indicato negli articoli precedenti per la individuazione delle aziende a cui è applicabile la parte seconda (investimenti, occupazione, mobilità) non costituisce criterio di individuazione né indicazione delle dimensioni delle piccole e medie imprese.
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità dagli impegni così come definiti agli articoli «investimenti ed occupazione», «lavoro esterno», «mobilità», daranno facoltà all'Uniontessile di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prime in considerazione le pattuizioni preesistenti più favorevoli.

Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 16 - Commissioni interne
Per la tutela dei componenti la Commissione Interna o il Delegato d'impresa si fa riferimento alla legge del 20.5.1970, n. 300.
Nelle imprese da 5 a 15 dipendenti i lavoratori potranno eleggere un loro delegato d'impresa.
Al delegato d'impresa saranno applicate le tutele sindacali previste dalla L. 300/70 per la RSA.

Art. 20 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto o delle loro Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[...]

Art. 21 - Affissioni
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 23 - Assunzione

[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 24 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Per i prestatori d'opera di età non superiore ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le disposizioni di legge in quanto più favorevoli alle norme del presente contratto.

Art. 27 - Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica
A) Apprendistato
É apprendista il lavoratore compreso fra i 14 e i 20 anni di età, che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[...]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della Parte Generale e della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
[...]
B) Periodo di addestramento per operai nuovi assunti di età superiore a vent'anni.
Riconosciuta, per le particolari condizioni del settore, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del 1° livello.

Art. 28 - Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni aziendali e le RSA, saranno verificate le opportunità per attivi inserimenti, al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla Regione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si operano gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
[...]

Art. 30 - Orario di lavoro
A) Regime ordinario
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSA
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare la adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Tali strutture di orario verranno applicate nell'area di utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali nonché degli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno, in presenza delle necessarie condizioni di mercato, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'azienda e del consenso dei lavoratori che saranno accertati congiuntamente a livello aziendale.
Sempre ai fini occupazionali, dette strutture di orario potranno altresì essere considerate nei casi di introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle condizioni su indicate.
Le modalità applicative di tali strutture di orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali).
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale.

Art. 31 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
L'orario settimanale di lavoro di cui al 1° comma dell'art. 30 - Parte Generale, potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 ore settimanali saranno contenute nel limite di 96 per ciascun anno, con decorrenza 1-1-1992.
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
Le ore in tal modo lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali saranno compensate con le seguenti maggiorazioni:
- 13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;
- 18% per le ore prestate nella giornata del sabato.
Tali maggiorazioni saranno corrisposte con le retribuzioni del periodo di paga nel quale le ore suddette sono prestate.
[...]
La direzione procederà, di norma annualmente, alla comunicazione alle RSA del programma d'orario, con l'indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattuale e all'utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative, aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e RSA
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

Art. 32 - Lavoro straordinario
[...]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quanto riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e RSA
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Su richiesta delle RSA, le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale.
Le ore di straordinario prestato tra le 130 e le 180 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dall'azienda.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale, all'esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione dello straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento dell'occupazione.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione ed inventario, e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 180 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi da fruire d'accordo fra le parti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
Le ore straordinarie per le quali si farà luogo ai riposi compensativi non retribuiti, saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
Su richiesta delle RSA le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale, di cui al 4° comma.
[...]
Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
La presente procedura è in particolare finalizzata a soddisfare le esigenze conseguenti a stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche, esigenze improvvise di Enti o servizi pubblici: ospedali, Forze Armate, ecc.).
In presenza di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inferiori alle esigenze aziendali entro i limiti del presente articolo, la Direzione ne darà notizia in tempo utile alla RSA
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando all'azienda la disponibilità tempestiva delle prestazioni straordinarie necessarie.

Art. 33 - Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 30 - Parte Generale e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 30 - Parte Generale, l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a sei ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico per gli operai o gli apprendisti è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma dell'art. 30 - Parte Generale.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[...]
Direzione e RSA potranno infine definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nei lavoro a squadre.
Chiarimento a verbale n. 1
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al 2° comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalle leggi in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezz'ora la durata del riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.

Art. 34 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
[...]
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno i minori, mentre per le donne si fa riferimento alla particolare regolamentazione di cui all'art. 5, legge 9-12-1977, n. 903.
[...]

Art. 44 - Inquadramento unico dei lavoratori
[...]
Le parti contraenti dichiarano la loro volontà di favorire, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, le introduzioni di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti o individualmente o in gruppo a ridurre la parcellizzazione, a favorire una intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni ed arricchirne il contenuto professionale.
[...]
La Direzione aziendale comunicherà alla RSA, preventivamente alla loro introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro conseguenti a significative innovazioni tecnologiche o di processo che comportino con l'ampliamento delle mansioni e l'arricchimento dei relativi contenuti, la necessità di ricorso a nuove figure professionali e verificheranno eventuali mutamenti che determinino un diverso contenuto professionale.
Le parti, a livello aziendale, valuteranno tale nuova situazione allo scopo di definire ove ritenuto consensualmente opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell'inquadramento in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione, verificando inoltre congiuntamente la necessità di supporti formativi e di addestramento per il personale interessato.
[...]

Art. 48 - Recuperi
Le ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti o per permessi possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: qualora il recupero sia effettuato oltre il normale orario contrattuale, deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera, o in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute. Qualora il recupero riguardi gruppi di lavoratori e sia previsto per gruppi di ore formerà oggetto di esame preventivo fra Direzione aziendale e RSA
Il recupero potrà essere effettuato entro 40 giorni utili successivi al momento in cui si è verificata la causa che ha determinato la perdita di ore di lavoro.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite d'intesa con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Art. 51 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale [...] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto.
[...]
L'assenza, escluso l'infortunio avvenuto durante l'orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell'attività da parte del lavoratore nell'ambito del suo turno di lavoro, deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro tre giorni dall'inizio dell'assenza stessa.
Il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
[...]

Art. 53 - Abiti da lavoro
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nel caso in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque l'adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione alla usura determinata dalla natura della lavorazione.
Se il carattere delle lavorazioni accelera l'usura, l'azienda concorrerà in ragione del 40% della spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito e delle parti logorate.

Art. 54 - Mense aziendali
[...]
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Rappresentanze Sindacali Aziendali o le Commissioni Interne o di Delegati di Impresa hanno la facoltà di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
[...]

Art. 58 - Ambiente di lavoro
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori.
Compete al datore di lavoro adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori, secondo la legislazione vigente.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto e posto di lavoro;
- l'adozione di appropriate misure di sicurezza e dei necessari mezzi di prevenzione e di protezione individuali e collettivi.
L'adozione e l'uso appropriato di tali mezzi, in quanto derivanti da disposizioni normative o da intese tra azienda e RSA, debbono essere scrupolosamente osservati dai lavoratori interessati.
Per agevolare l'espletamento di tali compiti è riconosciuta alle RSA la facoltà di designare al proprio interno un delegato incaricato di esaminare con l'azienda i problemi dell'ambiente di lavoro, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto alla Direzione aziendale.
Qualora tra Direzione aziendale e RSA vengano concordate iniziative formative per il delegato alla sicurezza, si utilizzeranno a tal fine le 150 ore per il diritto allo studio.
Le informazioni ai lavoratori vengono date anche alle RSA le quali:
- promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9 della legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o a Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici e i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare dai lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse e attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al 1° comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro, es.: fumo, gas, vapori, ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I dati relativi potranno essere oggetto di esame periodico fra azienda e Rappresentanze Sindacali Aziendali anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale le aziende forniranno alle RSA, su richiesta:
- copia delle comunicazioni che ai sensi dell'art. 20 della legge 833/1978 debbono essere inviate alle U.S.L., con indicazioni delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e delle loro caratteristiche tossicologiche;
- dati inerenti le denunce d'esercizio e le denunce di infortunio di cui rispettivamente agli artt. 16 e 33 delle T.U. 30 giugno 1965 n. 1124;
- informazioni sui programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni sull'attività di prevenzione attuata ai sensi dell'art. 21 della legge 833/1978.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo comma e 24, n. 14 della legge 23-12-1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Istituti specializzati di diritto pubblico di cui al 2° comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
Per quanto riguarda il libretto sanitario si rinvia all'art. 27 della legge 23-12-1978, n. 833.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto od in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23-12-1978, n. 833.
I lavori dei MAC che saranno definiti dal Ministero del Lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento aziendale.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge, nonché a quelle che si rendessero obiettivamente necessarie in relazione a situazioni gravi ed accertate, risultanti da indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo la procedura e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo. Qualora siano riconosciute fra le parti situazioni che richiedono l'utilizzo di adeguati abiti e materiali di lavoro idonei allo svolgimento dell'attività, l'azienda fornirà gratuitamente tali indumenti e materiali - ed i lavoratori saranno tenuti ad utilizzarli - e provvederà alla loro idonea e periodica pulizia.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al 1° comma, le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al 1° comma, saranno a cura dell'Azienda, riportati sui registri di cui al 3° comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministero della Sanità.
3) In applicazione di quanto previsto dal 5° comma, le Rappresentanze Sindacali Aziendali e l'azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rivelazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2). La documentazione così formulata sarà aggetto di ulteriore esame e discussione tra Rappresentanze Sindacali Aziendali e azienda.
Dichiarazione a verbale
Restano salvi gli accordi aziendali in atto in quanto complessivamente più favorevoli.

Art. 60 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna
[...] É preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'azienda. Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuto autorizzazione dal suo superiore. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà la facoltà all'azienda di rivalersi per danni subiti.

Art. 62 - Regolamento interno
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile un regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, preventivamente all'attuazione, e il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 63 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia carattere tale da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
...
b) senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione del diretto superiore;
c) per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
...
e) per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
...
h) contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[...]

Art. 65 - Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e l'art. 2119 del Codice Civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento disciplinare:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
...
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
....
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
...
i) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nociuto alla disciplina della fabbrica;
...
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Nel caso di licenziamento per giusta causa l'azienda procederà, prima della risoluzione formale del rapporto, ad una sospensione cautelare dal lavoro della durata massima di giorni 5, durante la quale il lavoratore può presentare all'azienda le sue giustificazioni. [...]

Parte operai
Art. 4 - Lavori discontinui
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri e gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre agevolazioni ad esso pertinenti tale orario è di: 10 ore giornaliere e 50 settimanali.
[...]

Art. 5 - Assegnazione del macchinario
Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze della produzione, le possibilità di prestazioni degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto, al rendimento del lavoro, alle condizioni dell'ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell'assegnazione del macchinario e delle conseguenti variazioni dell'assetto tecnico-organizzativo che comportino un aumento del carico di lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
1) La Direzione aziendale, prima della nuova assegnazione di macchinario, comunicherà agli operai interessati (o parte degli operai stessi) e alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o alla Commissione Interna le disposizioni studiate per l'attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione.
2) La Direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria associazione territoriale, comunicherà alle organizzazioni territoriali dei lavoratori la data di inizio dell'assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, nonché una indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione.
3) Dopo l'inizio dell'esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, l'esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso forniti i relativi elementi di valutazione.
Per dette particolari situazioni non può esservi, in via normale, l'acquisizione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento.
4) Al termine dell'esperimento, la Direzione aziendale comunicherà per iscritto o per affissione ai lavoratori interessati ed alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o alla Commissione Interna, le indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione. Inoltre, tramite la prima Associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori.
Qualunque contestazione che non abbia trovato risoluzione nell'ambito aziendale, sarà rimessa all'opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una delle parti ne faccia richiesta.
5) Per l'esame delle controversie demandate in sede territoriale, come previsto al punto 4) del presente articolo, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni dei lavoratori competenti potranno farsi assistere da tecnici qualificati della materia e gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 8 - Parte Operai.
6) Nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o ad incentivo o ad adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario, dovranno essere comunque applicate le norme previste dall'art. 7- Parte Operai, sulla disciplina del cottimo.
Chiarimento a verbale al punto 2)
Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l'intervento delle associazioni sindacali sull'esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3) e 4) del presente articolo.

Art. 6 - Pulizia del macchinario
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
[...]

Art. 7 - Lavoro a cottimo
A) [...]
Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con prestazioni vincolate all'osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro ad economia, l'operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempreché questo sistema sia praticabile. [...]
F) L'azienda comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e, tramite la propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori all'atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo nel caso di modifiche ai sistemi in vigore, solo i criteri generali applicati.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al 2° comma del precedente punto A), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
[...]
I) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito dell'azienda.
[...]
N) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale - sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione - riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti organizzazioni territoriali.
Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 8 - Parte Operai.
[...]

Art. 8 - Comitati tecnici paritetici di accertamento
Nei casi previsti dall'art. 5, punto 5, e dall'art. 7, punto N) della Parte Operai, potrà essere costituito, di volta in volta, secondo le specifiche competenze, su richiesta dell'una o dell'altra parte, un Comitato paritetico per l'accertamento dei dati tecnici necessari ai fini della risoluzione della vertenza, secondo i quesiti di carattere tecnico concordati dalle suddette Associazioni.
Il Comitato sarà composto da uno a tre membri, nominati dalle Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori tra i dipendenti dell'azienda più qualificati dal punto di vista tecnico, ed altrettanti nominati dalla Direzione aziendale.
Le designazioni saranno notificate dall'una all'altra parte attraverso le rispettive Associazioni territoriali.
Il Comitato funzionerà collegialmente, nei limiti dei quesiti ad esso sottoposti, e concluderà gli accertamenti entro 15 giorni dallo scambio delle notifiche delle designazioni, salvo accordo delle Associazioni suddette per una proroga non eccedente altri 10 giorni.
L'azienda predisporrà quanto necessario perché il Comitato possa effettuare l'accertamento degli elementi tecnici ad esso demandati.
Quando il risultato dell'accertamento sia acquisito all'unanimità e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa si intenderà definita.
Dichiarazione a verbale
Avendo riguardo alle particolari caratteristiche organizzative dei settori tessili, le parti non hanno ritenuto possibile subordinare la costituzione dei Comitati tecnici paritetici di accertamento di cui al presente articolo alla presenza di un numero minimo di dipendenti occupati nelle aziende.

Art. 9 - Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda.
L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

Art. 10 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[...]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[...]

Art. 14 - Maternità
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
É vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25-11-1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c) della legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte intermedi
Art. 2 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[...]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale. In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'intermedio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[...]

Art. 6 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Nei casi di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri [...]
É vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 del D.P.R. 25-11-1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5 lett. c) della legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte impiegati e quadri
Art. 3 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[...]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[...]

Art. 8 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri [...]
É vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D. P.R. 25-11-1976 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conserveranno la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c) della legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte retributiva
Art. 3 - Contrattazione aziendale
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[...]

Parte protocolli aggiuntivi
Protocollo n. 1 Regolamento del lavoro a domicilio
1. - Definizione di lavoratore a domicilio
É lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessori e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 C.C., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2. - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[...]
É fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3. - Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre ai libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

4. - Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.

7. - Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSA e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettueranno tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere periodicamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alle RSA tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze Sindacali Aziendali possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio alfine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tali esami le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno riconosciute 16 ore annue pro-capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.
Nota a verbale
A livello nazionale è prevista la costituzione di una commissione paritetica composta da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.

11. - Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
L'azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell'applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5 della legge 18-12-1973, n. 877 oltre che al paragrafo a) dell'art. 4 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate Commissioni.

Parte allegati
Allegato n. 4 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine le parti medesime ritengono che a tutto il personale debba essere assicurato il rispetto della dignità delle persone sotto ogni aspetto, compreso quanto attiene alla condizione sessuale. Eventuali problemi, che dovessero insorgere a tale riguardo, saranno oggetto di esame tra le parti.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento, viene inserita nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al presente contratto, la Risoluzione del Consiglio della CEE del 29-5-1990.