Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 02 febbraio 2015, n. 4668 - Inidoneità della protezione posta all'organo di trasmissione del bottale


 

 

 

Presidente: SQUASSONI CLAUDIA Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA Data Udienza: 16/05/2014

Fatto


C.C. ha proposto, tramite difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pisa emessa in data 18.5.2011 con la quale è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 71 co. 1 in relazione all'art. 87 co. 2 lett. e) d.lvo 81/08 come modificato dall'art 56 d.lvo 106/09) perché, in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della ditta A. srl, ometteva di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'art. 70 cit. d.lvo descritti nel capo di imputazione. Veniva quindi condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di euro 1.500,00 di ammenda. A sostegno del ricorso la difesa del C.C. deduceva i seguenti motivi
1) Vizio di motivazione della sentenza in ordine alla configurabilità del reato contestato in quanto la zona in movimento della cinghia era adeguatamente protetta.
Nello specifico rileva la difesa del ricorrente che il giudice, nel porre a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato la circostanza che la sbarra di protezione non fosse sufficiente ad impedire l'eventuale accesso nella parte posteriore ove si trovava la puleggia, munita di carter di protezione, non ha tenuto in nessuna considerazione le conclusione del CT della difesa, secondo cui detto carter di protezione era idoneo ad impedire l'accesso alla parte in movimento, ovvero la cinghia di trasmissione, per tutta una serie di ragione indicate dettagliatamente nella sua relazione tecnica e in sede di esame dibattimentale e che comunque, quando la barriera viene rimossa, la macchina si ferma e si interrompe automaticamente il movimento della cinghia di trasmissione. Osserva quindi la difesa che, se i tecnici della USL avevano ritenuto la barriera di protezione di cui il bottale era dotato, idonea a proteggere l'operatore dal bottale in rotazione, che si trova ad una distanza dalla barriera di circa 18 cm, non si comprende perché la stessa barriera non sia stata ritenuta idonea a proteggere una parte in movimento (cinghia o puleggia) nella parte interna a ridosso del motore, posto quindi a maggiore distanza dal bottale. La barriera di protezione, se idonea a proteggere l'operatore dalla rotazione del bottale, è ancora più idonea a proteggerlo dal movimento della cinghia, poiché questa si trova a distanza superiore dal bottale. Inoltre non è possibile accedervi se non togliendo la barriera che ferma il movimento.
2) Si duole il ricorrente della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice in quanto, trattandosi di pena pecuniaria, non aveva interesse ad ottenere tale benefìcio ma preferiva pagare l'ammenda.

Diritto


Il primo motivo è inammissibile in quanto si traduce, tramite la surrettizia deduzione di vizi di legittimità, in censure di merito tese ad una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, non consentite in questa sede
Difatti il compito della Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dell'interpretazione delle prove, riservata al giudice di merito, bensì nel controllare l'esistenza di un logico apparato argomentativo: la stessa deve accertare se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza ed i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove. Quindi, una volta accertata la tenuta logica della motivazione, non è possibile per la Suprema Corte procedere ad una nuova valutazione delle risultanze processuale da contrapporre a quella effettuata dai giudice di merito.
Nel caso in esame la sentenza impugnata ha fornito adeguata motivazione, esente da vizi logici e giuridici, circa l'inidoneità della protezione posta all'organo di trasmissione del bottale, evidenziandone la sua inadeguatezza al fine di impedire l'eventuale accesso alla parte anteriore, che appariva aperta e priva di protezione, in base agli accertamenti e rilievi, anche fotografici, eseguiti dal personale della U.S.L., che ha ritenuto di condividere, pur dando conto delle risultanze di segno opposto dell'accertamento tecnico della difesa dell'imputato.
Fondato appare invece il secondo motivo inerente l'applicazione della sospensione condizionale pur in assenza di specifica richiesta da parte dell'imputato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 163 c.p.p, può, anche di ufficio, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dell'ammenda, accordando preferenza, rispetto al contrario interesse dell'imputato, che non ne ha fatto richiesta, alla funzione rieducativa della pena propria del beneficio. In tal caso è tenuto a dare giustificazione delle ragioni della ritenuta prevalenza sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto delle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione dell'istituto (Cass sez 1, 11.11. 2008 n. 44602, sez 3 27.1.2010 n. 11091, sez 5, 5.4.2013 n. 1136).
Orbene, nel caso in esame, non è stato addotto alcun elemento, con riferimento alla funzione rieducativa del beneficio, che giustifichi la priorità ad esso accordata sul contrario parere dell'imputato che non lo aveva richiesto.
Di conseguenza il beneficio va revocato, potendosi provvedere direttamente in questa sede. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata sul punto senza rinvio, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. 1), con conseguente eliminazione della statuizione inerente alla concessione della sospensione condizionale della pena irrogata all'odierno ricorrente.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessa sospensione condizionale
della pena che elimina.
Così deciso in Roma, in data 16 maggio 2014.