Tipologia: CCNL
Data firma: 18 luglio 2003
Validità: 18.07.2003 - 31.12.2005
Parti: Ania e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca-Uil e Fisai
Settori: Credito e Assicurazioni, Ania
Fonte: ania.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Area contrattuale
Art. 2 Datori di lavoro destinatari del contratto
Art. 3 Lavoratori/trici destinatari del contratto
Disciplina generale - Parte prima
Art. 4 Procedura per CCNL
Art. 5 Relazioni sindacali
Art. 6 Diritto all’informazione
Art. 7 Informazione a livello nazionale
Art. 8
Art. 9
Art. 10 Informazione a livello aziendale
Art. 11 Informazione a livello di gruppo
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15 Procedure di confronto sindacale
Art. 16
Disciplina generale - Parte seconda
Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro

Art. 17 Assunzione
Art. 18
Art. 19
Art. 21 Prova
Art. 22 Doveri
Art. 23
Art. 24
Art. 25 Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 26 Provvedimenti disciplinari
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30 Festività
Art. 31 Anzianità convenzionali
Art. 32 Premi di anzianità
Art. 33 Ferie
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37 Aspettative
Art. 38
Art. 39 Permessi
Art. 40
Art. 41 Volontariato
Art. 42 Congedo matrimoniale
Art. 43 Malattie - Infortuni
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48 Gravidanza - Puerperio
Art. 49 Pari opportunità
Art. 50 Tutela della salute
Art. 51 Osservatorio nazionale sul «mobbing»
Art. 52 Visite mediche
Art. 53
Art. 54
Art. 55 Tutela delle situazioni di handicap
Art. 56
Art. 57 Tossicodipendenza
Art. 58 Servizio militare
Art. 59
Art. 60
Art. 61 Missioni
Art. 62
Art. 63
Art. 64 Trasferimenti
Art. 65
Art. 66 Corsi professionali
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70 Risoluzione del rapporto di lavoro cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 71 Preavviso
Art. 72 Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni
Art. 73 Cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa dell’impresa ai sensi dell’art. 2118 c.c.
Art. 74 Cessazione del rapporto di lavoro per malattia o conseguenza di infortunio
Art. 75 Cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa
Art. 76 Cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo
Art. 77
Art. 78 Cessazione del rapporto di lavoro a causa di morte
Art. 79 Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso
Art. 80 Modalità di comunicazione ed effetto del recesso
Art. 81 Modalità di versamento delle spettanze di fine rapporto
Art. 82 Certificato di prestato servizio
Art. 83 Procedura per CIA
Art. 84 Contrattazione aziendale
Art. 85
Art. 86 Trattamento previdenziale
Art. 87 Assistenza sanitaria
Art. 88 Long term care
Disciplina speciale - Parte prima - Sezione prima
Art. 89 Soggetti destinatari
Art. 90 Sezione prima
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95 Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Art. 96 Indennità area professionale
Art. 97 Mobilità professionale
Art. 98 Cambiamento di mansioni
Art. 99
Art. 100 Doveri
Art. 101 Orario di lavoro
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Art. 109 Lavoro straordinario
Art. 110
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Art. 114
Art. 115 Banca ore
Art. 116 Trattamento economico
Art. 117
Art. 118
Art. 119 Scatti per anzianità
Art. 120 Passaggi di area professionale / posizione organizzativa
Art. 121 Automatismi
Art. 122 Indumenti di lavoro
Disciplina speciale - Parte prima - Sezione seconda
Art. 123 Disposizioni specifiche per i funzionari
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Art. 127 Nomina a funzionario di 1° grado
Art. 128 Passaggio di grado
Art. 129
Art. 130 Orario di lavoro
Art. 131
Art. 132
Art. 134
Art. 135
Art. 136
Art. 137 Formazione e aggiornamento professionale
Art. 138
Art. 139
Art. 140
Art. 141
Art. 142
Art. 143 Disposizione transitoria
Art. 144 Normativa Ina e Assitalia
Disciplina speciale - Parte seconda
Art. 145 Soggetti destinatari
Art. 146 Inquadramento
Art. 147
Art. 148 Cambiamento di mansioni
Art. 149
Art. 150 Passaggi di livello
Art. 151 Doveri
Art. 152 Orario di lavoro
Art. 153 Trattamento economico
Art. 154
Art. 155
Art. 156
Art. 157 Scatti per anzianità
Art. 158 Automatismi
Art. 159 Personale trasferito alla produzione
Art. 160 Produzione libera
Art. 161
Art. 162
Art. 163
Art. 164
Disciplina speciale - Parte terza
Art. 165 Soggetti destinatari
Art. 166
Art. 167 Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Art. 168 Doveri
Art. 169 Orario di lavoro
Art. 170
Art. 171
Art. 172 Lavoro straordinario
Art. 173 Computo della paga oraria
Art. 174 Trattamento economico
Art. 175
Art. 176 Scatti per anzianità
Art. 177
Art. 178 Norma transitoria
Disposizioni finali di carattere generale
Art. 179 Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 180 Allegati
Art. 181 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 182 Decorrenza, durata ed efficacia
Art. 183 Indennità di vacanza contrattuale
Art. 184 Norme transitorie
Art. 185
Allegati

CCNL Imprese Assicuratrici

Il giorno 18 luglio 2003 in Milano tra l’Ania - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici […] e la Fiba - Federazione Italiana Bancari e Assicurativi aderente alla Cisl […], la Fisac - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni Credito aderente alla Cgil […], la Fna - Federazione Nazionale Assicuratori […], lo Snfia - Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici […], la Uilca - Uil Credito e Assicurazioni aderente alla Uil […], nonché tra l’Ania - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici […] e la Fisai - Federazione Italiana Sindacati Assicuratori Indipendenti […]

Premesso
- che il presente contratto intende disciplinare unitariamente il rapporto di lavoro del personale non dirigente dipendente dalle Imprese di assicurazione;
- che, tuttavia, in considerazione delle caratteristiche peculiari del personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, e di quello addetto a call center, vengono previste normative specifiche e separate in relazione ai singoli istituti;
- che per le norme comuni verranno indicate, di volta in volta, le eventuali specificità derivanti dalle particolari caratteristiche del rapporto;
- che infine anche con il presente contratto - in attuazione degli impegni assunti dalle Parti con verbale di accordo sottoscritto il 20 marzo 1986 alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On.le Andrea Borruso - viene data puntuale applicazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, ed è individuata un’area di disposizioni relative ai soli Funzionari che tiene conto della particolare posizione dei Funzionari stessi nell’ambito aziendale e delle loro specifiche professionalità e responsabilità.
Inoltre, tenuto conto dell’importanza che il settore assicurativo riveste nel nostro Paese, le Parti concordano sull’opportunità di sviluppare momenti specifici di confronto riguardanti il ruolo e le prospettive di sviluppo del settore.
Gli incontri dovranno consentire di analizzare l’andamento e lo sviluppo delle attività assicurative, con particolare attenzione anche alla qualità dei prodotti e dei servizi all’utenza.
In questo contesto, la stipula del rinnovo del CCNL rappresenta un rinnovato impegno delle Parti allo sviluppo di comportamenti coerenti con l’obiettivo di affrontare i processi di evoluzione e qualificazione del settore.
Si è convenuto quanto segue

Art. 1 Area contrattuale
Si intendono comprese in un’unica area contrattuale:
a) le Imprese di assicurazione e di riassicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite.
Le attività svolte da Società, comunque denominate e regolarmente costituite, considerate dalla normativa in vigore come requisiti determinanti ai fini dell’autorizzazione da parte del Ministero per le Attività Produttive, (già Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato) all’esercizio dell’assicurazione e della riassicurazione, in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma e che siano, in quanto tali, soggette al controllo dell’Isvap.
Rivestendo i CED una significativa importanza nell’ambito aziendale, per quanto riguarda quelli attualmente facenti parte delle strutture delle Imprese (diverse da quelle indicate al punto b)), le Parti convengono di considerarli rientranti nell’area contrattuale di cui al presente punto a).
Peraltro, in sede aziendale, a fronte di particolari esigenze potranno essere concordate con gli Organismi sindacali aziendali soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico;
b) le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all’attività assicurativa, che vengono attualmente individuate nella gestione degli immobili d’uso, nei CED di nuova costituzione e in quelli operanti per Imprese con modesto numero di dipendenti nelle quali - per tale ragione e per la natura ed il contenuto volume del portafoglio, o per altri fondati motivi - non si giustifica più un CED all’interno delle stesse.
Nel caso in cui gli organismi sindacali aziendali non ritenessero, per i CED, sussistenti i requisiti sopra indicati, potranno attivare un confronto con l’Azienda.
Nota a verbale n. 1 - È costituita una Commissione mista paritetica per esaminare se potranno essere individuate ulteriori attività, oltre quelle indicate sub b), da considerarsi intrinsecamente ordinate e funzionali all’attività assicurativa.
Al termine dei lavori, la Commissione presenterà una relazione alle Parti le quali si incontreranno per l’esame della stessa e le conseguenti determinazioni.
Nota a verbale n. 2 - Per immobili d’uso si intendono gli immobili adibiti unicamente a sede principale o secondaria dell’Impresa.
Nota a verbale n. 3 - Sul presupposto che la specifica disciplina prevista per le attività dei call center che richiedono un ridotto apporto di competenze assicurative offra livelli di flessibilità sostanzialmente equivalenti a quelli che caratterizzano normalmente l’offerta di servizi di outsourcing in tale ambito, le Parti pattuiscono di far rientrare nell’area contrattuale (art. 1 lett. a)) le attività dei call center di cui alle Sezioni Prima e Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale.
Peraltro, in caso di ridotte dimensioni dell’Impresa o di necessità di utilizzare tecnologie disponibili unicamente all’esterno o nel caso in cui il mantenimento di tali attività nell’area contrattuale determini un rilevante squilibrio rispetto alla loro realizzazione al di fuori dell’area stessa, attraverso un confronto in sede aziendale potranno essere concordate con gli Organismi sindacali aziendali soluzioni diverse meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico.
Norma transitoria - Per quanto riguarda i call center istituiti anteriormente o durante il periodo di vigenza o, comunque, di applicazione del CCNL 6 dicembre 1994 e affidati a società che non applicano il CCNL del personale dipendente da Imprese di assicurazione, prima della scadenza dei contratti fra Impresa di assicurazione e terzo fornitore, verrà aperto un confronto in sede aziendale con gli Organismi sindacali aziendali allo scopo di esaminare ipotesi, modalità e tempi di applicazione a tali call center della predetta specifica disciplina, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e di equivalenza del call center medesimo.

Art. 2 Datori di lavoro destinatari del contratto
Sono tenuti ad applicare il presente contratto:
- con riferimento al punto a) del precedente art. 1, le Imprese di assicurazione e di riassicurazione socie dell’Ania che non abbiano invocato l’art. 2 dello Statuto Ania;
- le Società che svolgano una delle attività di cui al punto a) del menzionato art. 1, sempreché siano controllate da una o più Imprese di cui al primo alinea che precede; qualora tali Società non svolgano prevalentemente l’attività di cui al punto a) dell’art. 1, il presente CCNL si applica al personale che svolga l’attività di cui alla lett. a) dell’art. 1.
- le Società o Enti che svolgano prevalentemente una delle attività di cui al punto b) del menzionato art. 1, sempre che la Società, o l’Ente, sia control-lata da una o più Imprese di cui al precedente alinea e sempre che operi in prevalenza a favore dell’Impresa o delle Imprese controllanti.
Con riferimento a quanto stabilito al 3° alinea, l’impegno ad applicare il presente contratto continua a non riguardare le Società od Enti che già fossero nelle condizioni di cui al citato 3° alinea al 3.3.1991.
Nota a verbale - Quanto previsto al comma 1, secondo alinea del presente articolo vale anche nei confronti dei dipendenti dei Consorzi di Imprese di assicurazione che svolgono una delle attività di cui alla lettera a) dell’art. 1.

Art. 3 Lavoratori/trici destinatari del contratto
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra i soggetti indicati al precedente art. 2 ed il personale da essi dipendente, inquadrato ai sensi dell’art. 92 o dell’art. 146 o dell’art. 165 e che presti servizio in conformità delle norme di cui agli articoli seguenti.
Il presente contratto si applicherà, altresì, ai dipendenti delle Agenzie in gestione economica nonché delle Agenzie in temporanea gestione diretta dopo che siano trascorsi 18 mesi ininterrotti di detta gestione.
Il contratto non si applica:
a) ai dirigenti;
b) ai portieri nonché al personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario;
c) al personale dipendente dalle Imprese di cui all’allegato 1.
Nota a verbale - In relazione al 2° comma del presente articolo, le Parti hanno preso atto che, in forza dell’accordo interaziendale 26 luglio 1993, il presente contratto si applica anche ai dipendenti del Consorzio Agenzia Generale Ina-Assitalia di Roma in gestione diretta.

Disciplina generale - Parte prima
Art. 5 Relazioni sindacali

La qualità dello sviluppo del settore assicurativo e le prospettive aperte con l’unificazione del Mercato Europeo rendono necessaria, ancora più che nel passato, una nuova dimensione nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali volta a valorizzare il ruolo dei lavoratori/trici nei processi di cambiamento.
Con questa consapevolezza le Parti concordano nell’attribuire importanza all’informazione come strumento di conoscenza della situazione aziendale e delle reciproche esigenze nonché come strumento di conoscenza funzionale ad un eventuale confronto tra le Parti.

Art. 6 Diritto all’informazione
Ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS., dei lavoratori/trici, le Parti concordano quanto indicato ai successivi artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Art. 7 Informazione a livello nazionale
L’Ania fornirà annualmente, prima dell’assemblea annuale dell’Ania e comunque entro il 30 novembre, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all’andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e del Mercato Unico Europeo.
Nel corso dell’incontro l’Ania informerà altresì le OO.SS.:
- sul livello occupazionale del settore fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell’ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso;
- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale l’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell’anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale - l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti, distinto per sesso, per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- sul numero delle assunzioni, distinte per sesso e per area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, con specificazione di quelle effettuate con contratto di formazione e lavoro. Dei contratti di formazione e lavoro verrà comunicato altresì il numero di quelli trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- sui dati numerici concernenti i lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in apprendistato, nonché i lavoratori a part-time divisi per sesso e per inquadramento.

Art. 8
L’Ania fornirà biennalmente alle OO.SS firmatarie del presente contratto, i dati, aggregati a livello di settore, di cui al rapporto che le Imprese sono tenute a predisporre ex art. 9 della Legge n. 125/1991.
Nota a verbale - L’Ania si attiverà presso le Imprese socie per cercare di ottenere tali dati al fine di fornirli alle OO.SS con cadenza annuale.

Art. 9
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali potrà effettuarsi un incontro annuale con l’Ania per un confronto sulle grandi problematiche di trasformazione del settore, anche sul piano organizzativo e/o strutturale.

Art. 10 Informazione a livello aziendale
Ogni anno le Imprese, di norma entro il mese di giugno, in un quadro di corrette relazioni sindacali, indiranno un apposito incontro informativo con gli Organismi sindacali aziendali.
Nell’incontro, che si terrà successivamente all’approvazione del bilancio da parte degli Organi societari, l’Impresa:
[…]
3) - informerà altresì:
- sui livelli occupazionali, fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e per posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell’ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con contratto di formazione e lavoro, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell’impresa. Per i contratti di formazione e lavoro verrà altresì comunicato il numero di quelli trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’Azienda fornirà il numero dei lavoratori apprendisti distinti per sede di lavoro e per sesso, nonché il numero dei lavoratori confermati a tempo indeterminato;
- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale l’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell’anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale - l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di area professionale ripartiti per sesso. Per quanto riguarda i passaggi da una posizione organizzativa ad un’altra rientranti nell’area professionale B, l’impresa indicherà il loro numero, i servizi interessati e la tipologia dei passaggi da una mansione all’altra;
- sulle percorrenze chilometriche medie annue del personale di cui alla nota a verbale in calce al punto 1 dell’art. 101;
- sulle ripartizioni del personale esterno per le singole strutture periferiche dell’area sinistri e dell’area commerciale;
- sullo stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 66, 69, 98, 99, 137 e 138;
- sulle attività eventualmente date in appalto nell’ambito della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, al fine di consentire ai competenti sindacati di categoria il controllo dell’osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale dipendente dalle Imprese appaltatrici;
4) - per quanto riguarda i corsi di formazione di cui all’art. 66 del CCNL, fornirà:
- previsioni di massima circa i programmi dei corsi per l’anno successivo indicando, per quanto riguarda i corsi inerenti il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 98, 99 e 148, i contenuti e le finalità degli stessi;
- informazioni sul numero e tipologie lavorative dei partecipanti ai corsi evidenziando, nell’indicare il numero globale delle movimentazioni verificatesi, la percentuale del personale movimentato che ha partecipato ai corsi;
5) - per quanto riguarda il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione:
- fornirà anche informazioni su aspetti non secondari e che riguardino la generalità di detto personale - sulla modulistica relativa all’adempimento di quanto previsto all’art. 151. Saranno pure fornite indicazioni sulla produttività di detto personale (intesa anche come rapporto tra costi e risultati produttivi) e sulla struttura retributiva dello stesso con particolare riferimento alla parte variabile; in detta circostanza gli Organismi sindacali aziendali potranno fornire indicazioni e suggerimenti finalizzati alla realizzazione di una maggiore produttività. Le OO.SS., inoltre, potranno in particolare fornire indicazioni e suggerimenti sulla parte variabile della retribuzione;
- informerà sulle eventuali evoluzioni professionali verificatesi;
- informerà sullo stato e sulle prospettive delle agenzie in gestione diretta e delle agenzie in gestione libera.
[…]
Le Imprese informeranno, altresì, con cadenza semestrale, sul numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore a quella di inquadramento avvenuti nell’ambito dell’area professionale B.
Le informazioni di cui al punto 5) potranno essere fornite in una specifica occasione, diversa dall’incontro annuale, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali.
Le Imprese tenute alla redazione del rapporto di cui all’art. 9 legge 10 aprile 1991, n. 125, relativo alla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende, indiranno, in occasione della consegna del predetto rapporto, uno specifico incontro con gli Organismi sindacali aziendali per l’illustrazione del rapporto stesso.
Nota a verbale n. 1 - In caso di acquisizione e/o cessione di partecipazioni in altre Imprese assicurative, l’Impresa informerà tempestivamente le OO.SS. aziendali.
Verranno inoltre fornite informazioni su rilevanti modifiche della configurazione societaria eventualmente intervenute.
Nota a verbale n. 2 - Relativamente alle Imprese di maggiori dimensioni, strutturate con più sedi sul territorio, a livello aziendale le Parti potranno concordare incontri informativi di sede relativamente a quanto previsto dal presente articolo al punto 3, alinea 4, 7 e 8, al punto 4 ed agli ultimi tre capoversi.

Art. 11 Informazione a livello di gruppo
Ogni anno la Capogruppo provvederà, di norma entro il mese di giugno, a convocare le OO.SS. al fine di fornire informazioni relativamente al Gruppo assicurativo proprio (l’insieme delle Imprese assicurative o Società che applicano il presente CCNL), sulle seguenti materie:
- individuazione delle Imprese che compongono il Gruppo assicurativo;
- andamento economico generale del Gruppo;
- ipotesi di sviluppo previste, anche con riferimento alle reti liquidative ed agli assetti commerciali;
- prevedibile evoluzione dell’attività del Gruppo;
Inoltre l’informativa fornita dalla Capogruppo, nella medesima occasione, potrà anche riguardare materie di cui all’art. 10 che precede; in tal caso non si darà luogo alla corrispondente informativa aziendale, salvo necessari approfondimenti in sede aziendale.
La delegazione delle OO.SS. di cui al primo comma del presente articolo non potrà essere costituita da più di 2 dirigenti sindacali per azienda e per O.S. con il limite massimo complessivo di 35 dirigenti sindacali.
Nota a verbale - Per i Gruppi assicurativi italiani, con sede in più Stati dell’UE, le Parti si adopereranno per l’applicazione della Direttiva comunitaria sui CAE, così come recepita nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13
Sempre nell’ottica di relazioni sindacali più moderne, meno conflittuali e più consapevoli, le Parti concordano anche sull’opportunità di sperimentare momenti di confronto tra Impresa e Organismi sindacali aziendali. Tali momenti di confronto, che potrebbero anche realizzarsi con un lavoro congiunto attraverso la costituzione di commissioni paritetiche, favorendo una migliore comprensione delle reciproche esigenze, dovrebbero contribuire al miglioramento delle relazioni.
Le aree nelle quali le Parti indicano che in sede aziendale possano sperimentarsi questi confronti sono quelle relative alla parità uomo-donna/pari opportunità e alla sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

Disciplina generale - Parte seconda
Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 22 Doveri

Il personale non può entrare né trattenersi nei locali dell’Impresa fuori dell’orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio, su disposizione della Direzione oppure per autorizzazione della stessa.

Art. 23
[…]
In caso di infortunio sul lavoro, anche se di modesta entità, il lavoratore/trice infortunato deve darne immediato avviso all’Ufficio del Personale.

Art. 25 Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
In tema di molestie sessuali, le Parti, al fine di tutelare la dignità della persona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le linee direttive della Raccomandazione CEE 92/131 e del Codice di condotta ivi allegato, nonché con l’evoluzione legislativa in tale materia.
I rapporti tra i lavoratori/trici ai diversi livelli di responsabilità nell’organizza-zione aziendale devono essere improntati a reciproca correttezza.
In tale ottica, devono essere evitati, in particolare, comportamenti a connotazione sessuale offensivi della dignità della persona, i quali determinino una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale, nonché ogni discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
Le Parti si impegnano a rimuovere, anche a livello aziendale, gli effetti pregiudizievoli o discriminanti di eventuali situazioni, atti o comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona, adottando misure e provvedimenti rapportati alla gravità del caso.

Art. 26 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo inflitto per iscritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni. […]
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità della mancanza.
[…]

Art. 49 Pari opportunità
Con riferimento alle tematiche concernenti il personale femminile, le Parti convengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò che vadano ulteriormente rafforzate le condizioni per una sempre più significativa presenza del predetto personale femminile nelle Imprese, e ciò in armonia con le attuali disposizioni legislative (Legge n. 903/1977 e Legge n. 125/1991).
Le Parti auspicano pertanto che da parte delle Imprese venga attribuita un’attenzione particolare alle tematiche in questione e ciò al fine di favorire una costante crescita del personale femminile, tale da incidere sul ruolo dello stesso nell’organizzazione aziendale.
Riconfermata la particolare attenzione a seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia, le Parti concordano di aprire un confronto nel momento in cui dovessero entrare in vigore norme di legge sulle azioni per la pari opportunità, per definire come armonizzare a dette norme i rispettivi comportamenti.
Nel riconfermare la Commissione mista nazionale, istituita con il CCNL 3 marzo 1991 e confermata con i successivi CCNL, le Parti ne riaffermano la validità e manifestano la volontà di proseguire e sviluppare la positiva esperienza fin qui svolta, al fine di favorire specifiche iniziative nelle aziende.
I compiti della Commissione mista nazionale saranno i seguenti:
- analizzare l’intera problematica relativa alla parità uomo-donna, ivi compresa quella delle azioni positive;
- stimolare nel settore la cultura in tema di Pari Opportunità;
- studiare ed approfondire, partendo dalle conclusioni dei lavori già effettuati dalla stessa Commissione, come promuovere e valorizzare la presenza femminile nelle Imprese assicuratrici; a tale riguardo dovrà essere prestata particolare attenzione alle trasformazioni ed evoluzioni del settore;
- sviluppare momenti di raccordo ed azioni di monitoraggio relativamente all’evoluzione delle professionalità delle lavoratrici nel settore.
- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale ed eventuale consulenza, laddove richiesta.
- studiare la diffusione e le caratteristiche del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, proponendo alle Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità, idonee iniziative per prevenirne la diffusione.
Le Parti concordano sull’opportunità della costituzione di Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità, considerando tali commissioni come lo strumento più idoneo per:
- ricostruire l’evoluzione storica della presenza femminile in azienda;
- rilevare l’esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei confronti del personale femminile, indagando come questi si presentano, con quale tipologia e consistenza e come si delineano nel sistema organizzativo e culturale aziendale;
- suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;
- individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne rispetto a ciò che viene offerto agli uomini;
- impostare correttamente gli interventi su questi temi a livello aziendale.

Art. 50 Tutela della salute
Le Parti riconoscono l’importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori/trici lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
In tale ottica, le Parti, al fine di dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell’integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza del disposto dell’art. 9 della legge n. 300/1970, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, concordano che il rappresentante dei lavoratori/trici per la sicurezza abbia i seguenti compiti:
a) verificare e controllare l’applicazione ed il rispetto in azienda di tutte le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro;
b) presentare proposte ai fini della ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei dipendenti, comprese quelle rivolte all’informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori/trici in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti, l’elezione degli stessi, il tempo di lavoro retribuito per lo svolgimento delle mansioni e il contenuto della loro formazione, le Parti hanno dato adempimento a quanto loro delegato dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, con l’accordo 18 aprile 1995 allegato 14 al presente contratto.

Art. 51 Osservatorio nazionale sul «mobbing»
Le Parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori/trici è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.
A tale riguardo le Parti si danno atto della necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di prevenire l’insorgere di azioni, anche a rilevanza sociale, lesive della dignità dei lavoratori/trici.
Pertanto considerata l’insorgenza del fenomeno, in attesa dell’emanazione di una disciplina legislativa specifica in materia, le Parti concordano nel costituire un «Osservatorio Nazionale Paritetico sul Mobbing».
L’osservatorio sarà costituito da 5 rappresentanti indicati dall’Ania e da 5 rappresentanti indicati dalle OO.SS., con rotazione nella presidenza.
I compiti dell’Osservatorio nazionale saranno i seguenti:
- monitorare il fenomeno mediante la raccolta di informazioni;
- analizzare ed individuare le possibili cause, la diffusione e le caratteristiche del fenomeno nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro od altri fattori che possano determinare l’insorgere di situazioni sussumibili all’interno del concetto di «mobbing»;
- programmare azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni di criticità;
- formulare proposte per la definizione di codici di condotta;
- formulare pareri consultivi a richiesta delle Parti.
Le Parti entro 2 mesi dalla sottoscrizione del CCNL nomineranno i propri rappresentanti, i quali redigeranno il regolamento operativo dell’Osservatorio, entro 6 mesi dall’insediamento degli stessi.
Nel caso in cui l’Osservatorio ricorra all’utilizzo di consulenze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell’Ania per l’espletamento dei compiti di cui sopra.

Art. 52 Visite mediche
Ferme le disposizioni di cui all’art. 51 e seguenti del D.Lgs. n. 626/1994 in tema di visite mediche per i lavoratori/trici ivi indicati, è prevista una specifica visita oculistica una volta all’anno anche per i lavoratori/trici che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Per i lavoratori/trici che operano con prevalenza alle macchine del centro stampa è prevista, ogni sei mesi su richiesta degli interessati, una visita audiometrica.
Tutte le suddette visite saranno a carico dell’Impresa.
Le modalità per l’effettuazione delle visite medesime potranno formare oggetto di intesa con gli Organismi sindacali aziendali anche in sede di contrattazione integrativa.

Art. 53
Le lavoratrici in gravidanza che lo richiedessero verranno esentate, per il periodo di gravidanza, dall’utilizzo quantitativamente significativo delle apparecchiature elettroniche con video.
Nota a verbale - Con riferimento alle direttive comunitarie in materia, le Parti concordano che - non appena le direttive stesse verranno recepite dall’ordinamento italiano - si incontreranno per esaminare gli eventuali loro effetti sulle disposizioni di cui all’art. 53.
Le Imprese adotteranno tutti gli accorgimenti necessari affinché l’installa-zione dei videoterminali venga effettuata in modo ergonomicamente corretto.

Art. 54
Le Imprese adotteranno tutti gli accorgimenti necessari affinché l’installazione dei videoterminali venga effettuata in modo ergonomicamente corretto.

Art. 55 Tutela delle situazioni di handicap
Ai lavoratori/trici portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art. 33 della Legge n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche.
Ai lavoratori/trici che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazione di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art. 33 Legge n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche.
In ottemperanza del 5° e 6° comma dell’art. 33 della Legge n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche, nei confronti dei lavoratori/trici portatori di handicap e dei lavoratori/trici di cui al comma precedente, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
L’accertamento dell’handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di cui sopra, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all’art. 4 Legge n. 104/1992.

Art. 56
In occasione di costruzione o di ristrutturazioni di sedi od uffici aziendali, l’Impresa attuerà quegli interventi tecnici idonei al superamento delle barriere architettoniche che ostacolano l’accesso ai luoghi di lavoro per i portatori di handicap.

Art. 84 Contrattazione aziendale
In conformità al nuovo assetto contrattuale, oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio negli articoli del presente contratto, possono essere stipulati Contratti Integrativi Aziendali esclusivamente per le materie sotto indicate con i limiti specificamente previsti:
a) distribuzione dell’orario di lavoro nell’ambito delle norme stabilite nel contratto nazionale;
b) riduzione dell’intervallo giornaliero - per particolari situazioni aziendali - in deroga a quanto stabilito all’art. 101, punto 1 a), 1° comma, fermo restando che l’eventuale riduzione non potrà comportare l’anticipazione dell’ora di uscita;
c) part-time;
d) orario flessibile;
e) modalità di attuazione dei turni di lavoro e distribuzione dell’orario secondo quanto stabilito dall’art. 106;
[…]
l) indennità speciali per i lavoratori/trici che operano in locali particolarmente disagiati;
[…]
q) determinazione di un monte ore da destinare ai corsi di formazione professionale nonché modalità di attuazione dei corsi stessi, ai sensi dell’art. 66;
[…]
s) modalità di effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 52;
t) costituzione della commissione aziendale pari opportunità e relative modalità di funzionamento;
u) rinvii alla sede aziendale contenuti negli artt. 107 e 108.
[…]

Disciplina speciale - Parte prima - Sezione prima
Art. 89 Soggetti destinatari

La presente Disciplina speciale - Parte prima, si applica ai dipendenti amministrativi, inquadrati ai sensi del successivo art. 92.

Art. 98 Cambiamento di mansioni
Gli impiegati inquadrati nell’Area professionale B, posizione organizzativa 1 e nell’Area professionale C, anche al fine di favorire l’accrescimento delle proprie capacità professionali, possono richiedere, dopo 5 anni di adibizione alle medesime mansioni, di essere utilizzati in altre mansioni nell’ambito dell’Area professionale e nella posizione organizzativa di appartenenza.
L’Impresa esaminerà le richieste di cui sopra compatibilmente con le proprie specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive e le attitudini del lavoratore/trice richiedente, utilizzando eventualmente l’interessato anche nell’ambito di diverso nucleo operativo (reparti, uffici, servizi, dipendenze, ecc.).
I lavoratori/trici dell’Area professionale C adibiti a mansioni comportanti un rapporto macchina continuativo avranno diritto, dopo otto anni di adibizione alle medesime mansioni, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni proprie dell’Area professionale di appartenenza.
L’Impresa accoglierà le richieste di cui al comma precedente - potendo destinare anche solo in parte il richiedente ad altre mansioni - in ordine di presentazione, entro un limite di rotazione, nel corso di ogni anno, del 10% del personale impiegatizio, svolgente le stesse mansioni, del nucleo operativo, comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con le attitudini del medesimo e con la possibilità di utilizzare altro dipendente inquadrato nella medesima Area Professionale nelle mansioni del richiedente.

Art. 100 Doveri
Il personale ha il dovere di dare all’Impresa una fattiva collaborazione, secondo le direttive degli organi responsabili e le norme del presente contratto e di osservare il segreto di ufficio.
Esso deve tenere una condotta costantemente uniformata ai principi di disciplina.
[…]

Art. 101 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è regolato come segue:
1) Per tutto il personale, ad eccezione di quello di cui al punto 2):
- Numero di ore di lavoro settimanali: 37 ore.
[…]
2) Per il restante personale:
- Numero di ore di lavoro settimanali:
- commessi: 37.30
- autisti: 43
- guardiani diurni e notturni: 44.30
- portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia: 45.
[…]

Art. 103
Al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale sarà concesso un intervallo di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Al personale operante in modo esclusivo e continuativo sulle macchine perforatrici non munite di videoterminale, da scrivere ed elettrocontabili saranno concessi:
- 15 minuti di intervallo per ciascun turno di lavoro nel caso in cui si applichi l’orario di cui al punto a. dell’art. 101;
- 20 minuti di intervallo per l’unico turno giornaliero nel caso si applichi l’orario di cui al punto b) dell’art. 101.
Chiarimento delle parti - Con riferimento al primo alinea del secondo comma dell’art. 103, le Parti chiariscono che l’intervallo di 15 minuti ivi previsto spetta al lavoratore/trice anche nel caso in cui lo stesso operi in via esclusiva e continuativa non per tutta la giornata ma limitatamente ad uno dei due turni.

Art. 106
In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, potranno essere stabiliti turni di lavoro o una diversa distribuzione di orario per le seguenti categorie di lavoratori/trici:
- impiegati addetti alla segreteria di presidenza o di direzione;
- commessi addetti alla Presidenza o alla Direzione;
- autisti;
- portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia;
- guardiani diurni e notturni;
- addetti ai centralini telefonici;
- addetti alle telescriventi;
- addetti al funzionamento degli impianti tecnici e alla manutenzione;
- addetti ai servizi posta;
- addetti ai servizi di pulizia.
Per i centri meccanografici e di elaborazione dati, esclusi i programmatori e gli analisti, potranno essere stabiliti tre turni di lavoro giornalieri.
In sede aziendale verranno concordate le modalità di attuazione dei turni o di una diversa distribuzione di orario di cui ai precedenti commi.
In sede aziendale potranno essere individuate ulteriori categorie di lavoratori soggetti ai turni di lavoro o a diversa distribuzione dell’orario nonché le rispettive modalità di attuazione.

Art. 107
A) Per quanto riguarda il personale operante presso sala macchine dei CED, l’Impresa potrà stabilire tre turni di lavoro giornalieri.
B) Per il personale operante presso la sala macchine dei CED si potrà adottare un quarto turno giornaliero a fronte di comprovate esigenze tecniche ed organizzative, con copertura fino alle 24 ore giornaliere.
A tal fine l’Impresa aprirà, con le RSA, un confronto per definire la materia. Il confronto dovrà esaurirsi entro i 20 giorni successivi alla data di fissazione dell’incontro, al fine di ricercare possibili soluzioni.
Nel caso in cui il confronto a livello aziendale non abbia esito positivo, entro 3 giorni dal termine della procedura aziendale le Parti possono attivare una fase di confronto a livello nazionale finalizzata al raggiungimento di un accordo.
Fatti salvi gli accordi in materia di turnazione esistenti, in sede aziendale verranno concordate eventuali esclusioni del personale femminile, le modalità di attuazione dei turni di lavoro, l’eventuale rotazione dei lavoratori interessati, la distribuzione e la durata dell’orario settimanale, nonché la relativa indennità.

Art. 108
Per il personale operante presso la funzione Sistemi Informatici/CED l’Impresa ha la facoltà di chiedere la reperibilità secondo le modalità di seguito descritte.
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore si rende disponibile per assicurare, secondo un programma predisposto dall’Impresa, la continuità dei servizi e/o la funzionalità degli impianti.
Per intervento in reperibilità si intende l’attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità.
Al personale in reperibilità strutturale od occasionale spettano trattamenti economici da concordarsi a livello aziendale.
La reperibilità strutturale riguarda il personale operante presso la funzione Sistemi Informatici/CED, esclusi i programmatori e gli analisti, salvo diverso accordo aziendale.
Per il personale in reperibilità strutturale:
- l’Impresa provvederà a predisporre opportuni avvicendamenti, dando la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso;
- il numero dei giorni di reperibilità, consentito nell’ambito della relativa programmazione (mese/anno) sarà definito aziendalmente e comunque non potrà superare un massimo di 80 giorni annui, elevabile fino a 140 con il consenso del lavoratore;
- l’introduzione e le modifiche alla programmazione delle giornate di reperibilità saranno oggetto di verifica con l’interessato con un preavviso di norma di 15 giorni, salvo cause di forza maggiore con preavviso di 48 ore. Quanto precede sarà comunicato all’interessato con idonei mezzi aziendali.
Per il personale, diverso da quello sopra indicato, interessato alla reperibilità occasionale - cioè quella richiesta per specifici interventi legati a particolari esigenze contenute nel tempo - l’Impresa darà la precedenza, ove possibile, a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso; il numero dei giorni di reperibilità occasionale non potrà superare i 40 giorni annui elevabili fino a 70 con il consenso del lavoratore interessato.
L’impresa comunicherà preventivamente alle RSA le figure professionali interessate alla reperibilità.
Il personale interessato all’istituto della reperibilità dovrà garantire la reperibilità stessa e la tempestività degli eventuali interventi ad essa collegati secondo modalità che verranno individuate a livello aziendale.
L’istituto della reperibilità non potrà riguardare l’assenza per ferie e per studio. Inoltre non potrà riguardare lavoratrici/tori madri e padri che utilizzano la legge sui congedi parentali, i lavoratori con familiari gravemente malati e/o portatori di handicap, i lavoratori con contratto di lavoro part-time, di formazione e lavoro e apprendistato. Saranno inoltre esclusi i lavoratori con gravi e comprovate esigenze familiari e/o personali.
A livello aziendale verranno individuati i riposi compensativi e gli strumenti tecnici più adeguati per la pratica realizzazione dell’istituto della reperibilità.
Il presente articolo si applica dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, presso le Imprese per le quali non sono operative forme di reperibilità.
Per le altre Imprese, diverse da quelle di cui sopra, le Parti si danno atto di reciproca volontà a definire un accordo in materia finalizzato a rendere compatibili le situazioni in atto con la normativa di cui al presente articolo, fermi restando gli accordi aziendali in atto.
Nel frattempo e per un periodo massimo di 18 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, restano ferme le situazioni in essere presso ciascuna Impresa interessata.
Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo nel caso in cui il confronto aziendale non abbia esito positivo, le Parti possono attivare una fase di confronto a livello nazionale finalizzata al raggiungimento di un accordo.
Nota a verbale - le Parti si danno atto che in sede aziendale potrà essere concordata l’individuazione di ulteriori categorie di lavoratori interessati all’istituto della reperibilità.

Art. 109 Lavoro straordinario
Al fine tanto di soddisfare le esigenze di efficienza aziendale quanto di contenere l’utilizzazione del lavoro straordinario, le Parti hanno convenuto la seguente disciplina dello stesso.
Le prestazioni di lavoro del personale devono essere contenute entro l’orario normale. Il lavoro straordinario potrà essere effettuato per particolari esigenze aziendali ed entro un limite massimo annuale per ogni lavoratore/trice di 90 ore.
L’Impresa ha, inoltre, un monte ore annuo aggiuntivo di lavoro straordinario, da utilizzare in deroga ai limiti individuali sopra indicati, calcolato all’inizio di ciascun anno moltiplicando per 15 ore il numero dei dipendenti, in servizio a tale data, ai quali sia applicabile la normativa sul lavoro straordinario.
Il monte ore aggiuntivo previsto al comma precedente opera separatamente per ciascuna sede dell’Impresa, sulla base del numero dei dipendenti operanti presso la medesima.
Le unità produttive autonome che occupino meno di 100 dipendenti verranno aggregate ad altre sedi nell’ambito della stessa regione, considerandole nell’insieme come un’unica sede sia agli effetti del calcolo del monte ore aggiuntivo che della sua utilizzazione. Qualora, peraltro, la somma dei lavoratori/trici di tali unità produttive operanti nella regione considerata sia inferiore a 100, agli effetti di cui sopra si prenderanno in considerazione unità produttive dislocate in regioni diverse.
Le limitazioni di cui ai commi precedenti avranno effetto subordinatamente alla stipulazione dell’accordo aziendale relativo all’istituzione dei turni previsti dal precedente art. 106. Il lavoratore/trice non sarà tenuto alla prestazione del lavoro straordinario quando sussistano obiettive ragioni personali.
Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite, di volta in volta, dall’Impresa e sarà annotato su apposito registro con la firma dell’interessato e controfirma di un incaricato dell’Impresa.
Di norma il lavoro straordinario deve essere richiesto con un preavviso di 24 ore.
Esso è limitato a due ore giornaliere con un massimo di 12 ore settimanali; in caso sia richiesta una prestazione che superi tali limiti si rende necessario il consenso del lavoratore/trice interessato.
Restano ferme le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e punto 2 dell’art. 3 del regolamento approvato con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
L’Impresa, ogni quattro mesi, fornirà agli Organismi sindacali aziendali l’elenco nominativo dei lavoratori/trici che hanno effettuato lavoro straordinario nel quadrimestre stesso, con specificazione del numero di ore da ciascuno di essi effettuate.
L’Impresa, nei casi in cui dovesse utilizzare quantità significative del monte ore di cui al 3° comma, da esaminarsi in sede aziendale, ne informerà in via preventiva le OO.SS., confrontandosi al riguardo con le stesse anche per l’esame di eventuali soluzioni alternative possibili.
Nota a verbale n. 1 - Con riferimento al terzultimo comma dell’art. 109 e in correlazione alle modifiche apportate alle norme sull’inquadramento con il CCNL 18.12.1999, le Parti chiariscono che, con pari decorrenza, la disciplina sul lavoro straordinario si estende al personale dell’Area professionale B - della Posizione organizzativa 3 - 6° livello retributivo.
Nota a verbale n. 2 - Le Parti si danno atto che si incontreranno entro il mese di ottobre 2003 per verificare la compatibilità dell’articolo con la normativa in materia di orario di lavoro D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66.

Art. 112
Il lavoro compiuto di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale, dà diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come indicato nell’art. 110 nonché al riposo compensativo in un altro giorno lavorativo della settimana.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Art. 115 Banca ore
Le ore di lavoro eccedenti l’orario giornaliero normale saranno compensate come segue:
- le prime 50 ore annue di cui al primo comma dell’art. 110 saranno compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso, esclusa ogni maggiorazione, e non costituiscono pertanto lavoro straordinario. L’utilizzo di tali permessi sarà concordato fra Impresa ed interessato.
Modalità applicative diverse potranno essere concordate tra le parti in sede aziendale.
Qualora tale utilizzo non avvenga entro 5 mesi dalla maturazione del relativo diritto, esso avverrà:
- per recuperi orari, a scelta dal lavoratore che ne darà preavviso all’Impresa di almeno 2 giorni lavorativi;
- per recuperi pari a una o più giornate, secondo le norme valide per la fruizione delle ferie.
Nel caso in cui alla cessazione del rapporto di lavoro risultasse necessaria la monetizzazione di permessi non ancora utilizzati, essa avverrà riconoscendo per ogni ora di permesso non utilizzata la sola paga oraria di cui al secondo comma dell’art. 110, calcolata avendo a base la retribuzione spettante al momento della monetizzazione.
La compensazione tramite permessi potrà avvenire, d’accordo fra Impresa e lavoratore, anche anticipatamente rispetto all’effettiva prestazione di ore di lavoro eccedenti l’orario giornaliero normale.
Nel caso in cui siano stati concordati programmi di orario multiperiodale, nelle settimane effettivamente interessate da tali programmi non sarà utilizzata, in relazione ai lavoratori in essi coinvolti, la banca ore:
- le ore ulteriori saranno retribuite come previsto dal primo comma dell’art. 110.

Disciplina speciale - Parte prima - Sezione seconda
Art. 130 Orario di lavoro

Per l’orario di lavoro, i Funzionari si uniformeranno alle disposizioni in materia attuate dall’Impresa, in quanto a loro applicabili.

Art. 131
Il Funzionario può, per ragioni di servizio, entrare e trattenersi nei locali dell’Impresa fuori dell’orario normale.

Disciplina speciale - Parte seconda
Art. 145 Soggetti destinatari

La presente Disciplina speciale - Parte seconda si applica al personale addetto alla Organizzazione produttiva ed alla produzione, inquadrato ai sensi del successivo art. 146

Art. 152 Orario di lavoro
L’attività del personale addetto alla Organizzazione produttiva ed alla produzione, pur non potendo, per sua natura e per il carattere di discontinuità che le è proprio, essere assoggettata a rigidi schemi di orario, dovrà svolgersi in modo tale da totalizzare normalmente un orario di lavoro non inferiore a 40 ore settimanali.

Disciplina speciale - Parte terza
Art. 169 Orario di lavoro

La durata settimanale del lavoro è pari a 37 ore; la sua distribuzione terrà conto dell’esigenza di garantire con prestazioni ordinarie il funzionamento dei servizi nel maggior numero di ore nell’arco della giornata e di giorni nell’arco della settimana, e di adattare il livello di copertura al flusso, anche mutevole, dell’attività.
In tale ottica:
- l’Impresa potrà distribuire l’orario di lavoro dalle ore 7 alle ore 21 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 7 alle ore 14 al sabato;
- mediante accordo in sede aziendale potrà essere prevista l’estensione dell’orario alla fascia dalle ore 21 alle ore 7 dal lunedì al venerdì, alla fascia dalle ore 14 alle ore 24 al sabato, alle domeniche e alle restanti giornate festive;
- per ottenere il livello di copertura dei servizi più adeguato alle scelte aziendali, potranno essere utilizzati anche sistemi di turni a rotazione, che per quanto riguarda la fascia dalle ore 20 alle ore 8, le domeniche e le restanti giornate festive saranno concordati a livello aziendale;
- variazioni e turni dovranno essere comunicati con un preavviso di almeno 30 giorni;
In ogni caso, le prestazioni di lavoro rese:
- fra le ore 8 e le ore 20 saranno retribuite senza alcuna maggiorazione;
- fra le ore 7 e le ore 8 e fra le ore 20 e le ore 21 saranno retribuite con una maggiorazione del 9%;
- nelle restanti fasce orarie, nelle giornate di domenica e nelle altre giornate festive saranno retribuite con la maggiorazione concordata a livello aziendale.

Art. 171
Al personale che svolga turni di lavoro pari ad almeno tre ore consecutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale sarà concesso un intervallo di quindici minuti dopo centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Art. 172 Lavoro straordinario
Per la disciplina del lavoro straordinario del personale di cui alla presente Parte Terza si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 109, 110 primo comma, 113, 114.
Gli art. 110, ultimo comma, 111 e 112 trovano applicazione soltanto nel caso in cui il lavoro notturno o compiuto di domenica o in altri giorni festivi sia da considerarsi straordinario e non rientri in turni di lavoro ordinario.