Tipologia: Contratto aziendale
Data firma: 7 dicembre 1999
Validità: 01.10.1999 - 01.10.2003
Parti: Consorzio Agrario Provinciale di Venezia e RSU, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl
Settori: Agroindustriale, CAP Venezia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni Sindacali (art. 1)
Organizzazione del lavoro (art. 2)
Classificazione (art. 3)
Orario di Lavoro (art. 4)
Straordinario (art. 5)
Ambiente di lavoro (art. 6)
Indennità varie (art. 7)
Gratifica (art. 8)
Trasferta (art. 9)
Ferie e Festività (art. 10)
Decorrenza e durata (art. 11)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del consorzio agrario provinciale di Venezia

Il giorno 7 dicembre 1999 nella sede del Consorzio Agrario Provinciale di Venezia in Via Porto di Cavergnago 36 – Mestre, tra il Consorzio Agrario Provinciale di Venezia […], la Flai Cgil Federazione Lavoratori dell'Agroindustria […], la Fisascat Cisl Federazione Lavoratori Commercio Turismo Servizi […], e le rappresentanti aziendali […], si conviene e si stipula quanto segue:

Relazioni Sindacali (art. 1)
Le parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Amministrazioni e delle OO.SS. dei lavoratori, in relazione alle esigenze di una programmazione che tenga conto dello sviluppo sia dell'occupazione, con particolare riguardo ai giovani, sia delle attività consortili, convengono che il livello d'informazione sta alla base di un corretto rapporto tra Direzione Aziendale e RSU.
A tal fine, la Direzione del Consorzio comunicherà tutte le informazioni necessarie alla RSU ed alle strutture territoriali delle OO.SS stipulanti il CCNL e la contrattazione di secondo livello sui programmi d'investimento riguardanti nuove attività, al fine di esaminare i riflessi di tali iniziative sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sui percorsi formativi che si rendessero necessari.

Organizzazione del lavoro (art. 2)
Il Consorzio s'impegna, previa consultazione della RSU, a definire un'organizzazione del lavoro adeguata all'attività dell'azienda, in modo da garantire la migliore funzionalità della ditta stessa e nel frattempo dare risposta alla professionalità dei lavoratori.
Per conseguire tali obiettivi si rende necessario, concordare con la RSU, l'avvio di progetti formativi atti a comunicare la massima informazione e formazione ai lavoratori sulle specifiche esigenze aziendali.
Nell'ipotesi d'assunzioni, il Consorzio esaminerà la situazione interna per l'eventuale copertura di posti con personale idoneo già in servizio; in caso contrario, la Direzione, sentita la RSU, procederà ad assunzioni esterne.
• Assunzioni a termine
In questo caso è possibile costituire rapporti con contratti di formazione di lavoro, contratti a termine, nell'eventualità di sostituzioni dei lavoratori assenti aventi diritto alla conservazione del posto, contratti a part-time, con priorità per i lavoratori già in servizio, nel rispetto delle norme e leggi vigenti.
Invece per le esigenze aziendali relative alla campagna d'essiccazione, si procederà all'assunzione di lavoratori stagionali, specificando il numero degli assunti ed informando preventivamente la RSU.
Le eventuali prestazioni di lavoro straordinario saranno retribuite così come previsto dall'art. 22 del vigente CCNL.
• Part-time
Su richiesta motivata dei singoli interessati eventualmente assistiti dalla RSU e/o dalle OO.SS. cui aderiscono o conferiscono mandato il Consorzio potrà concedere il passaggio a rapporto di lavoro a tempo parziale, a condizione che l'incarico assolto dal lavoratore interessato consenta la riduzione d'orario senza che si creino squilibri nell'organizzazione del lavoro del settore in cui è inserito e che l'orario ridotto non sia inferiore alle 20 ore settimanali.
La distribuzione dell'orario dovrà essere compatibile con le esigenze dell'azienda, tenuto conto delle necessità del lavoratore.

Orario di Lavoro (art. 4)
L'orario di lavoro settimanale è pari a 39 ore, tenuto conto del già avvenuto assorbimento delle mezze festività.
L'attuazione delle 39 ore settimanali si concretizza con la riduzione di un'ora dell'orario di lavoro del venerdì pomeriggio, salvo situazioni particolari delle sedi periferiche che saranno oggetto di preventivo incontro con la RSU.
In caso di particolari esigenze individuali di lavoratori in servizio presso la Sede centrale, il Consorzio potrà accordare, caso per caso, un'elasticità di orario nel limite massimo di 1 ora con recupero durante la giornata.

Straordinario (art. 5)
In ogni caso nel rispetto del CCNL che fissa in 240 ore annue la punta massima di straordinario e della legge che fissa in 250 ore annue e 80 ore trimestrali le punte massime di straordinario, le parti nel comune intento di ridurre, per quanto possibile, le ore straordinarie, avvieranno una verifica del problema e studieranno le modalità organizzative per ricondurre il monte orario straordinario nei limiti sopra citati, fermo restando il ricorso anche a forme di flessibilità dell'orario settimanale, nell'ambito della media della prestazione annua fissata dal CCNL. A tal proposito il Consorzio, semestralmente, darà comunicazione alla RSU del numero delle ore di lavoro straordinario globalmente utilizzate.

Ambiente di lavoro (art. 6)
In applicazione del D.L[gs]. 626/94 e successive modificazioni, il Consorzio, attraverso il suo responsabile per la protezione e la prevenzione della sicurezza sul posto di lavoro, assieme al rappresentante della sicurezza dei lavoratori, dovranno esaminare in tutti i posti di lavoro, il rispetto delle norme o, nel caso fossero previsti lavori e/o sostituzioni d'attrezzature, verificare la gradualità necessaria al fine di eliminare l'eventuale rischio.
Inoltre a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori saranno effettuate visite mediche annuali a tutto il personale operaio ed al personale delle altre categorie per le quali dovesse intervenire la relativa prescrizione da parte delle competenti strutture sanitarie.

Indennità varie (art. 7)
Con decorrenza 01/03/99, al personale addetto alle macchine del CED sarà riconosciuta un'indennità di £. 2.000 per ogni giornata di effettiva prestazione, escluso il personale di 1° e 2° livello e gli operatori dei terminali.