Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 aprile 2015, n. 8297 - Grave infortunio a giocatore di pallacanestro professionista: responsabilità ex art. 2087 c.c.?


 


È evidente che "determinati e specifici lavori comportano per loro natura dei rischi per la salute del lavoratore, e tra questi va annoverato lo svolgimento di una attività sportiva agonistica, tenuto conto della pericolosità insita nel suo svolgimento e dei rischi ineliminabili, in tutto o in parte, da parte del datore di lavoro rispetto alla possibilità dell'atleta di subire un infortunio nel corso della prestazione lavorativa.
Rispetto a detti lavori - importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi -non risulta, pertanto, configurabile una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. del datore di lavoro, se non nel caso che detto imprenditore con comportamenti specifici, da provarsi di volta in volta da colui che assume di essere danneggiato, determini un aggravamento di quel tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere".


 

 

Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: BLASUTTO DANIELA Data pubblicazione: 23/04/2015

 

SENTENZA

sul ricorso 21423-2008 proposto da:
M.J.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato Omissis, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale notarile in atti;
- ricorrente -
contro
PALLACANESTRO R. 1946 S.P.A., già F. BASKET S.P.A. Omissis, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORINO 29, presso lo studio dell'avvocato Omissis, rappresentata e difesa dall'avvocato Omissis, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro FARO - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
- intimata -
avverso la sentenza n. 323/2007 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 22/08/2007 r.g.n. 658/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l'Avvocato Omissis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per per l'accoglimento del primo motivo.

Fatto

 

J.D.M., giocatore di pallacanestro professionista, ingaggiato dalla soc. F. Basket, nel corso di una partita di pallacanestro subì un grave infortunio al tendine di Achille sinistro, a seguito del quale, dopo interventi chirurgici e tentativi di riabilitazione, si dovette ritirare dall'attività agonistica, per inabilità permanente.
In primo grado la domanda risarcitoria avanzata ex art. 2087 cod. civ. nel confronti della società sportiva veniva respinta per non avere il lavoratore neppure esposto il comportamento datoriale che sarebbe stato fonte della responsabilità: le modalità del sinistro erano state descritte con la sola indicazione della lesione subita, che si sarebbe verificata "correndo durante una azione di gioco" e quindi durante le normali modalità di esecuzione della prestazione sportiva.
In sede di appello l'atleta deduceva che, descrivendo il sinistro, aveva dato per presupposta la connaturata pericolosità dell'agonismo sportivo, riconosciuta e disciplinata dall'art. 7 l. n. 91/81, che contempla obblighi di sorveglianza sanitaria a carico della società sportiva; deduceva inoltre che la società aveva omesso di effettuare i dovuti controlli sanitari ed aveva consentito che egli continuasse a giocare nonostante la affermata degenerazione del tendine di Achille.
La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado, in quanto nel ricorso introduttivo, seppur articolato, il ricorrente non aveva mai fatto richiamo al tipo di obblighi specifici di sicurezza del lavoro o generici di diligenza o prudenza che il datore di lavoro sportivo avrebbe violato e che sarebbero stati in nesso causale con l'incidente: non era stata dedotta l'omessa sottoposizione del ricorrente a controlli medici o che questi fossero stati superficiali o errati o che, nonostante fosse emersa da questi controlli l'usura del tendine, la società avesse consentito comunque al dipendente di giocare. Ogni allegazione in tal senso, tale cioè da introdurre una serie di fatti materiali richiedenti accertamenti istruttori, effettuata in appello, era da ritenere tardiva ed inammissibile. Né la carenza di allegazioni originarie poteva essere colmata con il ricorso a c.t.u. medico-legale.
Osservava la Corte territoriale che non poteva essere accolta neppure l'altra domanda, diretta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo oggetto del contratto di assicurazione stipulato dalla società sportiva con la compagnia Fara s.p.a., esaurendosi l'obbligo datoriale ex art. 8 legge n. 91/80 con la stipulazione del contratto in favore del terzo.
Per la cassazione di tale sentenza M.J.D. propone ricorso, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la S.S. F. Basket. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto


Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 437, II co., cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché in relazione all'art. 2087 cod. civ. e artt. 7 e 8 legge n. 91 del 1981 e art. 2697 cod. civ.; vizio di motivazione. Si chiede se integri un mutamento della domanda o solo una diversa qualificazione giuridica dei fatti l'avere indicato in appello la violazione della diversa disciplina legale (legge n. 91/81) applicabile al rapporto controverso con riferimento al medesimo fatto, una volta che siano stati indicati il danno subito, la nocività dell'ambiente e il nesso causale tra questi elementi.
Il motivo, oltre ad apparire carente di specificità rispetto al decisum (art. 366 n. 4 cod. proc. civ.), poiché la possibilità di una diversa qualificazione presuppone l'originaria allegazione di tutti i fatti costitutivi del diritto, circostanza esclusa dalla Corte di appello, è comunque infondato per avere il ricorrente solo in appello precisato il contenuto degli adempimenti asseritamente omessi in relazione agli obblighi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 7 legge n. 91/81, così specificando il contenuto dell'inadempimento imputabile (quanto all'onere dell'infortunato di allegare e dimostrare, oltre all'esistenza del fatto materiale, anche le regole di condotta che assume essere state violate, tra le più recenti, Cass. n. 8855 del 2013, nonché 19826 del 2013).
Vale ricordare che spetta al lavoratore l'allegazione dell'omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza - suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica - necessarie ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva. L'art. 2087 cc, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (v., ex plurìmis, Cass. 29 gennaio 2013 n. 2038).
Questa Corte ha precisato in diverse occasioni che la parte che subisce l'inadempimento, pur non dovendo dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cc, è il datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile -, è tuttavia soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate.
In ogni caso, l'obbligo incombente ex art. 2087 cod. civ. sul datore di lavoro va parametrato alle particolarità del lavoro ed alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il detto lavoro deve svolgersi. È evidente, infatti, che determinati e specifici lavori comportano per loro natura dei rischi per la salute del lavoratore, e tra questi va annoverato lo svolgimento di una attività sportiva agonistica, tenuto conto della pericolosità insita nel suo svolgimento e dei rischi ineliminabili, in tutto o in parte, da parte del datore di lavoro rispetto alla possibilità dell'atleta di subire un infortunio nel corso della prestazione lavorativa.
Rispetto a detti lavori - importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi -non risulta, pertanto, configurabile una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. del datore di lavoro, se non nel caso che detto imprenditore con comportamenti specifici, da provarsi di volta in volta da colui che assume di essere danneggiato, determini un aggravamento di quel tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere (cfr. pure Cass. n. 11427 del 2000).
Nel caso in esame, la sentenza ha dato atto che nel ricorso introduttivo il lavoratore si era limitato ad allegare l'esistenza e l'entità del danno e il nesso causale fra questo e i fatti dedotti; nel confermare la sentenza di primo grado, i Giudici di appello hanno evidenziato che "...le modalità del sinistro erano state descritte con la sola indicazione che la lesione del tendine di Achille si sarebbe verificata 'correndo durante un'azione di gioco' e quindi nelle normali ed imprescindibili modalità di esecuzione della prestazione lavorativa tipica...". Non era stata prospettata la mancata adozione di specifici obblighi di sicurezza del lavoro o generici di diligenza e prudenza. Dunque, correttamente la Corte territoriale ha qualificato come nuove le allegazioni di fatto e di diritto introdotte per la prima volta in appello, da considerare inammissibili ex art. 437 cod. proc. civ. ed estranee all'ambito della cognizione devoluta al giudice del gravame.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 , 437 e 414 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 2087 cod. civ., anche in relazione all'art. 1218 cod. civ. e all'art. 7 della legge n. 91/81, violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 61 cod. proc, civ., in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. Si assume che, stante la presunzione di colpa gravante sul datore di lavoro, quest'ultimo aveva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno.
Il motivo resta assorbito nel rigetto del primo. La prova liberatoria gravante sul datore presuppone che l'infortunato abbia prospettato le circostanze dell'inadempimento. Nel caso in esame, le relative allegazioni sono state ritenute inammissibili dalla Corte di appello, con giudizio immune da vizi giuridici o motivazionali, come sopra evidenziato.
Si assume inoltre che il giudice, ove avesse ritenuto dubbia la natura professionale dell'infortunio, avrebbe dovuto disporre una c.t.u. per il relativo accertamento.
Sul punto, il motivo è inammissibile, vertendo sull'accertamento del nesso causale, ossia su un diverso elemento costitutivo della fattispecie, mentre la Corte di appello ha respinto il gravame per novità delle allegazioni circa l'inadempimento datoriale.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 91/81, sostenendo che tale norma, nel prevedere l'obbligo per il datore di lavoro del giocatore professionista di stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di morte e contro gli infortuni, non escluderebbe una responsabilità diretta del datore di lavoro per i danni determinati da tali eventi, fermo il diritto di rivalsa nei confronti della società assicuratrice per le somme risarcite a tale titolo; si tratterebbe di una obbligazione aggiuntiva prevista per le società sportive, che si affiancherebbe a quella di cui all'art. 2087 cod. civ..
Il motivo verte sull'interpretazione dell'art. 8 della legge n. 91/81, il quale prevede che le "società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate".
A fronte della sentenza impugnata, che ha interpretato tale disposizione nel senso di prevedere solo un obbligo di stipulare il contratto di assicurazione, il ricorrente oppone - senza però spiegare le ragioni per le quali il tenore letterale giustificherebbe tale diversa interpretazione - che la norma avrebbe previsto, per le società sportive, un obbligo di indennizzo, ulteriore rispetto alla responsabilità regolata dall'art. 2087 cod. civ., per gli infortuni subiti dagli atleti professionisti dipendenti, a copertura del rischio conseguente a morte o infortunio.
Il motivo appare innanzitutto inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. tra le più recenti, Cass. n.16862 del 2013, n. 3010 del 2012; cfr. tra le numerose altre precedenti, Cass. n. nn. 16132, 26048, 20145 del 2005, nn. 1108, 10043, 20100, 21245 del 2006 e n. 14752 del 2007).
Nel caso in esame, non risultano operate specifiche e puntuali contestazioni alla soluzione interpretativa indicata dalla Corte di appello, mediante argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata sarebbero errate. Il motivo è limitato alla mera contrapposizione della soluzione proposta a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, peraltro sorretta da una lettura del tutto conforme al tenore testuale della norma interpretata (art. 12 preleggi).
In conclusione, il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e 15% per spese forfettarie. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2015