Categoria: 2005
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Tipologia: Accordo
Data firma: 24 febbraio 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2007
Parti: Nuova Sala e RSU/Flai-Cgil, Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Nuova Sala Sabbioneta (Mn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Relazioni industriali.
2) Orari e organizzazione del lavoro.
3) Premio per obbiettivi
4) Lavoro notturno
5) Inquadramento professionale

6) Indumenti di lavoro
7) Ambienti di lavoro
8) Varie
9) Decorrenza e durata


Accordo integrativo aziendale della Ditta Nuova Sala - Sabbioneta

Il giorno 24 febbraio 2005, presso la sede della ditta Nuova Sala srl in Sabbioneta si sono riuniti […] la Direzione Aziendale […], la Rappresentanza Sindacale Unitaria […], assistiti da […] Flai Cgil, e […] Fai Cisl.
Dopo ampia e cordiale discussione si è concordato quanto segue:

1) Relazioni industriali.
L'evoluzione del contesto competitivo nel mercato globale ha reso e renderà necessario il raggiungimento di livelli di efficienza e di standard qualitativi e produttivi sempre più elevati. In tale logica si dovrà proseguire sulla ricerca e sulla formazione di sinergie qualificate e professionalizzate, atte a garantire continuità e qualità dei prodotti. Il conseguimento dei sopraccitati obbiettivi, richiede oltre ad investimenti strutturali e tecnologici, anche un proseguimento del modello di relazioni industriali intraprese, di un costante confronto tra azienda ed RSU, per meglio comprendere e gestire, con coerenza ed obbiettività pur nella reciproca autonomia delle parti, le nuove realtà, per il conseguimento degli obbiettivi comuni di crescita.

2) Orari e organizzazione del lavoro.
L'attuale sistema di orario pare soddisfare le reciproche esigenze di produttività da una parte e di gestione del proprio tempo libero dall'altra, fermo restando l'impegno a contenere il lavoro straordinario, supplementare e notturno e l'orario contrattuale su 5 giorni la settimana e con l'impegno di garantire ai lavoratori adeguate pause per esigenze fisiologiche e di ristoro.
Per il personale che lavora su tre turni per 5 giorni, l'orario delle turnazioni è il seguente: 06,00/13,30 - 13,30/21,00 - 21,00/06,00, fermo restando nel caso di terzo turno l'impegno a coprire le 24 ore, tra le parti si valuteranno eventuali richieste di orari differenti.
I turni antimeridiani e pomeridiani sono confermati: lavorate ore 7,30 retribuite ore 8.

4) Lavoro notturno
[…]
d) Al personale che raggiunge in un anno (01/01 - 31/12) 25 notti individuali matura un ulteriore riposo compensativo di 8 ore in aggiunta a quelli previsti dal CCNL e il lavoratore che raggiunge le 50 notti individuali matura 16 ore di riposo compensativo in aggiunta a quelli previsti dal CCNL.
e) I riposi compensativi saranno garantiti dall'azienda e comunicati in tempo utile al personale interessato.
[…]
g) L'azienda s 'impegna a preavvisare per tempo la Rappresentanza Sindacale Unitaria e al personale interessato in ordine all'esigenza di attivare i turni notturni e comunque con anticipo di almeno una settimana, salvo nei casi di forza maggiore per rimpiazzo di personale mancante derivante da malattie, infortuni, assenze dell'ultimo momento per motivi familiari e comunque per cause non imputabili all’Azienda.

6) Indumenti di lavoro
Considerata la continua evoluzione della normativa igienico sanitaria, con un mercato che presta la massima attenzione a queste problematiche, l'azienda s'impegna ad allargare l'attuale dotazione di vestiario, per consentire un maggior ricambio, oltre che verificare il livello di servizio della lavanderia.

7) Ambienti di lavoro
In un mercato in costante evoluzione in cui la tecnologia può sensibilmente migliorare le condizioni di lavoro per una drastica riduzione dell'assenteismo dovuto a malattia e infortunio, con reciproco vantaggio sulla salute dei lavoratori e sull'aumento delle ore lavorabili per la parte datoriale, l'azienda s'impegna ad una sempre maggior attenzione nel miglioramento delle infrastrutture e dei macchinari per la lavorazione, dando la precedenza alla risoluzione della movimentazione con elevati carichi manuali per il personale femminile, la climatizzazione dei reparti essiccatoio e Acma.

8) Varie
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 del vigente CCNL del1'industria Alimentare, si concorda quale indennità di disagio per freddo dei lavoratori che svolgono la loro attività prevalente nelle celle frigorifere il 4% della retribuzione lorda da calcolarsi sul minimo tabellare e sulla ex indennità di contingenza, come previsto dal succitato CCNL.
Il personale si rende disponibile ad effettuare n° 4 sabati lavorativi procapite annui, previo preavviso entro la mattinata del mercoledì precedente.
[…]