Categoria: 1992
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Tipologia: CCNL
Data firma: 5 giugno 1992
Validità: 05.06.1992 - 30.06.1993
Parti: Federcasse e Sinadi
Settori: Credito e Assicurazioni, Casse Rurali ed Artigiane, Dirigenti
Fonte: cnel.it

Sommario:

Capitolo 1 Area contrattuale - Destinatari del contratto
Art. 1 Area contrattuale
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Servizi speciali
Capitolo II Organici - Assunzioni - Anzianità convenzionali
Art. 4 Organici
Art. 5 Esami di idoneità
Art. 6 Procedimento d'esame
Art. 7 Commissioni per esami
Art. 8 Limitazioni per assunzioni
Art. 9 Modalità delle assunzioni
Art. 10 Periodo di prova
Art. 11 Contratti a termine
Art. 12 Contratti a tempo parziale
Art. 13 Anzianità convenzionali
Art. 14 Criteri di applicazione
Capitolo III Qualifiche del personale direttivo
Art. 15 Sistema di inquadramento
Art. 16 Qualifica di dirigente
Art. 17 Qualifica di funzionario
Art. 18 Inquadramento dei direttori delle Casse
Art. 19 Preposti a Dipendenze
Art. 20 Inquadramento delle altre posizioni
Capitolo IV Funzioni direttive - Formazione e promozione
Art. 21 Funzione direttiva
Art. 22 Ruolo del direttore
Art. 23 Ruolo del vice direttore
Art. 24 Corsi di formazione ed aggiornamento
Art. 25 Assegnazione a mansioni superiori
Art. 26 Sviluppo di carriera
Capitolo V Trattamento economico
Art. 27 Sistema retributivo
Art. 28 Stipendio e scatti biennali di anzianità
Art. 29 Indennità direttiva
Art. 30 Speciale indennità
Art. 31 Indennità di rappresentanza
Art. 32 Tredicesima mensilità
Art. 33 Premio di rendimento
Art. 34 Premio di produttività
Art. 35 Premio di fedeltà
Art. 36 Indennità di rischio
Art. 37 Indennità trasporto valori
Art. 38 Indennità di turno
Art. 39 Indennità per lavori in locali sotterranei
Art. 40 Trattamento di reperibilità
Art. 41 Compenso per apertura prolungata di sportello
Art. 42 Determinazione della retribuzione giornaliera
Art. 43 Liquidazione mensile
Capitolo VI Prestazione lavorativa - Ricorrenze festive - Riposo settimanale
Art. 44 Prestazione lavorativa
Art. 45 Giorni festivi
Art. 46 Festività soppresse (1987-1990)
Art. 47 Festività soppresse (dall'1-1-1991)
Art. 48 Riposo settimanale
Capitolo VII Permessi - Congedo matrimoniale - Ferie
Art. 49 Assenze dal servizio
Art. 50 Permessi
Art. 51 Assenze del direttore
Art. 52 Aspettativa
Art. 53 Congedo matrimoniale
Art. 54 Durata delle ferie
Art. 55 Turni di ferie
Art. 56 Maturazione delle ferie
Art. 57 Richiamo dalle ferie
Art. 58 Liquidazione delle ferie
Capitolo VIII Malattie ed infortuni - Gravidanza e puerperio

Art. 59 Trattamento per malattia ed infortunio
Art. 60 Aspettativa per malattia o infortunio
Art. 61 Cure termali
Art. 62 Controllo sanitario
Art. 63 Gravidanza e puerperio
Capitolo IX Servizio militare
Art. 64 Chiamata alle armi
Art. 65 Richiamo alle armi
Capitolo X Missioni - Trasferimenti - Mobilità
Art. 66 Trattamento per missioni
Art. 67 Trasferimenti
Art. 68 Trattamento per trasferimenti
Art. 69 Mobilità
Capitolo XI Attività di studio
Art. 70 Permessi per esami
Art. 71 Indennità annuali
Art. 72 Premi per titoli di studio
Capitolo XII Sicurezza del lavoro ed altre provvidenze
Art. 73 Misure di sicurezza
Art. 74 Assicurazioni private
Art. 75 Polizza sanitaria
Art. 76 Assicurazione per responsabilità civile
Art. 77 Azioni civili e penali
Art. 78 Familiari con handicap
Capitolo XIII Obblighi fondamentali - Provvedimenti disciplinari
Art. 79 Obblighi fondamentali
Art. 80 Obblighi per il servizio di cassa
Art. 81 Provvedimenti disciplinari
Art. 82 Imputazioni penali
Capitolo XIV Cessazione del rapporto
Art. 83 Cause di risoluzione
Art. 84 Invalidità perdurante
Art. 85 Licenziamento per giustificato motivo
Art. 86 Licenziamento per giusta causa
Art. 87 Disciplina dei licenziamenti
Art. 88 Dimissioni volontarie
Art. 89 Dimissioni per giusta causa
Art. 90 Collocamento a riposo
Art. 91 Risoluzione per morte
Art. 92 Trattamento di fine rapporto
Art. 93 Fondo di previdenza
Art. 94 Preavviso di licenziamento
Art. 95 Preavviso di dimissioni
Art. 96 Effetti del preavviso
Art. 97 Adempimenti finali
Capitolo XV Rapporti sindacali
Art. 98 Incarichi pubblici e sindacali
Art. 99 Informazioni alle organizzazioni sindacali
Art. 100 Riunioni periodiche
Art. 101 Trattativa integrativa
Capitolo XVI Disposizioni finali
Art. 102 Commissioni di conciliazione ed arbitrato
Art. 103 Sostituzione dei contratti precedenti
Art. 104 Condizioni più favorevoli
Art. 105 Decorrenza e durata
Allegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo delle Casse Rurali ed Artigiane e degli enti centrali

Addì 5 giugno 1992, tra Federcasse e Sinadi si è stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo delle casse rurali ed artigiane e degli enti centrali

Capitolo 1 Area contrattuale - Destinatari del contratto
Art. 1 Area contrattuale

Si intendono comprese nell'area contrattuale del presente contratto:
a) le entità economico-produttive di intermediazione finanziaria;
b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali.
In particolare:
a) le Casse rurali ed artigiane e gli altri Organismi già destinatari del presente contratto; le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla 2° Direttiva CEE, ivi comprese le SIM, le Merchant Banks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempre che queste Società non applichino altro contratto del settore credito e siano aderenti al movimento o controllate da Aziende aderenti al movimento. Quanto alle reti, è incluso il lavoro dipendente dagli Enti creditizi e finanziari e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti (autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo;
b) le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso sempre che siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da Società che non applichino altro contratto del settore credito e siano aderenti al movimento o controllate da aziende aderenti al movimento.
Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonchè altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.
Normativa contrattuale
Ai soli Enti finanziari di cui al punto a), alle attività di cui al punto b), ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui al punto a), ai CED esterni funzionanti in Aziende controllate dagli stessi Enti, si applicano le norme del presente contratto, con eventuali flessibilità successivamente concordate tra le parti stipulanti.
Controllo
[…]

Art. 2 Ambito di applicazione
Il presente contratto contiene una disciplina unitaria ed inscindibile dei rapporti di lavoro del personale direttivo delle Casse rurali ed artigiane, dell'Iccrea, delle Casse Centrali di Trento e Bolzano, della Coopeld in liquidazione, della Cedecra, della Cesve, della Secra, della Ghenos Informatica, della Ces, della Incra, della Sicraceit, del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine e degli Organismi indicati nell'elenco allegato B.

Art. 3 Servizi speciali
Nell'ambito di applicazione del presente contratto sono compresi anche i rapporti di lavoro del personale addetto a servizi di esattoria.
Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro del personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o gestioni speciali, diversi da quelli di esattoria, non aventi diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia.

Capitolo II Organici - Assunzioni - Anzianità convenzionali
Art. 9 Modalità delle assunzioni

[…]
Prima dell'assunzione possono essere disposte visite mediche di controllo delle condizioni del prestatore di lavoro di norma presso Enti di diritto pubblico.
[…]

Art. 11 Contratti a termine
Le assunzioni di personale direttivo con contratto a termine sono disciplinate dalla legge 18 aprile 1962 n. 230, dalla legge 25 marzo 1983 n. 79 e dalla legge 28 febbraio 1987 n. 56.
In particolare, a norma dell'art. 4 della stessa legge del 1962 è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a termine, purchè di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio ed osservate le disposizioni dell'art. 2118 c.c. e dell'art. 95 del presente contratto.
Ad integrazione dei disposti degli art. 1 e 4 della legge del 1962, sulla base del disposto dell'art. 23 della legge del 1987, viene consentita la apposizione di un termine alla durata del contratto anche:
- quando l'assunzione avvenga per sostituire personale direttivo assente per ferie o per aspettativa, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del sostituito e la causa della sostituzione;
- quando, trattandosi di funzionario, l'assunzione avvenga per coprire posizione di direttore o di vice direttore: in tale caso, la durata del contratto di lavoro a termine non può superare i cinque anni ed il funzionario può comunque recedere dallo stesso dopo un triennio (dando preavviso, a norma dell'art. 95).
Anche le assunzioni a termine, nella categoria dei funzionari, sono subordinate al giudizio di idoneità reso dalle Commissioni previste dall'art. 7.

Art. 12 Contratti a tempo parziale
Sono richiamate le norme di legge in materia di contratti a tempo parziale.
Ad integrazione delle citate norme, sono da applicare le disposizioni collettive contenute nel regolamento della materia allegato al CCNL per il restante personale, in quanto compatibili con le caratteristiche del rapporto di lavoro del personale direttivo e con gli adeguamenti del caso.

Capitolo V Trattamento economico
Art. 39 Indennità per lavori in locali sotterranei

Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali sotterranei spetta apposita indennità, nella misura indicata nella tabella A allegata al presente contratto.
Tale indennità è dovuta per dodici mensilità e pertanto non va compresa nel computo della tredicesima mensilità e del premio di rendimento.
Ai fini del presente articolo, sono da considerare locali sotterranei quelli situati prevalentemente, cioè per oltre metà dell'altezza, sotto il livello stradale.

Art. 40 Trattamento di reperibilità
Per specifiche esigenze, l'azienda ha facoltà di richiedere la reperibilità al personale direttivo, in tempi nei quali non è prevista presenza in servizio, possibilmente a turno; in tal caso, gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione all'Azienda, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
[…]

Art. 41 Compenso per apertura prolungata di sportello
Presso le unità operative nelle quali sia prevista, durante l'apertura settimanale degli sportelli, la c.d. "giornata lunga", ai funzionari che in tale giorno vengano incaricati, per esigenze tecniche e organizzative, di essere presenti a tal fine per tutto l'arco di funzionamento dell'unità operativa medesima - fermo il diritto a fruire dell'intervallo meridiano - spetta un compenso di lire 60.000 a titolo di apertura prolungata di sportello, per ciascun giorno di effettuazione.

Capitolo VI Prestazione lavorativa - Ricorrenze festive - Riposo settimanale
Art. 44 Prestazione lavorativa

La prestazione del personale direttivo si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale di lavoro stabilito per l'unità produttiva o per il servizio in turni cui è addetto, con adeguata elasticità.
Il personale direttivo deve rendersi disponibile per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali, come per le altre incombenze connesse al funzionamento dei medesimi organi.
[…]
Non va richiesta prestazione, salvo il ricorso di esigenze particolari, nei giorni festivi nonché nei giorni di sabato o lunedì laddove l'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque giorni, da lunedì a venerdì o da martedì a sabato. In caso di prestazione in uno di questi giorni, sarà concesso esonero dal servizio in altro giorno; non potendosi procedere a tale esonero, sarà pagata una quota corrispondente di retribuzione.
[…]

Art. 48 Riposo settimanale
Al personale direttivo compete un riposo settimanale, che deve normalmente coincidere con la domenica, secondo le norme di legge.

Capitolo VII Permessi - Congedo matrimoniale - Ferie
Art. 58 Liquidazione delle ferie

Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.
[...]

Capitolo VIII Malattie ed infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 63 Gravidanza e puerperio

In caso di gravidanza e puerperio, la prestatrice di lavoro ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di 5 mesi con il normale trattamento economico, integrando l'Azienda l'indennità corrisposta dall'ente assicuratore.
[…]

Capitolo XII Sicurezza del lavoro ed altre provvidenze
Art. 73 Misure di sicurezza

Le parti stipulanti del presente contratto si impegnano a coordinare, occorrendo, a livello nazionale, condizioni e programmi di sicurezza del lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto per morte od invalidità perdurante del prestatore di lavoro derivante da azione delittuosa a danno dell'Azienda o per ragioni di lavoro, l'Azienda medesima, nella scelta per assunzione in posto iniziale di carriera, appena vacante, darà preferenza ad un familiare convivente ed a carico del prestatore di lavoro anzidetto.
Non verificandosi o tardando a verificarsi vacanza di posto, il caso sarà segnalato alla Federazione locale.

Art. 74 Assicurazioni private
Il personale direttivo deve essere assicurato contro i rischi di morte ed invalidità permanente per infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività di lavoro sia in altra attività, nell'arco dell'intera giornata, secondo le condizioni ordinarie generali di polizza.
[…]
Estremi e contenuti delle polizze aziendali vanno portati a conoscenza del personale direttivo.

Art. 75 Polizza sanitaria
Vengono confermate misure a carattere assistenziale che sovvengano il personale direttivo in caso di spese connesse a malattie o infortunio.
[…]

Capitolo XIII Obblighi fondamentali - Provvedimenti disciplinari
Art. 79 Obblighi fondamentali

Nell'esecuzione del contratto di lavoro, il personale direttivo deve usare la diligenza richiesta dall'art. 2104 cod. civ.
Deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, impartite dagli organi sociali e direttivi dell'Azienda.
[…]
Non può entrare od intrattenersi nei locali aziendali se non per ragioni di servizio.
[…]

Art. 81 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni.
I provvedimenti disciplinari devono essere applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze ed al grado della colpa.
[…]

Capitolo XIV Cessazione del rapporto
Art. 85 Licenziamento per giustificato motivo

Costituiscono giustificato motivo di licenziamento, a norma dell'art. 3 della legge 15.7.1966 n. 604, un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro oppure ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa.
[…]

Art. 86 Licenziamento per giusta causa
Costituisce giusta causa di licenziamento in tronco, a norma dell'art. 2119 cod. civ., un fatto o una situazione che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
[…]

Capitolo XV Rapporti sindacali
Art. 98 Incarichi pubblici e sindacali

[…]
La materia dei diritti e delle libertà sindacali viene regolata con separato accordo tra le parti stipulanti del presente contratto.

Art. 99 Informazioni alle organizzazioni sindacali
Alle strutture sindacali locali vanno date informazioni preventive, cioè prima del passaggio delle decisioni aziendali a fasi operative, su innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni aziendali, che comportino riduzioni di personale oppure sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti in altre unità produttive di gruppi di lavoratori.
Alle medesime strutture sindacali vanno comunicati, annualmente:
- il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti e di qualificazione ed aggiornamento per tutto il personale direttivo;
- gli elenchi dei nuovi dipendenti, con specificazione delle Aziende presso cui sono stati assunti e dei relativi inquadramenti;
- le assunzioni avvenute a termine ed i contratti stipulati a tempo parziale;
- i trasferimenti avvenuti ed i rapporti di lavoro cessati;
[…]
I dati relativi ad assunzioni, trasferimenti e cessazioni di rapporti di lavoro vanno suddivisi tra personale maschile e personale femminile.

Art. 100 Riunioni periodiche
Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie:
- appalti di servizi;
- organici del personale direttivo;
- assunzioni di personale direttivo;
- corsi di formazione ed aggiornamento;
- misure di sicurezza ed ambiente di lavoro;
- innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni.
Detti incontri avverranno con le strutture sindacali locali, per quanto riguarda le Casse rurali ed artigiane, la Cesve, la Secra, la Ghenos Informatica, la Cesi, la Incra e la Sicraceit, e con le rappresentanze sindacali aziendali per quanto riguarda l'Iccrea, le Casse Centrali di Trento e Bolzano, la Coopeld in liquidazione, la Cedecra ed il Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine.

Art. 101 Trattativa integrativa
Ad integrazione del presente contratto, è ammessa trattativa articolata sulle seguenti materie:
- organici delle Casse rurali ed artigiane, in attuazione dei criteri generali concordati a norma dell'art. 4 del presente contratto;
- inquadramento del personale direttivo dei centri e reparti meccanografici ed elettrocontabili, previa identificazione dei predetti centri sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto;
- sicurezza ed ambiente di lavoro.
Disposizione di attuazione
La trattativa articolata va svolta: a livello regionale o interregionale, ovvero a livello provinciale per le Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda il personale direttivo delle Casse rurali ed artigiane, la Cesve, la Secra, la Ghenos Informatica, la Cesi, la Incra e la Sicraceit, a livello aziendale, per quanto riguarda il personale direttivo dell'Iccrea, delle Casse Centrali di Trento e Bolzano, della Coopeld, in liquidazione, della Cedecra e del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine.
Dichiarazione a verbale
Il problema dei livelli di contrattazione sarà esaminato nel contesto del rinnovo contrattuale.

Capitolo XVI Disposizioni finali
Art. 102 Commissioni di conciliazione ed arbitrato

Per la risoluzione di controversie individuali, le parti possono chiedere, d'intesa, l'intervento di una Commissione di conciliazione, costituita pariteticamente da rappresentanti della competente Federazione locale e dell'organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato.
Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta di intervento, con redazione di processo verbale, sottoscritto dalle parti e da due componenti della Commissione di conciliazione (uno per la Federazione locale ed uno per la organizzazione sindacale, anzidette).
Se la conciliazione non riesce, le parti possono chiedere, d'intesa, che la controversia venga risolta mediante arbitrato, affidato ad una Commissione costituita pariteticamente da rappresentanti della Federazione italiana e dell'organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato, che votano per parti, e da un presidente scelto dalle stesse parti o in caso di disaccordo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, che dispone del terzo voto.
La Commissione arbitrale emetterà il proprio lodo nel termine di 60 giorni.
[…]
Dei lavori della Commissione di arbitrato va redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e da un segretario all'uopo nominato dallo stesso presidente.
Chiarimento a verbale
Le parti stipulanti del presente contratto si danno atto che l'arbitrato irrituale di cui sopra è previsto, a norma dell'art. 5 della legge 11.8.1973 n. 533, in alternativa rispetto alla facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 103 Sostituzione dei contratti precedenti
Il presente contratto sostituisce integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1987.
[…]
Qualunque modifica al contenuto del presente contratto, seppure riguardante condizioni di lavoro particolari di determinati territori, dovrà essere convenuta in sede nazionale, con la Federazione italiana.
[…]