Tipologia: Accordo
Data firma: 3 agosto 2005
Parti: Banca Intesa e OO.SS.
Settori: Credito e Assicurazioni, Banca Intesa
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1
Art. 2 Materie trattate e ambito di applicazione
Art. 3 Turni
Art. 4 Reperibilità
Art. 5 Interventi
Art. 6 Prestazioni in giornate non lavorative
Art. 7 Informative
Art. 8 Rotazioni
Art. 9 Disposizioni conclusive
Art. 10 Incontro di verifica
Norma transitoria

Verbale di accordo

Il giorno 03 agosto 2005, tra Banca Intesa spa e le sottoscritte OO.SS.LL.

Premesso che
• Con Verbale di Accordo 13 aprile 2001 si stabiliva, tra l'altro, che nei riguardi del Personale proveniente dagli ex marchi Comit, BAV e Cariplo, in attesa dell'armonizzazione delle normative previgenti, sarebbero state mantenute le specifiche indennità in atto presso le società di provenienza e percepite alla data di incorporazione;
• Banca Intesa, con lettera del 2 ottobre 2002, e Intesa Sistemi e Servizi con lettera del 3 ottobre 2002, anche in considerazione degli obiettivi di cui al Piano d'Impresa 2003-2005, comunicavano rispettivamente il proprio recesso, con effetto dal 1° gennaio 2005, dai contratti integrativi aziendali e da tutti gli altri accordi aziendali in qualsiasi forma intervenuti, fatta eccezione per gli accordi relativi alla previdenza complementare e all'assistenza integrativa richiamati nei rispettivi capitoli del Verbale di accordo del 13 aprile 2001, in relazione al venir meno delle condizioni che avevano reso possibili dette intese;
• Con Verbale di Accordo del 2 dicembre 2004, venivano regolamentati gli effetti conseguenti alla fusione per incorporazione in Banca Intesa di ISS. All'art. 4) di detto accordo, veniva prevista la revisione dei trattamenti di reperibilità, indennità di turno, indennità di intervento e indennità a beneficio dei programmatori e degli operatori al fine di addivenire ad un'unica regolamentazione; in tale prospettiva i suddetti trattamenti economici e le citate indennità venivano prorogate fino alla data del 31 marzo 2005;
• con lettera del 1° aprile 2005 Banca Intesa prorogava ulteriormente il termine ultimo del recesso dagli accordi aziendali, di cui al precedente alinea, al 30 giugno 2005 o, se precedente, alla data dell'eventuale accordo.
si è convenuto quanto segue

(Articolo 1)
La premessa costituisce parte integrante del presente Verbale di Accordo.

(Articolo 2) Materie trattate e ambito di applicazione
Le parti convengono che il presente Accordo si applica al personale che presta la propria opera in via continuativa presso:
• Direzione Centrale (Direzione Sistemi Informativi);
• Divisione Corporate (Direzione Financial Institutions e Direzione Operations Finanza);
• Divisione Rete (Direzione Servizi Operativi, Direzione Sistemi Applicativi);
e riguarda i trattamenti relativi a:
• turni,
• reperibilità,
• intervento,
• prestazioni rese nelle giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali.

(Articolo 4) Reperibilità
Posto che l'Azienda, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 17 dell'Accordo di Rinnovo 12 febbraio 2005 (sostitutivo dell'art. 32 CCNL 11 luglio 1999) ha facoltà di chiedere la reperibilità al personale in possesso di specifiche professionalità, appartenente alla Direzione Sistemi Informativi, Divisione Corporate - Direzione Financial Institutions e Direzione Operations Finanza; Divisione Rete - Direzione Servizi Operativi, Direzione Sistemi Applicativi, a detto personale, di volta in volta interessato, verranno corrisposte le seguenti indennità:
…omissis…

(Articolo 5) Interventi
[…]
Resta inteso che per interventi prestati per almeno due ore tra le h. 22.00 e le h. 06.00, l'inizio dell'attività nella giornata successiva, in quanto lavorativa, sarà posticipato per una durata pari a quella dell'intervento.

(Articolo 7) Informative
Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Azienda si impegna a programmare il ricorso ai turni e alla reperibilità, stabilendo le necessarie rotazioni del personale anche allo scopo di contenerne il possibile disagio, e a comunicare con ragionevole anticipo tali programmi agli interessati. Tali informazioni saranno fornite, con cadenza semestrale, alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Le parti si danno atto che il personale interessato sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa nelle giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali sino ad un numero massimo annuo di 30 giornate. L'Azienda terrà conto, di volta in volta e compatibilmente con le necessità di carattere organizzativo, dell'eventuale richiesta del lavoratore di non effettuare dette prestazioni in ragione di gravi impedimenti di carattere oggettivo.

(Articolo 8) Rotazioni
Anche al fine di favorire lo sviluppo delle competenze professionali, le Aree Professionali appartenenti agli ambiti organizzativi previsti dall'art. 2 e particolarmente interessate da reperibilità, turni, interventi e prestazioni in giornate non lavorative, potranno richiedere, dopo dieci anni di anzianità nella medesima mansione, di essere adibiti ad altre attività lavorative.
Tali richieste saranno soddisfatte, entro dodici mesi e comunque nel limite massimo annuale del 10% del personale inquadrato nella 3^ Area Professionale del nucleo operativo di appartenenza, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali e tenuto conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l'interessato anche nell'ambito di altri contesti organizzativi.

(Articolo 9) Disposizioni conclusive
Il presente Accordo si applica al personale in servizio presso gli ambiti aziendali di cui all'articolo 2, decorre dal 1° ottobre 2005 e da tale data sostituirà, ad ogni conseguente effetto, i precedenti accordi aziendali stipulati in materia dagli ex marchi (Banca Commerciale Italiana, Banco Ambrosiano Veneto, Cariplo) e ogni altra regolamentazione / disposizione in qualsiasi forma intervenuta e sino ad ora in atto in Banca Intesa (ivi compresi gli usi e le prassi). Pertanto, al di fuori dei casi e dei trattamenti sopra descritti, qui regolamentati in modo esaustivo, ogni altra fattispecie sarà regolata secondo le previsioni del CCNL tempo per tempo vigente.

(Articolo 10) Incontro di verifica
Le parti si incontreranno entro il 31/12/2006 al fine di verificare lo stato d'attuazione e gli effetti dell'applicazione delle disposizioni del presente accordo al fine di valutarne le coerenze normative/organizzative.