Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 28/04/2015
Prot. 37 / 0007127 / MA007.A001

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l’Attività Ispettiva

Alla Direzione Territoriale del Lavoro di ASTI

E.p.c.

Alla Direzione Interregionale del Lavoro di MILANO
LORO SEDI


Risposta a nota prot. 1561 del 3.03.2015

OGGETTO: - Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 del Dlgs. n. 81/2008 - Decisione della DIL Milano, prot. n. 1701 del 2.03.2015, di accoglimento del ricorso ex art. 14, comma 9 D.lgs. il 81/2008.

Si riscontra la nota del 3 marzo u.s., concernente l’esatta individuazione della cd micro impresa e le categorie di prestatori di lavoro computabili ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione, al fine di fornire, in merito, le seguenti valutazioni.

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, i requisiti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono individuati:

a) nell’impiego di personale non risultanti dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;

b) nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro [...]

Unicamente nell’ipotesi di lavoro irregolare, il D.lgs. n. 106/2009, con l’art. 11, comma 1, lett. e) ha introdotto, nel medesimo art. 14, il comma 11-bis, stabilendo una deroga alla adozione del provvedimento di sospensione qualora il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa.

La scrivente Direzione ha in proposito emanato due circolari - n. 30/2008 e n. 33/2009 - in cui, nell’esaminare i presupposti per l’adozione del provvedimento, con particolare riguardo al calcolo di detta percentuale, ha affrontato il tema dell’impiego dei lavoratori “in nero”, specificando che devono considerarsi tali anche “tutti i soggetti comunque riconducibili all’ampia nozione di cui all’art. 2, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 81/2008, rispetto ai quali non si sia provveduto a formalizzare il rapporto, comprendendovi anche i soggetti che pur risultando indicati nella visura CCIAA in quanto titolari di cariche societarie svolgono attività lavorative a qualsiasi titolo...”.

Da tale indicazione si è argomentata l’automatica computabilità, nel novero dei “lavoratori”, dei soci, anche investiti di particolari poteri, che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa.

È opportuno in tale sede, al fine di chiarire e delimitare il concetto sopra formulato, richiamare la definizione di “lavoratore” contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008, in cui tale qualifica si attribuisce alla “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione […] Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;”.

L’enunciato sembra porre, a ben vedere, la persona del lavoratore in una posizione di alterità, all’interno dell’organizzazione aziendale, rispetto alla figura datoriale. Anche la successiva equiparazione, al lavoratore cosi definito dalla norma, del socio lavoratore “che presta la sua attività per conto delle società [...]” non muta la prospettiva di una necessaria dissociazione tra la figura del lavoratore e quella del datore, all’interno della compagine aziendale, pur nell’ipotesi di un’attività lavorativa prestata da uno o più soci.

Nello stesso senso sembra deporre il tenore letterale dell’art. 14, comma 11-bis, del D.lgs. n. 81/2008, ove e previsto che “il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa

Sembra pertanto corretto porre in evidenza la sostanziale diversità che intercorre tra coloro che, prestando attività lavorativa a favore dell’impresa, rivestono la carica di amministratori, e sono dotati, pertanto, dei tipici poteri datoriali, e chi invece, pur appartenendo alla compagine societaria, non dispone di tali poteri gestori.

Nel primo caso, come sopra evidenziato, non sussiste la necessaria dissociazione tra le figure di datore e prestatore di lavoro e, pertanto, non è possibile computare tali soggetti nella categoria dei “lavoratori”, ai fini richiesti dalla legge.

Pertanto, i soci amministratori che prestano attività lavorativa in azienda non andranno computati nel calcolo della percentuale dei lavoratori complessivamente “occupati” ai fini della adozione del provvedimento di sospensione. Ne consegue che tale esclusione opera anche nell’eventualità in cui venga rilevata la presenza di un solo lavoratore “in nero” alla luce di quanto previsto all’art. 14 comma 11-bis del D.lgs. n. 81/2008 con conseguente inapplicabilità del provvedimento di sospensione.

Per contro, i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici, dovranno essere computati agli effetti di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Danilo Papa