Regione Sicilia
Decreto 9 aprile 2015.
Linee guida per l’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di REACH e CLP e norme correlate.
G.U.R.S. 30 aprile 2015, n. 18

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 – legge di depenalizzazione;
Visto il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 “Norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - legge di depenalizzazione”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 7, c. 1, lett. c) (“Funzioni delegate alle regioni”) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che delega alle regioni le funzioni amministrative in materia di produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
Visto il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva n. 1999/45/CE e che abroga il regolamento CEE n. 793/93 del Consiglio e il regolamento CE n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva n. 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione nn. 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE;
Visto il decreto del Ministero della salute 22 novembre 2007, recante “Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art. 5-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il REACH ed in particolare il paragrafo 3 dell’all. I;
Visto il regolamento CE n. 1272/2008 CLP (classification, labelling and packaging of substances and mixtures) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006 ( REACH );
Visto l’Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province autonome del 29 ottobre 2009, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
Visto il regolamento UE n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 “Prescrizioni per la compilazione delle Schede dati di sicurezza” che modifica il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
Visto il decreto dell’Assessore per la salute della Regione siciliana n. 1374/11 del 22 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34, parte I, del 12 agosto 2011, per il recepimento dell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 29 ottobre 2009, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che all’art. 2 individua l’autorità competente regionale;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, concernente la disciplina sanzionatoria per le violazioni alle disposizioni del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH);
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, concernente la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) che modifica ed abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento CE n. 1907/2006;
Visto, in particolare, il punto h) dell’all. 1 al decreto dell’Assessore per la salute della Regione siciliana n. 1374/11 del 22 luglio 2011 con cui l’autorità competente regionale per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), individua gli uffici competenti per le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni a seguito di violazioni commesse sul territorio regionale e derivanti dalla mancata applicazione del regolamento “ REACH “ e s.m.i.;
Visto il DDG n. 720 del 5 maggio 2014, concernente la costituzione di un “Gruppo di lavoro” di cui all’art. 4 del D.A. n. 1659/13 del 6 settembre 2013, decreto sanzioni amministrative in materia di REACH e CLP;
Considerato che ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 e dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste;
Ritenuto di dover fornire, al fine di garantire trasparenza ed omogeneità nell’irrogazione delle sanzioni, delle linee guida al “Gruppo di lavoro” riguardanti i compiti e le funzioni nonché indicazioni per la determinazione dell’entità della sanzione;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le “Linee guida per l’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di REACH e CLP e norme correlate” allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante (Allegato 1).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I. Palermo, 9 aprile 2015.

TOZZO


ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI REACH - CLP E NORME CORRELATE

Introduzione

Il presente documento fornisce le linee guida per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.lgs. n. 133/2009 e dal D.lgs. n. 186/2011 per le violazioni dei regolamenti REACH e CLP riguardanti rispettivamente la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche” e “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento CE n. 1907/2006” e per le violazioni amministrative al D.lgs. n. 52/1997 e ss.mm.ii. sulla “Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose” ed al D.lgs. n. 65/2003 e ss.mm.ii. sulla “Attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi” nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. “Modifiche al sistema penale”.
Le linee guida sono finalizzate a garantire la procedura sanzionatoria nel suo complesso e, in particolare, gli adempimenti contestuali e successivi ai verbali di illecito amministrativo redatti dagli organi di vigilanza preposti individuati dalle norme vigenti (Carabinieri NOE e NAS, Ufficio dogane, Ispettori REACH), con competenze regionali e statali, in materia di sostanze e miscele chimiche pericolose e non pericolose, nonché di articoli.
Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie viene istruito dal “Gruppo di lavoro” costituito per l’esame del rapporto previsto dall’art. 17 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., in conformità alle disposizioni contenute nei decreti legislativi sanzionatori sopra menzionati, e per l’esame di documenti e memorie difensive ai sensi dell’art. 18 della stessa legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

Art. 1
Composizione - Funzioni - Compiti del “Gruppo di lavoro”

Con D.D.G. n. 720/2014 del 5 maggio 2014 é stato istituito il “Gruppo di lavoro” per l’espletamento delle funzioni concernenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nella materia specifica.
Il “Gruppo di lavoro” opera in conformità agli indirizzi operativi, alle procedure, alle modalità ed ai termini stabiliti nel presente documento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.
Il “Gruppo di lavoro” ha i seguenti compiti:
a. registrazione, in ordine cronologico di arrivo, dei verbali di illecito amministrativo redatti dagli organi accertatori preposti, e formazione del relativo fascicolo;
b. esame degli atti pervenuti;
c. valutazione di eventuali memorie difensive e documentazione prodotta e audizione degli interessati, laddove questi ne abbiano fatto richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione;
d. gestione della fase istruttoria con predisposizione della proposta di ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione o della proposta di ordinanza di archiviazione degli atti, da inoltrare all’autorità competente regionale ReACH (A.C.R.) per il prosieguo di competenza;
e. tenuta delle registrazioni in ordine cronologico, delle ordinanze-ingiunzione, con monitoraggio dell’avvenuto pagamento della somma ingiunta nei termini di legge, nonché delle ordinanze di archiviazione emesse.
Il caricamento dei dati per la costituzione del registro informatico viene eseguito dalla segreteria del “Gruppo di lavoro", mentre il monitoraggio dell’avvenuto pagamento dovrà essere curato dal competente servizio del D.A.S.O.E., che curerà anche la difesa dell’eventuale contenzioso in collaborazione con il competente ufficio legale dell’Assessorato della salute.

Art. 2
Il verbale di illecito amministrativo redatto dagli organi preposti

Il verbale di illecito amministrativo è un atto pubblico redatto dall’organo di controllo preposto, dal quale prende l’avvio il procedimento sanzionatorio. Il verbale, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dello stesso dall’agente accertatore che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che l’agente accertatore attesta siano avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Il verbale deve contenere di regola gli elementi di seguito indicati:
a. ente e struttura di appartenenza dell’organo accertatore;
b. nome e qualifica del verbalizzante e sottoscrizione;
c. data e luogo dell’accertamento della violazione/verbale di sopralluogo;
d. fatto commesso e norme violate;
e. generalità complete del trasgressore e dell’eventuale obbligato in solido, avendo cura di specificare il rapporto che giustifica il nesso di solidarietà;
f. limite minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista per la norma violata, in ordine all’art. 19, D.lgs. n. 133/2009 ed all’art. 14, D.lgs. n. 186/2011;
g. autorità cui gli interessati possono fare pervenire scritti difensivi e documenti e possono richiedere l’audizione personale e termini di scadenza per l’esercizio di tale facoltà.
L’omessa indicazione di uno degli elementi di cui ai punti precedenti dalla lettera a) alla lettera g) determina la nullità del verbale con conseguente archiviazione degli atti.
Tuttavia non può considerarsi causa di nullità del verbale la presenza di meri errori materiali o la mancanza o erronea indicazione del luogo o l’omessa o erronea indicazione della data dell’infrazione, quando a questi dati sia possibile comunque risalire con la normale diligenza e la capacità dell’uomo medio e non vengono meno i diritti di difesa.

Art. 3
Contestazione e notifica del verbale

La contestazione e la notifica del verbale di illecito amministrativo da parte degli organi accertatori al trasgressore ed all’eventuale obbligato in solido consiste nella comunicazione della violazione e della relativa sanzione, con indicazione del limite minimo e massimo, nonché del riferimento a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.
Il trasgressore è colui il quale pone in essere una condotta difforme agli adempimenti previsti dai regolamenti REACH, CLP e norme correlate o colui che omette di ottemperare alle disposizioni stesse, pur essendovi giuridicamente tenuto.
La responsabilità a titolo di obbligato in solido, limitatamente ai casi tassativamente previsti dall’art. 6 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., va di norma indicata nei verbali e completata dal recapito di posta elettronica certificata (PEC), fatti salvi eventuali elementi conoscitivi sopravvenuti.
Il verbale di accertamento di violazioni amministrative, quando possibile, deve essere contestato immediatamente, a cura degli organi accertatori, tanto al trasgressore quanto all’obbligato in solido.
La contestazione diretta costituisce regola generale, cui potrà derogarsi nei casi di comprovata impossibilità da indicare nel verbale di illecito amministrativo.
Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione ed i precisi riferimenti di accertamento devono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni (o trecentosessanta giorni in caso di residenti all’estero) dalla conclusione delle operazioni di accertamento.
La notifica può essere eseguita direttamente dall’organo accertatore nelle forme di legge previste. Si osservano, in ogni caso, le disposizioni dell’art. 14 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.
Nei casi di notifica a mezzo posta, il computo dei termini prescritti decorre dalla consegna del plico al competente servizio postale attestato dal timbro di ricevuta.
Nel computo dei termini vige la regola secondo cui •il dies a quo non si computa nel termine, mentre si computa il dies ad quem. Nel caso di scadenza del termine in giorno festivo, la scadenza è prorogata al giorno seguente non festivo.
La mancata notifica nei termini prescritti determina l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, dovuta per la violazione, per la persona nei confronti della quale è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 4
Comunicazione di avvio del procedimento - Memorie difensive

La contestazione o la notifica del verbale di illecito amministrativo consente ai soggetti interessati di avere conoscenza dell'avvio del procedimento sanzionatorio e di parteciparvi, mediante l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 18 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., e pertanto equivale a comunicazione di avvio del procedimento.
Il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono infatti fare pervenire, ex art. 18 della suddetta legge, scritti difensivi e documenti nonché istanza di audizione al “Gruppo di lavoro” presso il D.A.S.O.E. - Servizio 3 - “Gruppo di lavoro” REACH, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.
La facoltà di richiedere l’audizione può essere esercitata in alternativa o in aggiunta a quella della produzione degli scritti difensivi, purché entro il termine previsto.

Art. 5
Audizione e scritti difensivi

Il “Gruppo di lavoro” convoca gli interessati che abbiano fatto richiesta di audizione.
La convocazione, con la specificazione del luogo, della data e dell’ora in cui avverrà l’audizione, deve essere inviata almeno 8 giorni prima della data stabilita per l’audizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.
L’interessato può farsi assistere, durante l’audizione, da consulenti di sua fiducia. È facoltà dell’interessato comparire anche a mezzo di soggetto delegato, purché la delega sia nominativa, venga conferita per iscritto e sia debitamente sottoscritta dal delegante.
Le dichiarazioni rese in sede di audizione personale devono essere riportate in apposito verbale, firmato dalle parti presenti.
Al verbale possono essere allegati scritti difensivi e altra documentazione inerente all’illecito prodotta dall’interessato.
Copia del verbale è consegnata all’interessato ed ai soggetti che lo hanno assistito in sede di audizione o che sono intervenuti in sua vece.
La mancata comparizione sarà considerata come rinuncia all’audizione, fatti salvi i casi di legittimo impedimento a presenziare adeguatamente motivati e documentati.
Il “Gruppo di lavoro”, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati eventuali scritti difensivi e/o documentazione pervenuti entro i 30 giorni previsti, può acquisire ulteriori elementi di giudizio laddove lo ritenga opportuno al fine di avere un quadro più completo della fattispecie. Allo scopo il “Gruppo di lavoro” potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni al trasgressore e/o acquisire dall’organo accertatore elementi di chiarimento e precisazione, che comunque costituiscono esplicitazione dei fatti indicati nel verbale.
Non potranno pertanto essere introdotti elementi di fatto aggiuntivi e non contestati e ciò in virtù del principio della corrispondenza tra contestazione e sanzione.
Il “Gruppo di lavoro” potrà inoltre rappresentare all’A.C.R. l’opportunità di acquisire il parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione o di altri Organi su specifiche questioni tecniche o giuridiche di difficile interpretazione.
Il “Gruppo di lavoro” se ritiene fondato l’accertamento e la procedura priva di vizi di forma, sulla base dei criteri stabiliti per la determinazione della sanzione, propone all’A.C.R. l’irrogazione della somma che il contravventore/obbligato in solido dovrà pagare entro i termini di legge.

Art. 6
Criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie

Il “Gruppo di lavoro” determina l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, fissate per le violazioni dei regolamenti REACH, CLP e norme correlate tra un limite minimo ed un limite massimo, avuto riguardo ai criteri previsti dall’art. 11 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. e precisamente:
• gravità della violazione;
• opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
• personalità dell’agente;
• condizioni economiche dell’agente.
Ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione i suddetti criteri sono necessari e sufficienti e devono essere valutati congiuntamente.
La sanzione deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 133/2009 e dell’art. 14 del D.lgs. n. 186/2011 non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il “Gruppo di lavoro", nelle more di future indicazioni da parte dell’autorità competente nazionale REACH (A.C.N.), nel definire l’ammontare della sanzione da proporre all’A.C.R. si regolerà come segue:
a) nel caso in cui la violazione sia riferibile a sostanze, a sostanze contenute in articoli, monomeri, sostanze intermedie isolate in situ, sostanze intermedie isolate trasportate, miscele, tutte classificate come non pericolose, la sanzione proposta sarà compresa tra il minimo ed il doppio del minimo edittale;
b) nel caso in cui la violazione sia riferibile a sostanze, sostanze contenute in articoli, monomeri, sostanze intermedie isolate in situ, sostanze intermedie isolate trasportate, miscele, tutte pericolose ma non rientranti tra i CMR, PBT e vPvB e perturbatori endocrini, la sanzione proposta sarà compresa tra il minimo ed il triplo del minimo edittale;
c) nel caso in cui la violazione sia riferibile a sostanze, sostanze contenute in articoli, monomeri, sostanze intermedie isolate in situ, sostanze intermedie isolate trasportate, miscele, tutte pericolose rientranti tra CMR, PBT e vPvB e perturbatori endocrini, la sanzione proposta sarà compresa tra la metà del massimo ed il massimo edittale.
Con riferimento ai punti a) e b):
• qualora sussista una prima reiterazione dell’illecito, accertata secondo i criteri di cui all’art. 8 bis della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., la sanzione proposta sarà di importo pari al minimo edittale aumentato del 50%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell’illecito la sanzione proposta sarà pari rispettivamente al doppio ed al triplo del minimo edittale;
• se il trasgressore si è adoperato per eliminare o attenuare le cause della violazione subito dopo la contestazione/notifica del verbale di illecito amministrativo, è facoltà del Gruppo di lavoro proporre all’A.C.R. una riduzione del 20 % della sanzione determinata, purché mai inferiore al minimo edittale.
Con riferimento al punto c):
• qualora sussista una prima reiterazione dell’illecito, accertata secondo i criteri di cui all’art. 8 bis della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., la sanzione proposta sarà di importo pari alla metà del massimo edittale aumentata del 50%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell’illecito la sanzione proposta sarà pari al massimo edittale;
• se il trasgressore si è adoperato per eliminare o attenuare le cause dell’illecito subito dopo la contestazione/notifica del verbale di illecito amministrativo, è facoltà del Gruppo di lavoro proporre all’A.C.R. una riduzione del 20 % della sanzione determinata.
Trovano applicazione i criteri per la decurtazione delle sanzioni previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n.186/2011.
La “gravità della violazione” può essere desunta inoltre, a titolo esemplificativo, dall’entità del danno cagionato, dall’intenzionalità del danno nonché da ogni altra concreta modalità dell’azione o dell’omissione tenuta dal soggetto agente.
La violazione può essere considerata più grave anche nei casi in cui la norma violata sia di univoca interpretazione, vi sia giurisprudenza consolidata in materia o vi sia stata un’interpretazione chiarificatrice da parte delle competenti autorità.
L’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito deve essere valutata con riferimento alla condotta positiva tenuta dal trasgressore successivamente alla commissione dell’illecito. Il “Gruppo di lavoro” dovrà tenere conto della condotta riparatrice di cui abbia avuto notizia entro il termine previsto dall’art. 18 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. per presentare scritti difensivi e documenti, sia di quella di cui abbia avuto conoscenza successivamente sino al momento della formulazione della proposta di sanzione. Non è necessaria l’eliminazione o attenuazione del danno, ma è sufficiente che l’agente si sia manifestamente attivato a questo preciso scopo attraverso strumenti idonei.
La “personalità dell’agente” è desunta dalla sussistenza o meno di reiterazione di violazioni della stessa indole, accertata a suo carico secondo i criteri di cui all’art. 8 bis della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.
Le “condizioni economiche dell’agente” sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione dissuasiva della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d’ufficio o da specifica documentazione presentata.
Ne deriva che anche a fronte di una violazione di media o elevata gravità, il minimo edittale della sanzione potrà comunque considerarsi sufficientemente afflittivo in relazione a condizioni economiche disagiate.

Art. 7
Ordinanza-ingiunzione di pagamento

Determinata l’entità della sanzione pecuniaria, il “Gruppo di lavoro” predispone la proposta di ordinanza - ingiunzione di pagamento che viene trasmessa all’A.C.R. per il seguito di competenza.
La proposta di ordinanza - ingiunzione di pagamento dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:
• autorità dalla quale promana;
• violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, etc ... ) e di diritto (norme violate);
• compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione dell’illecito;
• motivazione sia in relazione alla fondatezza dell’accertamento, sia con riguardo alla infondatezza di quanto addotto a propria difesa dagli interessati che si siano avvalsi della facoltà di cui all’art. 18 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
• criteri seguiti nella determinazione in concreto dell’entità della sanzione.
• ammontare della sanzione ed entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento contestuale;
• generalità complete del responsabile della violazione e dell’eventuale responsabile in solido;
• ufficio competente a ricevere il pagamento e modalità di pagamento;
• numero e data di emissione;
• indicazione del termine e dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso;
• l’avvertenza che trascorso inutilmente il termine di 30 giorni (oppure di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero) dalla notificazione dell’ordinanza per il pagamento della somma ingiunta, l’A.C.R. procederà alla riscossione coattiva della somma dovuta mediante iscrizione a ruolo.
L’A.C.R., su proposta del “Gruppo di lavoro", laddove ritenga fondato l’accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge all’autore della violazione ed alla persona obbligata in solido il pagamento della sanzione pecuniaria dovuta per la violazione, insieme alle spese di procedura e di notifica, queste ultime quantificate secondo le tariffe postali vigenti.
Il pagamento effettuato da uno dei due (trasgressore oppure obbligato in solido) estingue l’obbligazione anche per l’altro. In ogni caso ai fini dell’ingiunzione di pagamento all’obbligato in solido è necessario che a quest’ultimo sia stato contestato l’illecito amministrativo.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. la notificazione dell’ordinanza - ingiunzione può essere eseguita, tramite la segreteria del “Gruppo di lavoro”, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, informando il competente servizio del D.A.S.O.E., che deve vigilare sull’effettuazione del pagamento.
L’ordinanza - ingiunzione è immediatamente esecutiva.
L’esecutività non viene meno a seguito di opposizione, fatto salvo l’accoglimento dell’istanza sospensione avanzata dalla parte, dell’esecuzione del provvedimento oggetto di ricorso.

Art. 8
Ordinanza di archiviazione

Il “Gruppo di lavoro” propone all’A.C.R. ordinanza motivata di archiviazione degli atti nei seguenti casi e comunque ogni qualvolta non ritenga esistente l’illecito (es. per la presenza di cause di esclusione della responsabilità):
• nullità del verbale di illecito amministrativo per mancanza di uno degli elementi di cui all’art. 2 del presente documento;
• infondatezza dell’accertamento della violazione;
• dall’esame della documentazione/scritti difensivi e/o dall’esito dell’audizione appaiono fondate le argomentazioni difensive addotte dagli interessati ed emerge la mancanza di responsabilità dei soggetti individuati nel verbale di illecito amministrativo come trasgressore o come obbligato in solido;
• irregolarità della contestazione/notificazione del verbale di illecito amministrativo;
• estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione del verbale di illecito amministrativo entro il termine previsto dall’art. 14 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
• prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689/1981.
L’ordinanza motivata di archiviazione adottata dall’A.C.R. è comunicata, tramite la segreteria del “Gruppo di lavoro", ai soggetti interessati. Considerato che la legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. non prevede particolari formalità, potrà essere utilizzata qualsiasi modalità di comunicazione.
Dell’archiviazione è data integrale comunicazione all’organo accertatore.

Art. 9
Termini e modalità di pagamento

Il pagamento della sanzione pecuniaria, effettuato entro il termine di cui all’art. 18 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. di 30 giorni (o di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero) dalla notificazione dell’ordinanza - ingiunzione, estingue l’obbligazione e conclude, a tutti gli effetti di legge, il procedimento sanzionatorio.
È onere dell’interessato esibire o trasmettere all’AC.R. presso il D.A.S.O.E. - Servizio 3 - “Gruppo di lavoro” REACH, originale della ricevuta/attestazione di versamento della somma ingiunta entro 10 giorni dall’avvenuto versamento.
Ai sensi dell’art. 27 della medesima legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., in caso di mancato pagamento della somma ingiunta nei termini prescritti, l’A.C.R. procede alla riscossione coattiva. Allo scopo il servizio “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del D.AS.O.E. provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute. Il ruolo, una volta reso esecutivo con la sottoscrizione (visto di esecutorietà) dell’A.C.R., dovrà essere trasmesso ad Equitalia S.p.A. per la consegna all’agente della riscossione territorialmente competente, che procederà alla formazione ed emissione delle relative cartelle di pagamento.
Non si procede all’iscrizione a ruolo nel caso in cui l’ordinanza - ingiunzione di pagamento sia stata impugnata ed il giudice abbia disposto la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza.

Art. 10
Criteri per la concessione di pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie

Ai sensi dell’art. 26 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., l’interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può richiedere all’A.C.R. presso il D.A.S.O.E. - Servizio 3 - “Gruppo di lavoro” REACH, motivandolo, il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili, da un minimo di 3 ad un massimo di 30, ciascuna di importo non inferiore ad euro 15,49.
Tale richiesta può essere contenuta negli scritti difensivi presentati ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. o può essere formulata anche in sede di audizione. In tale evenienza, sulla domanda di ammissione al pagamento rateale si provvede motivatamente con la stessa ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione.
L’istanza di rateazione può essere presentata inoltre con autonoma richiesta, dopo l’avvenuta notifica dell’ordinanza - ingiunzione, ma non è più ammessa decorsi trenta giorni (o sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero) dalla notifica della stessa ordinanza - ingiunzione.
In tale ipotesi l’istanza è soggetta all’imposta di bollo e così pure il provvedimento decisorio che dovrà essere adottato dall’A.C.R., su proposta motivata del “Gruppo di lavoro”, entro trenta giorni e poi comunicato al richiedente.
L’ammissione alla rateizzazione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria determina l’applicazione degli interessi in misura pari al tasso annuo legale ai sensi dell’art. 1282, comma 1, del codice civile (vedasi parere Ufficio legislativo e legale Regione siciliana del 14 agosto 2011).
Ai fini della decisione sull’istanza di pagamento rateale e della determinazione del numero e dell’ammontare delle singole rate, si tiene conto dell’entità della sanzione e delle condizioni reddituali e patrimoniali del richiedente.
Costituisce onere del richiedente documentare in modo esaustivo le “condizioni economiche disagiate”.
Per “condizioni economiche disagiate” si intendono situazioni economiche e patrimoniali nelle quali il pagamento della sanzione in un’unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sull’attività imprenditoriale e/o sulla vita lavorativa e/o sulla situazione familiare del richiedente.
Qualora l’interessato sia persona fisica, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato, anche in forma di autocertificazione, il modello ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all’anno precedente la data di presentazione dell’istanza, in corso di validità.
In caso di persone giuridiche, la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata sulla scorta della documentazione idonea a comprovare la rilevanza dell’incidenza economica della sanzione sull’azienda (bilancio degli ultimi due/tre anni, bilancio previsionale, situazione contabile aggiornata, relazione sull’andamento gestionale, relazione dei revisori contabili, etc .... ).
È facoltà del richiedente proporre il piano di ammortamento per il pagamento della somma dovuta.
L’accoglimento dell’istanza, qualora il pagamento non sia disposto con l’ordinanza - ingiunzione, dovrà essere comunicato all’interessato tramite pec o con raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese postali relative all’invio del provvedimento di rateizzazione saranno addebitate nella prima rata.
La rateizzazione, se concessa con provvedimento distinto dall’ordinanza - ingiunzione, decorre dal mese immediatamente successivo a quello di accoglimento dell’istanza.
Il termine ultimo di pagamento di ogni rata mensile viene fissato nell’ultimo giorno di ogni mese oppure, se festivo, nel primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il provvedimento di concessione del beneficio della rateizzazione dovrà riportare le modalità ed i termini in coerenza con quanto disposto dall’art. 26 della legge n. 689/1981 e precisamente:
• un prospetto riassuntivo del piano di ammortamento del debito contenente il numero nonchè l’entità e la scadenza delle singole rate;
• che è fatto obbligo al richiedente di produrre, entro dieci giorni, all’A.C.R. presso il D.A.S.O.E. - Servizio 3 - “Gruppo di lavoro” REACH, originale della ricevuta/attestazione di versamento rateale delle somme dovute;
• l’avvertenza che il decorso infruttuoso, anche per una sola rata, del termine fissato per il pagamento determina l’automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tal caso l’A.C.R., su proposta motivata del “Gruppo di lavoro”, intima all’interessato con lettera raccomandata A/R di procedere al pagamento del residuo ammontare delle somme dovute in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento d’intimazione, pena l’iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva della somma dovuta.
Dovrà essere monitorato dal medesimo Servizio lo stato di avanzamento dei pagamenti delle singole rate.
Il debito può essere estinto in ogni momento, mediante unico pagamento delle rate residue.
In caso di rigetto dell’istanza di rateizzazione (presentata dopo l’avvenuta notifica dell’ordinanza - ingiunzione), il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego.

Art. 11
Termine di conclusione del procedimento

L’iter procedurale si conclude con l’adozione dell’ordinanza - ingiunzione di pagamento o con l’ordinanza di archiviazione degli atti, notificate agli interessati.
Non trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. per la conclusione del procedimento amministrativo in quanto il procedimento di irrogazione della sanzione, disciplinato dalla legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., prevede il compimento di specifiche attività necessarie a garanzia degli interessati ed ha una durata incompatibile con il termine di trenta giorni.
Pertanto, il termine massimo per l’adozione dell’ordinanza - ingiunzione è quello di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, previsto dall’art. 28 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. con riferimento al termine di prescrizione per la riscossione delle somme dovute per le violazioni.

Art. 12
Opposizione

Avverso l’ordinanza - ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato ai sensi dell’art. 22 bis della legge n. 689/1981, entro il termine di 30 giorni (60 giorni se il ricorrente risiede all’estero) dalla notificazione del provvedimento.
Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento salvo che il giudice, su richiesta degli interessati e ricorrendo gravi e circostanziate ragioni, non sospenda l’esecuzione dell’ordinanza - ingiunzione. In tale evenienza il ricorrente non è tenuto ad effettuare il pagamento delle somme ingiunte fino alla pronuncia della sentenza.

Art. 13
Accesso agli atti

I soggetti ai quali sia stato contestato o notificato il verbale di illecito amministrativo possono presentare all’A.C.R. presso il D.A.S.O.E. - Servizio 3 - “ Gruppo di lavoro” REACH istanza motivata di accesso agli atti di accertamento detenuti o formati dal “Gruppo di lavoro”. L’A.C.R. si pronuncia sull’istanza di accesso nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni rendendo disponibili le informazioni relative allo stato delle pratiche solo a quelle persone, fisiche o giuridiche, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso.
Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso devono essere motivati.

Art. 14
Disposizioni finali

Il presente documento sarà approvato con decreto dirigenziale generale, pubblicato nel sito web dell’Assessorato della salute ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento si rinvia alla legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. e, per i casi di nullità e/o annullabilità, alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii. - capo IV - bis.