Categoria: 2006
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Tipologia: Accordo
Data firma: 24 luglio 2006
Validità: 31.12.2009
Parti: Collegio Imprese Edili ed Affini, Confartigianato Imprese, Cna e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Como
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Indennità di mensa e di trasferta fissa per gli operai
Indennità di mensa e di indennità di trasporto per gli impiegati
Elemento economico territoriale
- O - Dichiarazione congiunta
- N -
- M - Sicurezza - RLS
- A - Cassa integrazione guadagni
- B - Formazione professionale

- C - Categorie e qualifiche minime
- D - Orario di lavoro
- E - Indennità territoriale di settore
- F - Elemento economico territoriale
- G - Indennità di trasferta
- H - Ferie
- I - Categorie e qualifiche minime di stipendio
- L - Premio di produzione


Verbale di accordo

Addì, 27 luglio 2006, tra il Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como [...], la Confartigianato Imprese Como […], la Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Como […] e le Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Como […]
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi sindacali nazionali si conviene quanto segue: per la parte normativa sono state effettuate alcune variazioni all'articolato del contratto integrativo provinciale scaduto il 31 dicembre 2005 e sono stati introdotti alcuni articoli di nuova formulazione.
Tali articoli, identificati dalla lettera -A- alla lettera -O-, sono allegati al presente verbale di accordo e ne costituiscono parte integrante.

- M - Sicurezza - RLS
Le sottoscritte parti nell'ottica del miglioramento della sicurezza e della prevenzione nei cantieri focalizzano l'attenzione sulle funzioni e sulla formazione del rappresentante della sicurezza nell'ambito della normativa introdotta dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
In particolare il lavoratore eletto o designato, secondo le modalità di cui all'art. 87 del CCNL 20 maggio 2004 nonché ai sensi di legge, rappresentante per la sicurezza dovrà disporre del tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico, nell'ambito dei cantieri.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione continua in materia di salute e sicurezza con riguardo ai rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
Restano confermati i vigenti accordi nazionali e territoriali in materia, in particolare l'art. 12 del Verbale di Accordo 30 settembre 2002.

- D - Orario di lavoro
Il comma 1 è così modificato:
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali (art. 5 CCNL 20 maggio 2004 - Industria) (art. 6 CCNL 1° ottobre 2004 - Artigianato).
L'orario di lavoro come sopra individuato viene suddiviso nei primi cinque giorni della settimana".
Dopo il comma 4 viene aggiunto:
Qualora l'Impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria e/o alle Organizzazioni Sindacali per il tramite delle Associazioni Imprenditoriali".
Il comma 5 è così sostituito:
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificati), dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue".