Cassazione Penale, sez. quarta, (ud. 12.02.2015) 02.04.2015, n. 14012

Guida alla lettura” a cura di Arianna Arganese

Obblighi di garanzia del committente e del responsabile dei lavori

PAROLE CHIAVE: Infortunio sul lavoroAppalto e contratto d’operaCantiere temporaneo e mobile CommittenteResponsabile dei lavori

SOMMARIO: Fatti di causa - Questioni di diritto - Soluzione adottata - Riferimenti giurisprudenziali - Essenziali Riferimenti bibliografici

Fatti di causa

Nell’agosto del 2010, un lavoratore irregolare si infortunava gravemente precipitando a terra da un’altezza di circa 8 metri, a causa del cedimento della copertura dei capannoni dell’impresa committente su cui stava effettuando lavori di rifacimento in assenza di ogni presidio antinfortunistico sia collettivo, che individuale atto a prevenire la possibile caduta dall’alto.
Del reato di lesioni colpose gravi e aggravate dalla violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro venivano chiamati a rispondere, in concorso tra loro, l’amministratore dell’impresa committente le opere di rifacimento della copertura dei propri capannoni, il titolare della ditta esecutrice dei lavori, l’autore del PSC ed il responsabile dei lavori. Tuttavia, mentre il responsabile dei lavori veniva assolto già con la sentenza di primo grado ed il titolare della ditta esecutrice dei lavori come l’autore del PSC patteggiavano la pena, l’amministratore dell’impresa committente veniva condannato in entrambi i gradi di merito (dal Tribunale di Brescia, con sentenza del 24.04.2013 e dalla Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 04.12.2014), per non aver adottato, per negligenza, imprudenza, imperizia nonché inosservanza di norme preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, ed in particolare per la violazione delle seguenti norme del d.lgs. n. 81/2008:
- art. 93, c. 2, in quanto non verificava l’adempimento da parte del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera di rifacimento della copertura dei capannoni, degli obblighi di cui ai precedenti art. 91, c. 1, lett. a (contenuto del PSC) e art. 92, c. 1, lett. b (verifica idoneità del POS) del medesimo d.lgs., consentendo così l’esecuzione di tale attività nella totale assenza di ogni misura di prevenzione e protezione, sia collettiva che individuale, contro la caduta nel vuoto degli addetti per cedimento della copertura e/o dei lucernai;
- art. 90, c. 9, lett. a, in quanto non verificava l’idoneità tecnico professionale sia del’impresa individuale affidataria ed esecutrice, che dei lavoratori autonomi da questa impiegati, in relazione alla capacità di eseguire in sicurezza i lavori di rifacimento della copertura dei capannoni.
Tra i vari motivi di ricorso, l’amministratore dell’impresa committente chiedeva l’annullamento della sentenza di condanna deducendo, da un lato, vizio motivazionale in ordine alla natura dell’incidente occorso al lavoratore che non poteva qualificarsi come infortunio sul lavoro perché avvenuto nella pausa pranzo; e, dall’altro, violazione di legge in relazione agli artt. 16, 89 lett. e), e 93 d.lgs. n. 81/2008, avendo l’impresa committente delegato gli obblighi derivanti dalle norme antinfortunistiche, seppure non per iscritto – non essendo tale forma a giudizio del ricorrente necessaria –, al responsabile dei lavori, cui era stato conferito l’incarico di seguire gli incombenti relativi al cantiere ed era munito di poteri di spesa.

Questioni di diritto

Le due questioni di diritto sottese al giudizio di legittimità riguardano rispettivamente:
1) la qualificazione o meno, come infortunio sul lavoro, di un incidente occorso al lavoratore mentre era in pausa;
2) quali siano gli obblighi di garanzia del datore di lavoro committente in caso di nomina, nel cantiere, del responsabile dei lavori.

Soluzione adottata

1) Con riferimento alla prima questione di diritto, i giudici della Suprema Corte hanno confermato che sussiste la responsabilità penale del datore per le lesioni subite dal lavoratore presente in un cantiere, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo stesse lavorando o stazionasse nel cantiere in un momento di pausa, richiamando un precedente pronunciamento secondo cui “la relazione causale tra la violazione delle prescrizioni dirette a garantire la sicurezza degli ambienti lavorativi e gli infortuni che concretizzano i fattori di rischio avuti di mira dalle prescrizioni violate sussiste indipendentemente dall’attualità della prestazione lavorativa, e quindi anche nei momenti di pausa, riposo o sospensione dell’attività” (Cass. Pen., sez. 4, sent. n. 42501/2013).
2) Quanto alla seconda questione di diritto, la Cassazione ha precisato quanto segue:
- che il responsabile dei lavori, laddove validamente designato, è chiamato a svolgere un ruolo di “super-controllore” e su di esso gravano tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza, inclusa la verifica sul corretto adempimento, da parte dei coordinatori dei lavori, degli obblighi su di essi incombenti;
- che la nomina del responsabile dei lavori deve avvenire con formale atto scritto, in cui vengano specificatamente enunciati i compiti affidati;
- che vi è piena continuità normativa tra il d.lgs. n. 81/2008 e la previgente disciplina di cui al d.lgs. n. 494/1996, poiché l’art. 2.1.5. dell’allegato 18 al d.lgs. n. 81/2008 contiene prescrizioni analoghe (quanto all’altezza del parapetto rispetto al piano di calpestio e della tavola fermapiede, ed al divieto di luci verticali maggiori di cm 60) a quelle di cui all’art. 5, d.lgs. n. 494/1996 (richiamando precedente Cass. Pen., sez. 4, sent. n. 5005/2010);
- che l’art. 93 del d.lgs. n. 81/2008 esonera il committente da responsabilità “limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”, con ciò significando che la semplice nomina del responsabile dei lavori, che risulti priva della specificazione degli incarichi conferiti, non libera il committente dagli obblighi di garanzia di cui è destinatario;
- che, neppure la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento, da parte dei coordinatori, dei rispettivi obblighi (cfr. art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 494/1996, come sostituito dall’art. 6, d.lgs. n. 528/1999), incluso quello non solo di assicurare, ma anche di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro, riconoscendo, in tal modo, a tali figure una posizione di garanzia particolarmente ampia, dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l’osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge.
I Giudici di legittimità, pertanto, alla luce dei principi suesposti hanno confermato la sentenza di condanna dell’amministratore dell’impresa committente, rilevando che nessun atto formale di nomina e nessuna effettiva delega a responsabile dei lavori fosse stata validamente conferita e che, pertanto, la rilevata carenza delle necessarie misure antinfortunistiche e la mancanza della verifica dell’adeguatezza del PSC (piano operativo di sicurezza) e del POS (piano operativo di sicurezza) – in cui era stato omesso ogni riferimento al rischio di caduta dall’alto ed alla conseguentemente adozione delle idonee misure di prevenzione e protezione –  e dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice e dei lavoratori da questa impiegati, era ascrivibile unicamente in capo al committente, al quale la legge attribuisce il compito non solo di verificare “formalmente” la corretta applicazione delle procedure di lavoro e redazione dei piani di lavoro, bensì anche di eseguire controlli sostanziali ed incisivi sull’effettiva osservanza, da parte dei coordinatori, delle condizioni di sicurezza previste dalla legge, nel rispetto della tutela della salute dei lavoratori.

Riferimenti giurisprudenziali

- Sulla qualificazione come “infortunio di lavoro” di un incidente occorso mentre il lavoratore non stava lavorando: Cass. Pen., sez. 4, sent. n. 42501/2013; Cass. Pen., sez. 4, sent. n. 22965/2014; Cass. Pen., sez. 4, sent. n. 38343/2014; Cass. Pen., sez. 4, sent. n. 18073/2015
- Sulle funzioni del responsabile dei lavori e sulla necessità del conferimento di apposita delega scritta: Cass. Pen., sez. 4, sent. n. 21059/2013; Cass. Pen., sez. 4, sent. n. 44977/2013; Cass. Pen., sez. 4, sent. n. 27615/2014
- Sulla responsabilità del committente anche in presenza del responsabile dei lavori: Cass. Pen., sez. 4, sent. n. 37738/2013; Cass. Pen., sez. 4, sent. n. 6784/2014; C. Appello Trento, Pen., sent. 09.05.2014, n. 50
- Sulla continuità normativa tra d.lgs. n. 81/2008 e d.lgs. n. 494/1996: Cass. Pen., sez. 4, sent. n. 5005/2010.

Essenziali riferimenti bibliografici

- Aa. Vv., La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto, Quaderni della Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, Inail 2014, in http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ListaPubblicazioni/p/DettaglioPubblicazioni/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_169659&wlpnewPage__dettaglioDaArchivio=true&_windowLabel=newPage;

- O. Bonardi, La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti, in olympus.uniurb.it, in I Working Papers di Olympus, 2013, n. 26;

- R. La Costa, Sicurezza sul lavoro: la responsabilità del committente, in http://www.anclsu.com/public/news/news/CompenetrazioneNews11052015.pdf, 11.05.2015;

- C. Lazzari, Sicurezza nei cantieri: le novità recate dalla legge comunitaria 2008 e dal decreto legislativo correttivo n. 106 del 2009, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2/2010 e in olympus.uniurb.it, 2010;

- C. Lazzari, Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dopo il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2008, n. 3, pp. 541-592 e in olympus.uniurb.it, 2008;

- C. Lazzari, Obblighi e poteri dei coordinatori in materia di sicurezza e di salute nel d. lgs. n. 494/1996 e successive modificazioni: profili giuslavoristici, in olympus.uniurb.it, 2007;

- D. Petrini, L’appaltante risponde per la morte del lavoratore avvenuta durante la pausa per la cena, Il Quotidianogiuridico, in www.quotidianogiuridico.it, 14.05.2015;

- G. Porreca, Garantire la sicurezza nei momenti di risposo e di sospensione dei lavori, in http://www.puntosicuro.it, 27.01.2014;

- Cassazione Penale, Sez. 4, 02 aprile 2015, n. 14012 – La responsabilità del committente nei cantieri e la nomina del responsabile dei lavori, in http://www.cantierepro.it/, 20.04.2015.