Tipologia: Accordo
Data firma: 1 giugno 2006
Validità: 01.04.2006 - 31.12.2008
Parti: Azienda Multiservizi e Farmacie e Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Servizi, Farmacie municipalizzate, Azienda Multiservizi e Farmacie Cinisello Balsamo (Mi)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
01 - Relazioni sindacali e diritti di informazione
02 - Diritti Sindacali
03 - Sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 626/94
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

• Polizze assicurative
04 - Organizzazione del Lavoro
05 - Riduzione orario di lavoro (ROL)
06 - Brevi permessi
07 - Programmazione delle ferie annuali
• Ferie estive
• Ferie non estive
08 - Inquadramento - Professionalità
09 - Indennità Tecnico Professionale
10 - Indennità Quadri
11 - Sostituzione temporanea dei direttori di farmacia
12 - Mensa
13 - Formazione - Aggiornamento professionale
14 - Permessi per i genitori
15 - Inventario
16 - Premio di Produttività
17 - Decorrenza e durata

Accordo Integrativo Aziendale

Cinisello, 1 giugno ’06, tra l’Azienda Multiservizi e Farmacie di Cinisello Balsamo […] e le Organizzazione Sindacali Territoriali: Filcams - Cgil […], Uiltucs - Uil […] unitamente alla RSA […], facendo seguito alle richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali si è definito il presente Accordo Integrativo Aziendale

Premessa
Le parti con la presente contrattazione integrativa intendono creare le condizioni ottimali per la realizzazione di una gestione economica positiva dell’Azienda, un miglioramento del servizio per l’utenza ed un miglioramento delle condizioni di lavoro, normative ed economiche dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Azienda.

01 - Relazioni sindacali e diritti di informazione
Nell'ottica, di consolidare e migliorare un clima positivo e costruttivo, le Parti si danno atto e concordano che la corretta applicazione del presente Accordo e il raggiungimento degli obiettivi comunemente definiti richiede un coerente e costante rafforzamento delle relazioni sindacali, nonché l’esercizio del diritto di informazione.
Le Parti si incontreranno annualmente, o su richiesta di una delle Parti e in detti incontri l'Azienda fornirà alle OO.SS. informazioni di rilevanza generale che riguardano l’andamento economico dell'azienda, le strategie di sviluppo e di investimenti e la qualità del servizio pubblico.
Le Parti si incontreranno semestralmente per un confronto preventivo sui seguenti punti: analisi sugli organici con particolare riferimento a nuove assunzioni, tipologie dei contratti applicati, livelli di inquadramento, dimensioni del lavoro straordinario e di quello supplementare in merito ai rapporti di lavoro part-time, modifiche dell’organizzazione del lavoro con particolare riferimento all’orario di apertura delle singole farmacie, alle chiusure estive e alla programmazione delle ferie.
L’Azienda fornirà puntualmente l’organigramma aggiornato suddiviso tra il personale della sede e delle singole farmacie.
L’Azienda inoltre consegnerà alle OO.SS. copia dei Bilanci Preventivi e Consuntivi e concederà l’uso della posta elettronica per l’invio di comunicati sindacali, nel rispetto dei limiti dettati dalla normativa sulla Privacy.

02 - Diritti Sindacali
Le ore di assemblea sindacale previste dall’art. 55 del CCNL che si terranno fuori dall’orario di apertura delle farmacie saranno retribuite come ore di lavoro straordinario.

03 - Sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 626/94
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Le Parti concordano sulla fondamentale importanza rivestita dai temi relativi alla sicurezza e dalla corretta applicazione delle relative previsioni di legge al fine di realizzare ambienti e organizzazioni del lavoro in cui abbiano sempre più a realizzarsi criteri e principi di vivibilità e sicurezza da un lato e efficienza dall’altro.
Sulla base di tali considerazioni le Parti si danno atto che viene ufficialmente recepita e realizzata all’interno dell’Azienda la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), secondo le disposizioni e le definizioni degli artt. 2, 18 e 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del Verbale di Accordo del 13 febbraio 1996 sottoscritto tra Assofarm e Filcams-Fisascat-Uiltucs Nazionali.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza individuato avrà a disposizione, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 626/94 numero 15 ore di permessi retribuiti che sono al netto delle attività obbligatorie, come definito nelle lettere b), c), d), g), i) e l) del comma 1 dell’art. 19.

04 - Organizzazione del Lavoro
L’Azienda ha attualmente numero 4 farmacie con 44 ore di orario di apertura. Il servizio sarà garantito da tutti i lavoratori a tempo pieno ed in particolare i lavoratori coinvolti nella turnazione avranno diritto per il primo sabato lavorato ad una giornata di riposo compensativo, per il secondo sabato lavorato i lavoratori potranno optare per il riposo compensativo o per il pagamento della prestazione come ore di lavoro straordinario.
La programmazione del lavoro sarà su base mensile, alternando di norma un sabato lavorativo con due non lavorativi, tenendo conto, compatibilmente con le esigenze aziendali, anche dei turni di guardia farmaceutica.
Eventuali richieste di spostamento del sabato di lavoro programmato saranno prese in considerazione dall’Azienda a fronte di comprovate necessità.

05 - Riduzione orario di lavoro (ROL)
Il monte ore di riduzione orario di lavoro è di 96 ore annue pari a 12 giornate di riposo compensativo.
Per il personale delle farmacie tali giornate saranno recuperate con un riposo compensativo di otto ore ogni mese.
Il personale della sede svolgerà 38 ore settimanali effettive dal lunedì al venerdì e la giornata di venerdì sarà di sei ore lavorative.
Resta inteso che tale personale può, garantendo il servizio, usufruire di una giornata di riposo compensativo di otto ore per almeno due volte l’anno.

06 - Brevi permessi
I lavoratori che operano nelle farmacie chiuse lunedì mattina ovvero 1, 5, 6 e 7 hanno nell’ambito dei brevi permessi, otto ore aggiuntive alle 24 ore previste dal CCNL, per un totale di 32 ore di brevi permessi.

14 - Permessi per i genitori
Ove fosse necessario, per i lavoratori che hanno esaurito permessi e ferie, l’Azienda si impegna a concedere ai genitori per l’inserimento scolastico dei figli, permessi non retribuiti con preventiva comunicazione (almeno 15 giorni) per consentire la copertura del regolare servizio.