Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. Unite, ud. 26 marzo 2015 dep. 6 maggio 2015, n. 18651 - ThyssenKrupp e ricorso inammissibile del dirigente. Nessun errore di fatto nella sentenza 38343/2014


 

 

Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO Relatore: BIANCHI LUISA Data Udienza: 26/03/2015

 

SENTENZA


sul ricorso straordinario per errore di fatto proposto da D.M. Daniele, nato Terni il 19/06/1948
avverso la sentenza n. 38343 del 24/04/2014, dep. 18/09/2014, della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite penali
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Luisa Bianchi;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Omissis, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Omissis, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
uditi per il ricorrente l'avv. Omissis, in sostituzione dell'avv. Omissis, e l'avv. Omissis, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto


1. Gli avvocati Omissis, quali difensori di fiducia con procura speciale di D.M., con atto depositato il 3 marzo 2015, hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza emessa dalle Sezioni Unite penali di questa Corte n. 38343 del 24 aprile 2014, dep. il 18 settembre 2014, che, pur accogliendo alcuni profili in riferimento alla contestazione rubricata al capo A, ha rigettato nel resto il ricorso per cassazione proposto dal predetto D.M. contro la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Torino in data 28 febbraio 2013.
L'errore di fatto, secondo la prospettazione del ricorrente, riguarda l'affermato nesso causale tra le condotte colpose contestate sub D e l'evento, non essendosi tenuto conto — nonostante specifica deduzione difensiva — che la data di inizio delle censurate omissioni, come stabilita nell'atto d'accusa, rendeva le stesse ininfluenti rispetto ai drammatici eventi oggetto di giudizio. Sicché, sulla scorta della medesima premessa storico-fattuale, il nesso causale è stato escluso a proposito delle condotte dolose e contraddittoriamente affermato invece per quanto riguarda le coeve condotte colpose.
1.1. Si evidenzia, riportando testualmente i pertinenti passi della sentenza impugnata, che a proposito dell'addebito doloso di omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro è stato disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante di cui al capoverso («se dal fatto deriva un disastro o un infortunio»), ritenendo mancante il nesso causale tra condotta ed eventi aggravanti. Le Sezioni Unite al riguardo hanno escluso la rilevanza causale del contestato comportamento, formulando, tra l'altro, le seguenti osservazioni: «la pretesa di realizzare un impianto antincendio automatico quale strumento di risolutiva efficienza secondaria trova la sua origine fattuale nella forte determinazione della casa-madre di attuare una lotta radicale agli incendi in tutti gli stabilimenti della holding. Tale piano fu rapidamente avviato; furono stanziate risorse economiche copiose; all'inizio del 2007 si tennero due importanti simposi che coinvolsero tutte le sedi territoriali e consacrarono, attualizzarono il progetto di lotta senza quartiere al fuoco. In tale contesto, nell'ambito del WGS venne costituito un gruppo incaricato delle attività progettuali. All'inizio del 2007 si colloca l'iniziativa dell'ing. R. cui si è fatto già cenno, volta, appunto, a dare concretezza, tra l'altro, agli impianti di rilevazione e spegnimento automatico. Per quel che qui interessa, le operazioni progettuali ed esecutive si svilupparono in modo incalzante nella sede di Terni, conformemente alle indicate direttive. Orbene, è un dato di fatto che, come emerge dalla sentenza impugnata, in Terni l'impianto in questione fu ultimato e collaudato a meta del 2009, cioè oltre un anno dopo i drammatici eventi di Torino. Sulla base di tali concreti, effettuali, altamente significativi elementi comparativi, reali e non astrattamente ipotetici, è agevole agire il controfattuale in chiave puramente logica: ove pure a Torino si fosse proceduto con la documentata celerità riscontrata nello stabilimento di Terni, l'impianto non sarebbe stato certamente ultimato nel dicembre 2007. Il nesso causale, dunque, non esiste».
Laddove, invece, a proposito del rilievo causale dell'addebito di omicidio colposo di cui al capo D, la sentenza delle Sezioni Unite impugnata ha affermato (pag. 117 segg., pag. 137) che, nella sentenza d'appello, «correttamente, la catena causale viene nitidamente ricostruita in tutti i suoi passaggi con una ricchezza di dati fattuali che rende inutili ulteriori chiose. Non vi è dunque dubbio che la colposa omissione insita nella già evocata scelta aziendale abbia avuto un sicuro ruolo eziologico rispetto agli eventi. Il controfattuale della causalità omissiva è in questo caso lineare: l'adozione di tutte le cautele doverose, primarie e secondarie, avrebbe certamente evitato il drammatico sinistro».
1.2. Si sostiene che tale rilievo non è stato posto in relazione con la "tempistica" della specifica contestazione; le Sezioni Unite avrebbero omesso o comunque, non avrebbero adeguatamente valutato il motivo di ricorso proposto da D.M. circa la impossibilità materiale di evitare l'evento "disastroso" in considerazione del tempo necessario per progettare, appaltare e realizzare gli impianti asseritamente omessi; e ciò nonostante quanto puntualmente dedotto nel ricorso (cfr. pagg. 56 segg. atto di appello) dove si era osservato che «anche qualora la TKAST avesse voluto e potuto attivarsi tempestivamente dal marzo 2007, i tempi tecnici di realizzazione dell'impianto di rilevazione e spegnimento automatico non ne avrebbero consentito l'installazione prima della primavera del 2008»; e che «gli interventi a Terni ebbero inizio nel febbraio 2007 e furono ultimati nel settembre 2009, dopo due anni e sei mesi», con la conseguenza che anche laddove gli addebiti mossi al ricorrente fossero stati del tutto corretti, gli stessi sarebbero stati privi di concreto rilievo causale rispetto al drammatico evento verificatosi nello stabilimento industriale di Torino.
La contestazione di omicidio colposo era stata formulata in diretta relazione con la concorrente contestazione di aver omesso la collocazione di impianti e apparecchiature destinati a prevenire disastri e infortuni sul lavoro, cioè con riferimento alla stessa qualità del D.M. di responsabile per la pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio e in relazione allo stesso periodo temporale, successivo all'incendio verificatosi nello stabilimento tedesco di Krefeld, di proprietà della stessa ThyssenKrupp, il 22 giugno 2006.
Inspiegabilmente però la Suprema Corte ha trascurato quanto era stato portato alla sua attenzione e si è limitata ad escludere per evidente mancanza ratione temporis di nesso causale rispetto all'evento - la rilevanza delle omissioni "dolose" di cui al capo A, ma non quella delle "coeve" (secondo la lettera del capo d'imputazione) omissioni colpose di cui al capo D, cosi pervenendo ad annullare senza rinvio unicamente l'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 437 cod. pen.
1.3. Si rimarca che, a fronte dell'identica data iniziale degli addebiti riguardanti "tutte" le condotte omissive contestate a "tutti" gli imputati, a nulla rilevano gli "effetti estensivi" della cooperazione colposa di cui leggesi, tra le altre, alle pagine 137 e segg. della sentenza avverso la quale è proposto ricorso straordinario. Appare chiaro infatti come ogni discorso sulla rilevanza causale delle condotte (sia quelle strettamente personali sia quelle "cooperative") del singolo imputato non possa esorbitare dal periodo temporale delineato dalla comune imputazione.
1.4. Si rileva che neppure può risultare dirimente il fatto che le condotte colpose fossero diverse ed ulteriori rispetto a quelle, ritenute causalmente irrilevanti, di natura dolosa, precisandosi al riguardo che l'addebito di cui al capo A non riguardava soltanto l'aver omesso «di adottare un sistema automatico di rilevazione e spegnimento degli incendi» (mancanza sottolineata con il rituale inciso "in particolare" ), bensì, più in generale, l'avere «omesso, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di collocare impianti e apparecchi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro»; e che, in ogni caso, la colposamente trascurata «esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino» (di cui al capo D) aveva comunque avuto origine dal momento in cui si era «avuta conoscenza della loro necessità» e quindi di nuovo (per espresso rinvio del capo A - così indicato in ricorso, ma recte capo D - ai "fatti" di cui «ai punti da 1 a 8 del capo A») non prima dell'incendio di Krefeld del 22 giugno 2006.
1.5. Si aggiunge che l'avvenuta presa d'atto dell'impossibilità di realizzare in tempo utile un adeguato impianto di rilevazione e spegnimento di incendi avrebbe comunque imposto (ovviamente nella deputata sede di merito) la necessaria e ragionata valutazione di quali altre e differenti misure di prevenzione e sicurezza avrebbero potuto impedire l'evento, a fronte della peculiarità del caso specifico (il cd flash fire). Aspetto anche questo debitamente segnalato nel ricorso, laddove — solo ad esempio — si era evidenziato come «La criticata assenza di estintori a lunga gittata [...] appare un elemento puramente suggestivo ma di nessun significato concretamente impeditivo. Infatti l'opinione, espressa dalla Corte, che la loro eventuale disponibilità a Torino avrebbe scongiurato l'esposizione dei lavoratori al flash fire è del tutto immotivata [...] non si conosce infatti la gittata di tali estintori in rapporto all'estensione del flash fire».
1.6. Si conclude che da tali rilievi si evince la decisiva rilevanza, ai fini della decisione adottata, della mancata presa in considerazione dello specifico motivo di ricorso, il che ha condotto a conclusioni contraddittorie in merito alla rilevanza causale di condotte accomunate dalla stessa prossimità ai fatti e cioè al solo annullamento della condanna senza rinvio in relazione all'aggravante dell'art. 437, secondo comma, cod. pen., annullamento che avrebbe dovuto coerentemente essere completato con l'annullamento (quanto meno con rinvio) in riferimento al reato di omicidio colposo, stante la perfetta simmetria temporale (id est: oggettiva identità) della duplice imputazione.
2. Con nota di precisazione depositata il 21 marzo 2015 il difensore avv. Omissis chiarisce che la contestualità temporale dell'addebito di cui al capo D rispetto a quello di cui al capo A riguarda non la sola previsione dell'evento, come la formulazione del ricorso potrebbe indurre a ritenere, ma l'intero addebito di colpa.
3. Nell'interesse di Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la salute ONLUS, è stata presentata una memoria, recante la data del 19 marzo 2014 e depositata il 23 successivo, con la quale si eccepisce la inammissibilità o la infondatezza del ricorso.

Diritto


1. Deve preliminarmente rilevarsi la tardività della memoria presentata da Medicina Democratica per mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 127 cod. proc. pen.
2. Il ricorso, con il quale viene dedotto nei termini sopra riferiti un errore di fatto della sentenza impugnata, è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti.
3. E' stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280) che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Nella motivazione di tale sentenza è stato precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.
Tali principi sono stati costantemente riaffermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, essendosi in particolare ribadito anche dalle Sezioni Unite che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, sentenza n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; in senso analogo, Sez. 5, sentenza n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531).
E' stato inoltre precisato che, in tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio deciderteli della sentenza medesima.(Sez. 1, n. 46044 del 03/11/2004, Terranova, Rv. 230584; Sez. 4, n. 15137 del 08/03/2006, Petrucci, Rv. 233963).
4. Alla luce di tali principi deve escludersi che nella situazione dedotta sia ravvisabile un errore di fatto percettivo.
La sentenza delle Sezioni Unite qui impugnata ha infatti reso definitivo l'accertamento di responsabilità di D.M. per i reati di cui all'art. 437, primo comma, cod. pen. (capo A, rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), agli artt. 589, primo, secondo e terzo comma, 61 n. 3, cod. pen. (capo D, omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro), all'art. 449, in relazione all'art. 423, cod. pen. (capo E, incendio colposo), negli stessi termini già riconosciuti dalla sentenza di primo grado, e cioè ritenendo erroneo il ravvisato assorbimento, da parte del giudice di appello, dell'incendio colposo nella aggravante ex art. 437, secondo comma, cod. pen., e il concorso formale tra i reati di cui agli artt. 437 e 589 cod. pen.
Sotto il primo profilo, le Sezioni Unite hanno rilevato che i tempi tecnici per realizzare l'impianto di rivelazione e spegnimento automatico degli incendi, unica condotta, per di più dolosa, la cui omissione aveva assunto rilevanza relativamente al reato sub A, erano stati, in occasione di quanto avvenuto a Terni, dove si era proceduto con la massima sollecitudine, di una estensione tale da dimostrare che l'impianto non avrebbe potuto essere installato ed essere operativo a Torino prima dell'incidente del 6 dicembre 2007, con conseguente impossibilità di ritenere sussistente il nesso causale tra l'omissione contestata e l'evento di incendio che ne costituiva aggravante; sotto il secondo profilo, il Supremo Collegio ha ritenuto fondato il ricorso del P.G. sul punto, ritenendo che il concorso formale fra più illeciti è correttamente configurabile ex art. 81 cpv. cod. pen. solo quando essi siano stati posti in essere con la medesima condotta, laddove invece nella concreta situazione esaminata il reato di cui all'art. 437 è caratterizzato dalla dolosa omissione di una specifica cautela doverosa, mentre quello di omicidio colposo plurimo discende da una fitta serie di condotte colpose.
Il contenuto di tali decisioni deve essere posto in relazione alle formulate contestazioni, quali enucleate nel capo di imputazione e consolidatesi nel corso del giudizio; l'imputazione ex art. 437, di cui al capo A, fa esclusivo riferimento alla omessa adozione di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, mentre tanto quella di omicidio colposo, di cui al capo D, quanto quella di incendio colposo di cui al capo E, addebitano agli imputati, nelle rispettive qualità, e in particolare a D.M. quale responsabile per la pianificazione degli investimenti per la sicurezza sul lavoro, comportamenti consistenti nella omessa adozione, o segnalazione dell'esigenza di adottare, le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative di prevenzione e protezione incendi; comportamenti che per effetto della ritenuta cooperazione colposa estendono la loro rilevanza causale a tutti gli imputati. In proposito la sentenza impugnata (pag. 89 e sgg.) ha formulato le seguenti osservazioni: «Lo stabilimento era sporco a causa delle presenza di olio idraulico e di laminazione, nonché di carta interspira, sostanze altamente infiammabili. Le operazioni di pulizia dell'ambiente non erano appropriate. I mezzi e le procedure di spegnimento del fuoco non erano adeguati e comunque parzialmente inefficienti. La manutenzione era carente. La formazione antinfortunistica ed antincendio era progressivamente scaduta. Tale situazione, si assume, emerge da numerose fonti testimoniali nonché dall'ispezione compiuta dalla ASL dopo il sinistro, che rilevò ben 116 violazioni mai contestate. La causa prima di tale situazione viene individuata nella decisione di chiudere l'impianto, a causa della sua dimensione "subcritica", maturata da tempo ma attuata nel 2007. Al momento dell'incidente, come si è già accennato, era in corso il trasferimento degli impianti in Terni. Tale decisione fu accompagnata dalla cessazione degli investimenti nel 2006, che ebbe rilevanti e progressive ricadute sui diversi fattori che assicurano la sicurezza delle lavorazioni»; osservazioni immediatamente seguite da una elencazione di quelli che secondo l'accertamento del giudice di merito, sono stati alcuni dei plurimi fattori causali che hanno determinato gli eventi, e cioè: «Accumulo incongruo di olio di laminazione ed idraulico e carta interspira; anche a causa dello insufficiente sgocciolamento dei rotoli d'acciaio provenienti dalla laminazione. Mancata rimozione tempestiva della sporcizia. Mancata sostituzione dell'olio idraulico con liquido non facilmente infiammabile. Assenza di estintori a lunga gittata. Inefficienza dell'anello idrico antincendio. Assenza di schermi e di indumenti di protezione per gli addetti. Mancanza di impianto di rilevazione e spegnimento automatico. Mancato tempestivo azionamento del pulsante di emergenza. Inefficienza e farraginosità della procedura di allarme ed emergenza. Concreta inefficienza della procedura di emergenza. Mancata valutazione del rischio flash fire nel Documento di valutazione dei rischi. Mancanza di informazioni ai lavoratori sugli specifici rischi da flash flre; e di istruzioni conseguenti sulla necessità di mettersi subito in salvo in caso di rischio grave. Progressivo scadimento delle condizioni dell'impianto. Carenza di manutenzione e di ispezioni ad essa connesse. Modifica del contratto di pulizia divenuto "a chiamata", con conseguente sporcizia diffusa. Riduzione dei corsi di formazione con loro cessazione nel febbraio 2007. Tolleranza sull'assenteismo dei lavoratori ai corsi di formazione, che avvenivano fuori dall'orario di servizio. Fuoriuscita del personale più esperto e qualificato. Attribuzione di nuove mansioni a personale non formato. Prassi di attribuire indiscriminatamente al personale l'intervento sui focolai di incendio che si susseguivano con cadenza quotidiana a causa dell'innesco dei ristagni di olio e carta. Attribuzione ai capi-turno della produzione anche della responsabilità dell'emergenza (emblematica la situazione di R.M., che non aveva mai perfezionato un corso antincendio). Mancata attuazione degli accorgimenti basilari antincendio (estintori a lunga gittata, e antincendio) che, invece erano stati attuati tempestivamente a Terni, in concomitanza con la semplificazione delle procedure prevista dalla holding, in linea con la acquisita strategia di lotta radicale agli incendi. Parziale inefficienza dei meccanismi di centratura dell'aspo».
E' evidente come nel contestare la omissione dolosa di misure atte a prevenire gli infortuni sia stato "isolato", secondo la espressione usata dalla sentenza qui impugnata, uno specifico comportamento, quello della omessa realizzazione dell'impianto automatico di rivelazione e spegnimento, costituente misura di prevenzione secondaria, atta cioè a segnalare e contenere l'incendio una volta verificatosi. I reati di incendio colposo e omicidio colposo erano invece fondati su una serie imponente di omissioni cautelari di prevenzione primaria, in quanto finalizzate alla realizzazione, in via preventiva, di condizioni di lavoro sicure, tali da evitare il verificarsi stesso dell'evento.
Conseguenza della diversa struttura della contestazione è la diversa configurazione del complesso giudizio attinente al nesso di causalità, questione certamente non elusa dalla sentenza qui impugnata che della rilevanza causale dei numerosi fattori di colpa si occupa diffusamente (pag. 117 e segg.) dedicando altresì un intero paragrafo (22 ) a "Le condotte colpose e la loro connessione causale con gli eventi", un altro (23) a "Le condotte colpose dei singoli imputati", e due ulteriori (29 e 30) a "La cooperazione colposa" e a "La cooperazione colposa nel presente giudizio" (pag. 137 e segg.), con una puntualità e diffusione di considerazioni che in questa sede non è neppure il caso di accennare, dal momento che si tratta di profili che coinvolgono valutazioni e giudizi di natura giuridica la cui considerazione è decisamente al di fuori dai limiti dell'errore materiale.
5. Alla ritenuta inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo fissare in euro 2.000 tenuto conto dell'evidente superamento dei limiti della specifica impugnazione. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile Medicina Democratica, intervenuta nella discussione, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, Medicina democratica, movimento di lotta per la salute O.N.LUS.7, nel presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso il 26/03/2015