Tipologia: Accordo
Data firma: 13 luglio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2006
Parti: Intrac/Assindustria e RSU/Fim-Cisl, Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Intrac Rovigo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Titolo I - Premio di risultato
Art. 1 Premio di risultato
Art. 2 Indice individuale di partecipazione
Art. 3 Articolazioni d'orario
Art. 4 Effetti
Art. 5 Lavoratori temporanei
Art. 6 Servizio Mensa
Art. 7 Clausola di salvaguardia
Art. 8 Decorrenza e durata
Art. 9 Clausola finale
Titolo II - Altre disposizioni
Relazioni industriali
Ambiente e sicurezza

Accordo

Tra l'Intrac spa […], assistito […] dall'Assindustria di Rovigo […] e la RSU dell'Intrac spa […], assistita da Fim-Cisl, Fiom-Cgil […], oggi 13 luglio 2004 viene stipulato il presente Accordo
Lo stesso rappresenta la concorde realizzazione, nell'ambito degli istituti contrattuali di loro pertinenza, dei precetti contenuti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 nonché ai sensi dell'art. 9 disc. Gen. Sez. III del CCNL 7 maggio 2003.
Premesso:
· Che le parti hanno convenuto di istituire un premio di risultato per il triennio 2004-2005-2006 (anni di riferimento ADR) con erogazioni negli anni 2005, 2006, 2007 (anni di erogazione)
· Che nell'arco della vigenza del presente accordo le parti non potranno avanzare nessun'altra pretesa che, direttamente o indirettamente, comporti integrazione, variazione o altra modifica all'intesa oggi raggiunta;
tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:
1) il presente accordo produce effetti dal 01.01.2004
2) nell'arco della vigenza del presente accordo le parti non potranno avanzare nessun'altra pretesa che, direttamente o indirettamente, comporti integrazione, variazione o altra modifica all'intesa oggi raggiunta.

Titolo I - Premio di risultato
Art. 6 Servizio Mensa

Continua ad essere attivo a favore dei dipendenti dello stabilimento Intrac spa, un servizio mensa interno.
[…]
Per gli operai turnisti in alternativa al servizio mensa viene fornito un cestino.

Art. 9 Clausola finale
Per gli istituti che non sono oggetto del presente accordo continueranno a trovare applicazione le intese già in vigore.

Titolo II - Altre disposizioni
Relazioni industriali

Le parti convengono sulla necessità di migliorare il sistema di relazioni industriali esistenti, al fine di, permettere una maggiore conoscenza delle reciproche istanze e delle problematiche generali della produzione del mercato.
Si è ritenuto pertanto di stabilire momenti di confronto fra Direzione Aziendale RSU, per l'analisi della situazione sia congiunturale che di trend e per l'individuazione delle opportune azioni da attivare per il superamento delle difficoltà che dovessero emergere.
Saranno previsti incontri annuali con le RSU per esaminare eventuali problematiche aziendali.

Ambiente e sicurezza
Le parti confermano l'intenzione di applicare integralmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia di origine legislativa che interconfederale.
La collaborazione fra Direzione Aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà più ampia possibile, nel rispetto dei compiti attribuiti dalla legge.
Anche per l'aspetto formativo, saranno attivate iniziative corsali utilizzando anche i modelli organizzativi che saranno predisposti dagli Organismi Paritetici previsti dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995.