Tipologia: CIA
Data firma: 2 dicembre 2005
Validità: 01.12.2005 - 31.12.2008
Parti: Axa e RSA/Fiba-Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Snfia, Uilca-Uil
Settori: Credito e Assicurazioni, Axa
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Sfera d'applicazione. Definizioni
Art. 1 bis Etica Sociale
Tutele
Art. 2 Diritto all'informazione
Art. 3 Formazione e riqualificazione professionale
Art. 4 Funzionari
Art. 5 Pari opportunità
Art. 6 Tutela della privacy
Art. 6 bis Commissioni Paritetiche
Art. 7 Tutela sindacale
Orario di lavoro
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 8 bis Asili nido
Art. 9 Lavoro a tempo parziale
Art. 10 Aspettativa
Art. 11 Ferie
Art. 12 Ex festività
Art. 13 Chiusure aziendali
Art. 14 Permessi
Art. 15 Lavoro straordinario
Art. 16 Lavoratori studenti
Art. 17 Turni
Salute
Art. 18 Tutela della salute
Art. 19 Medicina preventiva
Art. 20 Tutela dipendenti diversamente abili
Art. 21 Altre forme previdenziali
Art. 22 Assenze prolungate per malattia
Art. 23 Polizza malattia
Art. 24 Garanzia IPM
Art. 25 Assistenza sanitaria per i funzionari
Art. 26 IPM per i funzionari
Art. 26/Bis Funzionari e impiegati in quiescenza
Previdenza
Art. 27 Cassa di previdenza
Rimborsi spese
Art. 28 Trattamento di trasferta
Altri benefici

Art. 29 Anticipazioni TFR
Art. 30 Alloggi aziendali
Art. 31 Convenzione bancaria
Art. 31bis Mutui
Art. 32 Prestiti
Art. 33 Cessioni di beni di proprietà dell'impresa
Parte economica
Art. 34 Premio aziendale di produttività
Art. 35 Indennità varie
Art. 36 Buono pasto
Art. 37 Polizze varie stipulate da dipendenti
Altri istituti
Art. 38 Inquadramento
Art. 39 Famiglie di fatto
Art. 40 Mobbing
Art. 41 Rotazione delle mansioni
Art. 42 Assunzione privilegiata
Art. 43 Stesura definitiva
Decorrenza e durata
Art. 44 Decorrenza e durata
Sfera di applicazione CIA 2005
Verbale di accordo

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 2 dicembre 2005, in Milano tra Axa Assicurazioni spa [...] e la RSA Fiba-Cisl, la RSA Fisac/Cgil, la RSA Fna, la RSA Snfia, la RSA Uilca - Uil, convengono e stipulano il seguente Contratto Integrativo Aziendale

Art. 1 Sfera d'applicazione. Definizioni
1. Il presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA) si applica al personale Dipendente (impiegati e funzionari, ad integrazione del vigente CCNL) di Axa Assicurazioni spa in servizio alla data di stipula, a quello assunto successivamente, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che abbia favorevolmente superato il periodo di prova. Si applica inoltre ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, ad eccezione degli articoli: 25, 26, 27 (fatto salvo quanto previsto nel medesimo articolo), 30, 33, 34 (ex art. 35, solo per la parte di PAP variabile), 43 (ex art. 44).
2. Il presente contratto non si applica ai dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualunque ragione alla data di decorrenza, salvo per quegli artt. previsti espressamente per il personale in quiescenza (art. 26 bis e art. 37, per le specifiche disposizioni in essi contenuti).
3. Le Parti si danno atto che, nell'articolato che segue, i termini qui indicati hanno il seguente significato:
CIA: è il Contratto Integrativo Aziendale oggetto del presente Accordo. Esso si applica ai soggetti di cui all'art. 1 ed ha la vigenza di cui all'art. 45.
CCNL: è il Contratto Collettivo Nazionale 18/7/03 "Disciplina dei rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il personale dipendente non dirigente". Esso è integrato dall'"Accordo 5/4/04 per il rinnovo del 2° biennio economico". Il riferimento al CCNL contenuto nel presente Accordo è, perciò, comprensivo anche dell'Accordo 5/4/04.
CAE: è il Comitato Aziendale Europeo, organismo di confronto con i Rappresentanti Sindacali a livello europeo.
Azienda: è la società per azioni Axa Assicurazioni, facente parte del Gruppo Internazionale Axa.
Parti: sono i soggetti firmatari del CIA. Sono Parti l'Azienda e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Art. 1 bis Etica Sociale
1. L'Azienda è impegnata da tempo nei confronti dei soggetti esterni ad essa e dei suoi referenti principali (azionisti, clienti e collaboratori) al rispetto di impegni che concernono uno sviluppo armonico e responsabile riguardo l'ambiente ed i rapporti sociali.
2. Molteplici sono le iniziative in atto; in Italia esse comprendono:
• Il rispetto delle compatibilità ambientali, attraverso il Progetto di Sviluppo Sostenibile avviato dal Gruppo Axa; tale Progetto, all'ordine del giorno di informativa annuale in sede CAE, sarà oggetto di specifico incontro informativo annuale anche in Italia;
• Il riconoscimento della diversità e dell'integrazione, con la stipula di due convenzioni con le Province di Milano e Torino per l'inserimento mirato di lavoratori e lavoratrici diversamente abili all'interno dell'organizzazione aziendale; il sostegno all'associazionismo attraverso Axa Cuori in Azione anche a supporto di questi processi;
• L'affermazione ed il rispetto dei valori fondamentali nelle relazioni interne all'Impresa, nelle relazioni con i clienti e in quelle con gli azionisti, utilizzando il riferimento costituito dal Codice Deontologico del Gruppo Axa, la Carta degli Impegni di Axa, il Testo sulla condotta del Dialogo Sociale in Europa e l'Accordo di rinnovo di Costituzione del CAE del 6 ottobre 2005, oltre alla legislazione e normativa in materia contrattuale, nonché sensibilizzando i fornitori che collaborano con Axa a sviluppare un comportamento responsabile e coerente a questi valori.
3. Nell'ambito del mercato assicurativo, quale conferma applicativa dell'impegno al rispetto dei valori etici, l'Azienda ha prioritariamente inserito - nella strategia di ampliamento e revisione dei prodotti assicurativi sviluppati in Italia - nuove filiere di prodotto tendenti ad assicurare ai clienti risposte concrete a bisogni irrisolti e di ampia rilevanza sociale.
4. Questo impegno dell'Azienda contribuisce alla creazione di prime risposte d'avanguardia alla crisi generalizzata dei sistemi di Welfare cooperando allo sviluppo dei settori privati della protezione sanitaria, della previdenza integrativa e della protezione finanziaria in genere, in una logica di integrazione con le prerogative di uno Stato moderno e solidale.
5. In tale logica, inoltre, l'obiettivo di realizzare anche in Italia la copertura assicurativa obbligatoria dalle grandi catastrofi naturali rappresenta una nuova frontiera per la garanzia economica di ricostruzione che lo Stato da solo non può più soddisfare anche tenuto conto delle particolarità geologico-naturali del territorio nazionale.
6. Costituisce altro impegno nei confronti del mercato e dei clienti la qualificazione continua del servizio offerto, impegno che il mercato ha valutato positivamente.
A conferma dell'impegno continuo su questo fronte è obiettivo dell'Azienda (nell'ambito di Ambition 2012) ricercare la possibilità di realizzare momenti di confronto comune sulla qualità del servizio offerto e sulla propria politica commerciale, con le Associazioni dei Consumatori, le Organizzazioni degli Agenti e le Organizzazioni Sindacali dei Dipendenti.
7. Parallelamente alla dimensione economica, nell'ultimo decennio è cresciuta la complessità gestionale del cosiddetto "fattore umano", esso appare sempre più evoluto, preparato e consapevole del proprio ruolo e del valore imprescindibile che esso costituisce per il sistema produttivo di beni e servizi.
8. Il riferimento in proposito è l'esistenza e la realizzazione professionale delle persone nella loro duplice connotazione di esseri sociali e di patrimonio irrinunciabili dei sistemi organizzativi (e quindi anche degli interessi delle Aziende) in quanto depositari di competenze, capacità ed esperienze.
9. La corretta valutazione ed utilizzazione di queste competenze costituisce oltre che un'affermazione del valore delle persone che operano nell'Azienda anche un significativo vantaggio competitivo socialmente sostenibile e riconoscibile, in quanto è ormai riconosciuto il nesso tra il successo della strategia aziendale di una Azienda e la soddisfazione delle esigenze di stabilizzazione del rapporto di lavoro e del ruolo funzionale dei Lavoratori e della loro valorizzazione.
10. Per queste ragioni le Parti riconoscono:
• Il ruolo centrale delle Risorse Umane e l'obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti offerti e, quindi, per lo sviluppo ed il successo dell'Azienda.
• La consequenziale esigenza, di garantire un sistema di opportunità per lo sviluppo professionale, una trasparenza ed un'adeguatezza effettiva nei sistemi di valutazione professionale insieme ad un impegno costante sulla formazione professionale.
• L'opportunità di garantire ambienti di lavoro adeguati, l'efficacia negli interventi di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la delimitazione degli orari di lavoro per conciliare una adeguata prestazione lavorativa con un corretto impatto socio-ambientale della propria attività, il tutto per poter armonizzare il doppio ruolo di cittadino e lavoratore.
• Il rispetto reciproco delle regole di correttezza e trasparenza nei rapporti gerarchici, tale da evitare iniziative organizzative contrarie alle norme contrattuali e di legge e per prevenire l'insorgere di situazioni riconducibili all'interno dei fenomeni di "Mobbing" e "Straining".
• La opportunità di presentarsi al mercato con una immagine positiva anche nella performance sociale, quale specchio dello sforzo globale per diventare leader nella performance finanziaria.

Tutele
Art. 2 Diritto all'informazione

1. Lo sviluppo di una cultura di relazioni aziendali reciprocamente soddisfacenti, basate sul riconoscimento dei reciproci ruoli e sulla fiducia tra il Management e i Rappresentanti dei Lavoratori, è l'obiettivo che Axa persegue nello sviluppo del dialogo sociale.
2. La competenza, lo sviluppo e la motivazione dei propri collaboratori sono per Axa fattori determinanti nella realizzazione della propria ambizione di essere il riferimento mondiale nel suo settore di attività. Pertanto, volta alla realizzazione professionale di ognuno dei propri collaboratori, Axa intende creare una cultura e un'etica aziendale forti, ispirate, in particolar modo, ai propri valori di riferimento (professionalità, innovazione, realismo, spirito di squadra e rispetto della parola data).
3. Il perseguimento di questi obiettivi si traduce in una politica sociale attenta sia ai bisogni di sicurezza e di stabilità espressi dai Dipendenti che a quelli di innovazione e competitività necessari al successo dell'Azienda.
4. E' in tale contesto di relazioni, formalizzato nel protocollo di Gruppo del novembre 2004, recepito dall'accordo CAE del 6 ottobre 2005, sulle modalità di sviluppo del dialogo sociale all'interno del Gruppo Axa a livello europeo, che le Parti intendono consolidare le relazioni sindacali secondo un modello partecipativo e responsabile, pur nel rispetto dei ruoli delle Parti.
5. In questo contesto, l'Azienda - nell'affermare la propria autonomia e responsabilità nell'iniziativa d'impresa e nel pieno rispetto delle norme contrattuali nazionali e di Legge - riconosce al Sindacato il ruolo di interlocutore preventivo nelle fasi di gestione del cambiamento da cui possano derivare rilevanti conseguenze sui lavoratori e sulle loro condizioni di lavoro.
6. All'interno delle relazioni sindacali, il sistema di Informazione e Partecipazione comprende:
a) la istituzionalizzazione di due incontri annui tra Direzione Aziendale e RSA, secondo le previsioni del CCNL in materia di diritto all'informazione. Il primo incontro è fissato entro un mese dall'approvazione della bozza di Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione (ovvero del bilancio da parte dell'Assemblea); lo stesso incontro è sede di verifica dell'andamento (consuntivo anno precedente e conferma obiettivo anno in corso) degli indici aziendali individuati per il calcolo del coefficiente a cui è collegato il PAP Variabile di cui all'art. 34 CIA. Il secondo a sei mesi dal primo incontro, per la presentazione dei dati relativi alla semestrale. Sugli stessi temi, su richiesta delle RSA saranno possibili altri incontri.
b) L'Azienda, in caso di mutamenti organizzativi di rilievo con conseguenze sull'occupazione o che possono impattare qualitativamente sulla prestazione lavorativa di gruppi di persone, informa le RSA sui processi presupposti a tali cambiamenti. In specifici incontri preventivi, a richiesta e/o nel rispetto delle procedure contrattuali, l'Azienda comunica alle RSA:
• le ragioni alla base della scelta del processo di cambiamento;
• la previsione degli effetti del medesimo sulle condizioni di lavoro del personale coinvolto;
• gli obiettivi che si intendono perseguire a breve e medio termine. Gli incontri sono finalizzati alla ricerca di soluzioni, possibilmente condivise, atte a raggiungere gli obiettivi Aziendali anche in forme alternative a quelle proposte dall'Azienda, come previsto dal protocollo di Gruppo del novembre 2004, recepito dall'accordo CAE del 6 ottobre 2005.
Gli incontri possono avere luogo anche a livello di Dipartimento, in relazione a cambiamenti organizzativi della struttura, interna od esterna, di sua pertinenza.
a) L'Azienda fornisce inoltre trimestralmente le seguenti informazioni alle RSA:
1) L'elenco delle ore di lavoro straordinario per settore comprensivo della banca ore.
2) L'elenco dei nuovi assunti, il loro inquadramento, la posizione organizzativa, la data di assunzione e la tipologia del contratto individuale.
3) Il numero delle varie tipologie di contratto applicate (e che verranno concordate in sede di contrattazione collettiva) e la loro suddivisione per sesso
4) il numero di consulenti per area organizzativa di impiego.
a) L'Azienda fornisce annualmente alle RSA le seguenti informazioni di dettaglio:
1) Il Bilancio annuale con i relativi allegati, i verbali ISVAP (se autorizzati alla loro diffusione a terzi) e la relazione semestrale. In quella occasione l'Azienda presenta la valutazione dell'andamento dei Dipartimenti, le previsioni per gli esercizi futuri, nonché elementi di valutazione sulla qualità del servizio offerto (politica commerciale, politica liquidativa, formazione del personale, ecc).
[..]
3) Informazioni sul tipo di contratto di lavoro applicato, il numero di dipendenti ed il portafoglio complessivo delle Società Controllate in Italia.
4) Il numero di dipendenti interessati da provvedimenti di passaggio di livello.
5) Numero delle visite effettuate per la medicina preventiva e per l'assistenza sanitaria.
6) Numero delle persone trasferite al di fuori della sede di lavoro d'appartenenza e numero delle persone cessate ed assunte, suddiviso per sesso.
7) Attività assegnate in appalto nel rispetto di leggi e normative vigenti in materia.
[...]
10) Elenco dei lavoratori/trici la cui permanenza nello stesso livello d'inquadramento sia pari, o superiore, a 10 anni al 31/12 del precedente anno e numero di lavoratori che dall'anno 2001 hanno rivolto formale richiesta di mutamento di mansioni.
[…]
a) L'Azienda, con il consenso delle altre Società del Gruppo Axa, è promotrice di un incontro ogni due anni tra la Rappresentanza delle stesse e le RSA. In tale incontro, come nelle riunioni formali del CAE organizzate in Italia (2001 e 2005), le società del Gruppo Axa in Italia presentano la visione del posizionamento delle stesse nel mercato italiano, le loro strategie di medio periodo e valutano le problematiche delle relazioni con il personale. A tali incontri possono partecipare anche le RSA delle altre società del Gruppo Axa. Su richiesta delle RSA, qualora intervenissero modifiche all'assetto organizzativo e societario, ovvero alle strategie commerciali delle Società del Gruppo, gli incontri biennali previsti possono essere anticipati.

Art. 5 Pari opportunità
1. Le Parti danno atto dell'avvenuta istituzione di una Commissione Paritetica composta da quattro membri di cui due designati dalla Direzione e due dalle RSA.
2. Questa commissione si incontra ogni tre mesi, fatti salvo i casi di urgenza, definiti tali da almeno due membri.
3. La Commissione si occupa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
- Ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in azienda;
- Rilevare l'eventuale esistenza di ostacoli nel sistema organizzativo e culturale aziendale nei confronti del personale femminile (percorso professionale, orari, ecc.);
- Suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;
- Individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate al personale femminile rispetto a ciò che viene offerto a quello maschile;
- Impostare interventi su questi temi a livello aziendale.
4. Annualmente la Commissione definisce un programma di lavoro (con date certe di inizio attività e termine delle stesse), nonché le risorse economiche ed organizzative (a carico dell'Azienda, previa verifica congiunta di compatibilità) necessarie all' attuazione del programma. In tale ambito viene garantito un percorso formativo specifico per i componenti la Commissione.

Art. 6 bis Commissioni Paritetiche
1. Nel rispetto del modello partecipativo e responsabile di Relazioni Industriali possono essere costituite Commissioni Paritetiche su tematiche inerenti il rapporto di lavoro.
2. In tal caso la Commissione è costituita in un numero massimo di 10 componenti (cinque di espressione aziendale e cinque di espressione sindacale), non è sede di contrattazione, ma esclusivamente di analisi e confronto sulla tematica individuata comunemente.
3. La Commissione ha durata di norma 12 mesi e deve esaurire i suoi lavori con un verbale che riferisce delle conclusioni assunte, ancorché non condivise.
4. Le Commissioni già istituite (art. 5 - Commissione Pari Opportunità, art. 39 - Commissione Inquadramento) operano secondo le specifiche modalità concordate.

Art. 7 Tutela sindacale
[…]
5. L'Azienda provvede a dotare i locali messi a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di:
- telefono con linea esterna urbana ed interurbana
- fax
- terminale con accesso ai programmi di microinformatica previsti dagli standard Aziendali
- collegamento limitato, appena tecnologicamente attuabile, ai siti internet inerenti le attività sindacali nazionali.
6. Alle RSA viene messo a disposizione un sito Intranet per la diffusione delle informative sindacali. Le RSA a tale fine si impegnano a non fare ricorso alla posta informatica interna, fatti salvi eventi e circostanze eccezionali che sono oggetto di verifica tra le parti. Le RSA possono accedere ai dati generali del sito "Reportistica Aziendale".
7. Per il personale che si rechi in assemblea sindacale in sede diversa da quella di lavoro, l'Azienda concede, definendolo preventivamente volta per volta con le RSA, il tempo necessario per gli spostamenti che costituisce orario di servizio.

Orario di lavoro
Art. 8 Orario di lavoro

1. Rilevazione dell'orario di lavoro
a. Tutto il personale è tenuto, per motivi legati all'attenta gestione della Sicurezza in azienda, a segnalare, nelle modalità previste dalle procedure Aziendali, la propria entrata e la propria uscita dal luogo di lavoro.
b. La rilevazione viene acquisita al minuto primo.
c. Per le figure professionali per le quali non è prevista la rilevazione puntuale delle ore lavorate, l'Azienda s'impegna ad organizzare l'attività lavorativa secondo la distribuzione settimanale che segue tale da garantire un orario di lavoro pari a 37 ore settimanali, come previsto dal CCNL.
2. Orario personale interno:
[…]
l. Lavoro Straordinario.
L'effettuazione di lavoro straordinario, fatte salve le norme di legge e di CCNL, è consentita unicamente previa autorizzazione data di volta in volta dal titolare del relativo potere, in presenza di esigenze organizzative straordinarie e/o picchi di lavoro ed in assenza di debiti di flessibilità nella giornata lavorativa.
[…]

Art. 9 Lavoro a tempo parziale
1. In riferimento al d.lgs. 25/2/00 n. 61 e successive modificazioni, le Parti condividono l'importanza del principio di non discriminazione tra lavoratori ad orario full time e lavoratori ad orario part time in relazione a tutti gli aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro.
[…]
c. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il part-time i lavoratori a partire dal 6° livello con grado, personale inserito in piccole unità organizzative nonché i lavoratori con mansioni esterne ed i turnisti.
[…]
e. Al rapporto di lavoro part time si applica la disciplina dell'istituto quale prevista per il personale a tempo pieno dal CCNL.
[…]
4. Percentuale massima di utilizzo del part time:
Si precisa che il limite percentuale massimo complessivo di utilizzo di tutte le tipologie di Part Time (fatti salvi i limiti previsti per ogni singola tipologia - Part Time Antimeridiano 8,5%, Part Time Pomeridiano 5%, Part Time Verticale 5%) non può in ogni caso eccedere il 14%.
Nota transitoria
Le parti s'impegnano ad adeguare la normativa aziendale agli eventuali accordi in sede Ania in relazione al D.lgs. 276/2003 e successive modifiche.

Art. 15 Lavoro straordinario
1. L'effettuazione di lavoro straordinario avviene previa autorizzazione dell'Azienda data di volta in volta, in presenza di esigenze organizzative straordinarie e/o picchi di lavoro e fatte salve le norme di legge e di contratto che disciplinano la materia.
Le ore eccedenti l'ordinario orario di lavoro vengono retribuite unicamente in assenza di debiti di flessibilità nella prestazione lavorativa.
Nel caso di debiti di flessibilità, le eventuali ore di lavoro eccedenti l'ordinario orario di lavoro, vanno ad erodere il debito stesso.
2. L'Azienda informa le RSA nel caso che particolari esigenze tecniche - organizzative - produttive prevedano l'effettuazione di rilevanti quantità di lavoro straordinario per un intero servizio.
3. Per assicurare la puntuale verifica delle ore cumulate nella Banca Ore ex Art. 115 CCNL è riportata individualmente nei cedolini, o mediante altri sistemi informativi, la situazione progressiva delle ore maturate, delle ore fruite e quindi delle ore residue. Le modalità di fruizione sono quelle di cui al predetto art. 115.
4. Le ore maturate nella Banca Ore devono essere fruite entro il 31 marzo dell'anno successivo alla maturazione. Nel caso che a tale data vi siano residui la fruizione deve avvenire tassativamente entro il 30 giugno.
5. Le ore di permesso (banca ore) sono commisurate alle ore effettivamente lavorate.
6. Le ore accreditate possono essere fruite con frazioni minime di 15 minuti dopo i primi 45 minuti.
7. Le ore di straordinario possono essere effettuate con frazioni minime di 15 minuti dopo i primi 45 minuti.

Art. 17 Turni
Fatto salvo quanto previsto all'art. 106 CCNL qualora fossero ripristinati i turni di lavoro, le Parti si impegnano a definire le relative modalità di attuazione.

Salute
Art. 18 Tutela della salute

Le Parti, in merito alla normativa prevista in materia dal d.lgs. 626/94 - Sicurezza e salute dei lavoratori e successive modifiche, convengono sulla fondamentale funzione della medicina preventiva quale strumento di tutela della salute.

Art. 19 Medicina preventiva
1. L'Azienda e le RSA convengono sull'importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori: pertanto l'Azienda si impegna ad attivarsi per favorire l'effettuazione, da parte del personale dipendente ed in estensione al d.lgs. 626/94, di indagini diagnostiche atte a rilevare l'insorgenza di affezioni sin dalle primissime fasi e ciò nel rispetto del diritto alla privacy, come da legislazione vigente.
2. Check up.
a. Nell' ottica che precede saranno messe a disposizione, mediante convenzione che l'Azienda provvederà a stipulare con enti sulle principali piazze o mediante specifiche autorizzazioni che la Direzione Risorse Umane provvederà di volta in volta a rilasciare al personale esterno che non potrà usufruire di tali convenzioni, le seguenti visite/analisi di medicina preventiva:
…omissis…
b. Le visite/analisi sopra riportate possono essere effettuate durante l'orario di lavoro.
3. Altre visite preventive.
a. Sono a carico dell'Azienda il costo ed il rilascio di permesso retribuito per effettuare le seguenti visite una volta l'anno:
- Visita oculistica - una volta l'anno
- Analisi Audiometrica, per il personale addetto alla stamperia ed al centralino - una volta l'anno.
- Visita Ortopedica a richiesta del medico Aziendale - una volta l'anno.
- Spirometria, per il personale dislocato stabilmente in locali in assenza di aereazione esterna - una volta l'anno.
4. Esterni
a. Anche il personale esterno alle sedi di Milano, Roma, Torino e Genova, che intenda effettuare le visite/esami di cui ai commi 2 e 3, deve preventivamente richiedere autorizzazione alla Direzione Risorse Umane per concordare modalità e tipologie di visite/esami previsti.
5. Sala medica.
a. L'Azienda si impegna a mantenere in funzione un locale attrezzato a sala medica ed infermeria ed a garantire la presenza di un medico di fiducia per tre ore a settimana per Milano (per le 2 sedi di Milano, si è ampliato il numero di ore di permanenza del medico presso le stesse), Torino e Roma e 2 ore a settimana per la sede di Genova.
6. Privacy.
a. Tutti gli esiti degli esami di cui al presente articolo sono consegnati direttamente ai dipendenti interessati.
7. Fumo passivo.
a. In tutte le sedi di lavoro è vietato fumare nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 20 Tutela dipendenti diversamente abili
1. L'introduzione della Legge 68/99 ha modificato, innovandola, la disciplina del collocamento obbligatorio. La Legge si pone il fine di favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. E' in tale logica che Axa, da sempre orientata ad una visione volta a riconoscere e tutelare le diversità, ha stipulato 2 Convenzioni con le Province di Milano e Torino in funzione delle quali, nel rispetto della Legge, realizzare un programma graduale di assunzioni mirate, definite nei tempi e nelle modalità di realizzazione.
2. Le Convenzioni consentono di prevedere percorsi di formazione, stage, tirocini e borse lavoro, che si prefiggono lo scopo di agevolare l'ingresso del lavoratore diversamente abile nel mondo del lavoro, valorizzando le sue potenzialità professionali, favorendo l'acquisizione di competenze, creando opportunità e facilitando l'integrazione lavorativa.
3. Condividendo la necessità di promuovere un'azione sinergica volta a garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia ed abbattere le barriere relazionali che potrebbero ostacolare l'inserimento e l'integrazione del lavoratore diversamente abile, le Parti convengono di istituire una commissione paritetica, con lo scopo di riconoscere e tutelare le diversità e rafforzare le politiche aziendali nella logica e nello spirito delle disposizioni di legge (cfr. art. 5). La commissione, composta da sei membri di cui tre designati dalla Azienda e tre dalle RSA si incontra ogni tre mesi, fatti salvo i casi di urgenza che dovranno essere definiti tali da almeno tre membri.
4. L'attività della Commissione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Rilevare l'eventuale esistenza di ostacoli nei confronti del personale diversamente abile, attraverso l'analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto aziendale;
• Individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possano offrire opportunità qualificate ai lavoratori diversamente abili;
• Promuovere azioni di tutoraggio, integrazione e di supporto all'inserimento professionale;
• Rafforzare la cultura e la consapevolezza aziendali in tema di opportunità per i diversamente abili e relativa tutela;
• Presidiare la puntuale realizzazione degli adempimenti normativi che le Leggi in materia e le Convenzioni stipulate determinano in capo all'Azienda;
• Impostare interventi specifici su questi temi a livello aziendale.
5. L'Azienda concede permessi retribuiti a tutti i lavoratori che, affetti da nefropatie, o altre patologie invalidanti, devono sottoporsi a continue terapie per la sopravvivenza.
6. Ai lavoratori diversamente abili e/o ai lavoratori che abbiano familiari a carico diversamente abili e bisognosi di assistenza continua, sono concessi permessi retribuiti per un massimo di giorni 5 all'anno oltre quelli di cui alla normativa vigente in materia, usufruibili anche a mezze giornate e ad ore.
7. E' previsto il rimborso delle spese di trasporto verso la sede di lavoro e viceversa per i dipendenti non vedenti totali, come previsto dalle norme di legge, ove non già attuato da parte degli Enti Locali. Particolari casi di grave ipovedenza sono valutati dall'Azienda.
8. L'handicap e la necessità delle cure dovranno essere documentate dalle competenti strutture pubbliche.

Parte economica
Art. 35 Indennità varie

1. Per il personale che svolge continuativamente la propria attività in locali posti al sotto il livello stradale (piano -1) è prevista l'erogazione di una indennità pari a 420,00 €. annue da erogarsi mensilmente, totalmente riassorbibile nel caso di cambio della dislocazione della postazione di lavoro.
2. Al personale addetto continuativamente o in turno continuativo al Centralino è riconosciuta una indennità pari a 260,00 €. ripartita in quattordici mensilità.
3. Per quanto qui non previsto, è confermato l' accordo 18 gennaio 2002 in relazione alla Indennità di Sede prevista per il personale di Genova.

Altri istituti
Art. 40 Mobbing

1. Le parti riconoscono che i valori espressi nel Codice Etico del Gruppo Axa e la loro realizzazione ad ogni livello di responsabilità possono favorire la prevenzione ed eventualmente la risoluzione di quei fenomeni di costrizione organizzativa genericamente riconducibili alla definizione di mobbing.
2. L'Azienda, nell'ambito della normale attività lavorativa e con opportune azioni volte all'informazione, alla prevenzione e alla tutela dei lavoratori rispetto a tale fenomeno, realizza azioni, in piena autonomia, per sensibilizzare i manager e tutti i dipendenti verso l'esclusione di tali comportamenti soggettivi.
3. L'Azienda si impegna a trasmettere comunicazioni informative a tutto il personale, finalizzate alla sensibilizzazione dei lavoratori sul fenomeno e a promuovere, in via sperimentale, l'opportunità di percorsi formativi specifici destinati a quei lavoratori che saranno individuati congiuntamente dalle Parti
4. Le Parti si impegnano ad intraprendere tutte le iniziative che reputano necessarie per monitorare ed evitare l'insorgenza di tale fenomeno.

Art. 41 Rotazione delle mansioni
1. In relazione all'art. 95 co. 3 CCNL il termine di otto anni di assegnazione alle medesime mansioni deve intendersi ridotto a sei.
2. Quanto previsto dall'art. 96 CCNL, si prevede applicabile anche in caso di posizioni resesi vacanti per lo spostamento di personale.
3. L'Azienda si impegna, per posizioni ricopribili da personale interno già in possesso dei titoli e delle esperienze necessarie, ad informare i lavoratori dei posti a tale riguardo disponibili.

Art. 43 Stesura definitiva
1. Le Parti istituiscono una commissione paritetica, con l'incarico di provvedere alla stesura definitiva del testo del CIA al fine di evitare omissioni e formulare correttamente le norme allo scopo di scongiurare eventuali criticità interpretative. La commissione esaurisce il suo incarico entro il 31 dicembre 2005.
2. Il testo rivisto dalla commissione costituisce, ad ogni utile effetto, il testo ufficiale del CIA.

Sfera di applicazione CIA 2005
Il presente Contratto Integrativo Aziendale è applicato, ai dipendenti di Axa Assicurazioni spa, Axa Sim e Axa Corporate Solution.
Successivamente alla firma dell'Ipotesi di Accordo le Parti si danno atto che per le Società Axa Sim e Axa Corporate Solution è previsto un Contratto specifico di pari contenuto normativo, fatte salve le preventivate eccezioni sia sulla parte normativa che su quella economica.
Pertanto, le firme sugli accordi delle singole Società, nelle stesure definitive e specifiche, vengono apposte sul Contratto di ogni singola Impresa.