Cassazione Penale, Sez. 4, 04 maggio 2015, n. 18446 - Attività svolta e insorgenza della malattia


 

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: FOTI GIACOMO

 

Fatto


Con sentenza del 26 settembre 2013, il giudice monocratico del Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, sull'accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a L.G. - imputato di lesioni personali colpose commesse, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio della lavoratrice F.V. -, con le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate e con la diminuente del rito, la pena di due mesi di reclusione sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, ex art. 53 della legge 689/91.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l'imputato, che deduce il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 129, 529 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. Sostiene il ricorrente che il reato avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto, atteso che la data del commesso reato non è quella riportata nel capo d'imputazione (13.5.08), bensì quella dell'insorgenza della malattia, come attestato dal primo certificato medico (del 20.4.04) che ha accertato le condizioni di malattia della persona offesa. Il giudice, quindi, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere ex art. 129 cod. proc. pen., in accoglimento, peraltro, della richiesta in tal senso formulata, erroneamente respinta dal giudicante con l'ordinanza emessa il 13.3.13.

Diritto


Il ricorso è infondato.
Come esattamente rileva il PG di legittimità nella sua requisitoria scritta, la decisione impugnata non giustifica censure di sorta, atteso che il giudicante, sia pure in termini decisamente sintetici, comunque adeguati alla particolarità del rito, ha dato atto della presenza in atti di elementi probatori che escludevano il ricorso al disposto dell'art. 129 cod. proc. pen.
L'ordinanza del 13.3.13, d'altra parte, ha chiarito che non vi erano elementi per ritenere che le patologie accertate nel 2008 fossero riconducibili a quelle già emerse negli anni 2004-2005, piuttosto che il frutto di una ingravescenza causata dall'attività lavorativa svolta dalla persona offesa.
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.