Tipologia: Accordo
Data firma: 17 maggio 2007
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2009
Parti: Cooperativa Farmaceutica , Unione Ctsp e Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil, CdA
Settori: Servizi, Cooperativa Farmaceutica Milano
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Relazioni sindacali - Diritti di informazione
Art. 2 - Diritti sindacali
Art. 3 - Permessi per riduzione di orario
Art. 4 - Ferie
Art. 5 - Indennità sabato
Art. 6 - Servizio mensa
Art. 7 - Formazione continua - Aggiornamento professionale
Art. 8 - Assicurazioni
Art. 9 - Visite mediche
Art. 10 - Congedi per malattia figli
Art. 11 - Congedi straordinari
Art. 12 - Sostituzione anticipata per maternità
Art. 13 - Intervento sociale - Prestiti ai dipendenti
Art. 14 - Retribuzione variabile
Art. 15 - Decorrenza e durata
Allegati

Accordo integrativo aziendale

Addì, 17 maggio 2007, presso la sede dell’Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano si sono incontrati […] Cooperativa Farmaceutica scarl […], Unione Ctsp […], Filcams-Cgil […], Uiltucs-Uil […], il CdA [..]

Premesso che
- per quanto non modificato dal presente Accordo, sono da considerare confermati i precedenti Contratti Integrativi Aziendali, la cui validità resta in vigore per le parti non incluse nel presente accordo;
- la procedura per la formulazione del presente accordo si è svolta con le modalità stabilite dal Titolo II, Capo 3, Art. 10, del CCNL Terziario del 2/7/2004;
- i contenuti normativi ed economici risultano in linea, per modalità, tempi di realizzazione ed indirizzo, con quanto già riportato nel precedente capoverso, nonché con quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro;
tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente accordo, dopo ampia e approfondita discussione su ogni punto della piattaforma di rinnovo del contratto integrativo, si è raggiunto il seguente accordo.

Art. 1 - Relazioni sindacali - Diritti di informazione
Le Parti si incontreranno periodicamente, di norma due volte all’anno, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell’azienda e, nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, per lo scambio di informazioni sui seguenti argomenti:
• Andamento economico dell’Azienda e indirizzi strategici e commerciali
• Professionalità ed il suo aggiornamento
• Occupazione e sue dinamiche
• Organizzazione del lavoro
• Lavoro straordinario
• Mobilità del personale
• Pianificazione annuale ferie

Art. 2 - Diritti sindacali
L’Azienda mette a disposizione un locale adeguatamente attrezzato per le assemblee dei lavoratori nonché un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni sindacali.

Art. 9 - Visite mediche
Ai lavoratori che abbiano necessità di sottoporsi a visite mediche o a trattamenti terapeutici, verranno riconosciuti permessi retribuiti su presentazione di certificazione medica. La certificazione dovrà indicare l’orario di inizio e di fine della visita. In caso contrario non verranno considerati come tali.
Verranno inoltre concesse 10 ore annue retribuite per il tempo necessario a raggiungere la struttura medica e per il rientro in Azienda.
I dipendenti della Società Cooperativa Farmaceutica, che abbiano superato il periodo di prova contrattualmente previsto, purché non sia in corso di effettuazione il periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro, possono usufruire del rimborso di una visita medico-specialistica all’anno (con esclusione della visita dentistica) previa approvazione preventiva dell’Azienda.
La richiesta può essere effettuata, fatti salvi i casi di urgenza che non consentono di attendere i tempi previsti dalle strutture convenzionate con il SSN, nel caso in cui il lavoratore documenti di aver già effettuato una visita specialistica presso strutture convenzionate con il SSN.
Il costo della visita specialistica, documentato dalla relativa fattura rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria privata, sarà rimborsato dalla Società Cooperativa Farmaceutica, nella misura massima di € 130,00, con il cedolino del mese successivo alla data della visita stessa. L’importo in questione concorrerà alla formazione dell’imponibile contributivo e fiscale in capo al dipendente e del datore di lavoro, per quanto di reciproca competenza, in ottemperanza alle vigenti norme di legge.

Art. 12 - Sostituzione anticipata per maternità
Le Parti convengono che l’assunzione anticipata con contratto a termine del personale in sostituzione di maternità prevista dall’art. 4 del Dlgs 151/01 potrà avvenire con un anticipo fino a 30 giorni superiore rispetto a quanto già indicato dal decreto, in presenza di precise esigenze tecnico-organizzative aziendali al riguardo.