Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11130 - Caduta mortale durante i lavori di copertura di un immobile. Diritto al termine di comparizione




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
S.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 613/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 04/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE SALVATORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI M. G.,  che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere per essere estinta la contravvenzione per prescrizione, con rideterminazione della penna; rigetto nel resto.
Udito il difensore Avv. Massimo Ali che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Fatto


1. Il 10.5.2008, mentre era intento ad eseguire dei lavori di copertura di un immobile sito in un fondo in proprietà di S. G., B.G. cadeva al suolo riportando lesioni gravissime che ne cagionavano la morte.

Il S. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Caltagirone, venendogli contestato di aver cagionato il tragico sinistro, perchè quale datore di lavoro e committente del B. aveva omesso di adottare le misure prevenzionistiche richieste dalla tipologia dei lavori, che si svolgevano in quota.

Il Tribunale riteneva fondata la prospettazione accusatoria e condannava il S. ad anni due di reclusione nonchè al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania ha riformato il giudizio di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni uno e mesi sei di reclusione e confermando la pronuncia del Tribunale in ogni altra sua statuizione.

2.1. S.G., a mezzo dei difensori, ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado eccependone la nullità per il mancato rispetto del termine a comparire dovuto all'imputato nel giudizio di appello, essendo decorsi 19 giorni tra la notifica del decreto di citazione e l'udienza del 31.1.2013.

Rammentano gli esponenti che a tale udienza la Corte di Appello dichiarò la contumacia dell'imputato e che, stante la mancata prova della notifica dell'avviso per l'udienza ad uno dei due difensori del S., si provvide al rinvio al 28.3.2013, disponendo per la ripetizione dell'avviso. In tale data non venne svolta alcuna attività processuale, per l'assenza di un componente del Collegio.

Alla successiva udienza del 4.6.2013 i difensori eccepirono il mancato rispetto del termine a comparire dell'imputato. La Corte di Appello ritenne l'eccezione intempestiva; per gli esponenti incorrendo in violazione di legge perchè l'eccezione difensiva era da reputarsi tempestiva, in quanto proposta all'udienza del 4.6.2013, prima della relazione del relatore e della chiusura della fase preliminare. Rilevano gli esponenti che l'eccezione in parola non poteva essere avanzata all'udienza del 31.1.2013 perchè la verifica della costituzione delle parti aveva avuto esito negativo a causa della mancato avviso al codifensore e neppure l'udienza del 28.3.2013 era utile allo scopo, essendo stato disposto un rinvio in via preliminare per la composizione del Collegio sedente.

2.2. Con un secondo motivo viene censurata la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte di Appello ritenuto immotivamente inattendibile il teste Ga.Gi. perchè avente vincoli di parentela con l'imputato, mentre ha ritenuto pienamente attendibili G.A. e G. S., parti civili e moglie e suocero della vittima, senza operare alcun vaglio di tale attendibilità; inoltre, ha trascurato le testimonianze di D.D.G., B.G. e I.A. nonchè travisato la prova ritenendo che Ga.Gi. fosse dipendente del S..

2.3. Con un terzo motivo gli esponenti deduccono violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 1 e 90, assumendo che la responsabilità per violazione prevenzionistica presuppone un rapporto di alterità tra parte datoriale o committente e parte lavorativa, alterità che nella specie non è riscontrabile perchè tanto il S. che la vittima avevano deciso e finanziato, sia pure in misura diversa, l'opera edile nella cui esecuzione era intenta la vittima al momento del sinistro.

Diritto


3. Il ricorso è fondato nel primo motivo.

3.1. Ricostruzione dei fatti. Dall'esame degli atti del fascicolo processuale, alla quale questa Corte è autorizzata dalla natura della censura, emerge che il termine a comparire assicurato all'imputato per la prima udienza del giudizio di appello, quella del 31.1.2013, fu invero di soli nove giorni (e non di 19, come indicato nel ricorso: la notifica cadde il 21 gennaio). In tale udienza la Corte di Appello diede atto dell'omesso avviso al codifensore; venne comunque dichiarata la contumacia del S.. Come rammentato dagli esponenti, l'udienza successiva non vide lo svolgimento di attività processuali mentre in quella del 4 giugno i difensori sollevarono l'eccezione di nullità per non essere stato rispettato il termine a comparire spettante all'imputato.

3.2. Effetti della violazione del diritto al termine di comparizione.

Nella giurisprudenza di legittimità si registra assoluta concordanza di opinioni in ordine al fatto che la violazione del termine di comparizione dell'imputato previsto dalla legge anche per il giudizio di appello (art. 601 c.p.p.) determina una nullità del decreto di citazione. Un radicato contrasto emerge invece a riguardo della natura di tale nullità: alcune decisioni ritengono che l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181 c.p.p., comma 3, e non una nullità assoluta, configurabile solo in caso di omessa citazione dello stesso (Sez. 3^, Sentenza n. 27414 del 04/03/2014, Galati, Rv. 259302; Sez. 6^, Sentenza n. 47535 del 14/11/2013, Arrabito, Rv. 257280; Sez. 6^, Sentenza n. 33132 del 20/06/2013, Carlino, Rv. 257780; Sez. 6^, Sentenza n. 39021 del 15/04/2013, B., Rv. 257098). Altro filone reputa ricorrere una nullità intermedia eccepibile sino alla pronuncia della decisione che conclude il grado di giudizio. Si afferma, pertanto, che in tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601 c.p.p., comma 3, che non può essere integrato da quello irritualmente concesso - non risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato, costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 c.p.p. (Sez. 2^, Sentenza n. 30019 del 27/03/2014, Braidich, Rv. 259978; Sez. 4^, Sentenza n. 40897 del 28/09/2012, Migliorino, Rv. 255005; Sez. 5^, Sentenza n. 2954 del 10/11/2009, Maggiolini, Rv. 245844).

3.3. Orbene, nel caso che occupa non è necessario prendere posizione sulla questione, neppure per investire del contrasto le Sezioni Unite, perchè la soluzione prescinde dalla opzione in merito alla natura della nullità. Nella vicenda in esame, infatti, l'eccezione venne proposta certamente nella fase degli atti preliminari, e segnatamente subito dopo la costituzione delle parti.

L'udienza del 31.1.2013 non registrò la conclusione della verifica della costituzione delle parti, essendo stata rilevata dalla Corte di Appello l'omissione dell'avviso per l'udienza ad uno dei difensori dell'imputato. Nella successiva udienza, subito dopo la costituzione delle parti, si dispose da parte del Collegio territoriale il rinvio della trattazione del processo senza alcuna attività processuale e - stando al tenore del relativo verbale - senza che fosse data la parola alle parti. Sicchè, nella successiva udienza del 4 giugno 2013 si era ancora nella scansione temporale dell' "immediatamente dopo la costituzione delle parti" di cui all'art. 181 c.p.p., comma 3.

Ne deriva che l'eccezione risulta tempestiva sia che la nullità venga ritenuta relativa sia, a fortiori, che venga ritenuta a regime intermedio. E' quindi incorsa in errore la Corte di Appello nel ritenere che l'eccezione dovesse essere proposta nella prima udienza, allorquando era stata dichiarata la contumacia dell'imputato. La nullità determinatasi si è quindi ripercossa sull'intero giudizio di secondo grado.

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno trasmessi alla Corte di Appello di Catania, per il nuovo giudizio.

4. Tanto rende non esaminabile ogni altra richiesta delle parti.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015