Categoria: 2005
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Tipologia: CIA
Data firma: 7 aprile 2005
Validità: 31.12.2007
Parti: Carige Assicurazioni e RSA/Cgil, Cisl, Uil, Fna, Snfia, Fisac-Cgil, Fiba-Cisl
Settori: Credito e Assicurazioni, Carige Assicurazioni
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Diritto all'informazione
Art. 3 Occupazione e pari opportunità
Art. 4 Trasferimenti e missioni
Art. 5 Corsi di aggiornamento professionale
Art. 6 Ricomposizione e rotazione delle mansioni
Art. 7 Part time
Art. 8 Aspettativa
Art. 9 Lavoratori studenti
Art. 10 Permessi
Art. 11 Agevolazioni ai dipendenti nell'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà dell'impresa
Art. 12 Prestiti ai dipendenti
Art. 13 Anticipi sullo stipendio
Art. 14 Finanziamento acquisto prima casa
Art. 15 Anticipo trattamento di fine rapporto
Art. 16 Lavoro in locali interrati
Art. 17 Prestito per cambio autovettura
Art. 18 Acquisto beni disponibili e recuperati
Art. 19 Medicina preventiva
Art. 20 Trattamento di trasferta
Art. 21 Rimborso piccole spese documentabili
Art. 22 Spese di locomozione
Art. 23 Unità periferiche
Art. 24 Orario
Art. 25 Ferie
Art. 26 Lavoro straordinario
Art. 27 Polizza kasko per "esterni"
Art. 28 Polizze personali dipendenti
Art. 29 Polizza furto bagaglio
Art. 30 Fondo pensione
Art. 31 Cassa di assistenza
Art. 32 Persone assicurabili
Art. 33 Premio aziendale di produttività
Art. 34 Buoni pasto
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale Carige Assicurazioni spa

Il giorno 7 aprile 2005 tra: Carige assicurazioni spa […] e le rappresentanze sindacali aziendali, Cgil, Cisl, Uil, Fna e Snfia, e Fisac/Cgil […], Fiba/Cisl […], Uilca […], Fna […], Snfia […], si è stipulato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 83, 84 e 85 CCNL 18.07.2003 il seguente contratto integrativo aziendale, da valere nei confronti di tutti i dipendenti della Società Carige Assicurazioni spa.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica al personale dipendente della Carige Assicurazioni spa il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL stipulato il 18/07/2003.
L'Accordo scadrà il 31 dicembre 2007.

Art. 2 Diritto all'informazione
Ad integrazione e precisazione di quanto stabilito dal vigente CCNL, la Società si impegna ad informare semestralmente - con due incontri annuali congiunti - le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Milano e di Genova - Cgil - Cisl - Uil - Fna e Snfia, sulle tematiche relative alle prospettive di mercato, alle gestione ed allo sviluppo dell'impresa nonché all'organizzazione del lavoro in essere ed alle proiezioni future.
La Società si impegna altresì ad informare le RSA sulle modifiche dell'assetto proprietario e su eventuali integrazioni, collegamenti, sinergie con altre Società.
La Società fornirà annualmente alle RSA informazioni su:
1. composizione del portafoglio dell'Azienda suddiviso per rami con relativo andamento;
2. adozione di nuove procedure lavorative con particolare riferimento a quelle relative ai processi di meccanizzazione;
3. motivazioni e numero delle missioni compiute dal personale della Direzione;
4. programmi di incentivazione e sul sistema premiante eventualmente adottati e da adottare;
5. piani per lo sviluppo dell'organizzazione commerciale con particolare riguardo alla rete agenziale;
6. tutte le assunzioni fatte con contratto di inserimento, apprendistato, interinale, atipico e comunque effettuate.
7. quanto previsto dai nuovi articoli 10, 11, 90, 91, 92 del CCNL in tema di inquadramento.
8. Efficacia dei corsi di formazione effettuati dal personale dipendente.
La Società, fermo restando il proprio diritto alla piena decisionalità, riconosce alle RSA la possibilità di prospettare soluzioni alternative o integrative alle problematiche organizzative della società in relazione alle informazioni ricevute relativamente alla riorganizzazione della Azienda e alle sinergie di Gruppo.

Art. 3 Occupazione e pari opportunità
Verrà costituita una Commissione consultiva con lo stesso numero di membri tra l'Azienda e le RSA Aziendali Cgil - Cisl - Uil - Fna e Snfia che progetti e realizzi interventi per valorizzare il personale femminile, in conformità a quanto previsto dalla normativa CEE e dalla legislazione nazionale vigente, legge n. 125 del 20/4/91. Compito della Commissione consultiva sarà:
- di ricercare e di analizzare le cause di eventuali discriminazioni suggerendo i correttivi più opportuni.
Le proposte della commissione potranno riguardare inquadramenti e formazione professionale oltre a quegli aspetti ritenuti utili per promuovere pari opportunità.
La lavoratrice che rientri dal periodo di assenza per maternità avrà diritto a svolgere le stesse mansioni o, in caso di impossibilità, mansioni equivalenti, comunque nella propria sede di lavoro.
[…]
La Commissione si incontrerà ogni 6 mesi.
Nota a verbale
Entro due mesi dalla stipula del presente Contratto Integrativo Aziendale le parti dovranno comunicare i nominativi dei componenti della commissione e le date degli incontri.

Art. 7 Part time
Per i dipendenti già in servizio a tempo pieno e tenuti all'osservanza dell'orario di lavoro settimanale di cui alla lettera A) dell'articolo 101 del CCNL 18.07.2003, con esclusione dei funzionari e dei 6° livelli responsabili di unità organizzativa, del personale con mansioni esterne ed del personale degli Ispettorati e comunque di quello con orario di lavoro a turni settimanali, che chiedessero di essere ammessi a prestazioni di lavoro a tempo parziale (orizzontale e verticale), varranno le seguenti norme:
7.1 - Sarà ammesso con priorità chi avesse necessità di assistere i genitori, il coniuge e/o convivente, i figli e gli affini di primo grado purché tutti conviventi, gravemente malati o handicappati oppure per necessità di curare i figli di età inferiore ai 14 anni.
[…]
7.3 - Escludendo dal computo i rapporti di lavoro a tempo parziale, saranno ammessi rapporti part time per non più del 10% del personale in forza al 31 Dicembre dell'anno precedente.
7.4 - Il rapporto part time non potrà superare gli 8 anni continuativi.
La durata del rapporto part time non potrà essere inferiore ad anni uno e superiore ai quattro. Essa sarà rinnovata automaticamente di anno in anno se il lavoratore non manifesta formalmente l'intenzione di rientrare a tempo pieno almeno tre mesi prima della scadenza. Qualora trascorso un periodo di un anno dall'inizio del rapporto a part time, venissero a cadere le condizioni che hanno determinato il rapporto di lavoro a part time, il dipendente con preavviso di almeno tre mesi avrà diritto di rientrare a tempo pieno. Il dipendente che rientra a tempo pieno, qualora sussistano particolari esigenze organizzative, si rende disponibile ad una eventuale assegnazione diversa di ufficio e / o mansioni diverse purché equivalenti.
[…]
7.10 - Al rapporto di lavoro a tempo parziale saranno applicate integralmente le norme di Legge e di Contratto che regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie e le festività infrasettimanali; con riferimento ai predetti istituti, la retribuzione se dovuta, sarà corrisposta in proporzione al tempo lavorato.
[…]
7.12 - Il lavoro straordinario non sarà ammesso.
7.13 - Sarà vietato il doppio lavoro, anche in forma autonoma od associativa.

Art. 16 Lavoro in locali interrati
Al personale che dovesse prestare servizio normalmente in locali interrati, verrà corrisposta un'indennità annua di € 515,00=. Tale indennità, erogata in cifra fissa non soggetta a variazione per il costo della vita, verrà assorbita nel caso in cui fosse stabilita analoga indennità con contratto collettivo del settore. Cesserà inoltre, di essere corrisposta qualora, per qualsiasi motivo, nei confronti del personale interessato non dovessero più sussistere le condizioni ambientali che ne avevano giustificata la corresponsione.
Nota a verbale
Verrà costituita entro un mese dalla stipula del Contratto Integrativo Aziendale una commissione paritetica per verificare lo stato dei locali della Sede di Genova e di Milano. L'Azienda si impegna a mettere in atto tutte le possibili iniziative volte ad eliminare eventuali fenomeni di disagio in detti locali.

Art. 19 Medicina preventiva
Viene riconosciuta la costituzione di una Commissione socio sanitaria, composta da un membro per ogni sigla sindacale più quelli indicati dall'Azienda.
La Commissione socio sanitaria potrà indire specifiche Assemblee e/o riunioni.
Alla Commissione dovrà essere garantita la piena agibilità in tutti gli ambienti Aziendali per risanare situazioni di disagio psico fisico. Alla Commissione è riconosciuta ogni facoltà di accertamento, di analisi e di controllo, in ordine alla ricerca, elaborazione, attuazione di tutte le misure idonee al conseguimento della più ampia tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I risultati statistici di detti interventi elaborati dagli Istituti di medicina del lavoro o dagli specifici fiduciari cui siano state affidate le visite devono costituire materia d'informazione per le RSA /Aziendali Cgil - Cisl - Uil - Fna e Snfia di Milano e Genova per l'Impresa, al fine di eliminare eventuali carenze di strutture ambientali.
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 50 del vigente CCNL, è facoltà della lavoratrice richiedere l'esonero totale dall'utilizzo del video terminale nel periodo di gravidanza.