Tipologia: Accordo
Data firma: 18 ottobre 2006
Validità: 31.12.2009
Parti: G. Pozzoli 1875 e RSU, Fai-Cisl, Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, G. Pozzoli 1875 Sondrio
Fonte: contrattazione.cgil.it


Sommario:

Programmazione e produttiva - Gestione orari
Ambiente di lavoro
Part-time
Premio obiettivi
Decorrenza e durata

Addì 18 ottobre 2006, presso la sede della G. Pozzoli 1875 srl, tra la G. Pozzoli 1875 srl […] e la Fai-Cisl, Flai Cgil […], con la partecipazione della RSU, è stato raggiunto il seguente accordo.

Programmazione e produttiva - Gestione orari
L'evoluzione del mercato della Grande Distribuzione richiede, rapidi adeguamenti ed elevata flessibilità produttiva ed il dispiegamento di strumenti contrattuali quali:
1 - contratti di lavoro a tempo determinato
2 - flessibilità degli orari di lavoro
3 - lavoro supplementare
4 - gestione finalizzata delle ferie e dei riposi individuali retribuiti.
Ciò premesso, nelle previsioni, di un incremento, dei volumi produttivi e di una accentuazione delle complicazioni delle lavorazioni dovute alle diverse tipologie di confezionamento e da scadenze sempre più brevi, sono definiti i seguenti interventi:
A - possibilità d’inserimento di circa 25 nuove unità lavorative con contratti a tempo determinato, con durata minima di norma sei mesi.
Le parti confermano la validità dall'esperienza fin qui fatta in ordine all'utilizzo delle assunzioni a termine e si conferma altresì che l'Azienda, fermo restando le esigenze tecnico organizzative, nel caso d’assunzioni a tempo indeterminato prenderà in considerazione il personale che sta lavorando a tempo determinato nell'azienda;
nell'eventualità d’assunzioni a tempo determinato verrà data priorità a personale con precedenti esperienze maturate all'interno dell'azienda;
B - turnazioni di lavoro oltre le ore 22.00 (ipotesi turno 18.00/02.00) limitatamente a lavori di pulizie e manutenzione
C - utilizzo dei sabati in regime di lavoro supplementare. Per far fronte a tali esigenze, dopo consultazione con la RSU, l'azienda in caso di disponibilità insufficienti comunicherà i nominativi del personale interessato, fermo restando il ricorso prioritario alla disponibilità volontaria.
Le richieste aziendali, salvo casi anomali non programmabili, saranno comunicate alla RSU con un preavviso di almeno 3 giorni.
Le parti concordano di corrispondere per i sabati lavorati nel periodo giugno-settembre la maggiorazione del 45% calcolata con i seguenti criteri:
ore effettivamente lavorate 6 - retribuite 7.50 (dalle 6 alle 12)
ore effettivamente lavorate 6 - retribuite 8.00 (dalle 12 alle 18)
ore effettivamente lavorate 7.50 - retribuite 9 (dalle 6 alle 13.30)
Relativamente alle compatibili esigenze produttive su specifica richiesta dei lavoratori, potrà essere concordato il recupero di tali sabati con le seguenti modalità: ore effettivamente lavorate 6 - recuperate 8.
A fronte di modifiche organizzative Le parti riesamineranno le modalità d’erogazione sopra indicate.
E - l'Azienda concorderà con la RSU la possibilità d’orario di lavoro distribuito sul sabato con riposo infrasettimanale (5 su 6) od orario di lavoro distribuito su 6 giorni con riduzione d’orario da definire in relazione alle turnazioni (orario a slittamento).
F - Le Parti si danno atto che le ferie ed i riposi individuali retribuiti dovranno essere usufruiti entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, l'azienda e la RSU concorderanno il calendario ferie/rol tenendo presente la difesa della produttività, della razionale utilizzazione degli impianti e gli aspetti sociali d’interesse dei lavoratori.
Le RSU saranno assistite dalle OO.AS. nelle occasioni su citate.

Ambiente di lavoro
Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, anche relativamente alle informazioni, formazioni, mezzi di protezione individuali, ecc, si fa espressamente riferimento a quanto in materia prevede il Dlgs 626/94; in tale ambito si conferma che gli oneri relativi all'effettuazione delle visite mediche obbligatorie sono a carico dell'Azienda.
L'Azienda e la RLS s’impegnano a proseguire gli incontri nell'ottica e nel convincimento che detti incontri costituiscono la migliore espressione del principio di collaborazione delle parti

Part-time
Per assicurarne un efficace realizzazione e con riferimento alle normative sul lavoro a tempo parziale previste dalla legge e dal CCNL Industria Alimentare, l'azienda s’impegna a dare applicazione a tale istituto con le seguenti modalità:
- allo stato attuale potrà fare richiesta il personale assunto con contratto a tempo indeterminato;
- il part-time potrà essere sia orizzontale che verticale, sempre con orario medio settimanale non inferiore a 220 ore e nel rispetto dell'orario e dei turni del reparto d’appartenenza (per SD plurimodulato).