Tipologia: Accordo
Data firma: 21 giugno 2005
Validità: 31.12.2008
Parti: Azienda Speciale Farmacie e Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Commercio, Farmacie municipalizzate, Azienda Speciale Farmacie Bresso (Mi)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Diritti di informazione
Assemblee sindacali e permessi sindacali
Relazioni sindacali
Qualifiche professionali
Indennità missione
Indennità ad personam
Indennità Quadri
Indennità camici
Mensa
Inventario
Aggiornamento professionale
Sostituzione temporanea dei direttori di farmacia
Maggiorazione 39°/40° ora
Riduzione dell’orario di lavoro (ROL)
Ferie
Brevi permessi
Assenze per malattia dei figli
Congedi per assistere familiari con gravi problemi di salute
Permessi retribuiti per visite specialistiche
Indisposizioni
Sicurezza sul lavoro
Premio di produttività
Validità dell’accordo

Accordo Integrativo Azienda Speciale Farmacie Bresso

Oggi giorno 21 del mese di giugno dell’anno 2005, alle ore 14,00 presso la sede legale dell’Azienda di Via Papa Giovanni XXIII in Bresso, tra l’Azienda Speciale Farmacie [...] e la Filcams-Cgil […], la Uiltucs-Uil […], e la RSA […], si stipula il seguente Accordo Integrativo per i dipendenti ASF Bresso, dando in tal modo attuazione all’art. 57 del vigente CCNL.

Premessa
Le Parti con la presente contrattazione integrativa intendono creare le condizioni ottimali per la realizzazione di una gestione economica positiva dell’Azienda, un miglioramento del servizio per l’utenza ed un miglioramento delle condizioni di lavoro, normative ed economiche delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Azienda stessa.

Diritti di informazione
[…]
Su richiesta di una delle Parti si terranno incontri consultivi su temi riguardanti: investimenti, riorganizzazioni tecniche strutturali, ambiente e sicurezza sul lavoro, qualità del servizio pubblico.
L’Azienda mette disposizione un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni sindacali.

Assemblee sindacali e permessi sindacali
Le ore di assemblea sindacale previste all’art. 55 saranno retribuite come ore di lavoro straordinario feriale.
Alla RSA/RSU vengono riconosciute 2 ore di permesso sindacale per dipendente.

Relazioni sindacali
Le Parti si incontrano due volte all’anno, di norma nel mese di febbraio e novembre, per scambiarsi informazioni, verificare lo stato di attuazione degli accordi e degli impegni reciprocamente assunti, per integrazioni del presente accordo che, nel periodo di validità potrà essere oggetto di revisione ed integrazione anche per effetto dell’entrata in vigore di normative aventi validità di legge, ovvero per il rinnovo del CCNL.

Permessi retribuiti per visite specialistiche
L’Azienda riconosce in caso di visite specialistiche, dei permessi retribuiti, dietro presentazione attestante l’avvenuta visita. Il certificato dovrà contenere l’orario d’inizio e fine della visita.

Indisposizioni
In caso di sopraggiunta indisposizione durante l’attività lavorativa, il dipendente si potrà assentare dal posto di lavoro dopo averne dato comunicazione all’Azienda e se l’attività lavorativa riprende nella giornata successiva, sarà garantita la normale retribuzione e non sarà necessario alcuna presentazione di certificazione medica.

Sicurezza sul lavoro
Nel rispetto dell’art. 36 del CCNL l’Azienda fornisce ai dipendenti una copertura assicurativa che, in caso di danni alle persone per rapine o fatti dolosi, garantisce almeno i massimali previsti dall’Inail.
Le Parti concordano che nei prossimi mesi l’Azienda consegnerà a ciascun dipendente copia della polizza infortuni in essere, con una specifica rispetto ai massimali e alle condizioni pattuite.
Inoltre l’Azienda informerà i dipendenti di polizze aggiuntive in essere (rischio professionale).