Tipologia: Accordo
Data firma: 3 maggio 2007
Validità: 03.05.2007 - 31.12.2010
Parti: AFM e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU
Settori: Servizi, Farmacie municipalizzate Afm
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Relazioni sindacali e diritti di informazione
2. Diritti sindacali
3. Servizio di pulizia
4. Concessione di appalto di servizi
5. Polizze assicurative
6. Contratti a tempo determinato
7. Organizzazione del lavoro e livello organici
8. Ferie
9. Formazione continua
10. Clausole sociali
11. Indennità direttori di farmacia
12. Passaggi di livello
13. Indennità coadiutori di farmacia
14. Nomine nuovi direttori e lunghe sostituzioni
15. Sostituzione temporanea dei direttori di farmacia
16. Trattamento economico malattia
17. Allestimento vetrine
18. Premio di produttività
19. Applicazione e validità

Accordo integrativo aziendale dei Dipendenti di Afm Milano spa

Addì 3 maggio 2007, in Milano, presso gli uffici di Afm Milano spa Viale Certosa, 138, tra Afm Milano spa […] e Filcams-Cgil [...], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […] e la RSU [...], si è stipulato il presente Accordo Integrativo Aziendale.

Premessa
La recente e rapida evoluzione della normativa che regola il settore della distribuzione del farmaco in Italia ha gettato la base per una liberalizzazione del settore, seppur ad oggi ancora parziale, tale da incrementare notevolmente il livello di competizione nel mercato.
Per rimanere al passo con l’evoluzione del mercato e migliorare il posizionamento di Afm Milano spa è fondamentale poter esprimere una forte dinamicità ed orientamento innovativo di tutte le componenti dell’Azienda tali da poter fronteggiare i cambiamenti con cultura positiva.
L’importanza della risorsa umana sarà fondamentale in questa fase in cui la leva principale per fare sì che Afm Milano spa conservi e migliori la sua posizione all’interno del mercato sarà la qualità del servizio e dell’offerta rivolta al cliente.
In questo contesto si riconosce fondamentale valore alle relazioni sindacali rivolte ad un corretto confronto tra le Parti utile per favorire un clima aziendale positivo, nel rispetto dei ruoli.
Le Parti confermano che Afm Milano spa all’interno del Gruppo Admenta Italia assume un ruolo di fondamentale importanza dovuto all’incidenza sul fatturato globale del Gruppo, al numero di farmacie ed all’entità numerica del personale impiegato.
Alla luce di queste considerazioni l’Azienda conferma l’interesse a valutare investimenti che possano ottimizzare la logistica relativa alla fornitura di prodotti alle farmacie al fine di migliorare contemporaneamente le condizioni di lavoro ed il servizio all’utente finale della farmacia.

1. Relazioni sindacali e diritti di informazione
Per poter raggiungere gli obiettivi comunemente definiti è necessario che si crei un clima positivo ed un’unità di intenti tra l'azienda ed i lavoratori; questo passa anche attraverso la corretta applicazione del presente accordo e richiede di conseguenza un coerente e costante rafforzamento di un sistema di relazioni sindacali che contribuisca in maniera fondamentale a soddisfare le esigenze di entrambi tramite il confronto preventivo, la verifica periodica e la condivisione delle informazioni. Nel ribadire il pieno rispetto delle reciproche autonomie e delle distinte responsabilità, si definisce un sistema di relazioni sindacali basato sulla consegna di dati e su appositi incontri con cadenza stabilita, come di seguito riportato:
Mensilmente
L’Azienda consegnerà alla RSU i dati relativi alle vendite dettagliate per singola Farmacia;
Trimestralmente
L’Azienda e la RSU si incontreranno per un confronto preventivo sull’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all'orario di apertura delle farmacie, eventuali modifiche, chiusure estive e programmazione delle ferie.
Nel corso di tali incontri le Parti affronteranno e discuteranno eventuali questioni non risolte poste dalle commissioni paritetiche ed altri argomenti di attualità.
L’Azienda consegnerà alla RSU copia del conto economico aggiornato alla chiusura del trimestre precedente l’incontro e il resoconto dettagliato relativo alle ore di lavoro straordinario, lavoro supplementare, ferie godute, l’organigramma suddiviso tra personale della sede e delle singole farmacie con l’indicazione dei livelli di inquadramento.
Annualmente
L’Azienda e la RSU si incontreranno per informazioni preventive in merito all'andamento economico, alle politiche e programmi di investimento, sviluppo e modifiche organizzative di Afm Spa e più in generale del gruppo Admenta Italia unitamente alla presentazione dei risultati dell’anno precedente, nonché per l’ incontro previsto dalla legge [dlgs] 626/94.
L’Azienda entro il mese di gennaio consegnerà alla RSU i dati relativi agli organici al 31 dicembre dell’anno precedente con dettaglio per singola farmacia dei livelli di inquadramento e tipologia di contratti utilizzati (full-time – part-time – apprendisti –contratti a termine) e una copia del bilancio certificato dopo la sua approvazione.
Ogni due anni
L’Azienda consegnerà copia del rapporto sulla situazione del personale femminile e maschile ai sensi della legge 125/91.
Incontri non programmati tra RSU e Azienda
In caso di necessità ciascuna delle Parti potrà richiedere ulteriori incontri specificando contestualmente l’argomento/i che saranno oggetto della discussione.
Fatti salvi i casi di urgenza, l’incontro sarà concordato in data non successiva le due settimane dal ricevimento della richiesta (via fax o posta elettronica).
Eventuali modifiche alla normativa regionale sugli orari di apertura Farmacie
In caso sopravvengano modifiche alla legge Regionale sugli orari di apertura delle farmacie le Parti si impegnano ad aprire un confronto nel merito.
Commissioni paritetiche
Le commissioni paritetiche sono uno strumento operativo che consente alle Parti una più agile e tempestiva valutazione ed un monitoraggio continuo dei temi a cui sono dedicate; i partecipanti saranno individuati di norma tra gli stessi componenti della RSU.
Si costituiscono quattro Commissioni paritetiche (di norma composte da massimo quattro membri in rappresentanza dei lavoratori e due in rappresentanza dell’Azienda) come di seguito riportato:
Commissione Organico – Pari opportunità.
Commissione Informatica.
Commissione Budget/Bilancio.
Commissione Sicurezza – Tutela della Salute - Mobbing.
Le Commissioni Paritetiche si riuniranno trimestralmente salvo casi eccezionali; in particolare per la commissione organico nel corso dell’incontro trimestrale saranno oggetto di informazione e di esame congiunto: l'analisi degli organici netti, il rispetto dei DMA, le nuove assunzioni, i livelli di inquadramento, le tipologie dei contratti applicati in particolare il numero, la data di assunzione ed utilizzo di contratti a termine, contratti di apprendistato, stagisti e la mobilità territoriale dei lavoratori (azzonamento).

2. Diritti sindacali
In ottemperanza all'art. 55 comma 28 del CCNL l'Azienda mette permanentemente ed in maniera esclusiva a disposizione dell'RSU un locale opportunamente attrezzato con telefono, computer e stampante, che dia la possibilità di utilizzare la casella di posta elettronica della RSU, collegamento ad internet e che sia dotato di una chiave di cui una copia sarà consegnata all'RSU.
Fermo restando quanto previsto in materia dall’art. 55 del vigente CCNL, il numero delle ore annuali retribuite di assemblea sindacale viene elevato a 16 a decorrere dall’anno 2007.
Eventuali ore di assemblea tenute fuori dell’orario di lavoro (comprese nel monte ore sopra descritto) saranno retribuite come straordinario. In quest’ultimo caso, al personale con orario di lavoro part-time, partecipante all’assemblea, sarà riconosciuto il diritto al ticket-restaurant.
Per l’anno 2007 sarà inoltre possibile usufruire di tre ore di assemblea sindacale residue e non utilizzate nell’anno 2006.

3. Servizio di pulizia
L’Azienda garantisce l’affidamento del servizio di cui sopra ad aziende che forniscono un servizio efficiente e di qualità e che documentino il rispetto del relativo CCNL ed il regolare impiego dei lavoratori tramite dichiarazione di responsabilità e fornitura del modello DURC (Denuncia Unica di Regolarità Contributiva). Le Parti si impegnano a monitorare l’efficienza del servizio.

4. Concessione di appalto di servizi
Le Società cui sono assegnati gli appalti saranno impegnate ad applicare il regolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al loro settore merceologico, nei confronti del personale dipendente e si dovranno impegnare al rispetto delle norme previdenziali ed antinfortunistiche; impegni formalmente inclusi nei relativi contratti/capitolati d’appalto; la sottoscrizione del presente verbale di fatto assolve alla consegna della fotocopia dello stralcio relativo a tali impegni, di questi contratti/capitolati per gli appalti considerati.

6. Contratti a tempo determinato
In riferimento all’art. 9 del vigente CCNL – paragrafo C) – comma 9, si concorda che il limite medio annuo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non potrà essere superiore al 5% del totale dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31.12 dell’anno precedente.
[…]

7. Organizzazione del lavoro e livello organici
L’Azienda è impegnata al mantenimento degli attuali livelli occupazionali e le Parti convengono che l’effettiva tutela e lo sviluppo degli stessi costituiscono un comune e prioritario obiettivo da realizzare in rapporto agli impegni di sviluppo, razionalizzazione ed efficienza dell’Azienda.
I problemi concernenti l’organico delle singole unità ed il conseguente impegno della forza lavoro, nella sua articolazione (full time, part-time, contratti a termine) saranno oggetto di confronto contestualmente ai criteri di organizzazione del lavoro e quindi di verifica periodica con la RSU, al fine di definire i livelli di organico necessari, nonché reintegro del turnover e la mobilità territoriale. In tal senso le Parti convengono che la mobilità va attuata, in un quadro di garanzie per gli interessati in particolare per la salvaguardia della professionalità.
Le Parti si danno atto che l’organizzazione del lavoro deve essere finalizzata all’armonizzazione tra la crescita professionale e il miglioramento complessivo delle condizioni e della qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti, nonché a una più equa ripartizione dei carichi di lavoro e al miglioramento della efficienza e del servizio alla clientela.
Con decorrenza 1° maggio 2007, le Parti concordano un incremento pari a n° 2 unità a tempo pieno tali da raggiungere un nuovo livello di organico minimo del personale attivo impiegato in farmacia pari a totali 281 dipendenti equivalenti a tempo pieno. In aggiunta al personale dipendente l’Azienda si avvarrà di farmacisti “liberi professionisti” attualmente pari a n° 5. L’organico totale (somma di dipendenti e liberi professionisti) non potrà comunque essere inferiore a 286 unità equivalenti tempo pieno.
Si allega tabella organici al 31.01.2007 che costituisce parte integrante del presente accordo.
Sede […]
DMA
Il DMA è lo strumento utilizzato dall’Azienda per determinare i carichi di lavoro delle singole farmacie e pertanto equilibrare la distribuzione del personale nelle singole unità operative. Tale strumento tiene conto del numero di prestazioni (scontrini, ricette, servizi ed altre attività) effettuate dalle farmacie nel periodo ed è di conseguenza influenzato dall’andamento del fatturato. Il risultato dell’analisi DMA non include i lavoratori addetti a coprire la carenza temporanea di organico.
La Commissione Organico dovrà monitorare la coerenza tra le risultanze del calcolo DMA ed i reali carichi di lavoro delle farmacie ed eventuali discordanze saranno oggetto di confronto in occasione degli incontri trimestrali.
Farmacie aperte 44 ore settimanali
L’Azienda, compatibilmente con l’evoluzione del mercato e ribadendo l'impegno già assunto a ridurre al minimo l'apertura di nuove farmacie a 44 ore settimanali, informerà preventivamente la RSU di eventuali nuove estensioni di orario settimanale.
L'Azienda si impegna a consentire, nei limiti del possibile, a tutti i dipendenti di poter usufruire di due giorni consecutivi di riposo.
Si conviene che un orario di apertura delle farmacie maggiore rispetto all’orario contrattuale può essere affrontato anche a partire da nuovi contratti di lavoro a tempo pieno e part-time in cui ci sia la disponibilità dei lavoratori per la giornata del sabato, oltre ad avvalersi dei dipendenti in forza che sono disponibili ad effettuare delle ore di straordinario.
Si concorda che, a decorrere dal 1° maggio 2007, qualora i lavoratori svolgano 44 ore settimanali di lavoro diurno e chiedano di effettuarne il recupero, verrà corrisposta una maggiorazione del 15% per ogni ora di prestazione che darà luogo a recupero.
Tale maggiorazione verrà incrementata al 20% con decorrenza dal 1° gennaio 2009
Rifacimento farmacie […]
Orari di apertura farmacie dei giorni 24 e 31 dicembre [...]

10. Clausole sociali
Asili nido [...]
Indennità e provvidenze per disabili [...]
Medicina preventiva

L’Azienda garantirà a tutti i lavoratori una visita oculistica con cadenza triennale con costo a totale carico della società.
Le visite decorreranno dall’anno 2008 e saranno scaglionate nel triennio 2008-2010.
Congedi per eventi e cause particolari [...]