Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 maggio 2015, n. 9209 - Risarcimento danni a seguito di infortunio durante i lavori di giardinaggio: Il danno va provato


 

Per consolidato orientamento di legittimità, l'art. 2087 c.c. non configura un' ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Come ricordato ancora da ultimo da Cass. n. 27364 del 2014, pur sussistendo diversità di opinioni sulla necessità o meno che il lavoratore debba specificamente indicare le misure che avrebbero dovuto essere adottate in prevenzione, è invece assolutamente univoco l'insegnamento di questa Corte secondo il quale incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito un danno a causa dell'attività lavorativa svolta, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno

L'incertezza nella ricostruzione dei fatti nel caso di specie impedisce di individuare quale sia la causa efficiente del danno e quindi la nocività dell'ambiente di lavoro imputabile al datore.


 

Presidente Lamorgese – Relatore Ghinoy

 

Fatto

 


Con la sentenza n. 2376 del 2009, la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Lucera che aveva respinto la domanda proposta da G.M. per ottenere ex art. 2087 c.c. dalla s.n.c. S. Multiservice s.n.c. il risarcimento dei danni, a titolo di inabilità permanente e danno morale, determinati dall'infortunio subito in data (omissis) quando, verso le ore 13, intento a lavori di giardinaggio con l'ausilio di apposite forbici, inciampava e cadeva, venendo colpito all'occhio sinistro da un corpo appuntito, al che conseguiva l'enucleazione del globo oculare e l'applicazione di una protesi, con inabilità permanente riconosciuta dall'Inail nella misura del 40%.
La Corte, ritenuta l'inattendibilità della deposizione del teste A., unico asserito testimone dei fatti, per contraddittorietà della sua versione rispetto a quella fornita dallo stesso ricorrente e da altro teste, riteneva che non fosse stata fornita la prova del fatto che l'infortunio si fosse verificato in costanza di attività lavorativa, condizione indispensabile perché l'omessa fornitura di attrezzatura protettiva lamentata dall'infortunato integrasse il profilo di colpa contrattuale legittimante la richiesta di risarcimento del danno.
Per la cassazione della sentenza G.M. ha proposto ricorso, affidato a un solo articolato motivo, cui ha resistito con controricorso la s.n.c. Sole Multiservice.

Diritto

 


1. Il ricorso è basato sulla censura di violazione e falsa applicazione dell'articolo 2087 c.c. e dell'articolo 112 c.p.c. e di vizio di motivazione nei quali sarebbe incorsa la Corte di merito, laddove non ha considerato che il lavoratore aveva assolto l'onere probatorio a lui imposto dall'art. 2087 c.c., con riguardo alla sussistenza del rapporto di lavoro ed al verificarsi dell'infortunio, mentre il nesso causale risultava dall'accertamento dell'Inail che aveva provveduto ad indennizzare l'evento con la liquidazione della rendita.
2. Il motivo non è fondato.
Il riferimento all'art. 2087 c.c. determina la qualificazione della fattispecie di causa come inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con ogni conseguenza di regime giuridico, anche in relazione al riparto degli oneri di allegazione e prova.
2.1. Per consolidato orientamento di legittimità, l'art. 2087 c.c. non configura un' ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (v., ex plurimis, tra le ultime, Cass. n. 2038 del 2013). Come ricordato ancora da ultimo da Cass. n. 27364 del 2014, pur sussistendo diversità di opinioni sulla necessità o meno che il lavoratore debba specificamente indicare le misure che avrebbero dovuto essere adottate in prevenzione (tra le altre, affermano tale esigenza Cass. n. 8855 del 2013; n. 19826 del 2013; n. 4184 del 2006; n. 14469 del 2000, mentre la negano: Cass. n. 3788 del 2009; n. 21590 del 2008; n. 9856 del 2002; n. 1886 del 2000; n. 3234 del 1999), è invece assolutamente univoco l'insegnamento di questa Corte secondo il quale incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito un danno a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (v., oltre tutte le sentenze sopra citate, Cass. n. 10361 del 1997; n. 12661 del 1995; n. 11351 del 1993).
2.2. Allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell'obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, sicché il lavoratore deve fornire una descrizione del fatto materiale che consenta di individuare una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c.. L'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è infatti qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno (così Cass. SS.UU. n. 577 del 2008).
2.3. Nel caso in esame, la Corte ha quindi fatto applicazione di tali principi ritenendo che la privazione di attendibilità della deposizione del teste A. , unico asserito testimone oculare, impedisse di ricostruire le modalità del fatto, essendo rimasto incerto sia l'essere o meno il ricorrente caduto, sia che cosa sia stato a colpire l'occhio (le forbici, la spalliera del pitosforo, una palma), dimodoché la stessa ascrivibilità dell'evento all'attività di lavoro risultava revocata in dubbio. L'incertezza nella ricostruzione dei fatti impediva infatti di individuare quale fosse stata la causa efficiente del danno e quindi la nocività dell'ambiente di lavoro imputabile al datore.
3. Quanto all'avvenuto riconoscimento della rendita da parte dell'Inail, occorre distinguere i presupposti per razionabilità della tutela prevista dall'assicurazione infortuni e malattie professionali garantita dall'INAIL e quelli necessari per l'accertamento di una responsabilità contrattuale del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.. Il meccanismo assicurativo prescinde infatti dall'accertamento della colpa e si fonda sulla mera occasione di lavoro, cioè su di una condizione di collegabilità, anche indiretta, dell'evento all'attività lavorativa, sicché l'indennizzo può essere riconosciuto finanche per eventi verificatisi nel percorso fatto dal dipendente per recarsi al lavoro. Invece, in un giudizio risarcitorio proposto nei confronti del datore di lavoro è indispensabile fornire al giudice ed alla controparte tutti gli elementi fattuali necessari affinché sia apprezzabile, anche solo in ipotesi, un colpevole inadempimento, non potendo il lavoratore limitarsi a dedurre di avere riportato un danno in occasione o durante la prestazione lavorativa (così Cass. n. 27364 del 2014).
4. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
5. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.