Categoria: 2003
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Tipologia: CCAL
Data firma: 19 febbraio 2003
Validità: 31.12.2005
Parti: Socotherm/Assindustria e Filcea-Cgil, RSU
Settori: Chimici, Plastica, Socotherm Adria (Ro)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Relazioni industriali
2) Ferie e permessi
3) Ambiente
4) Professionalità
5) Indennità economiche
6) Premio di risultato (PdR)
7) Decorrenza e durata
Premio di risultato

Contratto collettivo aziendale di lavoro

Il giorno 19 febbraio 2003, presso la sede della Socotherm spa di Adria (RO), tra la Socotherm spa […], con l'assistenza di Assindustria Rovigo […] e la Filcea/Cgil di Rovigo […], unitamente alla RSU dell'Azienda […], è stato siglato il presente CCAL che definisce e conclude la contrattazione di 2° livello in conformità del Protocollo 23 luglio 1993 e dell'art. 25 del CCNL 15 aprile 2000.

1) Relazioni industriali
Le Parti constatano il miglioramento delle relazioni industriali intervenuto nell'ultimo periodo come conseguenza di una più marcata volontà della Direzione aziendale di coinvolgere la RSU sulle più significative problematiche connesse all'andamento complessivo della Società.
Al fine di consolidare tale confronto collaborativi, vengono previsti:
- un incontro annuale (tendenzialmente ad inizio esercizio), presso l'Assindustria di Rovigo, per analizzare i principali indicatori economico/produttivi ed occupazionali, sia in termini di consuntivo che di tendenza sul breve/medio periodo;
- due incontri semestrali in azienda per seguire l'evolversi della situazione di mercato, valutare gli effetti posti in essere per garantire ad essa le adeguate risposte in termini organizzativi e di struttura, individuare le azioni più opportune per assecondare le esigenze competitive richieste dallo scenario domestico ed internazionale di riferimento;
- riunioni a richiesta, per affrontare problemi contingenti collegati al miglior utilizzo degli strumenti contrattuali (scansione di orari, turistica, flessibilità prestativa) a fronte di specifiche necessità organizzative/produttive.

3) Ambiente
È comune convinzione che la tutela della salute dei lavoratori richieda la più fattiva e sinergica collaborazione tra le varie funzioni aziendali preposte alla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché il costante coinvolgimento dei lavoratori e del loro rappresentante in materia.
Con l'intendimento di rispettare le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 626/94 e sue successive modifiche ed integrazioni, nell'Allegato 1 (che fa parte integrante della presente intesa), è stato definito uno schema di interventi sull'ambiente lavorativo, predisposto dal Coordinamento Operativo della Sicurezza in data 8 gennaio 2003.
Gli elementi in esso contenuti (tipologia di intervento, azioni migliorative, budget di spesa, tempistica) saranno oggetto di monitoraggio fra Direzione, RSU e RLS e potranno subire variazioni e/o slittamenti attuativi in ragione di comprovate difficoltà operative o di sostanziale mutamento delle condizioni di lavoro.

Premio di risultato
[…]
L'accordo prevede una vigenza di anni tre e avrà incidenza a partire dall'esercizio 2003 e i seguenti obiettivi da raggiungere:
[…]
3) Sicurezza: definizione di un numero massimo di segnalazioni riferito a tutti i dipendenti operai (da parte direzione e/o clienti).
Entro 2 mesi dall'approvazione del presente accordo le parti dovranno definire un manuale comportamentale nel quale vengano riportate le norme di comportamento da tenere nei siti produttivi e richiamate le modalità per un corretto uso degli strumenti antinfortunistici.
[…]
Le Parti hanno convenuto di prendere a base di calcolo per la determinazione del PDR, parametri economici relativi al solo stabilimento di Adria.
Gli indicatori presi a riferimento per la rappresentazione del livello di performance aziendale e la determinazione dell'ammontare teorico erogabile avranno i seguenti coefficienti di ponderazione.
[…]
Sicurezza con coefficiente di ponderazione 15%
[…]