Categoria: Normativa regionale
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Regione Liguria
Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2015, n. 526
Approvazione accordo quadro tra Regione Liguria- Direzione Marittima Liguria- Autorità Portuale Genova Savona La Spezia - SMAF-ASL1-ASL2-ASL3-ASL5-INAIL-DTL-VVF-CGIL-CISL-UIL per iniziative di sicurezza sul lavoro nei porti liguri
B.U.R. 6 maggio 2015, n. 18

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), integrato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATO che la lotta agli infortuni e alle malattie professionali è impegno comune di tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche, a livello nazionale e regionale, da perseguire nel pieno rispetto delle strategie comunitarie in materia, con l’obiettivo dì ridurne il numero e la gravità;
ATTESO che ima governance delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro può consentire alle amministrazioni pubbliche di individuare e condividere con le parti sociali indirizzi di attività e vigilanza uniformi mediante un’azione efficace di coordinamento delle attività di prevenzione, evitando la sovrapposizione e la duplicazione degli interventi dei soggetti istituzionalmente a ciò deputati, nel pieno rispetto dei ruoli delle funzioni e delle competenze ex lege in materia esercitate da ciascun attore;
PRESO ATTO che, a livello locale, l’obiettivo di rendere efficace l’azione pubblica per il contrasto e la prevenzione del fenomeno infortunistico e dei danni alla salute è affidata, tra gli altri, ai Comitati Regionali di Coordinamento, disciplinati dall’articolo 7, D.Lgs. n. 81/2008 e dal DPCM 21 dicembre 2007, coordinati dalle Regioni e dalle Province Autonome;
PRESO altresì ATTO che nei Comitati regionali di Coordinamento di cui sopra è garantita la partecipazione rappresentativa delle istituzioni, degli enti e degli istituti competenti in materia di salute e sicurezza e quella delle parti sociali, come momento di condivisione e monitoraggio delle azioni strategiche nei singoli tenitori regionali, mediante la predisposizione di protocolli d’intesa tra le pubbliche amministrazioni al fine di rendere più efficace l'attività di indirizzo, prevenzione e controllo degli enti a ciò preposti;
CONSIDERATO che i porti rappresentano uno dei settori prioritari di intervento per le attività di prevenzione in tema di salute sicurezza sui luoghi di lavoro e che il settore portuale ligure è stato già destinatario di azioni coordinate di prevenzione previste in precedenti Protocolli d’intesa a Genova e La Spezia che hanno dato esiti positivi, riscontrabili nel marcato decremento degli indici infortunistici di incidenza e gravità;
CONSIDERATO quindi utile proseguire questa collaborazione tra le parti e riproporre non solo iniziative e prassi già consolidate, per dare continuità alle azioni già avviate, ma estendere in modo sistemico le iniziative di cui trattasi a fatti i porti liguri
RITENUTO quindi opportuno definire un Accordo Quadro tra Regione Liguria, Direzione Marittima della Liguria, Autorità Portuale di Genova, Autorità Portuale di Savona. Autorità Portuale della Spezia- Ufficio regionale sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF)- ASL1 Imperiese- ASL2 Savonese- ASL3 Genovese- ASL5 Spezzino - INAIL Direzione regionale- Direzione Territoriale del Lavoro- Direzione regionale dei Vigili del fuoco- CGIL-CISL-UIL, per la realizzazione di azioni integrate e sinergiche tra gli enti nell’ambito dei porti liguri, per la risoluzione delle maggiori criticità di rischio e garantire al meglio condizioni di salute e sicurezza sul lavoro:
CONSIDERATO altresì la possibilità di estendere la sottoscrizione del presente Accorso Quadro anche alle parti datoriali che ne facciano richiesta al fine di accrescere la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori;
DATO ATTO che la sottoscrizione dell’allegato Protocollo non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio della regione, in quanto le risorse destinate per la realizzazione di azioni formative per i lavoratori di sono assegnate a tale scopo alla Regione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 81/08;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione da parte della Giunta regionale dell’Accordo Quadro di cui trattasi, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO di dare mandato al Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi sociale di sottoscrivere l’Accordo Quadro con le modalità previste dall’art. 15 c. 2 bis L. 241/90
SU proposta del Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini, Claudio Montaldo

DELIBERA


1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’Accordo Quadro tra Regione Liguria, Direzione Marittima della Liguria, Autorità Portuale di Genova, Autorità Portuale di Savona, Autorità’ Portuale della Spezia- Ufficio regionale sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF)- ASL1 Imperiese- ASL2 Savonese- ASL3 Genovese- ASL5 Spezzino - INAIL Direzione regionale- Direzione Territoriale del Lavoro- Direzione regionale dei Vigili del fuoco- CGIL-CISL-UIL, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede la realizzazione di azioni integrate e sinergiche tra gli enti nell’ambito dei porti liguri, per la risoluzione delle maggiori criticità di rischio e garantire al meglio condizioni di salute e sicurezza sul lavoro;
2. di dare atto che la sottoscrizione dell’allegato Protocollo non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio della regione, in quanto le risorse destinate per la realizzazione di azioni formative per i lavoratori sono assegnate a tale scopo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 81/08;
3. di dare mandato ai Direttore Generate del Dipartimento Salute e Servizi sociale di sottoscrivere l’Accordo Quadro con le modalità previste dall’art. 15 c. 2 bis L. 241/90.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.


ACCORDO QUADRO IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA NEI PORTI LIGURI


PREMESSO CHE

o La lotta agli infortuni e alle malattie professionali è impegno comune di tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche, a livello nazionale e regionale, da perseguire nel pieno rispetto delle strategie comunitarie in materia, con l’obiettivo di ridurne il numero e la gravità;
o una governance delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro può consentire alle amministrazioni pubbliche di individuare e condividere con le parti sociali indirizzi di attività e vigilanza uniformi mediante un’azione efficace di coordinamento delle attività di prevenzione, evitando la sovrapposizione e la duplicazione degli interventi dei soggetti istituzionalmente a ciò deputati, nel pieno rispetto dei ruoli delle funzioni e delle competenze ex lege in materia esercitate da ciascun attore;
o l'obiettivo, di rendere maggiormente efficace l'azione pubblica per il miglioramento dei livelli di tutela dei lavoratori, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, si è concretizzata nelle apposite sedi di confronto, nazionali e territoriali, tra i soggetti pubblici chiamati ad elaborare le politiche e programmare le azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
o a livello locale l’attuazione pratica di tale obiettivo è affidata, fra gli altri, ai Comitati Regionali di Coordinamento, disciplinati dall’articolo 7, D.Lgs. n. 81/2008 e dal DPCM 21 dicembre 2007, coordinati dalle Regioni e dalle Province Autonome, nei quali è garantita la partecipazione rappresentativa delle istituzioni, degli enti e degli istituti competenti in materia di salute e sicurezza e quella delle parti sociali, come momento di condivisione e monitoraggio delle azioni strategiche nei singoli territori regionali, compreso il sostegno ai programmi condivisi con le parti sociali, mediante la predisposizione di protocolli d’intesa tra le pubbliche amministrazioni;
o Il Comitato regionale di coordinamento della Liguria, considerata la forte valenza economica e sociale dei porti nella realtà territoriale ligure, partendo dagli esiti positivi e consolidati dei vigenti Protocolli Prefettizi di Genova e La Spezia, ha ritenuto di dare mandato per la definizione di un Accordo quadro tra i diversi attori del sistema portuale e le parti sociali;
Tenuto altresì conto delle attività svolte dai Comitati di Igiene e Sicurezza portuali, istituiti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 272/99, che formulano nello specifico proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro.
Tale Accordo, nel rispetto dei ruoli, delle funzioni e delle competenze ex lege in materia esercitate dalle varie Amministrazioni pubbliche coinvolte, intende:
 individuare linee di intervento comuni a livello regionale utili a programmare attività omogenee nei quattro porti commerciali liguri per la risoluzione delle criticità di rischio nel settore portuale;
 realizzare il necessario coordinamento tra la disciplina dettata dal D.Lgs 81/2008 e la normativa di cui al D.L.gs 272/99 per le operazioni e servizi portuali nonché per le manutenzioni, riparazioni e trasformazioni di navi, ed al D.L.gs n. 271/99, per il lavoro a bordo, fermo restando, per tale ultima fattispecie, la necessità di un'armonizzazione normativa delle discipline applicabili, anche alla luce della Convenzione ILO-MLC 2006, come ratificata dalla legge n. 113/2013 entrata in vigore lo scorso 19 novembre 2014.

TUTTO CIO' PREMESSO

Sulla base delle esperienze in atto e degli indirizzi del nuovo Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 (in corso di predisposizione), e tenuto conio delle strategie di prevenzione dell’INAIL 2013-2017 sono state concordemente individuate alcune aree di intervento relative al settore del lavoro marittimo/portuale in ordine all’interesse generale e alla fattibilità delle azioni stesse ed in continuità e costante rinforzo alle iniziative già avviate.

TRA

Regione Liguria, Direzione Marittima regionale, Autorità portuale di Genova, Autorità portuale di Savona, Autorità portuale della Spezia, Ufficio regionale sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF)- ASL1 Imperiese- ASL2 Savonese- ÀSL3 Genovese- ASL5 Spezzino- INAIL Direzione regionale- Direzione Territoriale del Lavoro- Direzione regionale dei Vigili del fuoco- CGIL- CISL-UIL

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Finalità)

1. Con il presente Accordo Quadro le parti firmatarie, nella piena distinzione dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità in capo a ciascun soggetto, concordano di avviare una comune collaborazione a sostegno di azioni dirette a promuovere la cultura della prevenzione e garantire la più ampia tutela della salute e sicurezza del lavoro nell'ambito dei porti liguri, con l’obiettivo di:
a) avviare iniziative rispondenti alle comuni esigenze, definite sulla base dei bisogni e delle peculiarità dei territori portuali di riferimento, attraverso l'individuazione sia dei settori lavorativi ritenuti a maggior rischio di incidenza Infortunistica, sia delle tipologie di rischio e quindi del target verso cui indirizzare l'attività di prevenzione, anche sulla base di quanto indicato nei Piani Nazionale e Regionale di Prevenzione 2014-2018 e delle strategie di prevenzione dell'INAIL 2013-2017;
b) consolidare gli scambi informativi tra i diversi Enti relativamente agli infortuni e alle malattie professionali, mettere a sistema le rilevazioni dei rischi e danni da lavoro, prevedere una reportistica periodica contenente dati e informazioni sull'andamento infortunistico e della patologie da lavoro;
c) avviare percorsi sperimentali ed innovativi sui temi della responsabilità sociale d'impresa per quanto attiene ¡1 tema della salute e sicurezza del lavoro, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal Piano Nazionale e Regionale di Prevenzione 2014-2018 e dalle strategie di prevenzione dell'INAIL 2013-2017, tenuto altresì conto delle iniziative già avviate in materia;
d) garantire le più idonee modalità di comunicazione sulle attività realizzate e sui risultati ottenuti, tramite seminari e materiale informativo;
e) valorizzare tutte le buone prassi esistenti in materia, promuovendo la loro conoscenza e la loro attuazione negli specifici ambiti lavorativi, in particolare per quanto riguarda il settore del lavoro portuale, si ritiene di individuare quale riferimento principale le linee guida internazionali definite dal codice ILO sulla salute e sicurezza nel porti, anche ai fini della definizione dei contenuti didattici per la formazione e per ¡a programmazione delle azioni di prevenzione.
2. Le finalità e gli obiettivi specifici di cui al comma 1, nell’ambito della ricerca delle più ampie sinergie, vengono perseguiti e attuati prevedendo altresì la partecipazione di altri Enti e soggetti interessati, previa intesa tra le parti firmatarie del presente accordo.

Articolo 2
(Ambiti di Intervento)

Nel dare attuazione alle finalità di cui sopra, le Parti firmatarie si impegnano, ognuno nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, a definire ed attuare nell'ambito dei porti liguri un programma di azioni, anche a carattere sperimentale, in particolare:

1. attività informativa/formativa, di sensibilizzazione e dì aggiornamento destinata a tutti i lavoratori dei diversi settori portuali ed ai datori di lavoro, agli operatori degli enti che operano in ambito portuale, quale strumento imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione.
a) Lavoratori, RLS e RLSS
Estendere a tutti i porti liguri l’avvio in modo sistemico di attività formativa aggiuntiva destinata a tutti i lavoratori, in particolare rivolta ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito.
Censire i percorsi già consolidati, definire standard e contenuti formativi omogenei, coinvolgendo nella realizzazione dei percorsi formativi anche le parti sociali e tutti i soggetti interessati al fine di evitare sovrapposizioni di iniziative.
b) Informazione istituzionale tra Enti
Avviare un’azione informativa congiunta destinata ad operatori degli Organi di Vigilanza e di Enti diversi che esplicano la loro attività in ambito portuale, al fine di agevolare la conoscenza e l’uniformità delle modalità di lavoro, tramite la raccolta preventiva di tutti i riferimenti normativi in capo ai diversi Enti, nonché l’interpretazione comune delle nonne, anche attraverso l’adozione di buone prassi, riguardanti ad esempio:
• Aggiornamenti da parte delle Capitanerie sulla convenzione ILO- MLC 2006
• Aggiornamenti sugli infortuni da parte delle AA.SS.LL. e di INAIL, anche attraverso il consolidamento dei flussi comunicativi già attivati con il Sistema di Sorveglianza permanente degli infortuni mortali in Liguria (INAIL/REGIONE/SS.CC.PSAL) che consentano, nel rispetto del segreto d’ufficio, l’acquisizione delle informazioni necessari al riconoscimento delle prestazioni INAIL, in particolare nel caso di infortuni gravi e mortali. Scambio di informazioni sulle reciproche modalità operative e contenuti ispettivi
• Aggiornamenti/informativa sulla normativa specifica e sulle modalità di espletamento dei servizi da parte di tutti gli Enti sottoscrittori dell’accordo.
c) Datori di lavoro
Fornire un supporto ai datori di lavoro per gestire al meglio l’informazione necessaria da dare ai propri lavoratori sui rischi lavorativi, attraverso linee guida, scambio di buone prassi e promozione di progetti di responsabilità sociale (vedi esperienza L.S.C.T. a La Spezia).

2. Predisposizione materiali informativi
Realizzare e/o aggiornare materiali informativi destinati ai lavoratori e datori di lavoro, eventualmente mutuati da prodotti già realizzati in altre realtà, per le operazioni portuali e per le riparazioni navali, laddove possibile tradotti e adattati per raggiungere anche i lavoratori stranieri.

3. Progetti mirati di vigilanza integrata
Avvio di attività di vigilanza integrata tra i diversi Enti ispettivi, insieme anche alle Autorità portuali, nell’ambito degli organismi territoriali di cui al DPCM 21/12/2007 in un’ottica di miglioramento della qualità e della omogeneità delle attività di vigilanza, attraverso la condivisione di metodologie di controllo orientate alle priorità, per garantire una prevenzione efficace dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, in particolare di quelli derivanti dalle interferenze tra diverse attività e la verifica della regolarità del lavoro, anche in ambito previdenziale e assicurativo, garantendo, al tempo stesso, certezza e trasparenza dell’azione pubblica.

4. Messa a sistema delle disposizioni adottate nelle singole realtà portuali
Raccolta delle ordinanze e dei regolamenti maggiormente rilevanti in materia di salute e sicurezza adottati dalle singole Autorità Portuali nelle singole aree portuali al fine di imo scambio di informazioni ed esperienze, utile per eventuali adeguamenti/adozioni delle stesse nello spirito di uniformare, per quanto possibile, i comportamenti e l’applicazione normativa nei porti liguri.

5. Rilevazione dati infortunistici nelle attività portuali e delle riparazioni navali 
Nel Piano di settore del Piano Regionale Prevenzione Infoltirai nel lavoro portuale è già prevista un’attività di rilevazione dati infortunistici tesa a! miglioramento della sicurezze del lavoro nei poni liguri, come azione condivisa delia comunità portuale, attraverso iniziative specifiche sui rischi più gravi e verso le aziende con indici maggiori di gravità e incidenza.
Tenuto conto delle rilevazioni dei dati infortunistici effettuate dalle S.C. PSAL nelle attività portuali, mediante la raccolta diretta dalle aziende che prestano attività lavorativa e di quelle sugli infortuni svolte anche dalle Autorità Portuali e da MAIL, ciascuna con finalità diverse, si ritiene opportuno avviare un confronto per interfacciare le diverse rilevazioni di cui trattasi per avere un dato finale più articolato e confrontabile.

6. Protocollo Unico per la Gestione delle emergenze sanitarie
L’esigenza, nata dalla gestione delle emergenze di carattere sanitario quali Ebola, presuppone un’attività di collaborazione e protocolli di intervento tra USMAF, Autorità Portuali, Capitanerie di Porto, ASL, Vigili del fuoco. Già operante in tal senso un protocollo regionale per tutte le aree portuali in materia.
Al fine di garantire la massima sicurezza dei lavoratori e dei cittadini contro la diffusione di malattie infettive, così come previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale, si ribadisce l’importanza di verificare che i Piani di Emergenza dei terminal adibiti al transito passeggeri (settori crociere e traghetti) riportino indicazioni puntuali su come la parte datoriale intenda organizzare le aree ed i percorsi del canale sanitario, spazi in cui persone potenzialmente infette possono essere sottoposte a visita e/o ad isolamento senza entrare in contatto con altri passeggeri in transito. L’identificazione di canali sanitari, in analogia con quanto già previsto in alcuni aeroporti destinati alle emergenze sanitarie, consente di individuare casi sospetti di malattia e di rispondere con efficacia alle raccomandazioni dell’OMS (RSI in vigore dal 15 giugno 2007 - all. 1 sez. B).

7. Protocolli per gestione delle emergenze - accesso mezzi di soccorso
Gestire le emergenze a seguito di infortuni, soprattutto se in ambienti ristretti e/o confinati e pianificazione e collaborazione tra gli Enti relativamente all’accesso dei mezzi di soccorso a terra.
Nei porti liguri sono state già approntate procedure per l’accesso dei mezzi soccorso con il coinvolgimento del Servizio 118, dei VV.F, e dei soggetti interessati, e tale esperienza è opportuno che venga continuamente aggiornata con l’evoluzione delle aree portuali.
Realizzare opuscoli informativi sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi e portuali, anche sull’esempio dell’opuscolo “Guida per una navigazione sicura e per la gestione delle emergenze” redatto in collaborazione tra INAIL, C.P. e ASS di Trieste.

8. Visite Commissione territoriale a bordo
La Convenzione ILO- MLC del 2006, che introduce requisiti standard minimi di sicurezza e salute dei lavoratori a bordo di navi mercantili, validi per tutti gli stati è stata recepita dallo Stato Italiano con la legge n. 113/2013, entrata in vigore lo scorso 19 novembre 2014. Data l’evidente sovrapposizione di tale fonte normativa sulle precedenti discipline applicabili al lavoro marittimo, in particolare il Regio Decreto 1045/39 e il D.Lgs. 271/99, si è in attesa della definizione delle iniziative attualmente in corso presso i competenti Ministeri, volte ad introdurre un’armonizzazione di tali discipline attraverso appositi provvedimenti normativi di rango primario o secondario che, di fatto potrebbero anche portare all’espressa abrogazione delle discipline previgenti.
Le parti firmatarie demandano alla Regione Liguria di promuovere, nelle sedi competenti, le opportune iniziative affinché tali provvedimenti di armonizzazione possano anche passare al vaglio della Conferenza permanente Stato-Regioni.
Ad oggi nei porti, in mancanza di nonne abrogative espresse, continuano ad applicarsi, in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili, tutte e tre le diverse discipline sopra citate (la MLC2006, il D.Lgs. 271/99 ed il R.D. 1045/39) con evidenti duplicazioni di interventi da parte delle Istituzioni coinvolte e disagi a carico dell’utenza.
L’evoluzione normativa di cui trattasi potrà essere oggetto di un percorso formativo per il personale degli altri Enti interessati nell’ambito dei percorsi di informazione che si andranno a definire.

9. Percorsi di responsabilità sociale in tema di salute e sicurezza del lavoro
In risposta ad uno degli obiettivi del nuovo Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, a prosecuzione delle iniziative già avviate a livello regionale con l’istituzione del Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili e della collaborazione in atto tra Regione, INAIL e l’Autorità Portuale di Genova, si ritiene di promuovere un progetto trasversale sulla responsabilità sociale di impresa (RSI), che veda il coinvolgimento diretto delle imprese operanti nei porti.
L’obiettivo è quello di realizzare percorsi sostenibili e responsabili sui temi della salute e sicurezza del lavoro, al di là degli obblighi di legge, con il contributo ed il supporto degli Enti ricompresi nel gruppo di lavoro e delle parti sociali.
L’adozione di sistemi della gestione della sicurezza, la formazione dei lavoratori, la collaborazione nella raccolta dei dati infortunistici, il benessere sui luoghi di lavoro sono solo alcuni dei temi che possono essere ricompresi e sviluppati in un progetto di RSI.

Articolo 3
(Modalità attuative)

Le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio del Programma di cui all'articolo 2, sono svolte da un Gruppo di lavoro istituito tra gli Enti istituzionali firmatari, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo.
Il Gruppo di lavoro, che di nonna si riunisce con cadenza semestrale, ha, in particolare, il compito di raccogliere le proposte progettuale da parte di tutti i soggetti firmatari e proporre i progetti operativi, le modalità di gestione delle iniziative e le eventuali risorse occorrenti.
I progetti, così individuati, ed i successivi esiti sono condivisi in ambito del Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/2008.
Le iniziative svolte sulla base del presente Accordo, che comportino la previsione di risorse specifiche, saranno definite in specifici atti convenzionali, sottoscritti dalle parti.
Nelle iniziative svolte sulla base del presente Accordo, le parti firmatarie potranno concordare il coinvolgimento di altri soggetti, anche in previsione di una loro compartecipazione finanziaria.
Le modalità di collaborazione previste nel presente Accordo hanno una valenza meramente interna tra le parti firmatarie e non danno luogo ad alcuna forma di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile per le attività svolta da ciascuna parte direttamente o mediante propri Uffici/Enti strumentali.
In ogni caso le parti firmatarie si impegnano reciprocamente alla manleva in ordine a qualsiasi responsabilità per eventuali darmi, diretti e indiretti, materiali e immateriali, subiti da qualunque soggetto pubblico o privato, derivanti dallo svolgimento delle iniziative e dai progetti realizzati in attuazione del presente Accordo ed in rapporto causale con le attività e gli adempimenti da ciascuna effettuati sia direttamente che mediante propri Uffici/Enti strumentali.
Nell’ambito delle modalità di condivisione ed analisi dei dati e delle informazioni relative ad imprese, infortuni e patologie connesse al lavoro, gli enti firmatari possono trattare i dati solo in conformità alla normativa di settore, impegnandosi reciprocamente a manlevare gli altri Enti firmatari da ogni responsabilità derivante da trattamenti non conformi.

Articolo 4
(Risorse finanziarie)

Le parti fumatane concorrono all’attuazione del Programma del presente Accordo nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, ovvero, laddove si tratti dell’onere economico di progetti e iniziative specifiche, gli Enti che ne esercitano le funzioni vi concorrono nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili a bilancio e nella misura discrezionalmente determinata.
La Regione Liguria, per la realizzazione dei percorsi formativi di cui al precedente art. 2, punto 1 lettera a), destina quota parte delle risorse assegnate e che saranno trasferite dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per l’anno 2010 ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 81/2008.

Articolo 5
(Durata)

Il presente Accordo, salvo mutamenti delle normative vigenti, ha validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione.