Tipologia: Patto sulla sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro
Data firma: 3 dicembre 2008
Parti: Comune di Milano, Assimpredil Ance di Milano, Lodi, Monza e Brianza e OO.SS.
Settori: Edilizia, Appalti pubblici
Fonte: CGIL Milano


Patto sulla sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro
In Milano, addì 3 dicembre 2008 l'Amministrazione Comunale di Milano [...], l'Associazione delle Imprese Edili e Complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance [...] e le Organizzazioni sindacali: la Cgil, Camera del lavoro metropolitana di Milano [...], la Confederazione italiana sindacati lavoratori - Unione di Milano – Cisl [...], l'Unione italiana del lavoro - Uil Milano e Lombardia [...], la Federazione edili ed affini - Feneal-Uil - Sindacato territoriale di Milano [...], la Federazione lavoratori costruzioni e affini - Filca-Cisl - Sindacato territoriale di Milano [...], la Federazione lavoratori del legno, edili ed affini - Fillea-Cgil - Sindacato territoriale di Milano [...]
considerato
- che è volontà delle parti contribuire fattivamente a contrastare il lavoro nero e a consolidare la cultura della sicurezza anche attraverso il rafforzamento e la qualificazione dell'attività di vigilanza;
- che è volontà delle parti condividere il percorso avviato dall'Amministrazione comunale di Milano, dalla Prefettura e dalle altre Amministrazioni locali per una rivisitazione dei protocolli già precedentemente sottoscritti ai fine di addivenire ad un unico documento organico che tenga conto delle esperienze concrete maturate in questi anni in tema di salute e sicurezza sul lavoro, contrasto del lavoro irregolare e legalità; documento che possa costituire un contributo per ulteriori tavoli con la Prefettura;
- che in sede di scelta dell'appaltatore, nei rispetto dei principi sanciti dalla normativa nazionale
- che le parti auspicano che le istituzioni, in relazione- agli eventi che prossimamente interesseranno la città di Milano ed il territorio limitrofo, si facciano carico di favorire l'integrazione sociale e interculturale dei lavoratori occupati nei cantieri;
e comunitaria in materia di appalti pubblici, debbano essere privilegiati criteri atti a valorizzare l'idoneità tecnico-professionale, in particolare sotto il profilo dell'organizzazione. della sicurezza di cantiere e della gestione ambientale, nonché le capacità progettuali delle imprese;
- che il rispetto delle prescrizioni normative impone controlli puntuali e rigorosi sia con riferimento alla fase dell'affidamento dei lavori sia con riferimento alla fase esecutiva;
- che, a fronte di un quadro normativo perfettibile, le parti ravvisano la necessità di individuare un sistema di regole per l'accesso al mercato che qualifichi gli operatori del settore edile privato, al fine di garantire sotto ogni aspetto sia i consumatori del prodotto edilizio sia tutti coloro che direttamente o indirettamente prendono parte al processo realizzativo;
premesso che il Comune di Milano
- ha già esteso ai subappaltatori i sistemi dì controllo posti in essere nelle procedure di appalto;
- ha già reso obbligatorio il Patto di Integrità per tutte le gare per appalti di opere e lavori pubblici;
- ha adottato il Protocollo d'intesa, per la regolarità e la sicurezza de! lavoro nel settore delle costruzioni, sottoscritto dalla Prefettura, dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dal Comune di Monza per lavori di importo superiore a 1,5 milioni di Euro;
- ha sottoscritto con le parti sociali in data 25 luglio 2007 il Memorandum di Intenti per Expo;
tutto ciò considerato e premesso, le suddette parti convengono:

A) Relativamente agli appalti di opere pubbliche
L'inserimento nei bandi di gara o nei capitolati di appalto di specifiche clausole che, con costi da inserire tra gli oneri per la sicurezza, prevedano:
per lavori di importo superiore a 1,5 milioni di Euro che tutti i lavoratori presenti nel cantiere siano dotati ed indossino un tesserino di riconoscimento magnetico (badge) rilasciato dall'impresa che consenta la lettura, l'archiviazione e l'elaborazione dei seguenti dati:
a) nome e cognome del lavoratore;
b) data di nascita;
c) nazionalità;
d) fotografia;
e) impresa di appartenenza;
f) indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori;
g) attestazione di presenza;
h) attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta.
Ragioni tecniche eventualmente ostative all'applicazione dei tesserino magnetico dovranno essere esplicitate negli atti di progetto.
- Per cantieri di. particolare rilevanza e complessità dovrà essere previsto l'utilizzo di adeguata tecnologia che supporti la tutela della sicurezza durante le attività di cantiere e le specifiche lavorazioni;
- l'iscrizione dei personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Milano, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici (CE, CPT ed Esem) nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del CCNL e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti;
- che sia privilegiato quale criterio di aggiudicazione delle gare, per lavori particolarmente complessi e/o di notevole contenuto tecnico con tecnologie innovative e nei quali sia possibile individuare una migliore qualità delle lavorazioni, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'inserimento del seguente criterio di valutazione:
• attribuzione, di norma, del 30% del punteggio complessivo alle proposte migliorative formulate dai concorrenti nella parte dell'offerta tecnica da dedicarsi alla sicurezza e allo standard dimostrato sulla solidità industriale e finanziaria d'impresa, riferito al singolo appalto. La percentuale indicata non potrà essere, comunque, inferiore al 20%.

B) Relativamente al lavori privati
1) di condividere l'indifferibile necessità di approntare un sistema di regole che disciplini l'accesso all' attività e la permanenza sul mercato degli operatori edili ed impedisca la presenza di soggetti improvvisati che difettano anche delle più elementari conoscenze tecniche, amministrative e soprattutto di sicurezza è formazione degli operai e dei preposti, nonché la definizione di criteri per l'iscrizione alla CCIAA;
2) che nelle more dell'intervento normativo, il contrailo sulla serietà degli operatori non possa che essere demandato ai Comuni in sede di rilascio delle prescritte autorizzazioni edilizie;
3) che a tal fine, i regolamenti comunali, ed in particolare il regolamento edilizio, dovrebbero essere opportunamente adeguati in modo da subordinare l'efficacia del titolo abilitativo alla dimostrazione non solo della 1 regolarità contributiva, ma anche dell'idoneità tecnico professionale dell'esecutore, così come previsto ed esplicitato dagli articoli 89 e 90 nonché dall'allegato XVII del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
Considerato che l'accertamento della regolarità contributiva è già affidato per legge alla Cassa Edile, la medesima Cassa, implementerà opportunamente la propria banca dati con i dati previsti dalla normativa sopraccitata ai fini della creazione dì uno specifico elenco, del quale si avvarranno gli uffici comunali anche per verificare la soglia minima di capacità e struttura dell'impresa designata come "assuntrice dei lavori" dal titolare del permesso di costruire o della DIA.
- La presenza nell'elenco è subordinata:
a) al possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero la residenza in Italia per gli stranieri provenienti da Paesi extracomunitari;
b) all'iscrizione alla Camera di Commercio;
c) all'assenza di procedimenti antimafia;
d) alla regolarità contributiva;
e) all'applicazione del CCNL per il settore edile e dei contratti territoriali di settore;
f) all'idoneità professionale dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, dimostrata attraverso specifico titolo di studio (laurea o diploma in materia tecnica) ovvero, in alternativa,:
- corso di formazione di almeno 200 ore, ridotte a 60 ore obbligatorie per il titolare che eserciti l’attività da almeno un anno;
- svolgimento di una prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di un’impresa del settore edile, per un periodo non inferiore a 36 mesi negli ultimi 5 anni, con mansioni di tipo tecnico, oltre ad un corso di formazione di 60 ore.
L’attività formativa è svolta sulla base di un progetto predisposto da Esem cui è parimenti demandata l'attestazione dell'avvenuta formazione;
g) alla avvenuta, effettuazione della valutazione dei rischi con nomina del RSPP, del medico competente, degli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio, evacuazione e pronto soccorso) e indicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
h) alla esibizione dell'elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico e della relativa idoneità sanitaria;
i) alla esibizione degli attestati inerenti la formazione degli operai secondo quanto previsto dalle norme di' legge e nel CCNL del settore edile;
l) alla dichiarazione di non essere soggetto a provvedimento dì sospensione ex articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
m) per le imprese di nuova costituzione, alla disponibilità di una dotazione tecnica, a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, per un valore almeno pari ad Euro 5.165;
n) per le imprese già operanti, alla disponibilità di una dotazione tecnica, a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, almeno pari allo 1 % della media della cifra d'affari degli ultimi tre anni;
o) per le imprese che intendono accreditarsi quali appaltatori per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o nuova costruzione (articolo 27, lett e), d), e) della L.R. n. 12/2005), alla dimostrazione di un rapporto tra patrimonio netto e cifra d'affari almeno pari al 5%;
- le imprese potranno valorizzare ulteriori requisiti quali il possesso della certificazione di qualità ISO 9001, 14001, nonché l'adozione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro, richiedendo che vengano esplicitati nell'elenco;
- per le imprese in possesso dell'attestazione SOA, l'iscrizione all'elenco tenuto dalla Cassa Edile avviene subordinatamente alla dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere e), g), i), l), o);
- la Cassa Edile segnalerà al Comune l'impresa che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco;
- la presenza nella banca dati Cassa Edile avrà valenza triennale e potrà essere rinnovata subordinatamente, oltre che ai requisiti come sopra individuati, anche alla dimostrazione di aver eseguito nel triennio almeno un lavoro comprovato da fatturazione o da certificato di regolare esecuzione e di non aver riportato sanzioni per l'utilizzo di'lavoro irregolare;
4) che il regolamento edilizio sia opportunamente modificato così da prevedere quale documentazione obbligatoria per la formazione dei titoli edilizi (DIA e permesso di costruire), pena l'inefficacia degli stessi, la- notifica preliminare, quando prevista, elaborata conformemente all'allegato XII del citato Testo unico nonché il documento comprovante l'iscrizione nell'elenco sopramenzionato tenuto dalla Cassa Edile;
5) che il Comune appronti strumenti d'interscambio dati attraverso i quali segnalare mensilmente alla Cassa Edile i dati degli interventi edilizi relativi a:
• identificativo pratica;
• esecutore dei lavori;
• estremi del DURC presentato;
• oggetto dell’intervento;
• identificativi toponomastici.
La Cassa Edile procederà alla verifica della regolarità del DURC.
6) che l'accertamento della regolarità contributiva del "soggetto assuntore dei lavori" (appaltatore principale) sia effettuato direttamente dalla Cassa Edile, con cadenza trimestrale, per tutta la durata dei lavori fino alla dichiarazione di ultimazione. A tal fine è richiesta l'iscrizione alla Cassa Edile locale fin dal primo giorno, in caso dì mancanza di regolarità contributiva, la Cassa Edile invita l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a15 giorni. L'impresa che non ottemperi all'invito sarà oggetto di segnalazione ai Comune per gli eventuali provvedimenti, sospensivi dell'efficacia dei titolo abilitativo;
7) che alla dichiarazione di cui all'articolo 25 comma 1 lett. b) relativa alla richiesta de! rilascio del certificato di agibilità del fabbricato sia allegata una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il committente o, per delega il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, attesti di aver assunto la documentazione comprovante la regolarità contributiva e assicurativa (DURC) di tutti i soggetti operanti in cantiere, all'atto del loro ingresso nel cantiere stesso;
8) che nella Convenzione, sottoscritta tra il soggetto attuatore ed il Comune, per l'esecuzione di un piano integrato di intervento, di piani attuativi o di altri accordi negoziali sia previsto l'obbligo di dotare tutti i lavoratori presenti nei cantiere di un tesserino di riconoscimento magnetico (badge), emesso dalla Cassa Edile, rilasciato all'impresa, tenuta a dotarne i propri dipendenti, e contenente le informazioni di cui all'elenco esplicitato nei punto A). Che la sopraccitata Convenzione preveda:
- l'obbligo per il soggetto attuatore di acquisire la certificazione antimafia (Certificato camerale con annotazione antimafia) per tutte le imprese (appaltatori e subappaltatori) operanti in cantiere, contestualmente al loro ingresso, e che la violazione di tale obbligo venga sanzionata con una penale pari a. 1.000 Euro per ogni violazione;
- che i contratti d'appalto, di subappalto o di affidamento di lavori, servizi o forniture prevedano una clausola risolutiva espressa in presenza di "informativa supplementare atipica" riguardante l'esecutore dei lavori, il prestatore d'opera o il fornitore;
- una penale da 5.000 a 50.000 Euro, applicabile qualora gli organi di vigilanza preposti, anche su segnalazione dello stesso Comune, abbiano riscontrato da parte del soggetto attuatore il mancato adempimento degli obblighi posti in capo al committente dall'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008.
Le parti convengono sulla necessità che vengano creati momenti di aggiornamento e di resoconto dell'attività svolta.

Comune di Milano:
L'Assessore alle infrastrutture e al lavori pubblici
L'Assessore allo sviluppo del territorio
L'Assessore alle politiche del lavoro e dell'occupazione
Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance
Cgil, Camera del lavoro metropolitana di Milano
Unione italiana del lavoro - Uil Milano e Lombardia
Federazione edili ed affini -Feneal-Uil- Sindacato territoriale di Milano
Confederazione italiana sindacati lavoratori - Unione di Milano - Cisl
Federazione lavoratori costruzioni e affini - Filca. - Cisl - Sindacato territoriale DI Milano
Federazione lavoratori del legno, edili ed affini - Fillea-Cgil -sindacato territoriale di Milano

Dichiarazione a Verbale:
La UIL Milano e Lombardia e la Feneal-Uil di Milano sottoscrivono il presente protocollo condividendone i principi ispiratori e le linee strategiche di intervento dichiarate, nella fiduciosa convinzione che tutto ciò porti a risultati concreti nella lotta al lavoro nero e agli infortuni sul lavoro; intendono sottolineare la necessità di un ricorso esteso all'utilizzo di nuove tecnologie sia riferite a impianti e macchinari che a strumenti di controllo. In tale ambito si ritiene urgente che, ne! pieno rispetto dello Statuto dei lavoratori, si raggiunga un'intesa anche per l'impiego in via sperimentale di strumenti di deterrenza e di prevenzione come la videosorveglianza all'interno dei cantieri di maggiore rilevanza e complessità, tenendo conto delle procedure suggerite dal garante della privacy.