Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 aprile 2015, n. 8083 - Infortunio in itinere e termine decadenziale per la domanda di equo indennizzo


 

 

 

Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: BANDINI GIANFRANCO Data pubblicazione: 21/04/2015

 

SENTENZA


sul ricorso 30198-2011 proposto da:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Omissis, in persona del Ministro prò tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
- ricorrente -
contro S.D. C.F., domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell'avvocato Omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Omissis, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1046/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/10/2011 R.G.N. 3034/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato Omissis (AVVOCATURA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto


La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 27.9-3.10.2011, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, rideterminò l'ammontare dell'equo indennizzo spettante a S.D., già dipendente del Ministero per la Pubblica Istruzione, in conseguenza di un infortunio in itinere verificatosi il 9.1.1997 e in relazione a due menomazioni accertate nella seconda categoria di cui alla tabella A allegata al dpr n. 834/81.
A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale disattese l'eccezione di intempestività della domanda sollevata dall'Amministrazione, "dovendosi avere riguardo al momento in cui la parte aveva avuto piena conoscenza delle conseguenze definitive del grave infortunio subito nel 1997, avvenuta solo a molti anni di distanza, nel 2005, avendo la commissione medica escluso nel 2003 la causa di servizio, onde non era maturato il termine semestrale di decadenza". Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. S.D. ha resistito con controricorso.

Diritto

 

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 3 dpr n. 349/94 e dell'art. 2 dpr n. 461/01, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il termine di decadenza semestrale decorre dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui il richiedente ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione e non già da quella della piena consapevolezza delle conseguenze definitive dell'infortunio o dalla conoscenza della dipendenza dalla causa di servizio.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, deduce che la Corte territoriale, escludendo la tardività della domanda in considerazione del fatto che la commissione medica, nel 2003, aveva escluso la causa di servizio, aveva finito per dare rilievo ad un dato assolutamente estraneo alle previsioni normative. I due motivi, fra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
2. La materia è stata oggetto di successivi interventi legislativi, che è opportuno ripercorrere.
L'art. 51 dpr n. 686/57 aveva previsto, al comma 1, che "Per conseguire l'equo indennizzo l'impiegato deve presentare domanda all'Amministrazione da cui dipende entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il decreto che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da cause di servizio; ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio"; in base a tale normativa il conseguimento dell'equo indennizzo era dunque subordinato al previo riconoscimento della dipendenza della menomazione da causa di servizio. Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 11 del dpr n. 349/1994; l'art. 3 del medesimo decreto previde invece che:
"1. L'impiegato civile che abbia contratto infermità o subito lesioni, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione, presentare domanda scritta all'amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fìsica. Il dipendente può allegare alla domanda ogni documento che reputi utile. "2. Con la medesima domanda di cui al comma 1, l'impiegato che, per infermità o lesione contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fìsica ascrìvibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, richiede la concessione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, se la menomazione si sia manifestata contemporaneamente all'infermità o lesione, (omissis)".
La suddetta normativa, poi abrogata dall'art. 20 dpr n. 461/01, era in vigore all'epoca dell'evento dannoso per cui è causa. Successivamente il ridetto dpr n. 461/01; all'art. 2, modificò la disciplina in materia, prevedendo, in particolare che: "1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefìci previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento. (omissis)
"3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo. (omissis)
"6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma - 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
"7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonché per l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915". 3. In base alle disposizioni di cui all'art. 3 dpr n. 349/94, vigenti, si ripete, all'epoca dei fatti per cui è causa, il termine decadenziale per la domanda di equo indennizzo, da presentarsi congiuntamente a quella di accertamento della dipendenza da causa di servizio, decorreva dunque dalla data in cui si era verificato l'evento dannoso o da quella in cui il dipendente aveva avuto conoscenza dell'infermità o della lesione, salvo il caso in cui la menomazione non si fosse manifestata contemporaneamente all'infermità o alla lesione. Il termine decadenziale non poteva dunque essere ricollegato all'intervenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, come mostra di avere ritenuto la Corte territoriale. Peraltro il suddetto termine decadenziale, siccome ricollegato a quello previsto per la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, doveva essere escluso qualora la menomazione non si fosse manifestata contemporaneamente all'infermità o lesione, ma si tratta di circostanza sulla cui sussistenza la Corte territoriale non ha effettuato accertamento alcuno. Qualora poi la conoscenza dell'infermità o della lesione si fosse concretizzata dopo l'entrata in vigore del dpr n. 461/01, circostanza che del pari non è stata oggetto di accertamento da parte della Corte territoriale, la fattispecie resterebbe regolata da quest'ultima normativa; nel qual caso, tuttavia, l'accoglibilità della domanda di equo indennizzo resterebbe pur sempre subordinata all'avvenuta tempestiva presentazione della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, stante l'espressa previsione, di cui al ricordato art. 2, comma 1, secondo periodo, dpr n. 461/01, del necessario rispetto del relativo termine decadenziale "ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti.
I motivi all'esame risultano dunque fondati.
4. In definitiva il ricorso deve essere accolto.
Per l'effetto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi, previ i necessari accertamenti fattuali, agli indicati principi di diritto.
Il Giudice del rinvio provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2014.