Tipologia: Contratto collettivo aziendale
Data firma: 23 novembre 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2003
Parti: Officine F.lli Campion/Assindustria e RSU/Fim-Cisl, Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Officine F.lli Campion Fratta Polesine (Ro)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1) Relazioni industriali
2) Professionalità ed inquadramento
3) Ambiente di lavoro e sicurezza
4) Premio di risultato
• Struttura del premio
• Modalità di corresponsione del PdR
• Clausole generali
5) Durata ed efficacia dell'accordo

Contratto collettivo aziendale

Il giorno 23 novembre 2001, presso la sede dell'Assindustria Rovigo, tra la Ditta Officine F.lli Campion srl di Fratta Polesine (RO) […], con l'assistenza dell'Assindustria […] e la RSU aziendale […], assistita dalle Organizzazioni sindacali provinciali Fim/Cisl […] e Fiom/Cgil [...]

Premesso
• Che in applicazione delle regole e procedure per la contrattazione di secondo livello stabilite dagli artt. 9 e 38 Disc. Generale, Sez. III, del vigente CCNL 8/6/99, è stato stipulato un contratto collettivo aziendale di lavoro, avente durata ed efficacia per il quadriennio 1997/2000;
• Che le parti intendono rinnovare il precedente accordo per gli anni 2001, 2002, e 2003 in applicazione alle regole della contrattazione di secondo livello prevista dalla legge n. 402/96 e n. 135/97;
tutto ciò premesso è stato stipulato il presente contratto collettivo aziendale di lavoro.

1) Relazioni industriali
Le parti convengono sulla necessità di migliorare il sistema di relazioni industriali esistenti in azienda, al fine di ottenere un comune coinvolgimento finalizzato al raggiungimento degli obietti necessari a mantenere e incrementare la competitività aziendale.
In particolare le parti, con il presente accordo, intendono concordare la realizzazione di programmi aventi come obiettivo l'incremento della redditività, qualità ed efficienza aziendale.

3) Ambiente di lavoro e sicurezza
Coerentemente alla comune volontà di migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza in stabilimento, l'azienda proseguirà nell'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di ridurre al minimo possibile i fattori di rischio per i lavoratori.
Questi a loro volta, si impegnano ad una scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza nonché ad un uso costante dei dispositivi di protezione individuali forniti dall'azienda.