Tipologia: CCLA
Data firma: 30 ottobre 2008
Validità: 01.11.2008 - 31.12.2011
Parti: Cai e Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Sdl Intercategoriale TA, Anapc, Up, Anpav, Avia
Settori: Trasporti, Cai
Fonte: FILT-CGIL, UIL-TRASPORTI

Sommario:

 Premessa
Area contrattuale
Art. 1 - Ambito di applicazione
Disciplina comune
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Rappresentanze sindacali in azienda ed organismo di coordinamento
Art. 4 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 5 - Contributi sindacali (art. 26 L. n. 300/1970)
Art. 6 - Assemblee (art. 20 della Legge n. 300 del 1970)
Art. 7 - Referendum e trasferimento dei componenti della RSUP e della RSUAV (artt. 21 e 22 della L. n. 300/1970)
Art. 8 - Permessi retribuiti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (art. 23 della Legge n. 300 del 1970)
Art. 9 - Permessi non retribuiti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (art. 24 L. n. 300/1970)
Art. 10 - Permessi per i dirigenti sindacali (art. 30 L. 300/1970)
Art. 11 - Aspettative per cariche sindacali e pubbliche (art. 31 L. 300/1970)
Art. 12 - Diritto di affissione e locali (artt. 25 e 27 L. n. 300/1970)
Art. 13 - Pari opportunità
Art. 14 - Permessi di Studio
Art. 15 - Appalti
Art. 16 - Mercato del lavoro
Art. 17 - Portatori di handicap
Art. 18 - Tossicodipendenza
Art. 19 - Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro
Art. 20 - Tutela della dignità personale
Art. 21 - Tutela della maternità e paternità
Art. 22 - Conciliazione delle vertenze e misure di tutela dell'utenza
Art. 23 - Agevolazioni di viaggio

Sezione A - Piloti
Parte I - Costituzione del rapporto e tipologie contrattuali
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 4 - Contratti a tempo parziale
Art. 5 - Contratti a tempo determinato
Parte II - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 6 - Doveri dei componenti l'equipaggio di condotta
Art. 7 - Divise - Indumenti di Volo - Bagaglio
Art. 8 - Gradi del Pilota
Art. 9 - Passaggio di grado
Art. 10 - Progressione di carriera
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Spese di trasporto
Art. 13 - Missioni non di linea
Art. 14 - Trasferimenti
Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Assenza per malattia
Art. 17 - Trattamento di malattia
Art. 18 - Inidoneità permanente al volo
Art. 19 - Assicurazioni
Art. 21 - Servizio di linea
Art. 22 - Condizioni d'impiego e mutamento di mansioni
Art. 23 - Assunzione del pilota tra il personale non navigante
Art. 24 - Disposizioni e regolamenti aziendali
Parte III - Regolamentazione di impiego
Art. 25 - Orario di lavoro, tempo di servizio, tempo di volo, riserva
Art. 26 - Riposi
Art. 27 - Addestramento
Parte IV - Retribuzione
Art. 28 - Stipendio mensile
Art. 29 - Indennità di volo
Art. 30 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 31 - Componenti trattamento economico e loro pagamento
Art. 32 - Trattamento di fine rapporto
Parte V - Risoluzione del rapporto di lavoro e codice disciplinare
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Art. 34 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Parte VI - Previdenza
Art. 35 - Previdenza complementare
Parte VII - Norme integrative
Regolamento lista di anzianità
Tab. A
Tab. B

Sezione B - Assistenti di volo
Parte I - Costituzione del rapporto e tipologie contrattuali
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di Prova
Art. 3 - Contratto a tempo determinato
Art. 4 - Contratto a tempo parziale
Parte II - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 5 - Divise - Indumenti di Volo - Bagagli
Art. 6 - Qualifiche
Art. 7 - Passaggio di qualifica
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Spese di trasporto
Art. 10 - Trasferimenti.
Art. 11 - Congedo matrimoniale
Art. 12 - Aspettativa non retribuita
Art. 13 - Assenza per malattia
Art. 14 - Trattamento di malattia
Art. 15 - Inidoneità permanente al volo
 Art. 16 - Assicurazioni
Art. 17 - Servizio di linea
Art. 18 - Disposizioni e regolamenti aziendali
Parte III - Regolamentazione di impiego

Art. 19 - Composizione equipaggi
Art. 20 - Orario di lavoro, tempo di servizio, tempo di volo, riserva.
Art. 21 - Riposi
Art. 21 - Addestramento
Parte IV - Retribuzione
Art. 22 - Stipendio Mensile
Art. 23 - Indennità di volo
Art. 24 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 25 - Componenti trattamento economico e loro pagamento
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto
Art. 27 - Provvigioni sulle vendite di bordo
Parte V - Risoluzione del rapporto di lavoro e codice disciplinare
Art. 28 - Provvedimenti disciplinari
Art. 29 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Parte VI - Previdenza
Art. 30 - Previdenza complementare
Tab. E
Tab. F
Tab. G

Sezione C - Personale di terra
Parte I Costituzione del rapporto e tipologie contrattuali
Art. 1 - Assunzione e documenti relativi
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Lavoro a tempo parziale
Art. 4 - Contratto di somministrazione a tempo determinato
Art. 5 - Contratto di inserimento-reinserimento
Art. 6 - Contratto di apprendistato
Apprendistato professionalizzante
Formazione
Art. 7 - Contratto a tempo determinato
Art. 8 - Telelavoro
Parte II - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 9 - Divise e indumenti di lavoro
Art. 10 - Inquadramento
Tempi di attestazione
Declaratorie
Art. 11 - Mobilità e polivalenza
Art. 12 - Quadri
Art. 13 - Orario di lavoro
A) Orario di lavoro
B) Regimi di orario
C) Flessibilità dei regimi di orario
Art. 14 - Lavoro straordinario, festivo, notturno, giorni festivi
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Congedi per eventi e cause particolari
Art. 18 - Congedo matrimoniale
Art. 19 - Assenze e permessi
Art. 20 - Assenze e trattamento di malattia/infortunio
Art. 21 - Polizza assicurativa
Parte III - Retribuzione
Art. 22 - Stipendio conglobato
Art. 23 - Aumenti periodici d'anzianità
Art. 24 - Tredicesima mensilità
Art. 25 - Quattordicesima mensilità
Art. 26 - Indennità giornaliera, turno, campo, volo
Art. 27 - Indennità maneggio denaro
Art. 28 - Buono pasto
Art. 29 - Indennità di missione
Art. 30 - Indennità di trasferimento
Art. 31 - Indennità di certificazione
Art. 32 - Elementi e computo della retribuzione
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto
Parte IV - Risoluzione e codice disciplinare
Art. 34 - Doveri del dipendente e sanzioni disciplinari
Art. 35 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Parte V - Previdenza complementare
Art. 36 - Previdenza complementare

Contratto Collettivo di Lavoro Dirigenti per il personale navigante tecnico con qualifica di comandante della compagnia aerea italiana
Art. 1 - Area contrattuale
Art. 2 - Qualifica e suo riconoscimento
Parte I - Costituzione del rapporto e tipologie contrattuali
Art. 3 - Assunzione
Parte II - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 4 - Doveri
Art. 5 - Contratti a tempo parziale
Art. 6 - Contratti a tempo determinato
Art. 7 - Divise - Indumenti di Volo - Bagaglio
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Spese di trasporto
Art. 10 - Assenza per malattia

Accordo sui criteri di assunzione a tempo indeterminato
Accordo sul trattamento applicabile al personale già dipendente da società del gruppo Alitalia

Contratto collettivo per i1 personale dipendente della Compagnia Aerea Italiana.
Contratto aziendale di lavoro
Il 30 ottobre 2008 tra: Compagnia Aerea Italiana (Cai) [...] e Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Sdl Intercategoriale TA, Anapc, Up, Anpav, Avia si è stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dipendente della Compagnia Aerea Italiana.

Area contrattuale
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente contratto rappresenta la regolamentazione economica e normativa unitaria, inscindibile ed esclusiva dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Società Compagnia Aerea Italiana (CAI) ed è composto da una disciplina comune e da una disciplina speciale articolata in tre sezioni per la regolamentazione, rispettivamente, dei rapporti di lavoro delle categorie del personale navigante tecnico con qualifica di Pilota, degli Assistenti di volo e del Personale di terra.

Disciplina comune
Art. 4 - Sistema di relazioni sindacali

Il presente CCL è sottoscritto dalle segreterie nazionali delle OO.SS./AP firmatarie e sarà rinnovato tra Cai e le OO.SS./AP firmatarie unitamente all'Organismo di Coordinamento.
L'Organismo di Coordinamento terrà i rapporti con la direzione aziendale.
Le Rappresentanze Unitarie si rapportano con le strutture aziendali di riferimento per la categoria esclusivamente tramite i comitati esecutivi.
Le Parti convengono sulla necessità di promuovere un sistema di relazioni fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative riconoscendo, a tal fine, che costituisce una condizione necessaria per consapevoli relazioni industriali la sistematicità, fluidità e completezza dei flussi di informazione.
I flussi di informazione sono articolati in un'informativa annuale ed in un'informativa semestrale.
Entro il primo trimestre dell'anno solare le strutture aziendali di riferimento delle categorie procederanno ad informare i comitati esecutivi delle Rappresentanze Unitarie su:
a) regole di impiego ed organizzazione del lavoro;
b) andamenti degli organici;
c) mercato del lavoro;
d) struttura dell'occupazione;
e) indici di produttività;
f) assetti produttivi;
g) innovazioni organizzative.
Successivamente la Direzione Aziendale informerà l'Organismo di Coordinamento sulle seguenti tematiche:
[...]
c) previsioni di investimento sulla flotta, sia per quanto attenga alla evoluzione qualitativa e quantitativa, sia per quanto attenga agli interventi di miglioramento e riqualificazione degli aeromobili, anche ai fini della valorizzazione dei contenuti competitivi commerciali legati al servizio;
d) su progetti di innovazione tecnologica, con riferimento ai possibili riflessi di carattere occupazionale, all'evoluzione dell'attività complessiva connessa alla navigazione aerea ed alla condotta e alle attività addestrativi correlate;
e) situazione e le iniziative eventualmente programmate in ordine alla sicurezza, alla sicurezza sul lavoro ed ambientali;
f) andamenti degli organici, per qualifica, aeromobile, demografia, tipologia contrattuale.
A richiesta delle Rappresentanze Unitarie e dell'Organismo di Coordinamento verrà organizzato nel secondo semestre di ciascun anno un incontro nell'ambito del quale verranno fornite ulteriori informazioni ed approfondimenti su eventuali criticità segnalate, sull'avvio e l'avanzamento di programmi, progetti ed iniziative esaminate nel corso dell'informativa annuale. Si potrà inoltre procedere, in quella sede, al monitoraggio congiunto dell'andamento complessivo degli indicatori principali dell'impiego delle risorse.
Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (ad esempio rilevanti innovazioni tecnologiche, phase-out e phase-in di famiglie di aeromobili, nuove basi di servizio, contrazioni permanenti dell'attività) ovvero nelle ipotesi di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) l'Organismo di Coordinamento verrà preliminarmente informato sui motivi della programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, sulle eventuali prevedibili conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori/lavoratrici, nonché sulle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. La discussione sulle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi su indicati formano oggetto di apposite riunioni, finalizzate alla identificazione delle misure valutate congiuntamente più idonee alla gestione delle conseguenze sul fattore lavoro delle decisioni adottate. Il calendario degli incontri sindacali è fissato dalla Direzione aziendale e la consultazione dovrà esaurirsi nel termine di 10 giorni dalla data del primo incontro convocato dall'azienda. Durante lo svolgimento delle procedure di cui al presente comma le Parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.

Art. 12 - Diritto di affissione e locali (artt. 25 e 27 L. n. 300/1970)
In ciascuna unità produttiva le Rappresentanze Unitarie hanno diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materia di interesse sindacale e del lavoro. A tal fine verranno messi a disposizione appositi spazi in ciascuna unità produttiva.
[...]

Art. 13 - Pari opportunità
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni legislative italiane ed europee in vigore in tema di parità uomo donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali situazioni che non consentano un'effettiva parità di opportunità uomo/donna nel lavoro.
In relazione a ciò si fa riferimento ad una commissione di 18 membri composta tra le RSU e l'azienda in modo paritetico alla quale è affidato il compito di:
...
- proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sensuali nei luoghi di lavoro;
...
La commissione, presieduta a turno da un componente di parte datoriale e da un componente di parte sindacale, si riunirà, di norma, almeno due volte l'anno e invierà annualmente alle parti stipulanti il presente CCL un rapporto sull'attività svolta.
Ognuna delle parti potrà formulare richiesta di un riunione straordinaria con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 15 - Appalti
Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Art. 17 - Portatori di handicap
Allo scopo di favorire l'inserimento di portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico organizzative, la compagnia si adopererà per individuare interventi atti a superare le barriere architettoniche anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento pubblico. Le parti inoltre, nel constatare la specifica rilevanza della materia, confermano la particolare attenzione verso l'evoluzione del quadro legislativo e conseguenti regolamenti attuativi in una prospettiva di ricerca di possibili ambiti di intervento, tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n. 104 del 1992.

Art. 18 - Tossicodipendenza
Fatta eccezione per il PNT con qualifica di Pilota, la Compagnia potrà concedere un periodo di aspettativa non retribuita per la durata del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni ai lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali sia accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL o delle altre strutture terapeutiche/riabilitative e socio/assistenziali individuate dalla Legge n. 162 del 1990.
[...]

Art. 19 - Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro
Le parti stabiliscono di fare pieno e totale riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994 e successive integrazioni e modificazioni. L'elezione degli RLS nell'ambito della RSU avverrà in conformità con la relativa normativa interconfederale.

Art. 20 - Tutela della dignità personale
Comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali, ritenendosi per tali quelle manifestazioni offensive per i soggetti destinatari, costituiscono violazione della dignità e dei diritti della persona. Pertanto i rapporti di lavoro saranno improntati alla collaborazione ed al rispetto dell'urbanità.
Dovranno essere evitati comportamenti inopportuni, offensivi e deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti.

Art. 21 - Tutela della maternità e paternità
Le parti rinviano in materia alle disposizioni di legge di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001 e successive modificazioni/integrazioni, testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'art. 15 della Legge n. 53 del 2000.


Sezione A - Piloti
Parte I - Costituzione del rapporto e tipologie contrattuali
Art. 1 - Assunzione

[...]
Il Pilota al momento dell'assunzione, dovrà fornire idonea documentazione attestante l'idoneità al volo da parte degli enti preposti dalle normative vigenti.
Il Pilota dovrà acquisire e mantenere in corso di validità le certificazioni e specializzazioni necessarie all'espletamento delle mansioni affidategli e per il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'assunzione.

Parte II - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 6 - Doveri dei componenti l'equipaggio di condotta
Nell'ambito delle mansioni attinenti il pilotaggio dell'aeromobile i componenti dell'equipaggio di condotta dovranno effettuare, laddove richiesto e/o necessario e con le modalità previste dalle disposizioni aziendali, le seguenti attività:
- compilare e presentare il piano di volo qualora non fosse predisposto dal Comandante o da strutture aziendali a ciò dedicate;
- effettuare le ispezioni di transito e pre-volo;
- effettuare ispezioni particolari: qualora autorizzate dagli enti competenti;
- sovraintendere le attività connesse al rifornimento carburante, con controllo e/o verifica delle quantità imbarcate;
- effettuare l'assistenza al carico ed al bilanciamento dell'aeromobile;
- compilare il piano di carico.
[...]

Art. 16 - Assenza per malattia
[...]
Al termine del periodo di infermità, il Pilota dovrà formalizzare attraverso certificato medico "definitivo" e comunicare alla Compagnia la propria idoneità entro l'ultimo giorno di assenza.
[...]
Come previsto dalla vigente normativa in materia, nei casi di assenza continuata per malattia o di assenza per infortunio (superiore a 20 giorni), il Pilota dovrà sottoporsi ad una visita medica straordinaria presso l'istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare; sarà cura dell'istituto stesso, salvo diversa disciplina di legge o regolamentare, accertare in questo caso idoneità alla ripresa del servizio.
[...]

Art. 18 - Inidoneità permanente al volo
L'inidoneità permanente dichiarata dall'IML determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

Art. 19 - Assicurazioni
1. La Compagnia è tenuta ad assicurare i Piloti contro i rischi di volo, a norma dell'art. 935 cod. Nav. per i seguenti capitali:
a) per morte: euro 206.582,75;
b) per invalidità permanente (generica) assoluta: euro 309.874,13.
c) per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'Inail a norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).
Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali assicurati sono: euro 98.126,81.
L'assicurazione è estesa alle malattie professionali previste per la categoria dei Piloti dalla Legge 30 giugno 1965, n. 1124 e successive integrazioni e modificazioni.
In caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad infortunio o a malattia professionale in misura non inferiore al cinquanta per cento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).
L'assicurazione, inoltre, comprende gli infortuni subiti dai Piloti nei periodi contrattualmente definiti "tempo di servizio".
Sempre per i medesimi capitali, con riferimento a ciascuna delle fattispecie di cui alle precedenti lett. a), b), c), vengono altresì assicurati gli infortuni subiti dai Piloti nei periodi di riserva a domicilio, nei periodi trascorsi fuori sede effettuati per conto della Compagnia, nonché durante il tempo di trasferimento dal domicilio all'aeroporto per l'effettuazione del servizio e viceversa.
2. La Compagnia assicura, inoltre, i Piloti per morte e invalidità permanente conseguenti a malattie endemiche (tropicali) contratte in dipendenza dell'attività di servizio svolta nelle aree geografiche indicate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità per i seguenti capitali:
a) per morte: euro 206.582,75;
b) per invalidità permanente (generica) assoluta: euro 309.874,13;
c) per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'Inail a norma di legge, le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).
Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali assicurati sono: euro 98.126,81.
In caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad infortunio o a malattia professionale in misura non inferiore al cinquanta per cento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).
3. La Compagnia assicura il Pilota nel caso di morte per qualsiasi causa secondo i capitali di seguito indicati: euro 206.582,75.
4. La Compagnia assicura i Piloti per l'invalidità permanente specifica (inabilità permanente al volo) derivante da qualsiasi causa per i capitali indicati nella tabella sotto riportata:
Età
Fino a 52 anni 271.139,87
53 anni 154.937,06
54 anni 116.202,80
55 anni 77.468,53
56 anni 46.481,12
57 anni 30.987,41
58 anni 23.240,56
59 anni 11.620,28
60 anni 5.784,31
Con le frasi:
- "fino a 52 anni" si intende: fino alla data di compimento del 52° anno di età;
- "fino a 53 anni" si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 52° anno di età fino alla data del compimento del 53° anno di età:
- e così via per le frasi successive fino a 59 anni;
- "fino a 60 anni" si intende: da un giorno dopo la data del compimento del 59° anno di età fino alla data di compimento del 60° anno di età ed eventualmente oltre.
5. La Compagnia assicura il Pilota per l'invalidità temporanea specifica (inabilità temporanea al volo) per i periodi superiori ai 20 giorni consecutivi con una indennità giornaliera pari ad euro 51,65 da corrispondere per un massimo di 365 giorni.
6. La Compagnia, direttamente o tramite l'adesione a Casse mutualistiche e di assistenza, assicura il Pilota per prestazioni sanitarie, integrative al Servizio Sanitario Nazionale.
L'onere assicurativo complessivo annuo pro-capite a carico dell'Azienda per ciascun Pilota aderente a Sanivolo è fissato in misura pari euro 1.695.

Art. 22 - Condizioni d'impiego e mutamento di mansioni
[...]
In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i componenti dell'equipaggio possono essere adibiti a qualsiasi servizio.

Art. 23 - Assunzione del pilota tra il personale non navigante
Il Pilota non più idoneo al servizio di volo, anche per cause di malattia, ha diritto di essere interpellato e, qualora in possesso dei requisiti richiesti, preferito nell'assunzione nei posti di personale non navigante per la durata di 2 anni dalla data di risoluzione del suo rapporto di lavoro.
La Compagnia si impegna a verificare, con la RSUP le possibili soluzioni per eventuali particolari situazioni di Piloti non più idonei al volo, in relazione ad una occupazione adeguata nell'ambito del personale non navigante.
[...]

Parte III - Regolamentazione di impiego
Art. 25 - Orario di lavoro, tempo di servizio, tempo di volo, riserva
Per ciò che attiene a definizioni, limiti giornalieri, limiti periodici e riposi minimi si fa riferimento a quanto stabilito in materia dai vigenti regolamenti internazionali, europei e nazionali.
Gli orari previsti devono consentire di terminare i voli entro il periodo di servizio di volo massimo permesso. A tal fine nella programmazione mensile delle turnazioni l'Azienda prevedrà un Periodo di Servizio di Volo (FDP) massimo giornaliero ridotto di 30 minuti rispetto a quelli di cui al comma 1.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del regolamento integrativo al Capo Q dell'Allegato III del Reg. (CEE) n. 3922/1991 relativo ai diversi impieghi di riserva, nel caso specifico di servizi di riserva che non siano prestati presso la normale sede (riserva in aeroporto) il Pilota deve presentarsi al campo entro 90 minuti dalla notifica.

Art. 26 - Riposi
La spettanza di riposi per ciascun Pilota viene fissata in 30 giorni per ogni trimestre di riferimento. I riposi assorbono le domeniche e le festività previste dalla vigente normativa di legge. I trimestri di riferimento sono: feb/mar/apr; mag/giu/lug; ago/set/ott; nov/dic/gen.
Il numero minimo di riposi programmabili nel mese viene fissato a 8.
Di questi giorni di riposo 2 nel periodo estivo (maggio/ottobre) e 3 nel periodo invernale (novembre/aprile) devono essere considerati inamovibili e sono individuati dalla azienda nei turni mensili, tenuto conto delle richieste del Pilota, compatibilmente con le esigenze organizzative ed operative.
L'Azienda in operativo per esigenze di servizio può spostare, anticipare, rinviare o cancellare un numero massimo di 4 riposi programmati del mese, fermo restando quanto stabilito per i riposi inamovibili.
I riposi non goduti nel trimestre di riferimento, fino a concorrenza dei 30 contrattualmente previsti, potranno, a scelta del pilota, essere riassegnati nel trimestre successivo, in aggiunta a quelli già spettanti, o liquidati con un compenso sostitutivo costituito da 1/20 della retribuzione mensile maggiorata del 50%.
[...]

Parte V - Risoluzione del rapporto di lavoro e codice disciplinare
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
In conformità all'art. 7 della Legge 20.5.1970 n. 300, le mancanze dei Piloti possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte della Compagnia:
a. rimprovero verbale;
b. rimprovero scritto;
c. multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione (retribuzione mensile/173).
d. sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni;
e. licenziamento con preavviso:
f. licenziamento senza preavviso.
2. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione si potrà applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata soluzione nel rimprovero o nella multa.
A titolo esemplificativo incorre nel provvedimento di sospensione il Pilota che:
a. non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b. ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c. esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
d. per disattenzione o per negligenza provochi danni a beni della Compagnia;
e. trasgredisca l'osservanza della presente normativa di lavoro, dei regolamenti aziendali o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza.
3. Il licenziamento di cui alla lett. c) del precedente punto 1. Può essere adottato nei confronti del dipendente che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, le quali pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate al precedente punto 2, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al successivo punto 4.
A titolo esemplificativo incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il Pilota che:
a. commetta lieve insubordinazione verso i superiori;
b. danneggi colposamente beni della Compagnia;
...
e. trasgredisca le norme contenute nel manuale operativo causando pregiudizio alla sicurezza del volo e/o alla regolarità e puntualità delle operazioni;
f. commetta qualsiasi recidiva in una qualunque delle mancanze contemplate al precedente punto 2, quando siano già stati comminati due provvedimenti di sospensione negli ultimi due anni.
4. Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del Pilota colpevole di mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
A titolo esemplificativo incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il Pilota che:
a. commetta grave insubordinazione verso i superiori;
b. danneggi volontariamente beni della Compagnia;
...
d. abbandoni il posto di lavoro con pregiudizio della incolumità delle persone o della sicurezza dei beni della Compagnia o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e. fumi ove ciò possa provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza di beni della Compagnia;
...
g. commetta qualsiasi recidiva in una qualunque delle mancanze contemplate al precedente punto 2 quando siano già stati comminati due provvedimenti di sospensione negli ultimi 12 mesi.
[...]


Sezione B - Assistenti di volo
Parte I - Costituzione del rapporto e tipologie contrattuali
Art. 1 - Assunzione

L'assunzione degli Assistenti di Volo è subordinata all'osservanza delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.
[...]
Al momento della assunzione l'azienda fornirà all'assistente di volo le modalità delle polizze assicurative.

Parte II - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 13 - Assenza per malattia

[...]
Come previsto dalla vigente normativa in materia, nei casi di assenza continuata per malattia/infortunio, superiore a 20 giorni, l'Assistente di Volo dovrà sottoporsi ad una visita medica straordinaria presso l'istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare o gli Enti Pubblici previsti dalla legge; sarà cura dell'istituto stesso, salvo diversa disciplina di legge, accertare in questo caso l'idoneità alla ripresa del servizio.
[...]

Art. 15 - Inidoneità permanente al volo
L'inidoneità permanente dichiarata dall'IMI determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
L'inidoneità degli Assistenti di Volo a svolgere la loro attività a bordo degli AA/mm determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
L'assistente di volo in caso di inidoneità specifica al volo e dichiarata dall'istituto medico legale, ha diritto ad essere preferito nelle assunzioni del personale non navigante qualora non abbia maturato titolo di riconoscimento di qualsiasi tipo di pensione. Le parti convengono di incontrarsi per definire le soluzioni più adeguate per la occupazione a terra del personale dichiarato inidoneo al volo, dove si dovranno tenere anche in conto delle conoscenze professionali dallo stesso possedute.
[...]

Art. 16 - Assicurazioni
La Compagnia è tenuta ad assicurare gli Assistenti di Volo contro gli infortuni conseguenti a rischi di volo, a norma dell'art. 935 Cod. Nav., per i seguenti capitali:
a) per morte:
A/V con anzianità aziendale superiore a 18 mesi euro 154.937,00
A/V con anzianità aziendale inferiore o pari a 18 mesi euro 87.798,00
b) per invalidità permanente (generica) assoluta:
A/V con anzianità aziendale superiore a 18 mesi euro 206.583,00
A/V con anzianità aziendale inferiore o pari a 18 mesi euro 108.456,00
c) per invalidità permanente (generica) parziale:
I capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'Inail a norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per i casi di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).
Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al dieci per cento i capitali assicurati sono:
A/V con anzianità aziendale superiore a 18 mesi euro 49.063,00
A/V con anzianità aziendale inferiore o pari a 18 mesi euro 33.570,00
L'Assicurazione, inoltre, comprende gli infortuni subiti dagli Assistenti di Volo nei periodi definiti "tempo di servizio" di cui all'art. ...
Oltre a quanto previsto al precedente comma, l'assicurazione comprende gli infortuni subiti dagli Assistenti di Volo nei periodi di riserva a domicilio, nei periodi trascorsi fuori sede effettuati per conto della Compagnia, nonché durante il tempo di trasferimento dal domicilio all'aeroporto per l'effettuazione del servizio e viceversa.
La Compagnia assicura gli Assistenti di Volo per morte e invalidità permanente conseguenti a malattie endemiche (tropicali) contratte dagli Assistenti di Volo in dipendenza dell'attività di servizio svolta nelle aree geografiche indicate come tali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.
a) Per morte
A/V con anzianità aziendale superiore a 18 mesi euro 154.937,00
A/V con anzianità aziendale inferiore o pari a 18 mesi euro 87.798,00
b) Per invalidità permanente (generica) assoluta:
A/V con anzianità aziendale superiore a 18 mesi euro 206.583,00
A/V con anzianità aziendale inferiore o pari a 18 mesi euro 108.456,00
c) Per invalidità permanente (generica) parziale:
I capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'Inail, a norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per i casi di invalidità permanente (generica) assoluta.
Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al dieci per cento, i capitali assicurali sono:
A/V con anzianità aziendale superiore a 18 mesi euro 49.063,00
A/V con anzianità aziendale inferiore o pari a 18 mesi euro 33.570,00
Per invalidità permanente specifica (inabilità permanente al volo), dichiarata per qualsiasi ragione dall'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare la Compagnia assicura gli Assistenti di Volo salvo che questi non abbiano diritto alla maggiore liquidazione conseguente all'invalidità permanente (generica) assoluta o parziale, per i seguenti capitali:
Età C.A.
Fino a 30 anni Euro 51.646,00
Fino a 40 anni Euro 41.317,00
Fino a 50 anni Euro 30.987,00
Fino a 60 anni Euro 18.076,00
Con le frasi:
- "fino a 52 anni" si intende: fino alla data di compimento del 52° anno di età;
- fino a 53 anni" si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 52° anno di età fino alla data del compimento del 53° anno di età;
- e così via per le frasi successive fino a 59 anni;
- "fino a 60 anni" si intende, da un giorno dopo la data del compimento del 59° anno di età fino alla data di compimento del 60° anno di età ed eventualmente oltre.
L'assicurazione per le malattie professionali è effettuata solo in quanto obbligatoria per legge nei limiti da questa fissati.
Inoltre la Compagnia, indirettamente attraverso fondi od enti mutualistici esistenti o all'uopo costituiti assicura gli AA.VV. con contratto a tempo indeterminato per prestazioni sanitarie integrative al Servizio Sanitario Nazionale, per un onere massimo pari ad euro 432 per assistente di volo.

Parte III - Regolamentazione di impiego
Art. 20 - Orario di lavoro, tempo di servizio, tempo di volo, riserva.
Per ciò che attiene a definizioni, limiti giornalieri, limiti periodici e riposi minimi si fa riferimento a quanto stabilito in materia dai vigenti regolamenti internazionali, europei e nazionali.
Gli orari previsti devono consentire di terminare i voli entro il periodo di servizio di volo massimo permesso. A tal fine nella programmazione mensile delle turnazioni l'Azienda prevedrà un Periodo di Servizio di Volo (FDP) massimo giornaliero ridotto di 30 minuti rispetto a quelli di cui al comma 1.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del regolamento integrativo al Capo Q dell'Allegato III del Reg. (CEE) n. 3922/1991 relativo ai diversi impieghi di riserva, nel caso specifico di servizi di riserva che non siano prestati presso la normale sede (riserva in aeroporto) l'assistente di volo deve presentarsi al campo entra 90 minuti dalla notifica.

Art. 21 - Riposi
La spettanza di riposi per ciascun Assistente di Volo viene fissata in 30 giorni per ogni trimestre di riferimento. I riposi assorbono le domeniche e le festività previste dalla vigente normativa di legge. I trimestri di riferimento sono: feb/mar/apr; mag/giu/lug; ago/set/ott; nov/dic/gen.
Il numero minimo di riposi programmabili nel mese viene fissato a 8.
Di questi giorni di riposo 2 nel periodo estivo (maggio/ottobre) e 3 nel periodo invernale (novembre-aprile) devono essere considerati inamovibili e sono individuati dalla azienda nei turni mensili, tenuto conto delle richieste dell'Assistente di Volo, compatibilmente con le esigenze organizzative ed operative.
L'Azienda in operativo per esigenze di servizio può spostare, rinviare o cancellare un numero massimo di 4 riposi programmati del mese, fermo restando quanto stabilito per i riposi inamovibili.
I riposi non goduti nel trimestre di riferimento, fino a concorrenza dei 30 contrattualmente previsti, potranno, a scelta dell'Assistente di Volo, essere riassegnati nel trimestre successivo, in aggiunta a quelli già spettanti, o liquidati con un compenso sostitutivo costituito da 1/20 della retribuzione mensile maggiorata del 50%.
[...]

Art. 21 - Addestramento
Tenuto conto delle innovazioni tecnologiche e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le parti convengono sull'opportunità di ricorrere all'utilizzo delle nuove Tecnologie multimediali - anche a distanza - nell'erogazione di attività formative ed addestrativi, destinate al Personale Navigante.
In tale quadro, fermo restando quanto attualmente previsto in termini di addestramento tecnico, potrà essere prevista attività di Formazione a Distanza (FAD) fino ad un massimo complessivo di 20 ore annuali. Per la fruizione di tale attività, il personale potrà utilizzare tanto le proprie risorse tecnologiche quanto le postazioni a tale scopo predisposte nei locali aziendali.


Sezione C - Personale di terra
Parte I Costituzione del rapporto e tipologie contrattuali
Art. 1 - Assunzione e documenti relativi

[...]
Il lavoratore può essere sottoposto a visita medica d'assunzione secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia.
La Società ove lo reputi necessario, può sottoporre i candidati a verifiche tecnico-pratiche.

Art. 3 - Lavoro a tempo parziale
[...]
Ai sensi dell'art. 12 bis, D.Lgs. 61/2000 e successive modifiche e integrazioni, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. In tal caso non trovano applicazione clausole elastiche e flessibili.
[...]

Art. 4 - Contratto di somministrazione a tempo determinato
[...]
Una volta all'anno l'Azienda fornisce alla RSU il numero dei Contratti di Somministrazione nonché la durata e le qualifiche dei lavoratori interessati.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansione svolta al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro. [...]

Art. 5 - Contratto di inserimento-reinserimento
[...] Nel progetto verranno indicati;
- piano individuale di inserimento;
- la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento;
- la durata e le modalità della formazione.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna non inferiore a 24 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2 lettera i) del D.Lgs. 276/03 la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro.
[...]
Le Aziende forniranno annualmente alle RSU i dati quantitativi sui contratti di inserimento/reinserimento.

Art. 6 - Contratto di apprendistato
[...]
Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni; il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione ed il contratto di apprendistato professionalizzante possono essere stipulati con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Nel rispetto della emananda normativa regionale specifica per la regolamentazione dei profili formativi, si applicherà la normativa contrattuale di seguito convenuta.
[...]
L'assunzione dell'apprendista avviene con atto scritto, il quale deve contenere le seguenti indicazioni:
...
b) il piano formativo individuale;
...
[...]
L'apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo e retributivo (quest'ultimo con le percentuali successivamente indicate nell'apprendistato professionalizzante) previsto dal contratto collettivo per i lavoratori inquadrati nel medesimo livello e potrà fruire del servizio mensa e trasporti, ove esistenti, fatto salvo quanto specificatamente previsto sulla materia per il personale part-time.
[...]

Apprendistato professionalizzante
Formazione
La formazione dell'apprendista si realizza tramite la partecipazione a percorsi strutturati prevalentemente all'interno dell'Azienda: le parti, infatti, si danno reciprocamente atto della capacità della Società di erogare direttamente formazione o di organizzare eventi formativi, delle riconosciute e consolidate esperienze nella progettazione, organizzazione ed effettuazione di corsi di base, trasversali e tecnico-professionali effettuati anche in rispetto della specifica normativa di settore e sotto il controllo, ove previsto, delle Autorità Aeronautiche, della presenza di Aule di formazione e strutture didattiche idonee e dedicate, nonché di docenti e di lavoratori con esperienza e titoli di studio idonei a trasferire competenze.
Per quanto concerne i percorsi professionali e i contenuti minimi delle 120 o e di formazione, si conviene:
1) Per le qualifiche di apprendisti che si attestano ai livelli 2°:
1.a) Competenze di base e trasversali
Competenze relazionali;
Organizzazione dell'azienda e del lavoro;
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro: (da erogare all'inizio del percorso formativo) Disciplina del rapporto di lavoro;
1.b) Competenze tecnico-professionali

2) Per le qualifiche di apprendisti che si attestano ai livelli 3°, 4°, 5°
2.a) Competenze di base e trasversali
Competenze relazionali;
Organizzazione dell'azienda e del lavoro;
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; (da erogare all'inizio del percorso formativo) Disciplina del rapporto di lavoro;
2.b) Competenze tecnico-professionali

3) Per le qualifiche di apprendisti che si attestano ai livelli 6°
3.a) Competenze di base e trasversali
Competenze relazionali;
Organizzazione dell'azienda e del lavoro;
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; (da erogare all'inizio del percorso formativo) Disciplina del rapporto di lavoro;
3.b) Competenze tecnico-professionali
S'intende per formazione formale un processo formativo strutturato e certificabile supervisionato da un Tutore Aziendale, che alterna momenti di aula, affiancamento e fasi on the job. Le attività formative sono preordinate per ciascuna qualifica di apprendista e vengono inserite nel PFI (Piano Formativo Individuale) sulla base delle Direttive degli Enti Tecnici Aziendali, che operano in osservanza della normativa vigente. A titolo indicativo la formazione formale dovrà prevedere, rispetto al monte ore minimo di 120 ore l'anno, una percentuale del 35% dedicata ai contenuti di base e trasversali, una percentuale del 20% dedicata alla acquisizione di competenze professionali settoriali ed una percentuale del 45% per l'acquisizione delle competenze professionali specialistiche. Tali percentuali, modificabili in base a diverse indicazioni relative agli emanandi decreti attuativi regionali, possono essere diversamente articolate con accordi tra le Parti in relazione, alle caratteristiche del profilo formativo individuato.
Il Tutore Aziendale verrà scelto tra dipendenti di almeno due livelli superiori all'apprendista e con almeno 3 anni di esperienza lavorativa ed ha il compito di affiancarlo durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio dell'attività lavorativa e di favorire, anche collaborando con gli Enti Aziendali preposti per la Formazione, l'opportuna integrazione tra le iniziative formative (interne ed esterne) e la formazione sul luogo di lavoro.
La formazione del Tutore Aziendale ha luogo, di regola, entro il primo anno di assunzione dell'apprendista, mediante una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore alle 16 ore.
Le Parti convengono che nell'Azienda, in relazione alle specificità delle figure professionali interessate, si dia luogo alla definizione, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di attivazione di contratti di apprendistato, dei profili formativi, della articolazione delle ore di formazione finalizzata alla acquisizione delle competenze sopra descritte e delle qualifiche professionali coerenti coi livelli 2°- 6° previsti per l'apprendistato professionalizzante, in attuazione del disposto dei comma 5 e 5 bis dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/03.
In caso di contratto di apprendistato professionalizzante part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.

Art. 8 - Telelavoro
Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale.
Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- telelavoro domiciliare (o home working) : l'effettuazione della prestazione lavorativa avviene, di norma, presso il domicilio dei lavoratori ovvero in idoneo locale di cui egli abbia la disponibilità;
- telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l'attività stessa e non costituenti unità produttiva autonoma.
[...]

Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione nell'arco della giornata. sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni.
Nelle diverse configurazioni del telelavoro il lavoratore continua ad essere pienamente inserito nell'organizzazione aziendale e, specificamente in organico alla struttura aziendale di appartenenza, né subisce alcuna modifica la connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato ai sensi del presente CCAL.
Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
[...]
Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all'idoneità dell'ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza.
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 626/94 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai video terminali e della L. 300/1970.
[...].
I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
[...]
Sono altresì assicurati al telelavoratore e resi compatibili con le peculiarità derivanti dall'attività telelavorativa, le agibilità ed i diritti sanciti dalla L. 300/70.
Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.

Parte II - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 9 - Divise e indumenti di lavoro

Al personale può essere richiesto di indossare la divisa prescritta, che sarà fornita a spese dell'Azienda, così come altri particolari indumenti che sia richiesto di indossare sul luogo di lavoro, secondo la particolarità della prestazione.

Art. 11 - Mobilità e polivalenza
La mobilità del personale, basata anche sulla polivalenza delle mansioni, costituisce elemento necessario per fronteggiare organicamente le esigenze operative, anche al fine di realizzare il contenimento dei costi per unità di prodotto ed il miglioramento degli standard di servizio.
Ferma restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento, determinati dal contenuto professionale della mansione prevalente dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di persone aventi carattere collettivo e non meramente temporanei, l'Azienda ne fornirà preventiva comunicazione alle RSU.
Queste ultime potranno richiedere entro 3 gg. un incontro che dovrà essere effettuato entro i 5 gg. successivi.
La procedura di cui al comma precedente non si applica agli spostamenti di lavoratori all'interno della stessa area di lavoro e/o in aree diverse per attività professionalmente omogenee, di durata temporanea, dovuta ad assenze dei titolari e/o ad esigenze improvvise tecnico-operative.

Art. 13 - Orario di lavoro
Premesso che le attività della Compagnia sono comprese nel più ampio settore del trasporto aereo e tenuto conto del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e successive modificazioni, le parti, concordando sulla necessità di ottimizzare i processi produttivi attraverso un'organizzazione del lavoro più adeguata alle richieste del mercato e alle esigenze della clientela, convengono sull'opportunità di adottare, oltre ad una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro ed il dimensionamento quantitativo e qualitativo delle risorse necessarie, idonee articolazioni dell'orario di lavoro e della sua distribuzione.
Le parti ritengono che la diversificazione della distribuzione dell'attività lavorativa, attraverso l'introduzione di regimi di orario, costituisca condizione essenziale per avere maggiori opportunità di raggiungere gli obiettivi di flessibilità connessi alle peculiarità dell'azienda, che impongono prestazioni sempre più efficienti e più vicine alle esigenze dell'utenza.
La flessibilità dell'orario di lavoro, attuata nel rispetto delle esigenze dei lavoratori, costituisce anche lo strumento principale per realizzare una gestione ottimale del processo produttivo in correlazione alla variabilità degli andamenti delle richieste del mercato, consentendo la realizzazione degli obiettivi fondamentali.
In tale contesto viene attribuito un valore particolarmente significativo all'articolazione dell'orario di lavoro attuata attraverso regimi che, mantenendo inalterata la durata complessiva dei tempi di effettuazione dell'attività lavorativa, consentano uno sviluppo delle prestazioni orarie e giornaliere in un arco temporale non superiore ad un anno.
A) Orario di lavoro
1. [...]
La durata normale dell'orario di lavoro effettivo è fissata nella misura settimanale di 38,5 ore.
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro potrà essere calcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso.
In ogni caso, la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad un periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano l'azienda e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio.
Con riferimento alla comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. 66/03, le Parti concordano che, per effetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lett. l) dello stesso D.Lgs., tale comunicazione non debba essere effettuata con riferimento alle prestazioni rese dal personale addetto alle aree operative per assicurare la continuità del servizio, stante l'esclusione del medesimo dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'art. 3 del citato D.Lgs. 66/03.
2. L'orario continuativo giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore ad un'ora.
Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la refezione.
3. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere interrotto ma deve avere carattere continuativo.
[...]
5. Per il personale turnista, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi, si potrà derogare, a fronte di situazioni di criticità, a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 66/03 con un monitoraggio su tale materia a livello locale.
6. La durata normale dell'orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è fissata nella misura di 44 ore settimanali.
[...]
8. Qualora le turnazioni del personale in H24 prevedano un turno notturno di otto ore continuative senza pausa notturna per la refezione si darà luogo, solo nel caso in cui la programmazione determini un superamento del normale orario di lavoro, all'attribuzione di giornate di permesso in misura pari alla quantità di ore di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro. A tal fine si procederà arrotondando per difetto in giornate la quantità di ore così determinata, all'unità o allo 0,5 di unità.
B) Regimi di orario
Il regime dell'orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale utilizzo delle risorse in relazione alle esigenze operative e ad una necessaria corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all'orario contrattuale, così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo.
Conseguentemente, saranno posti in essere, previo confronto con le OO.SS. firmatarie a livello aziendale con le modalità previste dagli accordi interconfederali in materia e nel rispetto della legge 66/03 e successive modificazioni, gli interventi necessari a rendere correttamente e concretamente operativi la pluralità di regimi di lavoro contemplata nel presente CCAL.
C) Flessibilità dei regimi di orario
In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni dell'orario normale di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a livello locale, le parti si danno atto della necessità che siano posti in essere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della flessibilità stessa in relazione ai dati di traffico.
In tale ambito, si individuano i seguenti istituti:
1. A fronte di particolari esigenze di flessibilità operativa o di lavorazione la cui programmazione deve essere effettuata rispettando criteri e tempi di attuazione coerenti con le esigenze di mercato, è prevista l'attuazione di regimi di flessibilità dell'orario di lavoro attraverso la determinazione della durata dello stesso sulla base di una media plurisettimanale che, fermo restando il limite di 48 ore settimanali, consenta il superamento dell'orario contrattuale settimanale senza dar luogo a compenso per lavoro straordinario, purché, mediamente, nell'arco temporale preso a riferimento, il limite stesso venga rispettato.
A fronte delle prestazioni lavorative aggiuntive ai sensi del precedente comma l'azienda, tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative, riconoscerà ai lavoratori interessati, in periodi di minore intensità lavorativa, prioritariamente nell'arco temporale preso a riferimento, una pari entità di riduzione, fruibile, se di ammontare sufficiente, anche in giornate intere.
Le modalità attuative dei sopra citati regimi di flessibilità, nell'arco temporale preso a riferimento, saranno preventivamente rappresentate in sede aziendale in coerenza con gli obiettivi di sviluppo della compagnia, ed in relazione alle esigenze degli specifici processi produttivi e/o di specifici progetti.
[...]
Nota a verbale
A titolo meramente esemplificativo, l'arco temporale di riferimento può essere individuato:
- dall'ampiezza temporale della turnazione;
- dal ciclo di lavorazione, incluse le giornate/settimane necessarie allo smaltimento delle giornate lavorate in più;
- da un numero di settimane/mesi sufficienti a garantire la prestazione aggiuntiva ed il recupero della stessa.
[...]

Art. 14 - Lavoro straordinario, festivo, notturno, giorni festivi
[...] Le parti si danno atto altresì che, in caso di esigenze derivanti da cause di tipo tecnico e/o carichi di attività che rendano necessario il prolungamento della prestazione lavorativa, allo scopo di assicurare la continuità ottimale dei vari servizi, non altrimenti realizzabili sulla base del normale organico in essere, nonché nelle altre ipotesi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 66/2003 e successive modificazioni, l'Azienda potrà richiedere a livello individuale, lo svolgimento di singole prestazioni lavorative straordinarie, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme contrattuali e di legge derogabili, fermo restando il rispetto del riposo giornaliero e settimanale, ed il limite delle 250 ore annue medie procapite.
[...]

Art. 15 - Riposo settimanale
La materia è disciplinata dall'articolo 9 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni.

Art. 21 - Polizza assicurativa
È stipulata dall'Azienda in favore di tutto il personale una polizza infortuni per rischi professionali ed extra professionali h24 senza rivalsa.

Parte III - Retribuzione
Art. 26 - Indennità giornaliera, turno, campo, volo
A ciascun dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, una indennità come di seguito indicato:
- 1 euro per il personale non turnista;
- 3,27 euro per il personale turnista.
Al personale dipendente, le cui prestazioni sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h. 6 e h 24), che prevedono orari di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta un'indennità di euro 0,25 per ciascuna giornata effettiva di presenza.
Al personale dipendente, che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta, per ogni giornata di presenza nell'aeroporto stesso, una indennità di euro 0,25 per ciascuna giornata di effettiva presenza.
Al personale tecnico certificato, comandato in servizio di scorta a bordo di aeromobili, è dovuta un'indennità di volo pari ad euro 3,50 per ora di volo.
[...]

Parte IV - Risoluzione e codice disciplinare
Art. 34 - Doveri del dipendente e sanzioni disciplinari
Il dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli.
È preciso obbligo dell'addetto di conservare in buono stato le attrezzature ed in generale tutto quanto è lui affidato. L'addetto deve essere in grado di conservare quanto consegnatogli, in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità, informandone però tempestivamente la Direzione della Società. L'addetto risponde della pulizia e della perdita di macchinari ed oggetti di lavoro se risulti a lui imputabile colpa o negligenza.
L'addetto, munito di preventiva autorizzazione del superiore diretto, può portare modifiche alle attrezzature affidategli, variazioni arbitrarie danno diritto alla Società di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti [...]
Il dipendente ha l'obbligo di:
- rispettare l'orario di lavoro ed adempiere le formalità prescritte dalla Società per la verifica delle presenze;
- dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartita dalla Società;
- avere cura dei locali, oggetti, macchinari, strumenti e quanto altro a lui affidato per ragioni di servizio;
...
- non fumare nei locali ove ciò non è consentito per ragioni di sicurezza;
...
- non adoperare senza ordine macchine, attrezzature e impianti non assegnategli.
In relazione alla violazione delle norme sopra descritte e più in generale degli obblighi e dei doveri inerenti la personale posizione nella Società, possono essere applicate secondo la gravità dell'infrazione, le sanzioni previste dall'art. 7 Legge 300/1970.
[...]
Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione, il dipendente che trasgredisca l'osservanza al presente contratto ovvero, ponga in essere comportamenti che rechino pregiudizio alla disciplina, all'igiene, alla sicurezza, all'incolumità di persone, all'integrità di cose. La multa è applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione si applica a quelle mancanze che anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma siano di sufficiente rilievo da non trovare adeguata sanzione nel rimprovero e nella multa. A titolo esemplificativo incorre nei provvedimenti di multa o sospensione, il dipendente che:
- non si presenti al lavoro, o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
- senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- per disattenzione o negligenza danneggi il materiale in lavorazione o più in generale della Società;
...
Incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso il lavoratore che si renda responsabile di:
- insubordinazione nei confronti dei superiori;
- arrechi con colpa un grave danno al materiale della Società;
...
- abbandoni il posto di lavoro, qualora le mansioni assegnate prevedano compiti di sorveglianza, custodia e controllo;
...
- si renda recidivo nelle mancanze precedentemente contemplate quando siano stati comminati più provvedimenti di sospensione negli ultimi 18 mesi;
...
Le infrazioni di seguito riportate in ragione della loro particolare gravità, legittimano il ricorso alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso:
- grave insubordinazione ai superiori;
...
- danneggiamento volontario al materiale della Società e al materiale di lavorazione;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che, implichino gli stessi pregiudizi;
- fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone e/o alla sicurezza degli impianti;
...


Contratto Collettivo di Lavoro Dirigenti per il personale navigante tecnico con qualifica di comandante della compagnia aerea italiana
In applicazione del raccordo-quadro, del contratto aziendale e del chiarimento a verbale sottoscritti il 14 settembre 2008, si conviene quanto segue.

Art. 1 - Area contrattuale
La presente regolamentazione contiene la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro del personale navigante tecnico con qualifica di Comandante della Società Compagnia Aerea Italiana (CAI), integrata - così come previsto dall'art. 27 del CCNL dei Dirigenti Industriali - dalla disciplina di dettaglio prevista per i piloti CAI, in coerenza e compatibilmente con la figura del Comandante.

Parte I - Costituzione del rapporto e tipologie contrattuali
Art. 3 - Assunzione

[...]
Il Comandante al momento dell'assunzione, dovrà fornire idonea documentazione attestante l'idoneità al volo da parte degli enti preposti dalle normative vigenti.
Il Comandante dovrà acquisire e mantenere in corso di validità le certificazioni e specializzazioni necessarie all'espletamento delle mansioni affidategli e per il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'assunzione.
[...]

Parte II - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 4 - Doveri

Ferme le disposizioni di legge nazionali ed internazionali relative al Comandante dell'aeromobile, quest'ultimo, laddove richiesto e/o necessario e con le modalità previste dalle disposizioni aziendali, dovrà anche garantire il corretto svolgimento ed esecuzione delle seguenti attività:
- compilare e presentare il piano di volo qualora non fosse predisposto da strutture aziendali a ciò dedicate;
- effettuare le ispezioni di transito e pre-volo;
- effettuare ispezioni particolari; qualora autorizzate dagli enti competenti;
- presiedere le attività connesse al rifornimento carburante, con controllo e/o verifica delle quantità imbarcate;
- effettuare l'assistenza al carico ed al bilanciamento dell'aeromobile;
- compilare il piano di carico.
[...]

Art. 10 - Assenza per malattia
[...] Al termine del periodo di infermità, il Comandante dovrà formalizzare attraverso certificato medico "definitivo" e comunicare alla Compagnia la propria.