Categoria: 2008
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Tipologia: CCLR
Data firma: 1 ottobre 2008
Validità: 01.09.2008 - 31.12.2010
Parti: Confartigianato Imprese FVG, Cna FVG e delegazioni regionali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Legno, Friuli Venezia Giulia
Fonte: UIL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Osservatorio regionale
• Compiti dell'osservatorio
Art. 3 - Fondo regionale di categoria
Art. 4 - Formazione professionale e formazione continua
Art. 5 - Premio di appartenenza al comparto
Art. 6 - Sicurezza del lavoro
Art. 7 - Abiti da lavoro e strumenti individuali di protezione
 Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Trattamento economico di malattia
Art. 10 - Previdenza complementare
Art. 11 - Soppressione elemento economico territoriale (EET)
Art. 12 - Premio di produttività territoriale - PPT
Art. 13 - Una Tantum
Art. 14 - Quota di adesione contrattuale
Art. 15 - Decorrenza e durata

Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica del legno, arredamento e mobili del Friuli Venezia Giulia

Il giorno 1 ottobre 2008 in Udine presso la Sede di Confartigianato tra le delegazioni dei Gruppi regionali artigiani Legno ed Arredamento rappresentanti la Confartigianato Imprese FVG e la Cna Friuli Venezia Giulia, [...] e le delegazioni regionali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil [...] si è convenuto il seguente verbale di accordo per la stipula del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica del Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia.

Premessa
La sottoscrizione del presente Contratto Collettivo di Lavoro Regionale rappresenta un'ulteriore conferma della validità del modello contrattuale del comparto artigiano la cui operatività definita nell'accordo del 14 febbraio 2006 si esplicita concretamente nella stipula di Contratti di Lavoro Regionali che, nell'erogare un salario territoriale variabile, riconoscono ai lavoratori i vantaggi dell'incremento della produttività del loro lavoro.
L'ottimale applicazione del nuovo modello contrattuale migliora sicuramente i rapporti sindacali, sviluppa le relazioni e instaura esperienze mutualistiche nel settore ed in ultima analisi rilancia la competitività del comparto legno-arredo.
Le esperienze concretizzatesi nei precedenti CCRIL hanno espresso tutta la loro positività: in particolare il Fondo mutualistico di settore, con le risorse economiche disponibili, ha consentito l'erogazione di "premi" a favore dei lavoratori, la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro. È stata valorizzata e incrementata la professionalità e la continua operatività degli addetti del comparto.
Il presente contratto, vista la positività dell'azione bilaterale, si indirizza verso uno sviluppo della stessa ed individua nel Fondo regionale categoriale l'organismo attuatore delle relazioni sindacali tra le parti.
Obiettivo comune delle parti è la conoscenza e le previsioni delle dinamiche dello sviluppo del settore, maggiore professionalità degli addetti, utilizzo della formazione continua, attenzione alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro, la tutela dei diritti e sperimentalmente interventi economici mutualistici in applicazione alle norme contrattuali territoriali.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCRL vale in tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese del Legno, Arredamento e Mobili rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 11 ottobre 2007.

Art. 2 - Osservatorio regionale
Nell'intento comune di favorire lo sviluppo di un corretto sistema di rapporti sindacali, le parti convengono di confermare e sviluppare l'attività a livello regionale dell'Osservatorio di settore.
Tale Osservatorio opererà in sintonia con gli Organismi pubblici e/o privati. Altresì, in stretta collaborazione operativa con l'Ebiart e con il Fondo regionale di categoria, svilupperà i compiti atti a rilevare l'andamento dell'occupazione e del lavoro e delle dinamiche connesse all'andamento del settore.
Compiti dell'Osservatorio
a) Acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica attinenti al comparto regionale legno ed arredamento
b) Acquisizione di dati sull'andamento del mercato del lavoro e sui flussi occupazionali, sull'utilizzo delle tipologie contrattuali (part-time, lavoro in somministrazione, contratti a termine) riservando particolare attenzione alle realtà distrettuali
c) Valutazione e studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale
d) Esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica
Allo scopo di ampliare il flusso di informazione di cui ai punti a), b), c), d) le parti potranno attivare adeguati rapporti nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici e privati, Università, anche attraverso convenzioni.
e) Costante collegamento con le Banche Dati di CCIAA, CPA, INPS, INAIL, Ebiart, ecc.
...
L'Osservatorio è composto da sei rappresentanti di cui tre designati dalle Associazioni datoriali e tre dai Sindacati dei lavoratori; normalmente si riunisce due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta vi sia una specifica richiesta da una delle parti. L'attività dell'Osservatorio dovrà anche essere utile per un'efficace determinazione dei parametri atti alla definizione del salario variabile.

Art. 3 - Fondo regionale di categoria
[...]
Le parti altresì concordano e confermano la validità del vigente Regolamento del Fondo; entro dicembre 2008 si provvedere al rinnovo dello stesso al fine di dettagliarne l'attività, la gestione delle quote economiche e il loro utilizzo in ragione delle destinazioni di scopo insite nei seguenti obiettivi:
a) attività dell'Osservatorio regionale categoriale finalizzata anche alla determinazione del "salario variabile" e allo studio di operatività della mutualizzazione della "carenza malattia";
...
c) formazione e aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari e soci collaboratori delle aziende artigiane;
d) realizzazione di convegni e tavole rotonde sulle problematiche di settore;
e) concretizzazione di iniziative in tema di prevenzione - sicurezza del lavoro;
f) indirizzo e coordinamento del programma formativo e di qualificazione professionale e specificatamente nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione da Fondartigianato, Fondo Sociale Europeo, Fondi propri della Regione FVG, Fondo categoriale, ecc.;
g) specifica attenzione ai "progetti" elaborati in sede di Osservatorio di categoria per un eventuale finanziamento atto alla loro realizzazione in rispetto dei traguardi definiti nell'attività dell'Osservatorio;
h) attività paritetica di rappresentanza delle parti sociali finalizzata all'adozione delle iniziative ritenute più idonee ad un'attenta e positiva gestione delle acquisizioni contrattuali sottoscritte;
i) in funzione della capacità finanziaria del Fondo e prevedendo una positiva evoluzione dello stesso, le parti dichiarano che il Regolamento potrà prevedere ulteriori interventi del Fondo al servizio delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Art. 4 - Formazione professionale e formazione continua
La formazione e l'aggiornamento professionale rappresentano un'attività indispensabile per lo sviluppo delle imprese e la qualificazione degli addetti.
Le parti congiuntamente esprimono la comune esigenza di rilanciare la formazione professionale in rapporto all'evoluzione e al fabbisogno del settore concordando la programmazione degli interventi attraverso il Fondo regionale di categoria, ottimizzando gli interventi economici anche in funzione dell'attività di Fondartigianato, Organismo bilaterale per la formazione continua.
Si riconosce che nei prossimi anni sarà necessario sviluppare comuni iniziative utilizzando il Fondo interprofessionale bilaterale per la formazione continua; le parti chiederanno all'Ebiart e all'articolazione regionale di Fondartigianato l'attivazione di un sistema di consultazione preventiva con gli Organismi bilaterali categoriali per la definizione dei programmi formativi.
Nota congiunta a verbale
La misura economica per gli anni 2009-2010 a carico del bilancio del Fondo di categoria per gli interventi di formazione e qualificazione di lavoratori dipendenti e dei titolari, soci e collaboratori delle aziende è prevista in Euro 25.000,00 per ogni annualità.

Art. 6 - Sicurezza del lavoro
Le parti riaffermano quanto sottoscritto dalle Organizzazioni regionali Confartigianato-CNA, Cgil-Cisl-Uil in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in particolare, oltre al vigente "Protocollo attuativo regionale dell'Accordo interconfederale del 3 settembre 1996", pongono la massima attenzione sul recente D. Lgs. 81/2008 che attribuisce nuovi compiti e "poteri" alla bilateralità e agli Organismi paritetici.
Nell'obiettivo di un nuovo Accordo interconfederale nazionale e regionale che individui le agibilità e le modalità di esercizio delle attribuzioni degli RLS e degli RLST in merito alle funzioni degli Organismi paritetici, le parti riaffermano il massimo impegno in tema di sicurezza e rigoroso rispetto del nuovo Testo Unico.

Art. 7 - Abiti da lavoro e strumenti individuali di protezione
Le aziende con periodicità annua forniranno gli abiti da lavoro ai lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova; all'occorrenza, se usurati, verranno sempre sostituiti.
In rispetto alle normative di legge vigenti in tema di sicurezza, al personale dipendente verranno sempre forniti i mezzi di protezione individuale.

Art. 8 - Orario di lavoro
La durata dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni con riposo di norma cadente il sabato. Le parti a livello regionale o su delega delle stesse a livello territoriale potranno, in vigenza del presente CCRL, definire le modalità di attuazione degli schemi di orario o distribuzione e articolazione dell'orario settimanale così come previsto dal CCNL 11 ottobre 2007.