Cassazione Penale, Sez. 4, 29 aprile 2015, n. 18073 - Operaio morto nel reparto tranceria durante la pausa per la cena. Responsabilità dei singoli e responsabilità amministrativa della società


 

 

 

In tema di violazione di normativa antinfortunistica in un cantiere edile, per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro.
Non può dunque dubitarsi che la presenza dei dipendenti della ditta appaltatrice e la loro comprovata accessibilità al reparto tranceria anche nei momenti di pausa delle lavorazioni valevano ad attivare per il datore di lavoro/committente gli obblighi prevenzionali specificamente previsti dall'art. 7 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (e ora dall'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Quanto poi alla mancata informazione e formazione è irrilevante il rilievo difensivo che la vittima potesse comunque rendersi «conto autonomamente dello specifico potenziale rischio rappresentato dal pericolo di accedere al nastro trasportatore in movimento», essendo appena il caso di rilevare che gli obblighi formativi e informativi dettati dalle norme prevenzionistiche prescindono ovviamente dalla capacità dei destinatari di tale attività di provvedere da sé alle necessità di formazione e, soprattutto, non autorizzano alcuna presunzione al riguardo.
Quanto, infine, alla responsabilità amministrativa della società odierna ricorrente, affermata in sentenza ai sensi dell'art. 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, oggetto di contestazione nel ricorso dalla stessa proposto in particolare a motivo della dedotta insussistenza di un apprezzabile interesse o vantaggio derivante dalle omissioni contestate agli imputati (presupposto oggettivo della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. cit.), la stessa risulta congruamente argomentata in sentenza, anche sotto il profilo in questione, con riferimento al consistente risparmio di costi, in particolare relativi alle consulenze in materia, gli interventi strumentali necessari, nonché alle attività di formazione e informazione del personale.


 

 

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: IANNELLO EMILIO Data Udienza: 19/02/2015

 

Fatto


1. Con sentenza dell'8/10/2012 il Tribunale di Milano dichiarava B.G. e P.E.C. (nelle rispettive qualità di amministratore delegato della società S. S.p.a. e direttore dello stabilimento S. di Limbiate) colpevoli del reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dall'avere agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61, n. 3, cod. pen.), in relazione alla morte del lavoratore O.I.A. (dipendente della Cooperativa W. S.c.a.r.l., società appaltatrice dei servizi di raccolta e accatastamento dei filati di lamierino realizzati all'interno dello stabilimento), il quale, la sera del 22/1/2006, durante la pausa per la cena, venne trovato privo di vita nel reparto tranceria, accartocciato su se stesso, sul nastro trasportatore posto sotto le presse, in particolare tra la pressa n. 5 e della pressa n. 6.
I predetti erano accusati, tra l'altro, di non aver adottato le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica del lavoratore, non disponendo l'arresto del nastro mobile durante la pausa dal lavoro per il pasto e non approntando un apposito sportello controllato da dispositivo elettromeccanico di blocco del motore del convogliatore delle palette e di non aver provveduto alla chiusura dell'imboccatura posteriore delle presse, in particolare di quella n. 6, nonostante tale esigenza fosse prevista nel documento di valutazione dei rischi del 2007.
Si contestava loro, inoltre, la violazione degli artt. 18, comma 1, lett. h, 26, comma 3; 37, comma 4, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per aver omesso di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra la S. S.p.a. e la Cooperativa W. S.c.a.r.l. per la redazione di un unico documento di valutazione dei rischi e per l'assunzione dei provvedimenti necessari a eliminare o ridurre i rischi da interferenze e per non aver adempiuto agli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti della Cooperativa W. S.c.a.r.l. sui rischi specifici legati alle attività svolte e all'ambiente di lavoro.
Esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 cod. pen. e concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle residue aggravanti, il Tribunale condannava il primo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, il secondo a quella di un anno e quattro mesi di reclusione.
Dichiarava inoltre la S. S.p.a. responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, conseguentemente, riconosciuta la riduzione di cui all'art. 12, applicava alla stessa la sanzione amministrativa di € 180.000,00.
2. Con sentenza del 25/10/2013 la Corte d'appello di Milano riformava parzialmente tale decisione in punto di trattamento sanzionatorio: essendo già stata esclusa l'aggravante della colpa cosciente veniva riconosciuta l'attenuante dell'intervenuto risarcimento del danno; la Corte riteneva le attenuanti tutte prevalenti sulla residua aggravante e rideterminava pertanto le pene, rispettivamente, in un anno e due mesi di reclusione per B.G. e un anno di reclusione per P.E.C.. Riduceva, inoltre, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata alla S. S.p.A. ad € 130.000,00,
Riteneva la Corte che l'ipotesi della caduta accidentale della vittima, avvalorata dalla ricostruzione del perito, fosse l'unica verosimile, non avendo trovato riscontro alcuno l'alternativa spiegazione causale proposta dalle difese di un incidente esterno ascrivibile all'atto volontario di terzi o dello stesso O..
Secondo i giudici d'appello, infatti, le foto prodotte e la svolta istruttoria dimostravano che, in caso di caduta, lo scivolamento delle gambe sotto la pressa, fino a raggiungere le palette del nastro trasportatore, era certamente possibile, tanto che dopo il sinistro furono apposte delle griglie a chiusura del nastro in modo che fosse impossibile infilarvisi. Anche gli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti nell'immediatezza avevano confermato che le uniche vie di accesso al nastro erano rappresentate dalle bocche collocate sotto le presse e che, con ogni probabilità, la vittima era caduta nella bocca sotto la pressa n. 6, avendo questa «un accesso abbastanza ampio».
Nel ripercorrere, quindi, la dinamica del tragico incidente (pagg. 25-26), quale ricostruita dal Tribunale sulla base della perizia, la Corte respingeva le varie obiezioni opposte dalle difese, circa l'esistenza di emergenze fattuali con essa incompatibili (spostamento della tramoggia in corrispondenza della pressa n. 7; lesioni riportate dalla vittima al capo; esiti delle prove empiriche eseguite attraverso l'impiego di un manichino), ritenendo in realtà quelle emergenze compatibili con la ricostruzione accolta ovvero non dotate di univoca e prevalente efficacia dimostrativa in senso opposto.
Esaminando, quindi, le contestazioni mosse alla ritenuta mancanza di coordinamento e di adeguata formazione in nesso causale con l'infortunio, rilevava in sintesi la Corte che:
- secondo costante indirizzo giurisprudenziale, in tema di norme antinfortunistiche, per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nella zona ove sono posti i macchinari e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro; nel caso di specie era certo - osservava la Corte - che la vittima e gli altri soci della cooperativa potevano accedere senza limitazioni di sorta al reparto tranceria, non solo durante le loro mansioni ma anche in tempi diversi e ciò, anzi, era un'abitudine consolidata;
- il concetto di interferenza tra impresa appaltante e impresa appaltatrice, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, non può ridursi, ai fini dell'individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, ai soli contatti rischiosi tra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte le attività dirette a prevenirli;
- che, in punto di fatto, l'impianto presentasse degli accessi pericolosi, che non escludevano la caduta accidentale nel nastro trasportatore sottostante le presse, era dimostrato dalle emergenze relative alla dinamica del sinistro ed era stato peraltro già segnalato nel documento di valutazione dei rischi redatto dalla S. nel 2007, nel quale si rilevava, a pagina 20, che l'imbocco verso il dispositivo di macinazione «ha protezioni insufficienti a garantire la sicurezza; in pratica l'apertura del condotto (o tunnel), che dai nastri porta ai macinatori, ha la forma di portello di forno. L'imbocco ha dei portelli che non sono collegati a nessun dispositivo elettromeccanico di blocco dei motori. L'imbocco è parecchio grande ed in caso di perdita di equilibrio o inciampo di un lavoratore in direzione dell'apertura questi potrebbe essere trascinato dai nastri trasportatori verso i meccanismi in moto».
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati e la S. S.p.a., per mezzo dei rispettivi difensori.
B.G. e P.E.C. articolano a fondamento del ricorso congiuntamente proposto cinque motivi.
3.1. Con il primo deducono vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e segnatamente alla esclusione della plausibilità della ricostruzione alternativa offerta dalle difese.
Si fa riferimento in particolare alla tesi, prospettata dal consulente tecnico di parte, che qualcuno avesse volontariamente bloccato il nastro trasportatore durante la pausa per la cena, interponendo una sbarra di ferro tra il coperchio del nastro stesso e le palette. Secondo i ricorrenti questa ricostruzione aveva il pregio di spiegare le deformazioni riscontrate sul coperchio del nastro trasportatore all'altezza della trancia n. 7, lo spostamento della tramoggia sulla stessa macchina verso il retro della trancia medesima e la deformazione di una delle palette che compongono il nastro. Essa, inoltre, spiegava come mai il corpo della vittima non era stato tranciato al momento del suo ingresso all'interno del nastro trasportatore. Vengono, inoltre, richiamati gli esiti dell'esperimento tramite manichino, anch'essi convergenti nel dimostrare che se il nastro trasportatore fosse stato in movimento al momento dell'ingresso del corpo nel tunnel, questo non sarebbe stato ritrovato nelle condizioni in cui invece è stato rinvenuto.
Lamentano, inoltre, i ricorrenti l'omessa considerazione delle tracce di materiale biologico rilevate nei pressi della trancia n. 8: le quali, unitamente alle tracce di riso e alla presenza di un cucchiaio, avvaloravano la tesi di un incidente esterno, avvenuto a livello del piano di calpestio, ipotesi compatibile anche con alcune delle lesioni riscontrate sul cadavere, in particolare sul capo della vittima.
3.2. Con il secondo motivo deducono ancora vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dello stato dell'impianto al momento dell'infortunio.
Lamentano i ricorrenti che, con motivazione illogica, la Corte d'appello ha ritenuto inattendibili le indicazioni provenienti da tutti i testimoni uditi in dibattimento secondo cui le porte delle trance erano tutte chiuse al momento dei fatti, avvalorando invece l'opinione espressa dal perito secondo cui le porte della trancia n. 6 erano state lasciate aperte in quanto la macchina si sarebbe trovata in manutenzione.
3.3. Con il terzo motivo deducono altresì vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Assumono che erroneamente la Corte d'appello, incorrendo anche in travisamento della prova, ha ritenuto di poter trarre dalle foto acquisite e dalle testimonianze dei dipendenti della S. conferma dell'origine accidentale della caduta della vittima nel nastro trasportatore. Rilevano, infatti, che le foto richiamate, all'opposto di quanto ritenuto, provano che era del tutto impossibile finire con le gambe sotto le trance, evidenziando piuttosto che, al di sopra dell'apertura che dà accesso al nastro trasportatore, vi era il corpo stesso della trancia, il quale costituiva un ostacolo naturale che impediva l'accesso al nastro anche a chi volontariamente tentasse di entrarvi.
Quanto ai testi, rilevano che essi avevano descritto minuziosamente la lunga serie di movimenti necessari per ispezionare il nastro trasportatore, con ciò stesso escludendo che si potesse scivolare accidentalmente sotto le trance e soprattutto che, una volta finiti sotto la trancia, fosse possibile un contatto del corpo con le palette del nastro.
Deducono, infine, che manca nella sentenza di secondo grado una qualsiasi spiegazione di come il lavoratore della cooperativa sia potuto finire all'interno del nastro trasportatore.
3.4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono ancora vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione del percorso che avrebbe effettuato il corpo del lavoratore all'interno del nastro trasportatore.
Lamentano che, anche sul punto, la Corte incorre in travisamento di prova nella parte in cui esclude l'esistenza di elementi obiettivi, circa in particolare le deformazioni rilevate in alcune parti dell'impianto, incompatibili con la ricostruzione operata dal perito. Soffermandosi sulla deposizione del teste Lattanzio rilevano che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la stessa descrive la posizione della tramoggia soprastante la trancia n. 7 in termini esattamente opposti e inconciliabili con quella invece postulata dal perito.
3.5. Con il quinto motivo deducono vizio di motivazione in relazione all'affermata esistenza di un difetto di coordinamento e di formazione in collegamento causale con l'infortunio mortale.
Iterando argomentazione difensiva di cui lamentano l'omessa considerazione, rilevano che, attese le circostanze concrete in cui il fatto è avvenuto, l'evento morte era da considerarsi del tutto sganciato dall'attività lavorativa che la vittima avrebbe dovuto svolgere all'interno del reparto tranceria dello stabilimento.
Ne discende, secondo il ricorrente, che la causa dell'evento non può essere individuata in un difetto di coordinamento, non essendo stato l'incidente occasionato dalla compresenza di soggetti appartenenti ad organizzazioni differenti e considerato, conseguentemente, che nessun documento unico di valutazione dei rischi interferenziali avrebbe mai potuto prevedere quanto accaduto.
Contestano, inoltre, l'affermazione secondo cui l'O. e gli altri soci della cooperativa potevano accedere senza limiti di sorta alle zone pericolose, posto che, nel corso dell'ordinaria lavorazione e durante le pause, il retro di tutte le trance era reso inaccessibile da una serie di ripari oltre che dalla presenza di una vera e propria cabina chiusa che inglobava la macchina.
Quanto, infine, al difetto di formazione, rilevano che nulla lascia immaginare che la vittima non fosse stato avvertito e, comunque, non fosse in grado di rendersi autonomamente conto dello specifico potenziale pericolo per chiunque tentasse di accedere al nastro trasportatore in movimento.
4. La S. S.p.a. articola a fondamento del proprio ricorso cinque motivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli testé riferiti.
Ad essi aggiunge il rilievo della mancata dimostrazione del presupposto della responsabilità amministrativa ad essa ascritto ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 rappresentata dall'esistenza di un interesse o di un vantaggio dell'ente, connesso all'illecito penale commesso dalla persona fisica che lo rappresenta.
Rileva al riguardo che l'assunto secondo cui le omissioni attribuite agli imputati avevano l'effetto di ridurre i costi delle consulenze in materia antinfortunistica e degli interventi necessari anche ai fini della formazione e informazione del personale, è destituito di fondamento, essendo stato pacificamente riferita in causa l'esistenza di una prassi aziendale che prevedeva una destinazione a bilancio di consistenti somme per spese di sicurezza e formazione e considerata, altresì, l'irrilevanza del risparmio di spesa rispetto al bilancio del gruppo che si aggira intorno ai 100 milioni di euro l'anno.

Diritto


5. Sono infondati i motivi che, in entrambi i ricorsi, sono diretti a contestare la ricostruzione della dinamica del tragico incidente e la sua riconduzione causale alle omissioni addebitate ai ricorrenti.
La Corte d'appello dà adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno condotta a confermare sul punto il giudizio di primo grado, alla stregua di una lettura dei dati fattuali esaustiva e coerente.
Per contro le doglianze svolte dai ricorrenti si risolvono in una serie di censure in punto di fatto, come tali inammissibili in questa sede; hanno infatti carattere meramente valutativo degli elementi di prova e sono inidonee a palesare insuperabili criticità nella struttura logica argomentativa della sentenza impugnata; la ricostruzione alternativa proposta dei ricorrenti (azione volontaria della stessa vittima o di ignoti terzi ai suoi danni) si appalesa peraltro meramente congetturale e, comunque, non si fonda su elementi di univoco e cogente significato indiziario, tale da imporsi in termini di oggettiva evidenza e scardinare il ragionamento probatorio illustrato in sentenza.
Giova al riguardo rammentare che, come costantemente precisato nella giurisprudenza della S.C., il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. Occorre inoltre che la motivazione non sia logicamente inconciliabile con «atti del processo» - specificamente indicati e rappresentati dal ricorrente - che siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti «dal testo del provvedimento impugnato» o da «altri atti del processo» specificamente indicati e rappresentati nei motivi di gravame - il controllo di legittimità si appunta sulla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
6. Non superano in particolare i confini di una mera inammissibile prospettazione di una lettura alternativa degli elementi di prova le considerazioni svolte nel terzo e quarto motivo di ricorso, circa le indicazioni desumibili dalle foto dell'impianto (che secondo i ricorrenti dimostrerebbero che era impossibile finire con le gambe sotto le trance) e dalla deposizione del teste L. (circa la posizione della tramoggia soprastante la trancia n. 7, secondo i ricorrenti inconciliabile con la ricostruzione del percorso seguito dal corpo della vittima una volta finito nel nastro trasportatore).
Lungi dal potersi ravvisare su tali punti, come dedotto dai ricorrenti, un vizio di travisamento di prova, quel che emerge è unicamente una diversa alternativa lettura di singoli elementi di prova, inidonea a imporsi con carattere di univoca e oggettiva cogenza su quella accolta dai giudici di merito, con doppia pronuncia conforme, sulla scorta peraltro di una completa e organica considerazione del più ampio compendio probatorio acquisito.
Varrà al riguardo rammentare che, per essere deducibile in cassazione, il vizio di travisamento di prova postula l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (v. Sez. 4, n. 14732 dell'1/3/2011, Molinario, Rv. 250133), trattandosi altrimenti di un'attività valutativa che - tanto più quando, come nella specie, richiede la selezione tra fonti e risultanze di segno opposto - resta imprescindibilmente riservata al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile se, come detto e come certamente accade nella specie, delle modalità del suo esercizio si dà illustrazione esauriente e logicamente coerente, non richiedendosi per contro una specifica dettagliata confutazione delle prove ritenute non attendibili o irrilevanti.
Al riguardo, peraltro, è preliminare e assorbente il rilievo per cui, versandosi - come detto - in ipotesi di doppia conforme e cioè di doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna), questo potrebbe essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636).
Invero, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di ed. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (v. Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130).
Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione della sussistenza della dedotta responsabilità.
7. Sono altresì destituite di fondamento le doglianze svolte con il quinto motivo (di entrambi i ricorsi) in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta omissiva ascrivibile agli imputati con efficacia causale rispetto all'evento e, in particolare, di un difetto di coordinamento e di formazione.
Lungi dall'aver omesso di prendere in esame le argomentazioni difensive svolte sul punto, la Corte d'appello ne ha correttamente evidenziato l'infondatezza richiamando l'incontrastato e certamente pertinente indirizzo di questa Corte secondo cui, in tema di violazione di normativa antinfortunistica in un cantiere edile, per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro (Sez. 4, n. 2989 del 26/02/1992, Pampino, Rv. 189650).
Rimane di conseguenza privo di plausibile fondamento logico anche il secondo profilo di censura secondo cui il difetto di coordinamento addebitato agli imputati non avrebbe, nel caso di specie, efficacia causale, non essendo l'incidente correlabile ad una fase della lavorazione per la quale si richiedeva la compresenza di lavoratori dipendenti di imprese diverse. Non può, infatti, dubitarsi che la presenza dei dipendenti della ditta appaltatrice e la loro comprovata accessibilità al reparto tranceria anche nei momenti di pausa delle lavorazioni (quest'ultima adeguatamente argomentata dai giudici di merito e solo assertivamente contestata dai ricorrenti), valevano ad attivare per il datore di lavoro/committente gli obblighi prevenzionali specificamente previsti dall'art. 7 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (e ora dall'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Quanto poi alla pure ritenuta mancata informazione e formazione sui rischi specifici legati al luogo di lavoro, appare ancora una volta meramente e genericamente oppositiva l'affermazione, contenuta in entrambi i ricorsi, secondo cui «nulla lascia immaginare che ... l'O. non fosse stato formato e informato», come tale certamente non idonea a contrastare il contrario motivato convincimento espresso in sentenza, né tantomeno a manifestarne l'intrinseca incoerenza o la manifesta illogicità.
Tantomeno può ritenersi conducente il rilievo secondo cui il predetto potesse comunque rendersi «conto autonomamente dello specifico potenziale rischio rappresentato dal pericolo di accedere al nastro trasportatore in movimento», essendo appena il caso di rilevare che gli obblighi formativi e informativi dettati dalle norme prevenzionistiche prescindono ovviamente dalla capacità dei destinatari di tale attività di provvedere da sé alle necessità di formazione e, soprattutto, non autorizzano alcuna presunzione al riguardo.
8. Quanto, infine, alla responsabilità amministrativa della società odierna ricorrente, affermata in sentenza ai sensi dell'art. 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, oggetto di contestazione nel ricorso dalla stessa proposto in particolare a motivo della dedotta insussistenza di un apprezzabile interesse o vantaggio derivante dalle omissioni contestate agli imputati (presupposto oggettivo della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. cit.), la stessa risulta congruamente argomentata in sentenza, anche sotto il profilo in questione, con riferimento al consistente risparmio di costi, in particolare relativi alle consulenze in materia, gli interventi strumentali necessari, nonché alle attività di formazione e informazione del personale.
La Corte territoriale ha, altresì, rimarcato l'inconducenza del riferimento alla spesa irrisoria sostenuta per l'applicazione, successivamente al sinistro, di griglie, rilevando trattarsi solo del momento finale di un «percorso di attuazione di una strategia organizzativa globale all'epoca mancante e successivamente instaurata, richiedente un importante impegno di spesa».
Sul punto la ricorrente si limita a iterare le medesime argomentazioni difensive, senza puntualmente confrontarsi con gli argomenti contrari esposti in sentenza se non per opporvi generiche e autoreferenziali affermazioni circa l'attenzione e l'impegno finanziario da sempre prestato dalla società al mantenimento di livelli di sicurezza all'avanguardia.
9. Deve pertanto pervenirsi al rigetto dei ricorsi, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/2/2015