Tipologia: Contratto aziendale
Data firma: 5 ottobre 1999
Validità: 01.01.1999 - 30.12.2000
Parti: Coam/Confederazione Nazionale dell'Artigianato e Piccole Imprese e RSU/Fim-Cisl, Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, P.M.I., Coam S. Maria di Sala (Ve)
Fonte: contrattazione.cgil.it


Sommario:

Premessa
1) Raggiungimento della produzione programmata
2) Diminuzione degli scarti di produzione
3) Conseguimento della prevenzione e sicurezza del lavoro
Criteri di erogazione
Criteri di maturazione
Parametri per l'anno 2000
Validità dell'accordo
Agevolazioni contributive

Contratto aziendale per il conseguimento del premio di risultato per gli anni 1999-2000

Oggi, 5 ottobre 1999, tra la ditta Coam spa […], assistita dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e Piccole Imprese di Padova […] e la rappresentanza unitaria aziendale […] assistiti […] dalle Segreterie Provinciali della Fim (Cisl) e della Fiom (Cgil)

Premesso
• che in conformità a quanto previsto dal Protocollo del 23.07.93 e del CCNL art. 12 per i lavoratori addetti alla piccola e media industria del settore metalmeccanico privato, ogni contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l'istituzione di un "premio annuale" legato ad effettivi miglioramenti di redditività, produttività e qualità;
• che tra le parti sono emerse opportunità organizzative e funzionali dell'attività produttiva, migliorative rispetto all'esistente, aventi per oggetto l'ulteriore miglioramento nell'organizzazione del flusso produttivo con il contributo di tutti i lavoratori, consentendo l'attribuzione ai lavoratori medesimi di un premio annuale, strettamente connesso ai predetti miglioramenti;
• che il premio annuale è onnicomprensivo e pertanto non incide su alcun istituto contrattuale diretto e/o differito e di legge, ivi compreso il TFR, in quanto variabile e convenuto in misura onnicomprensiva e non farà parte della retribuzione per il calcolo degli altri istituti o maggiorazioni come ad esempio lavoro supplementare straordinario, notturno, indennità di turno ecc. Che il medesimo verrà erogato esclusivamente al conseguimento degli obiettivi fissati e pertanto non soggetto a riparametrizzazione;
tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue:
vengono individuati tra parametri di riferimento:
1) Raggiungimento della produzione programmata
2) Diminuzione degli scarti di produzione
3) Conseguimento della prevenzione e sicurezza del lavoro

3) Conseguimento della prevenzione e sicurezza del lavoro legge [dlgs] 626-94
Le parti con il presente accordo contrattuale auspicano di raggiungere l'obiettivo della massima prevenzione e sicurezza in ogni posizione lavorativa ed attuando la sottoindicata strategia:
1) Ultimazione dei dispositivi di sicurezza nelle macchine utensili;
2) Con l'inserimento del nuovo capannone si avrà più spazio e più ordine nel magazzinaggio dei materiali.
3) Formazione ed informativa sia del delegato alla sicurezza dei dipendenti che ai dipendenti sui requisiti competenze e responsabilità di ognuna delle parti insiti nella gestione applicativa della legge [dlgs] 626.
Ad ogni dipendente verrà consegnato inoltre un libricino con le note basilari e comportamentali della prevenzione sul lavoro
4) In tale contesto vengono prese in considerazione le giornate totali annue di infortunio in relazione al totale delle giornate lavorative disponibili, se la proporzione supera il 0,6% il premio di risultato viene decurtato del 10%.