Tipologia: Accordo
Data firma: 19 dicembre 2005
Parti: Consorzio RFX e RSU/Cisl, Cgil, Uil
Settori: Metalmeccanici-Ricerca, Consorzio RFX Padova
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa e finalità
Art. 1 - Applicazione del presente contratto
Art. 2 - Orario di lavoro
Art. 3 - Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 4 - Chiamata fuori orario
Art. 5 - Lavoro straordinario
Art. 6 - Lavoro notturno o festivo o di sabato
Art. 7 - Attività in orario obbligato
Art. 8 - Turni
Art. 9 - Permessi e recuperi
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Mensa
Art. 12 - Indennità di reperibilità
Art. 13 - Consuntivo delle prestazioni
Art. 14 - Sessioni sperimentali
Art. 15 - Responsabilità di funzione
Art. 16 - Responsabilità amministrativa e di gestione
Art. 17 - Coordinatore dell'emergenza
Art. 18 - Premio di risultato
Art. 19 - Personale comandato o messo a disposizione presso il Consorzio
Art. 20 - Rinnovo del CCNL del CNR, dell'Enea e dell'Università
Art. 21 - Fondo di solidarietà
Art. 22 - Corsi di formazione del personale
Art. 23 - Squadre d'emergenza legge [dlgs] 626/94
Art. 24 - Congedi parentali
Allegati
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D1
Allegato D2
Allegato D3
Allegato D4
Allegato E Gestione delle sessioni sperimentali

Accordo Integrativo Aziendale

19 dicembre 2005, presso il Consorzio RFX di Padova, sito in corso Stati Uniti n. 4, si sono incontrati la Direzione Aziendale […] e la Rappresentanza Sindacale Unitaria Aziendale […], assistiti nella Delegazione Trattante da […] Cisl-Pd, […] Cgil­Pd e […] Uil-Pd e concordano su quanto segue.
Si conferma che le relazioni sindacali all'interno del Consorzio RFX vanno approntate nel rispetto del Protocollo Sindacale sottoscritto fra Cgil-Cisl-Uil e Consorzio RFX in data 3 Marzo 2003.
Le parti si confermano attori di una stabilizzazione dei rapporti sindacali improntati a un reciproco riconoscimento ed a una reciproca correttezza e trasparenza dei comportamenti.
Il seguente Accordo Integrativo Aziendale per la parte economica viene definito in ragione delle norme vigenti in materia di salario di risultato, così come previsto dagli accordi nazionali interconfederali.

Premessa e finalità
Il Consorzio RFX ha come suo fine lo svolgimento delle attività di ricerca sulla fusione termonucleare controllata ad esso demandate nell'ambito dell'Associazione Euratom/Enea e delle altre attività previste in ciascun programma annuale.
Si tratta pertanto di ricerca finalizzata e programmata, da attuare utilizzando le risorse disponibili nel modo più efficace possibile come indicato, tra l'altro, nelle premesse dell'Atto Costitutivo:
"la creazione del Consorzio è comunque finalizzata a meglio integrare e gestire, nell'ambito di una organizzazione unitaria, l'insieme delle attività del Gruppo di Padova per ricerche sulla fissione previsto dal contratto di Associazione stipulato tra l'Euratom e l'Enea;"
Il presente Accordo integrativo è inteso a favorire la più efficace attuazione degli obiettivi indicati, puntando ad un progressivo e generale miglioramento dei risultati fino a conseguire livelli di eccellenza.

Art. 1 - Applicazione del presente contratto
Il presente Accordo Integrativo Aziendale si applica al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato del Consorzio RFX e al personale degli Enti (CNR, Università degli Studi di Padova, Enea) comandato o messo a disposizione, i dipendenti degli enti possono manifestare contraria volontà e rinunciare per iscritto applicazione del contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione scritta 'azienda dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo, mentre, per la parte 'accordo relativa al "pacchetto attività integrative" deve essere comunicata la volontà di adesione per iscritto entro trenta giorni da parte del dipendente.
Sarà cura dell'azienda informare per iscritto tutti i dipendenti degli enti di questa Isola contrattuale.
Il contratto nazionale di riferimento è il vigente contratto collettivo nazionale del settore dei metalmeccanici (Confindustria) per i dipendenti del Consorzio, mentre per il personale ad esso comandato o messo a disposizione resta quello del proprio ente di provenienza.
Il presente Accordo Integrativo Aziendale regola i rapporti tra i dipendenti RFX, gli Enti degli Enti ed il Consorzio medesimo ed è valido secondo le cadenze temporali previste dalle norme in vigore.
Gli effetti giuridici decorrono dalla stipula o dalla data dell'eventuale revisione.
Al fine della stipulazione dell'Accordo Integrativo Aziendale alle scadenze previste la delegazione è composta:
- per il Consorzio dal Direttore o da un suo delegato, con l'eventuale aggiunta di consulenti designati dal CDA del Consorzio;
- per le Organizzazioni Sindacali: dai quattro membri componenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria, eletta ai sensi del protocollo del 3 Marzo 2003 e da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali Cgil-Cisl-Uil che hanno sottoscritto il protocollo sopracitato.
L'accordo Integrativo è valido ed efficace se sottoscritto dalla maggioranza dei componenti la Delegazione Sindacale.
Gli effetti economici decorrono dal 1 Gennaio 2004.
Su richiesta di una delle parti saranno possibili verifiche in corso d'anno l'andamento del raggiungimento degli obiettivi e sull'applicazione dell'accordo.
Su richiesta di una delle parti e con cadenza annuale sarà possibile procedere ad eventuali revisioni dell'Accordo d'intesa tra le parti.

Art. 2 - Orario di lavoro
L'orario settimanale del Consorzio è di 40 ore, normalmente articolato su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
La ripartizione giornaliera dell'orario settimanale è stabilita dalla Direzione, previo esame con la RSU, fermo restando il rispetto dei vincoli di legge.
Quando non in contrasto con le esigenze del servizio è ammessa, su ciascun riferimento orario di inizio e fine lavoro, una tolleranza di +/- 30 minuti ed una tolleranza sulla durata giornaliera di +/- 1 ora.
L'orario di lavoro viene computato su base mensile.
Per ottimizzare l'uso delle risorse, la Direzione potrà concordare con la RSU, in determinati periodi e per determinati servizi (o in casi eccezionali per singoli dipendenti), calendari plurisettimanali con orari di1ferenziati, fermo restando il numero di ore totali nell'anno.
La mancata osservanza dell'orario darà luogo alle sanzioni previste dal CCNL ed inciderà sulla determinazione del premio di risultato.
La presenza sul lavoro è determinata con rilevazione automatica.
L'assenza sia per ragioni di servizio che personali deve essere registrata o comunicata per iscritto ed opportunamente motivata.
Attività lavorative svolte entro l'Area di ricerca non richiedono registrazione. La richiedono invece la pausa mensa ed altre pause per attività ricreative anche se effettuate all'interno dell'Area di ricerca.
Ove si rivelasse necessaria, una più puntuale regolamentazione sarà stabilita dalla Direzione sentita la RSU.

Art. 3 - Articolazione dell'orario di lavoro
In tema d'articolazione dell'orario di lavoro si definisce:
. lavoro diurno quello svolto nell'intervallo compreso fra le ore 08:00 e le ore 20.00;
. lavoro notturno quello svolto nell'intervallo compreso fra le ore 20.00 e le ore 08:00;
. lavoro festivo quello compiuto di domenica e negli altri giorni riconosciuti festivi […]

Art. 4 - Chiamata fuori orario
Per "chiamata fuori orario" s'intende una prestazione lavorativa straordinaria richiesta al dipendente in ore tali da non configurare né una protrazione né una anticipazione del normale orario di lavoro.
[…]
Le "chiamate fuori orario", ai fini della liquidazione delle quote orarie di cui al comma precedente, devono essere autorizzate dal responsabile dell'Unità operativa interessata con indicazione delle ragioni d'indifferibilità ed imprevedibilità che ne hanno determinato l'esigenza.

Art. 5 - Lavoro straordinario
Fatto salvo quanto previsto dai CCNL di appartenenza, è considerato lavoro straordinario quello svolto oltre il normale orario individuale; esso viene computato mensilmente.
Di regola il ricorso al lavoro straordinario è programmato dalla Direzione su base trimestrale, fornendo informazione preventiva alla RSU.
All'interno di questo quadro di riferimento, il lavoro straordinario sarà di regola richiesto al dipendente dal suo responsabile di gruppo/servizio, prima dell'inizio di ciascun mese.
Per esigenze imprevedibili la Direzione può fare richiesta di lavoro straordinario ai singoli dipendenti con preavviso di 24 ore, senza consultare la RSU, entro il limite massimo di 40 ore annue.
Viene data facoltà al dipendente di recuperare le ore straordinarie prestate, in accordo con il responsabile del gruppo/servizio.
[…]

Art. 6 - Lavoro notturno o festivo o di sabato
Per particolari esigenze di servizio, può essere richiesto al dipendente di prestare la sua opera, per brevi periodi, in orario notturno o festivo o di sabato nell'ambito dell'orario settimanale di riferimento.
Tale prestazione non è configurabile come turnazione avvicendata e non può essere richiesta a personale che sia contemporaneamente impegnato in essa; il limite massimo giornaliero è di 8 ore lavorative, con un tetto mensile di 5 giorni.
Le modalità di recupero delle ore prestate sono definite dal responsabile del gruppo/servizio su proposta dell'interessato.
[…]
Nel caso di impossibilità di recupero, le ore prestate si considerano, a tutti gli effetti, straordinarie come da art. 5 del presente documento.
[…]

Art. 7 - Attività in orario obbligato
[…]
Nel caso in cui l'attività sperimentale si protragga oltre l'orario normale di lavoro previsto, il personale coinvolto ha diritto al riposo compensativo d'orario da effettuarsi nel mese in corso o nel successivo, o in alternativa, in caso ne abbia diritto, al pagamento delle ore straordinarie svolte. Il Responsabile di Sessione autorizza lo straordinario.
[…]

Art. 8 - Turni
Ai fini di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti si potrà ricorrere a prestazioni programmate di lavoro in turni.
Qualora l'orario sia organizzato in turno non sarà ammessa la tolleranza di orario di cui all'art. 2.
1) Tipologie di turno
Sono previste esplicitamente le seguenti tipologie di turno:
. due turni avvicendati diurni;
. tre o quattro turni avvicendati, atti a consentire l'uso continuato sulle 24h della macchina.
Altri tipi di turni potranno essere eventualmente introdotti previo parere favorevole della RSU.
Se durante il passaggio di consegne da un turno al successivo si verifica una situazione per cui la persona in turno debba prolungare la sua presenza oltre l'orario di lavoro previsto dal turno, il tempo di permanenza è da considerarsi come un'estensione del turno e dà luogo alla maggiorazione della fascia di riferimento.
Per turni superiori alle 6 ore, il tempo utilizzato dal lavoratore per consumare il pasto non è soggetto a marcatura.
Il costo dei pasti durante lo svolgimento di turni superiori alle 6 ore è interamente a carico del Consorzio.
2) Retribuzione […]
3) Recuperi
. Nell'arco di un mese sono permesse al massimo 20 ore di lavoro in turno prestate per orario notturno e complessivamente 6 turni di tipo pomeridiano per ciascun lavoratore.
. Modalità di recupero turni in giorni feriali:
Il recupero delle ore eventualmente mancanti o eccedenti avrà luogo entro la fine del mese successivo. Eventuali modalità di recupero diverse saranno concordate fra la Direzione e la RSU.
. Modalità di recupero turni in giorni festivi e di sabato
I turni effettuati nei giorni festivi e di sabato che danno luogo ad un monte ore superiore all'orario individuale settimanale danno diritto al recupero descritto nel precedente paragrafo.
In caso di recupero il dipendente concorderà le modalità con il rispettivo responsabile di gruppo/servizio.
Se il recupero delle ore di cui sopra risulta impossibile per ragioni di servizio, le ore non recuperate verranno pagate secondo l'Art. 5 dell'Accordo.
[…]

Art. 9 - Permessi e recuperi
Il personale che ne faccia richiesta può fruire, con l'autorizzazione del responsabile del gruppo/servizio, del permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro.
I permessi concessi a tale titolo sono da considerarsi "a recupero", non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono in ogni caso superare le 12 ore mensili e le 60 ore annuali (incluso quanto previsto dal CCNL di provenienza).
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il trimestre successivo. Viene data facoltà al dipendente di convertire ore usufruite a titolo di permesso in corrispondenti ore di ferie, salvo incompatibilità con il CCNL di provenienza.
[…]

Art. 11 - Mensa
L'intervallo giornaliero per la fruizione del pasto, da rilevarsi attraverso controlli di tipo automatico, non può essere inferiore a 30 minuti e deve essere compreso tra le 12 e le 14, in con concomitanza con l'orario di apertura della mensa. Può essere scelto liberamente tranne quando sussistano specifiche esigenze di servizio.

Art. 12 - Indennità di reperibilità
Il personale da iscrivere ai turni di reperibilità sarà identificato tenendo conto della residenza e delle mansioni ricoperte all'interno del Consorzio.
L'adesione ai turni è di tipo volontario; nel caso in cui non venga raggiunto il numero di volontari necessari a coprire le esigenze di servizio la Direzione potrà inserire d'ufficio il numero necessario al completamento delle liste. L'adesione ai turni di reperibilità ha validità annuale.
[…]
Di norma, nell'arco dell'anno, il dipendente non può essere comandato ad effettuare in media più di cinque turni di reperibilità al mese con un massimo di sette per mese.
Eventuali deroghe dovranno avere carattere di eccezionalità e saranno oggetto di approvazione da parte della RSU.

Art. 13 - Consuntivo delle prestazioni
Per ciò che riguarda la chiamata fuori orario (art. 4), lavoro straordinario (art. 5), lavoro notturno, festivo o di sabato (art. 6), lavoro in turni (art. 8), reperibilità (art. 13), la Direzione fornirà alla RSU un consuntivo semestrale dettagliato delle prestazioni sopracitate effettuate da tutto il personale afferente al Consorzio, salvo diversa richiesta da parte della RSU.

Art. 14 - Sessioni sperimentali
Una sessione sperimentale si articola, di norma, su quattro giorni alla settimana per otto ore al giorno all'interno della ripartizione giornaliera dell'orario settimanale di cui all'art. 2. Sessioni sperimentali articolate diversamente sono possibili, previo accordo fra la Direzione e la RSU.
La gestione della sessione sperimentale richiede la presenza delle figure operative descritte nell'Allegato E; i relativi compensi sono indicati nell'allegato A.
Il personale incaricato di coprire le figure operative di cui all'allegato E deve ricevere un'adeguata formazione.
Ferme restando le regole generali riguardanti le sessioni sperimentali esposte nell'art. 7 e quelle riguardanti i turni esposte nell' art. 8, le condizioni di rischio e responsabilità di lavoro in turno e i criteri per le specifiche attività sperimentali (ad esempio: sessioni d'impulsi, trattamento termico della parete, collaudo d'impianti) vengono normate da appositi allegati elaborati dalla Direzione, la RSU ed il RLS devono essere informati prima dell'inizio dell'attività.

Art. 17 - Coordinatore dell'emergenza
Si prende atto che nel piano d'emergenza del Consorzio RFX è prevista la figura del Coordinatore dell'emergenza.
I compiti e le funzioni del coordinatore sono descritti nel piano di emergenza mentre il relativo compenso è indicato nell'allegato A del presente accordo

Art. 19 - Personale comandato o messo a disposizione presso il Consorzio
Il personale dell'Enea, del CNR e dell'Università degli Studi di Padova, comandato o messo a disposizione presso il Consorzio, opererà nell'ambito della struttura consortile in conformità a quanto previsto dallo statuto del Consorzio e secondo le indicazioni del Direttore.
Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 1, con comunicazione scritta effettuata nel mese di dicembre di ogni anno ciascun dipendente potrà modificare per l'anno a venire la scelta, precisando se intende:
A) Operare alle condizioni e vincoli del proprio CCNL (tenuto conto degli esistenti accordi bilaterali tra il Consorzio e gli Enti);
B) Aderire a questo accordo integrativo aziendale.
[…]
Tutto il personale, sia dipendente che comandato o messo a disposizione, indipendentemente dalla scelta A o B, ha come Rappresentanza Sindacale unica la RSU del Consorzio RFX per i rapporti sindacali con la Direzione.

Art. 23 - Squadre d'emergenza legge [dlgs] 626/94
La Direzione designa il personale qualificato e idoneamente formato per le squadre d'emergenza.
Per la disponibilità temporale si riconoscerà al momento di attivazione di tali squadre un'indennità forfetaria annuale al personale incaricato di far parte delle squadre d'emergenza.
L'importo dell'indennità relativa, sarà oggetto di contrattazione con la RSU.

Art. 24 - Congedi parentali
Al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità previste nel CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione.

Allegati
Allegato E Gestione delle sessioni sperimentali

La gestione della sessione sperimentale richiede la presenza continuata delle seguenti figure operative:
Coordinatore Scientifico [CS] (Scientific Coordinator): è il ricercatore che assieme ad un gruppo di colleghi prepara il programma scientifico della sessione. Durante la sessione segue i risultati degli esperimenti e verifica assieme al Direttore di Sessione che siano raggiunti gli obiettivi della sessione. Successivamente coordina l'analisi dei dati. Durante una sessione possono essere presenti anche Coordinatori Scientifici di programmi parassitici che seguono simultaneamente gli esperimenti.
Responsabile Scientifico di Sessione [RS] (Session Leader): è il ricercatore di fisica che ha preparato assieme ai Coordinatori Scientifici la sessione sperimentale e che durante la sessione stessa dirige l'esecuzione degli esperimenti in conformità agli obiettivi scientifici prefissati. A tal fine predispone l'impostazione dei parametri per l'esecuzione degli impulsi compilando apposite schede, le quali devono essere convalidate dall'ingegnere Responsabile Tecnico di Sessione prima dell'effettivo inserimento dei parametri. In caso di necessità richiede al Responsabile Tecnico di Sessione la temporanea sospensione delle prove per effettuare operazioni di condizionamento della camera (GDC) o eventuali interventi sugli impianti. Il Responsabile Scientifico di sessione compila inoltre il libro di bordo ("log-book”) in formato elettronico dell'attività sperimentale.
Responsabile Tecnico di Sessione [RT] (Engineer in Charge): è l'ingegnere che a inizio sessione riceve dal Responsabile Operativo l'incarico di operare l'esperimento e i documenti relativi alla sessione sperimentale corrente. Gestisce il personale in turno e presiede alle operazioni richieste dall'attività sperimentale. Convalida l'impostazione dei parametri effettuata dal Responsabile Scientifico di Sessione, nel rispetto dei limiti dichiarati negli allegati al programma della sessione sperimentale corrente. Comanda l'esecuzione dell'impulso e, a impulso ultimato, decide se continuare o sospendere la sessione corrente in base allo stato della macchina. In caso di guasto fa intervenire il personale reperibile in turno addetto agli impianti in cui si sono verificati i guasti. Egli agisce in conformità a procedure scritte, relative all'attivazione, disattivazione, ingresso nelle sale sperimentali, esecuzione di un impulso e in base alle istruzioni contenute nel "Manuale del Responsabile del Turno". Il ruolo del Responsabile Tecnico di Sessione implica margini di discrezionalità. Il personale abilitato a svolgere la mansione di Responsabile Tecnico di Sessione è nominato dalla Direzione e opportunamente formato dal Responsabile Operativo.
Tecnico del Sistema di Controllo: gestisce la strumentazione informatica usata per il controllo e l'acquisizione dati dell'esperimento. Egli esegue le procedure di attivazione/disattivazione che gli competono in base a procedure scritte e agisce in base alle informazioni contenute nel "Manuale dell'Operatore del Sistema di Controllo e Acquisizione Dati". Imposta l'avanzamento delle sequenze operative, su comando del Responsabile Tecnico di Sessione, e introduce nel sistema, tramite opportune interfacce grafiche predisposte allo scopo, i parametri dell'esperimento che gli sono consegnati mediante moduli scritti dal Responsabile Tecnico di Sessione.
Tecnico delle Alimentazione Elettriche: gestisce il sistema di alimentazioni elettriche di RFX. Durante le sessioni sperimentali risiede in sala controllo. Egli esegue le sequenze di attivazione e disattivazione sugli impianti di competenza in base a procedure scritte.
Le seguenti figure operative sono invece presenti nelle procedure attivazione/disattivazione e su chiamata del Responsabile Tecnico di Sessione:
- Incaricato per l'Accesso in Sicurezza nelle Sale Sperimentali [IAS]: effettua le procedure di chiusura e apertura delle sale sperimentali. Provvede all'uscita e/o all'accesso in sicurezza della persone dalle stesse, in base a procedure scritte approvate dal Responsabile Operativo. E' responsabile personalmente del rispetto di quanto previsto dalle procedure. L'Incaricato per l'Accesso in Sicurezza delle Sale Sperimentali è opportunamente formato e la lista delle persone abilitate al ruolo viene stabilita dalla Direzione in accordo con la RSU, scegliendo fra i tecnici dei servizi tecnici denominati ST. Opera soltanto durante le sessioni di impulsi e sulla base di procedure scritte che gli vengono consegnate dal Responsabile di Tecnico di Sessione. Eventuali modifiche alle procedure ricevute dovranno essere annotate in apposito spazio e firmate dal Responsabile Tecnico di Sessione.
- Tecnico della macchina: effettua l'attivazione e la disattivazione della macchina e interviene su chiamata del RT in caso di necessità nell'area di competenza.
- Tecnico delle diagnostiche: effettua l'attivazione e la disattivazione delle diagnostiche e interviene su chiamata del RT in caso di necessità nell'area di competenza.
Il personale incaricato dei vari ruoli operativi dovrà essere opportunamente formato.