Tipologia: Accordo
Data firma: 1° marzo 2007
Validità: dal 01.03.2007
Parti: Banca Popolare di Bergamo e Dircredito, Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito e Assicurazione, Banca Popolare di Bergamo
Fonte: contrattazione.cgil.it
Sommario:
Art. 1 Assegno ex BPB-CV Art. 2 Indennità ex ristrutturazione CIA Art. 3 Avvicinamento alla residenza Art. 4 Mobilità Art. 5 Grande Mobilità Art. 6 Tratta VA-MI-BC Art. 7 Rimborsi Chilometrici Art. 8 Borse di studio a favore dei figli dei Dipendenti, anche in quiescenza e beneficiari delle prestazioni del Fondo di solidarietà Art. 9 Provvidenze per motivi di studio Art. 10 Indennità di turno Art. 11 Reperibilità ordinaria Art. 12 Intervento spot richiesto extra reperibilità Art. 13 Prestazioni e reperibilità in giornate sensibili Art. 14 Partecipazione a manifestazioni fieristiche Art. 15 Indennità di sostituzione Art. 16 Contributo famiglie monoreddito Art. 18 Permessi non retribuiti Art. 19 Pari Opportunità Art. 20 Maternità e gravidanza Art. 21 Anticipazione TFR Art. 22 Rotazioni Art. 23 Adibizione alla cassa |
Art. 24 Affidamenti di conto corrente e prestiti Art. 25 Mutui Ipotecari e Prestiti per l'acquisto della 1ª casa Art. 26 Mutui ipotecari e Prestiti per la 2ª casa di abitazione Art. 27 Mutui ipotecari DPR 601 Art. 28 Sportelli turistici Art. 29 Buono pasto Art. 30 Part time Art. 31 Valorizzazione dei periodi di collaborazione con la Banca Art. 32 Contribuzione aziendale alla previdenza complementare Art. 33 Incentivazione all'acquisto della prima casa per i giovani Art. 34 Servizio di orientamento al lavoro Art. 35 Personale assunto nel 2° livello retributivo della 2' area professionale Art. 36 Erogazione aggiuntiva annua Art. 37 Prestazioni previdenziali Art. 38 Inquadramenti Art. 39 Partecipazione a manifestazioni fieristiche Art. 40 Decorrenze Allegati |
Verbale di accordo
Il giorno 1 marzo 2007, in Bergamo, tra Banca Popolare di Bergamo spa, e la Delegazione Sindacale Aziendale della Dircredito, la Delegazione Sindacale Aziendale della Fabi, la Delegazione Sindacale Aziendale della Falcri, la Delegazione Sindacale Aziendale della Fiba-Cisl, la Delegazione Sindacale Aziendale della Fisac-Cgil, la Delegazione Sindacale Aziendale della Uilca, si conviene quanto segue
Art. 19 Pari Opportunità
Viene confermata una Commissione paritetica composta da rappresentanti aziendali e due rappresentanti (uno effettivo e uno supplente) per ciascuna O.S. firmataria del presente CIA.
La Commissione studia ed elabora proposte in merito alla parità dei sessi in azienda, promuove e sviluppa progetti di azioni positive tendenti a favorire il perseguimento delle finalità della legge 125/1991 nell'ambito della Banca, propone altresì interventi mirati allo sviluppo di tutte le Risorse e progetti di azioni positive tese ad eliminare le discriminazioni dirette e indirette nell'ambito della Banca.
La Commissione si avvale, se necessario, della collaborazione di esperti esterni con competenze specifiche in materia e nell'organizzazione del lavoro e della gestione delle Risorse Umane.
Le attività della Commissione sono finanziate dalla Banca entro un limite massimo di spesa di €7.500 per il biennio 2007-2008.
Al rappresentante effettivo di ogni O.S verrà riconosciuto un permesso retribuito di 15 ore all'anno per partecipare ai lavori della Commissione.
Art. 20 Maternità e gravidanza
Al rientro in servizio, dopo l'assenza per maternità, la Lavoratrice viene di norma riassegnata, all'unità organizzativa presso la quale si trovava prima dell'assenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino al compimento di 18 mesi di età del figlio.
L'unità lavorativa di destinazione le viene comunque comunicata con anticipo - indicativamente di un mese - rispetto alla data di rientro.
Al rientro in servizio la Banca, compatibilmente con le esigenze organizzative, consentirà alle lavoratrici che ne faranno richiesta, una elasticità dell'orario di entrata e uscita fino ad un massimo di 30 minuti fino al compimento di 1 anno di età del figlio.
Durante la gravidanza e per giustificati motivi la Banca prevede la possibilità di concedere la stessa flessibilità d'orario di cui sopra.
Art. 22 Rotazioni
La Banca riconosce il principio della rotazione del Personale nell'intento di evitare al Lavoratore l'adibizione prolungata a mansioni ripetitive e consentire il miglioramento della sua professionalità.
Verranno quindi valutate con la massima attenzione le richieste di rotazione e trasferimento con particolare riguardo alle indicazioni fornite dal Lavoratore nella richiesta stessa.
La Banca si rende disponibile ad evadere con particolare sollecitudine le richieste di rotazione presentate per motivi di salute purché corredate da certificazione del medico competente.
Art. 23 Adibizione alla cassa
A modifica della normativa aziendale precedente, l'Azienda eviterà di adibire alla cassa il Personale di età superiore a 48 anni che ne faccia espressa richiesta.
Norma transitoria
La Banca si impegna ad evadere le richieste già presentate alla data odierna sulla base della normativa precedente.
Art. 28 Sportelli turistici
Con riferimento alla possibilità per la Banca, presso le Dipendenze operanti in località turistiche, di distribuire l'orario di lavoro e di sportello in modo da ricomprendere il sabato ai sensi dell'art. 94, c. 5 CCNL, si prevede per il Personale interessato appartenente alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi quanto segue:
- l'erogazione di una indennità di 40,00 Euro a fronte dell'articolazione d'orario su 6 giorni;
- un periodo di riposo aggiuntivo di 40 minuti da aggiungere alla spettanza annuale di ferie dell'anno successivo sulla base delle settimane di lavoro con orario 6x6 effettuate l'anno precedente.
Art. 30 Part time
Le domande di trasformazione delle prestazioni di lavoro da tempo pieno a tempo parziale vengono accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.
La Banca si impegna a trovare soluzioni atte a favorire l'accoglimento delle domande, possibilmente nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza.
Il numero massimo dei rapporti a tempo parziale è pari all'11% del Personale in servizio, in aggiunta agli eventuali rapporti part-time concessi in seguito a richiesta motivata da situazioni di gravita particolare relative al richiedente, al coniuge, ai parenti di primo grado conviventi e alle persone in affido legale (che siano, ad esempio, portatori di handicap o che necessitino di assistenza continua), il cui numero non viene computato nella percentuale massima sopra indicata (extra massimale).
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di richieste di part-time superiori alla quota percentuale sopra indicata, fermo restando quanto già previsto per le situazioni di gravità particolare di cui al paragrafo precedente (cd. extra massimale) le stesse verranno accolte dando la precedenza a quelle motivate dalla necessità di:
• cura dei figli o di altri minori in affido legale, entro i limiti d'età della licenza elementare;
• seri motivi familiari e/o di salute relativi al richiedente, al coniuge, ai parenti di primo grado conviventi o alle persone in affido legale;
• altri motivi.
[…]
La Lavoratrice con rapporto part time che si assenta dal lavoro per gravidanza, maternità e puerperio ha diritto, al termine di tale assenza, di fruire, a sua richiesta, di un ulteriore periodo di rapporto part time della durata di 4 anni.
[…]
Informativa
La Banca fornirà annualmente alle RSA l'elenco nominativo dei Lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale completo delle ore lavorative, della data di inizio e scadenza del periodo, dell'unità organizzativa di appartenenza, oltre l'elenco delle domande giacenti in attesa di accoglimento.