Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 26 agosto 2008
Validità:01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Agci, Confcooperative - Unione di Modena, Lega Provinciale Cooperative e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, COOP Agricole, Modena
Fonte: DPL Modena
Note: Rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro 7-7-2004

Sommario:

 Art. 2) - Decorrenza e durata
Art. 4) - Ambiente e salute
• Riduzione orario di lavoro per mansioni nocive
• Visite mediche
• Prevenzione infortuni e mezzi di protezione
• Gestione delle emergenze e soccorso degli infortunati
• Dispositivi di protezione individuale
• Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza
• Tutela della donna in stato di gravidanza
• Formazione, informazione ed addestramento
• Agenti biologici
Art. 8) - Classificazione
 Art. 9) - Indennità di alta professionalità e indennità di funzione
Art. 10) - Percorsi professionali operai a tempo determinato
Art. 13) - Orario di lavoro e flessibilità
Art. 20) - Apprendistato
Art. 25) - Indennità di cassa
Art. 27) - Salario per obiettivi
Art. 35) - Riposo settimanale
Art. 37) - Salario integrativo provinciale
Art. 38) - Malattia ed infortunio
Art. 40) - Trattamento dl fine rapporto
Prestazioni CIIMLA

Il giorno 26 agosto 2008 presso la sede della Confcooperative Modena fra l'Agci la Confcooperative - Unione di Modena, la Lega Provinciale Cooperative e la Flai-Cgil la Fai-Cisl la Uila-Uil è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro 7-7-2004 per le cooperative agricole e loro consorzi della provincia di Modena.

Le parti si impegnano a effettuare la stesura del testo per la stampa entro il 31-10-2008.

Art. 4) - Ambiente e salute
Le parti al fine di diffondere maggiormente formazione ed informazione avvieranno, con il coinvolgimento degli organismi pubblici preposti, un progetto di analisi della situazione complessiva provinciale in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro con particolare attenzione al fenomeno infortunistico.
Riduzione orario di lavoro per mansioni nocive
In relazione all’art. 7 del CCNL si intendono per lavori nocivi:
• i trattamenti con fitofarmaci comprese le operazioni connesse;
• tutte le operazioni che espongono il lavoratore all’inalazione o al contatto con sostanze classificate sull’etichetta come irritanti, tossiche, nocive o corrosive.
L’espletamento di tali mansioni dà diritto a 2,20 ore di riduzione di orario su base giornaliera.
Visite mediche
Le visite mediche previste dalla normativa in vigore o eventualmente disposte dal medico competente, saranno da effettuarsi in orario di lavoro e a spese del datore di lavoro. Nel caso che le visite vengano effettuate fuori orario di lavoro dovrà essere convenzionalmente riconosciuta al lavoratore un'ora di permesso retribuito.
Prevenzione infortuni e mezzi di protezione
Impegno ed obbligo prioritario delle aziende è la progressiva adozione di tutte le soluzioni tecnico-organizzative che consentano di ridurre alla fonte i possibili rischi.
I dispositivi di protezione individuale dovranno essere adottati solo dopo aver valutato l’impossibilità di predisporre soluzioni tecnico-organizzative.
Per soluzioni tecnico-organizzative, si intende ad esempio:
• trattori con cabina pressurizzata per effettuare i trattamenti con fitofarmaci e prevenire intossicazioni,
• muletti dotati di cabina climatizzata per gli addetti alle celle frigorifere, onde prevenire artropatie ed eventuali disturbi cardiovascolari,
I mezzi ritenuti obsoleti andranno senz’altro sostituiti con mezzi che diano le garanzie sopracitate; i mezzi non ancora completamente ammortizzati andranno utilizzati avendo cura di adottare le necessarie precauzioni (v. DPI).
Per le postazioni in cui sono previste movimentazioni manuali di carichi e movimenti ripetitivi, le aziende si impegneranno ad utilizzare i necessari ausili meccanici (es. sollevatori automatici) e le soluzioni organizzative per abbassare l’indice di rischio.
Per i lavoratori addetti alle celle frigorifere, tenuto conto del particolare disagio soprattutto nei mesi estivi, le parti concordano di convocare entro 6 mesi dalla firma del presente accordo la commissione di cui all’articolo 3 – Relazioni sindacali – per verificare le possibili soluzioni anche di tipo tecnico-organizzativo, intervenendo eventualmente anche sulla distribuzione dell’orario di lavoro.
Gestione delle emergenze e soccorso degli infortunati
In caso di infortunio in cui la Squadra di Primo Soccorso valuta che non è necessario il trasporto in ambulanza, l’infortunato andrà accompagnato al più vicino posto di pronto soccorso da persona autorizzata dalla ditta e con mezzo aziendale.
Dispositivi di protezione individuale
Fatto salvo quanto previsto al capitolo precedente a seconda delle lavorazioni effettuate dovranno essere adottati i necessari mezzi individuali di protezione, quali ad esempio quelli sotto descritti, che dovranno essere conformi alle norme CEE e comunque rispondenti alle prescrizioni dei piani aziendali di sicurezza.
1) Addetti ai trattamenti di fitofarmaci in ambiente chiuso: scafandro alimentato con aria purificata
2) Addetti allo spandimento di concimi chimici: maschere con filtri polvere di tipo P2 o P3
3) Addetti all’utilizzo di mezzi agricoli non cabinati: casco di protezione adeguato, ed eventualmente cuffie o tappi per la protezione dell’udito.
4) Addetti alle celle di magazzini ortofrutticoli: giubbotto e pantaloni imbottiti traspiranti e copricapo con protezione per le orecchie
5) Addetti alle mietitrebbie: occhiali con protezioni laterali e mascherine con filtro antipolvere di tipo P2
6) Addetti all’utilizzo di motoseghe, decespugliatori, falciatrici, trinciaerba, trinciastocchi: calzature con suola antisdrucciolo e puntale rinforzato, guanti resistenti al taglio e all’abrasione, protettori per l’udito in conformità al D.Lgs. 277/1991, casco protettivo con schermo facciale.
Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza
Per quanto riguarda l'elezione e l'attività dei rappresentante dei lavoratori alla sicurezza si farà riferimento all'accordo interconfederale del 16-1-1997 e al D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni.
Per le aziende con meno di 15 lavoratori, nelle quali non si è provveduto alla nomina del RLS, si potrà procedere alla nomina di RLST di bacino / settore in base a specifici accordi da definire a livello provinciale con tutte le associazioni del settore agricolo. Tali accordi indicheranno il numero dei rappresentanti, le modalità di elezione, le ore di permesso, le modalità di pagamento da parte delle aziende e ogni altro aspetto operativo. Ai fini dell'individuazione della dimensione aziendale saranno computati i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato compresi nell'abituale organico aziendale.
L’RLS sarà presente durante la misurazione dei fattori di rischio (es. rumore, movimentazione manuale dei carichi, ecc.)
Tutela della donna in stato di gravidanza
Ai sensi del D.Lgs 151/2001 hanno diritto all’astensione anticipata dal lavoro tutte le lavoratrici che non potendo essere adibite ad altre mansioni svolgano abitualmente mansioni vietate alle donne in stato di gravidanza.
Tale divieto si estende fino a sette mesi dopo il parto, per le mansioni per le quali ciò sia previsto. Per avere diritto all’astensione anticipata la lavoratrice dovrà produrre un certificato attestante lo stato di gravidanza e rivolgersi ai servizi di prevenzione delle Usl competenti.
A tutte le lavoratrici sarà concesso un permesso all’anno non retribuito per potersi sottoporre a visite mediche di carattere citologico o mammografico.
Le interessate produrranno un certificato attestante l’effettuazione della visita.
Formazione, informazione ed addestramento
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro è tenuto ad organizzare momenti di informazione/formazione dei lavoratori su tematiche riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro. Particolare attenzione sarà rivolta alla formazione e all’informazione dei lavoratori stranieri e delle eventuali difficoltà linguistiche degli stessi.
Le tematiche oggetto della formazione dovranno comprendere i seguenti temi:
• grado di tossicità dei prodotti utilizzati e possibili conseguenze sulla salute umana,
• tipo di residui eventualmente presenti nel prodotto oggetto di manipolazione,
• modalità di prevenzione dei rischi derivanti dall’utilizzo di sostanze pericolose,
• modalità di corretta conservazione ed utilizzo dei mezzi di protezione forniti,
• modalità di corretto utilizzo di mezzi agricoli ed attrezzi.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a far effettuare un periodo di addestramento od affiancamento prima che il lavoratore sia adibito a mansione non ancora svolta in precedenza.
Non potranno essere adibiti alla manipolazione ed all’utilizzo di fitofarmaci i lavoratori che non siano muniti di regolare patentino, indipendentemente dall’addestramento ricevuto.
Le parti predisporranno materiale informativo rivolto al personale di nuova assunzione.
Le parti si impegnano a operare perché la CIIMLA, nel proprio regolamento o attraverso apposite delibere, renda disponibili risorse per poter effettuare le attività di informazione e la predisposizione del relativo materiale.
Agenti biologici
Al fine di evitare la trasmissione di patologie infettive all’uomo i datori di lavoro doteranno i lavoratori di dispositivi di protezione individuale (es. guanti tipo chirurgico) che dovranno essere utilizzati nel normale contatto con gli animali; in caso di lavorazioni in cui possano prodursi schizzi di materiale organico (es. assistenza al parto degli animali) i lavoratori dovranno essere dotati anche di occhiali o maschere.

Art. 13) - Orario di lavoro e flessibilità
[…]
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 del CCNL, in sede aziendale sarà concordata la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale sulla base delle esigenze produttive e/o commerciali; la sua articolazione potrà anche essere differenziata durante l’anno.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i regimi di orario aziendalmente definiti e comunque oltre l’orario settimanale. Il lavoro straordinario potrà essere attuato in accordo con i delegati sindacali aziendali.
In sede aziendale si potrà stabilire la possibilità di recuperare eventuali ore straordinarie con riposi compensativi in periodi di minore intensità lavorativa fatto salvo il pagamento della maggiorazione contrattuale.
[…]
Fermi restando gli accordi in essere, ai dipendenti occupati in turni di oltre sei ore continuative sarà concessa una pausa intermedia retribuita la cui durata e modalità di fruizione sarà concordata a livello aziendale con le RSU o in mancanza con le OOSS.
[…]

Art. 35) - Riposo settimanale
A integrazione di quanto stabilito dagli artt. 27 e 60 del CCNL si conviene che per gli addetti agli allevamenti la giornata di riposo potrà essere goduta anche in giornata diversa dalla domenica.
A livello aziendale le cooperative e i delegati sindacali aziendali stabiliranno i calendari di godimento dei riposi settimanali.
In caso di mancato godimento del riposo settimanale negli allevamenti zootecnici, qualora non sia possibile il godimento del riposo entro 15 giorni e fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 comma 4 del D.Lgs 66/2003, all’operaio sarà corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione giornaliera oltre alla maggiorazione del 10% di cui al penultimo comma, parte operai agricoli, dell'articolo 60 del CCNL.