Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 28 dicembre 2005
Validità: 01.01.2005 - 30.06.2009
Parti: Univ e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Varese
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Validità e sfera di applicazione del contratto
2. Diritti di informazione - Relazioni sindacali territoriali
3. Relazioni sindacali a livello aziendale
4. Tutela occupazionale - Cambio di appalto
5. Commissione paritetica
6. Orario di lavoro
7. Maggiorazioni e indennità
8. Formazione professionale e addestramento
9. Norme a tutela delle guardie particolari giurate
10. Vestiario e dotazioni
11. Arma
12. Buoni pasto
13. Rimborsi
14. Premio di risultato
15. Flessibilità provinciale - aziendale
16. Decorrenza e durata
17. Dichiarazione

Contratto integrativo provinciale di lavoro da valere per tutte le guardie particolari giurate dipendenti degli istituti di vigilanza privata della città di Varese e provincia

Addì, 28 dicembre 2005, tra Univ Unione Nazionale degli Istituti di Vigilanza […] e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […]
Visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente (8 gennaio 2002) con particolare riferimento all'art. 10, la piattaforma rivendicativa presentata dalle OO.SS come sopra costituite
Rilevato
- che le parti come sopra individuate dichiarano di voler dare applicazione all'art. 10 del CCNL vigente (8 gennaio 2002) che consente di procedere alla stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale;
- che le parti, come sopra individuate, per la dovuta coerenza alle problematiche inerenti il momento congiunturale sul piano economico, nel rigoroso rispetto del sistema contrattuale e di relazioni sindacali di seguito pattuito, dichiarano di aver completato il confronto che, per l'intera durata del presente accordo, dovrà svilupparsi unicamente con riferimento alle materie qui contenute e/o quelle previste dal CCNL.
Si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale

Premessa
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali ai vari livelli.
Le parti esprimono forte preoccupazione circa la situazione occupazionale e le prospettive del settore e alla luce di quanto sopra riconoscono l'esigenza di porre particolare attenzione sui problemi concernenti il mantenimento e lo sviluppo della occupazione.
L'attenzione di cui sopra deve attuarsi mediante un confronto tra le parti atto a far fronte alle esigenze di una domanda di servizio sempre più qualificata e ad un’offerta che deve presentare caratteristiche di flessibilità e competenza, iniziative idonee a garantire una ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell'ambito di un’equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.

1. Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della Città di Varese e Provincia in qualunque forma costituite che svolgano attività di vigilanza, sorveglianza e custodia per conto terzi a norma degli artt. 134 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed il relativo personale dipendente.
Il presente Contratto Integrativo Provinciale, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce, per le materie qui trattate, ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti integrativi, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali di miglior favore attualmente applicati a livello aziendale.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle del CCNL vigente.

2. Diritti di informazione - Relazioni sindacali territoriali
A. Le parti concordano di definire un sistema di relazioni sindacali da applicarsi a livello territoriale ed aziendale, così da dare concreta attuazione a quanto previsto dal CCNL 8 gennaio 2002 (capo 2° - artt. 9 e 10)
B. A livello territoriale, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie del presente accordo, di norma ogni anno, forniranno alle OO.SS., previa richiesta, nell'ambito della Commissione di cui all'art. 5 elementi conoscitivi complessivi per il settore degli istituti di vigilanza, al fine di valutare l'andamento settoriale ed occupazionale e di individuare eventuali problemi emergenti ed i possibili interventi circa:
- l'andamento delle attività produttive ed occupazionali;
- i dati più significativi e le tendenze del mercato del lavoro locale, in relazione alle necessità formative;
- condizioni ambientali di lavoro e applicazione 626/94;
- problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle Aziende di impiegare al meglio le risorse umane in modo adeguato alle nuove esigenze.
- l'andamento dei dati relativi al premio di risultato di cui al presente CIP.
Su tali problemi seguirà esame congiunto.
Le analisi e le proposte saranno sottoposte, anche attraverso gli enti bilaterali, agli enti pubblici competenti, affinché ne tengano conto nella loro programmazione.

3. Relazioni sindacali a livello aziendale
Le Parti, nel valutare la situazione economica attuale e quella ipotizzabile nell'arco della vigenza contrattuale, che interessa ed interesserà la Provincia di Varese, convengono di operare affinché vengano colte le opportunità di sviluppo qualitativo e quantitativo del settore della Vigilanza Privata.
A tal fine occorre anche mantenere attenzione, per far sì che i compiti tipici della Vigilanza Privata vengano svolti dagli Istituti del settore ed evitare che la committenza provveda direttamente con dipendenti propri a discapito della sicurezza e della professionalità.
Inoltre, la diffusione di nuove tecnologie avanzate ed il ricorso a sistemi automatizzati di difesa passiva non possono prescindere dalla presenza fisica della Guardia, affinché siano garantiti livelli di sicurezza sufficienti; in funzione di tale opera culturale, nei confronti della committenza, si adopereranno le Parti.
Le Parti, nell'auspicare e che a tempi brevi sia varata la riforma legislativa del settore contenente i contributi offerti dalle stesse a livello nazionale, solleciteranno detta riforma presso le sedi opportune; in attesa della stessa, le Parti convengono sulla necessità di una gestione della vigente legislazione, che sappia cogliere e dare risposta alle esigenze attuali del settore, sia per quanto attiene la problematica delle Imprese, che dei lavoratori, nonché quella comune.
Anche a tale fine le OO.SS. e le Associazioni Imprenditoriali firmatarie il presente Contratto, convengono sui seguenti punti, per l'applicazione dei quali, nelle parti di propria non esclusiva competenza, interesseranno con azioni congiunte le Istituzioni pertinenti.
Le Parti, sui temi di interesse del settore da rappresentare alle Autorità Istituzionali assumeranno posizioni comuni, affinché gli stessi siano resi più forti e rappresentativi, fatta salva la rappresentazione di proprie posizioni in caso di valutazioni distinte.
Le Parti, anche ai fini di quanto espresso nei punti successivi, ritengono necessario rafforzare il patrimonio di conoscenza comune sui processi che investono il settore per esaminarne i vari aspetti e governarne, per quanto possibile, cause ed effetti, con adeguati interventi nell'interesse dei lavoratori, delle imprese e dell'utenza.
Le Associazioni imprenditoriali, pertanto, forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle RSA/RSU o alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CIP, informazioni riferite a:
1. andamento delle attività produttive
2. andamento occupazionale
3. i dati più significativi e le tendenze del mercato del lavoro locale, in relazione alle necessità formative;
4. le condizioni ambientali di lavoro e applicazione 626/94
5. le problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle Aziende di impiegare al meglio le risorse umane in modo adeguato alle nuove esigenze.
[…]
Su tali problemi seguirà esame congiunto.
Le analisi e le proposte saranno sottoposte, anche attraverso gli enti bilaterali, agli enti pubblici competenti, affinché ne tengano conto nella loro programmazione.

5. Commissione paritetica
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità.
Il suddetto Organismo Paritetico Territoriale sarà composto da 3 componenti per le parti sindacali firmatarie del presente accordo e 3 per la parte datoriale e sarà costituito entro 6 mesi dalla data della stipula.
Le parti, dunque, ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di propria competenza, iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dalle aziende nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.
Le parti sociali, fermo quanto stabilito dal CCNL, si propongono di costituire una Commissione Paritetica con i seguenti compiti e limiti:
a) vigilanza circa la corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di settore ed il presente Contratto Integrativo Provinciale;
b) verifica dei tempi e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni abilitanti all'attività o alle mansioni di Guardia Particolare Giurata;
c) rapporti istituzionali, con particolare riferimento alle problematiche del settore e alle modalità di esecuzione dei servizi nonché degli standard qualitativi;
d) attività di studio e di proposta in merito alle disposizioni emanate dalle autorità;
e) osservatorio permanente sul settore;
f) osservatorio sull'applicazione della Legge [dlgs] 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora, in applicazione delle normative contrattuali nazionali, dovesse essere costituito un Ente Bilaterale decentrato, le parti si incontreranno per recepire nel presente sistema di relazioni eventuali aspetti ad esso connessi.

6. Orario di lavoro
Le parti confermano che i sistemi d’orario previsti dal CCNL 8 gennaio 2002, 6 + 1 + 1 e 5 + 1, sono quelli applicati ed applicabili in provincia di Varese con le modalità previste dallo stesso CCNL 8 gennaio 2002.
Le parti, a fronte dell'eventuale esigenza aziendale di cambiare il regime orario comunicato a margine del presente accordo, fra quelli previsti dal CCNL dell’8 gennaio 2002, incontreranno la RSA/RSU e/o le OO.SS. per confrontarsi in ordine alle modalità attuative per transitare da un sistema d’orario all'altro.
E' inoltre fatta salva, come previsto dal CCNL, previo accordo con la RSU/RSA e OO.SS. provinciali firmatarie il presente accordo la possibilità di ricorrere a differenti sistemi d’orario.
Le Parti confermano e ribadiscono l'applicazione in provincia di Varese di quanto previsto dall'art. 67 CCNL vigente e cioè che nell'impossibilità di far effettuare al singolo lavoratore l'intero orario di lavoro giornaliero, lo stesso dovrà recuperare la differenza entro il mese successivo.

10. Vestiario e dotazioni
All’atto dell'assunzione le aziende a proprie spese forniscono in uso ad ogni lavoratore del ruolo tecnico-operativo, l'equipaggiamento così come approvato dalle competenti autorità.
Per gli istituti ad oggi associati che forniscono la divisa tattica/mimetica ci si atterrà alla modalità di distribuzione già in atto e qui allegate con gli usi ed alle consuetudini già applicate relativamente alla sostituzione ed all'usura programmata del vestiario.
Ogni problema dovesse sorgere per il futuro in ordine al vestiario si aprirà idoneo confronto con le OO.SS.. Qualora dovesse sorgere l'esigenza di cambiare il figurino, che dovrà poi essere approvato dalle competenti autorità, si terrà conto delle differenze fra i sessi, fatto salvo le fogge di divisa in abbigliamento unisex (es. mimetica).