Tipologia: Accordo
Data firma: 11 giugno 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Incold/Assindustria e RSU/Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Incold Rovigo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Premio di risultato
Art. 2 Indice individuale di partecipazione
Art. 3 Articolazioni d'orario
Art. 4 Effetti
Art. 5 Lavoratori temporanei
Art. 6 Servizio Mensa
Art. 7 Clausola di salvaguardia
Art. 8 Decorrenza e durata
Art. 9 Clausola finale
Titolo II - Altre disposizioni
Relazioni industriali
Ambiente e sicurezza

Accordo

Tra l'Incold spa […], assistita dall'Assindustria di Rovigo […] e la RSU dell'Incold spa […], assistita da Fim-Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil […], oggi, 11 giugno 2004, viene stipulato il presente Accordo
Lo stesso rappresenta la concorde realizzazione, nell'ambito degli istituti contrattuali di loro pertinenza, dei precetti contenuti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 nonché ai sensi dell'art. 9 disc. Gen. Sez. III del CCNL 7 maggio 2003.

Premesso:
• Che le parti hanno convenuto di istituire mediante accordo sindacale siglato in data 14.09.2000 un premio di risultato;
• Che in detto accordo era stata istituita una clausola di salvaguardia (art. 16) che prevedeva una verifica dell'andamento del premio di risultato in occasione della sua prima applicazione, trattandosi di azienda di recente costituzione;
• Che successivamente in data 05.10.2001 le parti hanno ritenuto sussistenti le condizioni per modificare, in parte, l'accordo sottoscritto in data 14.09.2000, anche in considerazione delle mutate condizioni che hanno caratterizzato negativamente il mercato globale;
• Che le parti constatata la validità del sistema di determinazione assunto a misurazione del risultato aziendale, intendono rinnovare l'accordo integrativo aziendale per un ulteriore quadriennio;
tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:
1) […]
2) Nell'arco della vigenza del presente accordo le parti non potranno avanzare nessun'altra pretesa che, direttamente o indirettamente, comporti integrazione, variazione o altra modifica all'intesa oggi raggiunta.

Art. 6 Servizio Mensa
Viene costituito, a favore dei dipendenti dello stabilimento Incold spa, un servizio mensa interno.
[…]
Il servizio mensa sarà attivato con decorrenza 14.06.2004.
Per gli operai turnisti in alternativa al servizio mensa viene fornito un cestino.

Art. 9 Clausola finale
Per gli istituti che non sono oggetto del presente accordo continueranno a trovare applicazione le intese già in vigore.

Titolo II - Altre disposizioni
Relazioni industriali

Le parti convengono sulla necessità di migliorare il sistema di Relazioni Industriali esistente, al fine di permettere una maggiore conoscenza delle reciproche istanze e delle problematiche generali della produzione del mercato.
Si è ritenuto pertanto di stabilire momenti di confronto fra Direzione Aziendale RSU, per l'analisi della situazione sia congiunturale che di trend e per l'individuazione delle opportune azioni da attivare per il superamento delle difficoltà che dovessero emergere.
Saranno previsti incontri annuali con le RSU per esaminare eventuali problematiche in ordine all'inquadramento del personale e valutare prospettive di inserimento di personale femminile.

Ambiente e sicurezza
Le parti confermano l'intenzione di applicare integralmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia di origine legislativa che interconfederale.
La collaborazione fra Direzione Aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà più ampia possibile, nel rispetto dei compiti attribuiti dalla legge.
Anche per l'aspetto formativo, saranno attivate iniziative corsuali utilizzando anche i modelli organizzativi che saranno predisposti dagli Organismi Paritetici previsti dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995.