Tipologia: Accordo
Data firma: 30 maggio 2007
Validità: 01.07.2006 - 30.06.2010
Parti: Pernod Ricard/Assolombarda e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, RSU
Settori: Agroindustriale, Pernod Ricard
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Relazioni sindacali
Agibilità sindacale
Orario di lavoro
Part-time
Salute e prevenzione
Check up
Formazione
Rete vendita
Ticket
Previdenza complementare
Premio per obiettivi
Decorrenza e durata

Addì 30 maggio 2007 in Milano, presso l’Assolombarda, tra l’Assolombarda medesima […] che rappresenta ed assiste la Società Pernod Ricard Italia spa […], la Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil […], presente la RSU della sede di Milano

Premessa
Pernod Ricard Italia spa, all'esito delle acquisizioni recentemente effettuate, conferma la volontà di rafforzare la propria importante posizione nel mercato di riferimento.
L'appartenenza ad un gruppo internazionale costituisce la necessità, sia sotto il profilo strategico che competitivo, di adeguarsi alle logiche di un mercato globalizzato.
In tale contesto, nella gestione delle risorse umane, acquista particolare significato la capacità d'integrazione a comuni modelli internazionali al fine di favorire lo sviluppo di sinergie utili alla realizzazione degli obiettivi di gruppo e la valorizzazione delle professionalità esistenti.
Inoltre le parti riconoscono che in tale contesto le professionalità delle persone, in un mercato del lavoro in rapida evoluzione e sempre più flessibile, sono diventate elemento qualificante sia per l'azienda che per i dipendenti.

Relazioni sindacali
Le Parti convengono di mantenere relazioni sindacali costruttive che possano favorire il processo di integrazione. A tal fine le Parti auspicano, nel rispetto dei reciproci ruoli, la definizione di accordi che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi aziendali anche in un'ottica di attenzione alle esigenze dei lavoratori.
Fermo restando le prassi in uso in materia di relazioni industriali a livello di sito.
Si concorda anche sul fatto che in tale dinamico contesto la velocità dei processi decisionali diventa un elemento fondamentale. In questo senso le parti si impegnano a fare ogni sforzo perché il confronto e la ricerca di soluzioni condivise sia un processo che determini, in tempi brevi e compatibili con le esigenze del mercato, il modo migliore per affrontare le sfide competitive. Alla luce di quanto sopra esposto le Parti concordano che, di norma, si terrà un incontro annuale congiunto delle unità produttive di Pernod Ricard Italia entro il mese di dicembre, sui temi riguardanti: l'andamento economico dell'azienda e le prospettive; i programmi di investimento produttivi e commerciali, i livelli occupazionali, formazione.

Agibilità sindacale
Tra le Parti si concorda l'utilizzo da parte delle RSU della posta elettronica mediante indirizzo e-mail dedicato, nonché della realizzazione, nell'ambito dell'Intranet aziendale di una pagina specificatamente dedicata alle comunicazioni sindacali, secondo le specifiche indicazioni fornite dall'azienda al fine di garantire il rispetto delle norme di legge ed aziendali vigenti in materia.
Sempre allo scopo di favorire uno sviluppo delle relazioni sindacali nella direzione indicata nei paragrafi precedenti, l'azienda sosterrà i costi relativi ai trasferimenti e i costi logistico-organizzativi per i lavoratori appartenenti alla rete vendita e di propaganda che partecipano all'assemblea sindacale annuale, secondo le prassi in essere.

Orario di lavoro
Le Parti hanno effettuato una congiunta analisi dell'attuale sistema di elasticità degli orari di inizio e fine lavoro.
A seguito di tale analisi sono state convenute le seguenti modifiche con effetto dal corrente mese di settembre:
1. la possibilità di accesso agli Uffici della Sede a partire dalle ore 8.00 fermo restando l'inizio dell'attività lavorativa alle ore 8.30;
2. Incremento della fascia di flessibilità di registrazione della presenza al lavoro dalle 8.30 alle 9.15 con corrispondente modifica dell'orario di uscita. Non sono previste modifiche alle attuali modalità di recupero oggetto di precedenti intese a livello aziendale, quali, ad esempio, la quadratura nel mese con il limite di un'ora al giorno.
3. Possibilità di effettuare l'intervallo, comunque della durata di un'ora, nell'orario compreso tra le ore 12.00 e le ore 14.00. La complessiva articolazione dell'orario di lavoro, con la nuova flessibilità e relativi recuperi, risulta specificata nell'apposito riepilogo affisso all'ingresso.
4. Quanto convenuto non troverà applicazione nei giorni di calendarizzazione delle ROL.

Part-time
Le Parti convengono che ai lavoratori/lavoratrici, in occasione della nascita del secondo figlio, l'Azienda concederà la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time, nella misura del 5% dell'organico calcolato al 31.12 dell'anno precedente.
La riduzione dell'orario di lavoro sarà pari al 50% dell'orario originariamente convenuto. Eventuali richieste successive di reversibilità saranno valutate dalla Società sulla base di una compatibilità con le esigenze amministrative, tecniche e organizzative.
Annualmente le Parti effettueranno un monitoraggio della situazione a livello aziendale.

Salute e prevenzione
Le parti concordano di istituire un sistema volontario di assistenza sanitaria aziendale integrativa al SSN, con decorrenza 1 Gennaio 2008, per tutti i dipendenti per i quali non sia già posto in essere analogo trattamento sulla base di normative e/o accordi aziendali.
Il costo effettivo della polizza a carico dell’Azienda per ciascun dipendente non sarà inferiore a € 321,00. Si concorda di effettuare una verifica preventiva, tra azienda ed RSU, delle offerte ricevute dai fornitori contattati. I dettagli di tali coperture assicurative (franchigie, massimali di spesa, modalità specifiche di erogazione della prestazione ecc.) saranno comunicati dall'azienda al momento della definitiva firma del contratto tra le società Pernod Ricard Italia spa e la società prescelta per fornire il servizio. La gestione amministrativa della polizza non comporterà responsabilità e/o oneri operativi in capo all'azienda.
Nell'ipotesi in cui, a seguito di intervenute modifiche di legge o contrattuali, saranno istituite forme analoghe di tutela e prevenzione della salute dei dipendenti le parti si incontreranno per definire le opportune modifiche, fermo restando il principio dell'invarianza dei costi a carico dell’Azienda.

Check up
Per il personale ultracinquantenne, viene confermata la convenzione stipulata dalla Società con un centro clinico di primaria importanza, mediante la quale potranno fruire di un servizio di check up a carico della Società con cadenza annuale.
Quanto sopra interverrà attraverso l'utilizzo di mezza giornata di ferie da parte dei lavoratori, fermo restando che l'eventuale superamento di tale limite sarà considerato permesso retribuito.