Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2015, n. 16407 - Modifica del processo di lavorazione della sostanza chiamata Furfurilammina. Esplosione e incendio


 

 

..."Proprio in ragione dell'esistenza in capo al datore di lavoro di una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto, deve escludersi che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali (tanto meno laddove queste, come nella specie, non espressamente e specificamente dettate ma asseritamente implicite, secondo la prospettazione difensiva, nella mera generica consapevolezza presumibile nei lavoratori del settore circa la necessità della corretta esecuzione degli ordini dì servizio), essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ma anche di provvedere ad una puntuale formazione e informazione sui rischi specifici di ogni singola lavorazione e adoperarsi perché la concreta esecuzione del lavoro avvenga nell'osservanza di tutte le misure sicurezza.
Ne deriva anche che, secondo principio ripetutamente affermato, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore.
Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (v. ex multis Sez. 4, n. 24616 del 27/05/2014, De Pasquale, non mass.; Sez. 4, n. 11522 del 29/01/2014, Moretti, non mass.; Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991)."

 


 

 

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: IANNELLO EMILIO Data Udienza: 19/03/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
B.M., nato il 11/02/1951
avverso la sentenza n. 1045/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 07/07/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore Avv. Omissis del Foro di Vicenza il quale si è riportato ai motivi del ricorso.

Fatto


1. Con sentenza del 7/7/2014 la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Vicenza, in data 15/1/2013, aveva dichiarato B.M., direttore responsabile dello stabilimento sito in Montecchio Maggiore della F.I.S. (Fabbrica Italiana Sintetici) S.p.a., produttrice di sostanze sintetiche nel campo farmaceutico, colpevole del reato di lesioni colpose gravi (ustioni diffuse agli arti superiori e al volto), aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno del dipendente F.P. (capo 1), nonché del reato d'incendio colposo di un'area del reparto produttivo D della F.I.S. S.p.a. (capo 2), commessi in data 5/6/2009.
Al B.M. veniva rimproverato di aver disposto o consentito la modifica del processo di lavorazione della sostanza chiamata Furfurilammina, composto utilizzato nella produzione di Furosemide, senza preventiva valutazione dei rischi connessi alla modifica e delle idonee misure di protezione, così causando l'esplosione del serbatoio S718, situato nell'area produttiva D, ed il conseguente incendio dei reparti DI e D2, che comportava il ferimento di alcuni lavoratori tra cui F.P., che riportava le ustioni più gravi.
Ritenuti i reati uniti dal vincolo della continuazione, in quanto frutto della medesima condotta omissiva colposa, più grave l'incendio colposo, il B.M.era condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria di euro 40.000 di multa, ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689.
1.1. All'esito dell'istruzione condotta (attraverso l'acquisizione del rapporto dei Vigili del fuoco, delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla persona offesa e dagli altri operai presenti agli ispettori Spisal, l'espletamento di perizia tecnica), il giudice di primo grado esprimeva il convincimento che l'incidente si era verificato in quanto l'azienda, allo scopo di apportare un miglioramento al processo produttivo della furfurillamina o furosemide (FFA), aveva disposto l'utilizzo come agente di estrazione, al posto del cloroformio (TCM) dapprima utilizzato, del cloruro di metilene o diclorometano (DCM), senza tuttavia adottare le necessarie precauzioni che avrebbe richiesto l'utilizzo di tale solvente, di cui in letteratura era nota l'elevata pericolosità se usato unitamente alle ammine (per l'elevata reattività della miscela), e consentendo anzi che il personale in servizio al momento dello scoppio adottasse modalità operative non idonee.
A tale condotta colposa era conseguentemente ascritto anche l'incendio sviluppatosi, ritenendone in punto di fatto la configurabilità per la descrizione che delle caratteristiche delle fiamme era stata fatta dai presenti, nonché in ragione degli elementi pure desunti dal rapporto dei Vigili del fuoco intervenuti subito dopo.
1.2. Tali valutazioni erano confermate dai giudici di secondo grado, che ritenevano infondata la tesi dell'appellante secondo cui le procedure attuate dalla FIS, a fronte del nuovo processo produttivo adottato, erano idonee a scongiurare incidenti quale quello in oggetto (come dimostrato dal buon esito delle prove preliminari eseguite), di guisa che questo era piuttosto ascrivibile all'arbitraria iniziativa del personale operativo in quel momento che, pur competente ed esperto, non si era attenuto alla procedura indicata apportandovi modifiche non autorizzate (in particolare omettendo la distillazione a pressione ambiente, nonché il raffreddamento e la distillazione sottovuoto a determinate temperature e modalità che avrebbero eliminato quasi del tutto la presenza del DCM nella miscela).
Osservava, infatti, la Corte, che non risultava che le prove preliminari eseguite avessero condotto l'azienda ad effettuare alcuna valutazione preventiva del rischio scoppio, ancorché noto e comunque conoscibile, né conseguentemente risultava alcuna previsione di maggiori o diverse cautele da attuare, più appropriate per la nuova lavorazione.
In particolare, non vi era alcuna menzione (nemmeno nell'ordine di lavoro, Master P0014747, richiamato dalla difesa) della necessità di attuare un'organizzazione del lavoro più adatta al nuovo processo produttivo, volta ad evitare i rischi derivanti dal contatto prolungato tra le due sostanze (ad esempio prevedendo che la produzione della FFA non si dovesse fare in prossimità del fine settimana o che la stessa, se iniziata, non potesse essere interrotta, neppure il fine settimana), né vi era menzione della necessità di sensibilizzare il personale informandolo bene sul rischio scoppio (personale che, pur qualificato, non è detto fosse a conoscenza della letteratura scientifica sul punto), nonché sul rischio cui si poteva andare incontro in caso di mancato rispetto rigoroso delle modalità esecutive del nuovo processo produttivo, significativamente diverso da quello precedentemente adottato.
Al contrario, lo stesso protocollo di convalida dei processi di sintesi della FFA (allegato 5 alla seconda consulenza di parte), descrittivo delle novità introdotte e delle prove effettuate, richiamava il procedimento già utilizzato con l'utilizzo del cloroformio, che veniva descritto come sostanzialmente identico, e non si faceva cenno a pericoli di reazione, ad accorgimenti di sicurezza, e neppure alla necessità di eseguire le operazioni in un tempo determinato e comunque rapido.
In tale contesto escludeva la Corte potesse addebitarsi a negligenza del personale la decisione di sospendere la lavorazione nel fine settimana, trattandosi di decisione attinente agli aspetti organizzativi dell'azienda nel suo complesso.
1.3. Quanto poi alla contestata configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di incendio colposo, i giudici veneti rilevavano che il convincimento sul punto espresso dal G.u.p. trovava adeguato fondamento nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dalla parte offesa e dagli altri soggetti presenti nello stabilimento agli operatori SPISAL, la cui attendibilità non poteva essere posta in dubbio dal comprensibile stato emozionale, non essendovi comunque valide ragioni per ritenere scemata la loro capacità di comprendere la realtà e di narrare i fatti correttamente.
Secondo la Corte d'appello, le precise ed analitiche descrizioni dell'evento da costoro effettuate, tutte sostanzialmente conformi, consentivano di escludere che nella fattispecie si potesse parlare di una semplice fiammata, di breve durata e di facile controllo. Significativa, in particolare, era ritenuta la circostanza che la parte offesa F.P. era stata investita dalle fiamme solo qualche momento dopo aver sentito lo scoppio, mentre stava svolgendo il normale lavoro d'impiegato nel reparto D2, al primo piano del fabbricato, soprastante quello dove si era verificata l'esplosione, nonché il fatto che in breve tempo le fiamme avevano reso le maniglie delle porte incandescenti ed avevano riempito l'intero reparto di una densa nuvola di fumo, che impediva di orientarsi.
Significativo anche il fatto che, come riferito da altro operaio, questi per fuggire era addirittura dovuto uscire dalla finestra camminando sul cordolo, mentre il fumo denso aveva invaso anche l'esterno dell'edificio.
A fronte di tali emergenze, il collegio reputava irrilevante la circostanza che i Vigili del Fuoco, intervenuti una dozzina di minuti dopo, avevano trovato solo qualche focolaio residuo da spegnere e che l'ARPAV non aveva registrato alcun inquinamento atmosferico circostante, ciò essendo spiegabile per il pronto ed efficace intervento della squadra di emergenza interna dell'azienda.
Del resto gli stessi Vigili del Fuoco avevano definito come incendio quanto accaduto, alla luce dei rilievi eseguiti.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di incendio colposo.
Lamenta che, al riguardo, la Corte d'appello ha omesso di considerare la genesi delle fiamme, pacificamente individuata nell'innesco di una miscela gassosa, per definizione volatile e destinata a perdere la potenziale infiammabilità una volta dispersa nell'ambiente.
Ciò non poteva non indurre a ritenere che l'effetto dello scoppio fosse stata una fiammata rapidamente propagatasi ma altrettanto velocemente rientrata o, al più, un incendio rapidissimo ma circoscritto, risultando pienamente compatibili con tale ricostruzione del fenomeno le indicazioni provenienti dalle dichiarazioni della parte offesa e dell'altro operaio, N.B., oltre che la natura delle lesioni dalla prima subite, limitate alle parti scoperte, viso e arti superiori.
2.2. Con il secondo motivo lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur ammettendosi l'avvenuto pronto spegnimento delle fiamme, se ne sminuisce la valenza attribuendosi tale dato alla bravura delle squadre aziendali antincendio.
Osserva che avrebbe dovuto in realtà darsi rilievo al fatto in sé che le fiamme erano state comunque controllate ed estinte, ciò bastando ad escludere la diffusività e incontrollabilità delle fiamme che costituiscono indefettibile presupposto del delitto colposo.
Erroneamente inoltre la Corte aveva omesso di considerare che, come attestato degli acquisiti certificati dell'Arpav, non si erano verificate conseguenze pericolose per la pubblica incolumità della salute, normalmente connesse a un incendio, quali il fumo, lo sprigionarsi di gas tossici o nocivi.
2.3. Con il terzo motivo deduce ancora vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di profili di colpa nella condotta dell'imputato.
Lamenta al riguardo che la Corte d'appello ha omesso di considerare che in atti vi era prova documentale della avvenuta valutazione dei rischi del nuovo processo produttivo e delle prove al riguardo eseguite e che, inoltre, ha illogicamente sottovalutato la specifica preparazione degli operatori, ben edotti sulla necessità di seguire letteralmente le disposizioni impartite.
Sotto il primo profilo rimarca che, per la lavorazione con la nuova sostanza, il foglio di lavorazione consegnato agli operatori prescriveva distinte e separate fasi di distillazione a temperatura ambiente sottovuoto. Rileva che proprio tale operazione di distillazione aveva lo scopo di escludere rischi di prolungata permanenza della miscela e la conseguente reazione tra le due sostanze e, pertanto, non vi era necessità di vietare espressamente l'esecuzione dell'operazione in prossimità del fine settimana, atteso che era escluso che ciò potesse verificarsi se fossero stati eseguiti gli ordini ripetuti e scritti, come è sempre necessario fare nel settore dell'industria farmaceutica senza alcun margine di maggiore o minore rigore.
Sotto il secondo profilo argomenta che i destinatari di tali precisi ordini scritti non erano generici e sprovveduti operai ma tecnici esperti che ben conoscevano il significato della distillazione e le ragioni per le quali le ripetute operazioni a elevate temperature erano espressamente previste. Sottolinea che, anche nelle precedenti lavorazioni attuate con diverso solvente (cloroformio), erano previste operazione di distillazione, pure esse intese a evitare la presenza del cloroformio nocivo alla salute, e che a tali previsioni gli operatori si erano sempre correttamente attenuti.
In tale contesto pertanto, secondo il ricorrente, l'evento non poteva che essere attribuito alla condotta degli addetti alla lavorazione, del tutto abnorme e imprevedibile, imputabile non a mera dimenticanza o ad errore scusabile, ma ad una consapevole e ripetuta trasgressione.

Diritto


3. Sono infondati i primi due motivi, congiuntamente esaminabili.
I giudici di appello hanno illustrato in modo analitico e con linearità argomentativa le ragioni poste a fondamento della operata qualificazione del fatto.
L'apparato argomentativo della sentenza impugnata ha forza persuasiva e assorbe tutti i rilievi avanzati dal ricorrente per confortare una diversa conclusione.
Per contro le critiche esposte si risolvono nella prospettazione di ricostruzioni alternative con inammissibili incursioni nelle risultanze processuali che non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità allorquando la motivazione sia, come nel caso di specie, coerente e plausibile nei suoi contenuti fondamentali.
Né è fondatamente dubitabile, sulla base della ricostruzione operata delle cause e della caratteristiche del fenomeno sviluppatosi a causa dello scoppio della descritta miscela, la correttezza giuridica della qualificazione operata, in termini conformi, nelle sentenze di merito.
Occorre in proposito rammentare che l'incendio è inserito tra i delitti contro la pubblica incolumità in considerazione della sua intrinseca attitudine a esporre a rischio i beni della vita e dell'integrità fìsica di un numero indeterminato di persone. Perché ciò si verifichi è necessario che si tratti di un fuoco di vaste proporzioni che abbia la tendenza a diffondersi e sia difficile da spegnersi e tale non è un fuoco che venga domato sul nascere o che non abbia ancora raggiunto proporzioni considerevoli (cfr., Sez. 1, n. 6313 del 27/03/1984, Canziani, Rv. 165222; Sez. 1, n. 8041 del 18/06/1982, D'Eugenio, Rv. 155094). E la diffusività del fuoco non deve essere necessariamente esterna all'oggetto dell'incendio, ma va, anzitutto, stabilita con riferimento a tale oggetto (v. Sez. 2, n. 12232 del 30/03/1978, Trabucco, Rv. 140128).
Nel caso di specie, i giudici di appello si sono correttamente attenuti a tali criteri, concludendo, come si è visto, con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici, per la vastità e diffusività del fuoco.
La valutazione degli elementi probatori ha, infatti, plausibilmente indotto la Corte a ritenere che il fuoco si sia sviluppato per un tempo breve ma comunque non irrilevante, e soprattutto con grandissima rapidità e diffusività tanto da estendersi a un reparto diverso e soprastante quello ove si era originato, coinvolgendo ed esponendo a grave pericolo i numerosi operai impiegati in quel frangente nelle lavorazioni.
Non è in contrasto con i requisiti suddetti la circostanza che al momento dell'arrivo dei Vigili del Fuoco l'incendio risultasse già sotto controllo, posto che da un lato risultavano comunque ancora presenti dei focolai sui quali questi ultimi hanno dovuto operare e inoltre lo spegnimento è da attribuirsi all'opera, che non vi è motivo di definire agevole né immediata, del personale addetto agli interventi antincendio presente all'interno dell'azienda.
4. È infondato anche il terzo motivo, diretto a contestare la riconduzione causale del sinistro alle omissioni addebitate al ricorrente.
La Corte d'appello dà adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno condotta a confermare sul punto il giudizio di primo grado, alla stregua di una lettura dei dati fattuali esaustiva e coerente.
Per contro le doglianze svolte dal ricorrente si risolvono in una serie di censure in punto di fatto, come tali inammissibili in questa sede; hanno infatti carattere meramente valutativo degli elementi di prova e sono inidonee a palesare insuperabili criticità nella struttura logica argomentativa della sentenza impugnata.
Varrà al riguardo rammentare che, come costantemente precisato nella giurisprudenza della S.C., il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. Occorre inoltre che la motivazione non sia logicamente inconciliabile con «atti del processo» - specificamente indicati e rappresentati dal ricorrente - che siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti «dal testo del provvedimento impugnato» o da «altri atti del processo» specificamente indicati e rappresentati nei motivi di gravame - il controllo di legittimità si appunta sulla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
5. Nel caso di specie, non superano in particolare i confini di una mera inammissibile prospettazione di una lettura alternativa degli elementi di prova le considerazioni svolte in ordine alla idoneità degli ordini di servizio impartiti a soddisfare le particolari esigenze prevenzionali legate all'adozione della nuova procedura lavorativa, con l'impiego di un miscela molto più reattiva e pertanto più pericolosa della precedente.
Si tratta peraltro di una lettura che, fondandosi essenzialmente sulla postulata necessità da parte degli operatori di eseguire alla lettera le istruzioni impartite in relazione alle singole fasi della lavorazione, confonde palesemente i piani della diligente e corretta esecuzione delle mansioni da parte dei lavoratori subordinati con quello degli obblighi di prevenzione e vigilanza in tema di sicurezza gravanti sul datore di lavoro.
Questi invero richiedono una espressa e distinta attenzione, sia sul piano della predisposizione di mezzi, presidi e procedure lavorative, sia sul piano della mera formazione e informazione dei lavoratori sui rischi connessi, tale per cui non può certo bastare il riferimento alla generica necessità di rispettare gli ordini di servizi ed all'altrettanto generica presumibile consapevolezza da parte dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alla erronea esecuzione delle procedure operative nel particolare settore di riferimento.
Al riguardo non può che ribadirsi che, proprio in ragione dell'esistenza in capo al datore di lavoro di una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto, deve escludersi che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali (tanto meno laddove queste, come nella specie, non espressamente e specificamente dettate ma asseritamente implicite, secondo la prospettazione difensiva, nella mera generica consapevolezza presumibile nei lavoratori del settore circa la necessità della corretta esecuzione degli ordini dì servizio), essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ma anche di provvedere ad una puntuale formazione e informazione sui rischi specifici di ogni singola lavorazione e adoperarsi perché la concreta esecuzione del lavoro avvenga nell'osservanza di tutte le misure sicurezza.
Ne deriva anche che, secondo principio ripetutamente affermato, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore.
Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (v. ex multis Sez. 4, n. 24616 del 27/05/2014, De Pasquale, non mass.; Sez. 4, n. 11522 del 29/01/2014, Moretti, non mass.; Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991).
6. Deve pertanto pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/3/2015