Tipologia: CIA
Data firma: 10 maggio 2005
Validità: 10.05.2005 - 31.12.2007
Parti: Sec Servizi e Fisac-Cgil
Settori: Credito e Assicurazioni, Sec Servizi Padova
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Art. 1 - Inquadramenti
a. Premesse
b. Quadro di riferimento
c. Personale dotato di particolare autonomia funzionale
d. Applicazione criteri generali ed automatismi
e. Modifiche del Quadro di riferimento
Art. 2 - Interpretazione
Art. 3 - Ristrutturazioni
Art. 4 - Rimborso spese per i partecipanti ai corsi
Art. 5 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro
Art. 6 - Assegnazione di oggetti di vestiario
Art. 7 - Ex premio di rendimento
Art. 8 - Premio Aziendale di Produttività
Art. 9 - Applicazione, decorrenza e durata
Accordi a latere del contratto integrativo aziendale per il personale delle aree professionali e per i quadri direttivi
Anticipo del Trattamento di Fine Rapporto
Aspettativa
Assegno di anzianità
Assunzione e spostamenti di dipendenti Sec Servizi
Bonus d' esercizio
Concorso spese tranviarie
Figli di dipendenti in quiescenza
Fondo Assistenza Dipendenti e Check-up
Fondo Pensioni Aziendale
Indennità Sala Macchine
Mensa
Mensa turnisti Sala Macchine
Buono pasto Turnisti
Note di qualifica
Orario flessibile
Pari opportunità per il personale femminile
Part time
Permessi
Pianta organica
Politiche per l'occupazione
Premio di anzianità
Premorienza di lavoratori in servizio
Provvidenze agli studenti figli di lavoratori e provvidenze ai figli handicappati
Quadri Direttivi ore eccedenti
Reperibilità
Ruoli Chiave
Trattamento economico aggiuntivo per i ruoli chiave
Trattamento di missione

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 10 maggio 2005, tra la Sec Servizi scpa […], e la delegazione Fisac/Cgil […], e dai Rappresentanti Aziendali […], si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale, per i Quadri Direttivi ed i lavoratori delle Aree Professionali

Art. 5 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro
In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della L. n. 300/70 e dalla L. [dlgs] n. 626/94, le RSA delle OO.SS. firmatarie del presente contratto hanno facoltà di promuovere sopralluoghi presso l'unità produttiva di appartenenza con la partecipazione di esperti di loro fiducia, facenti parte di organismi pubblici specializzati (ad es.: servizio di medicina preventiva della provincia in cui opera Sec Servizi) per rilevazioni sulle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti di lavoro e controlli sulla applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione anti-infortunistica e di malattie professionali, con particolare riferimento anche all'utilizzo di apparecchiature elettroniche, quali, ad esempio, video-terminali, stampanti, visori per microfiches, telescriventi, taglierine, macchine per imbustazione, ecc.
Tali sopralluoghi si effettueranno secondo modalità da concordare di volta in volta tra le RSA e la Direzione, alla quale dovranno essere preventivamente comunicati i nominativi degli esperti incaricati dei sopralluoghi stessi.
Sec Servizi si impegna inoltre a fornire, su richiesta delle RSA, una informativa su controlli, collaudi, verifiche e manutenzioni effettuati periodicamente sui vari impianti in funzione.
L'azienda e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, si impegnano alla definizione del protocollo per l'elezione del delegato alla sicurezza, in ottemperanza alle previsioni della L. [dlgs] n. 626/94.
Sec Servizi s'impegna ad accogliere le richieste di adibizione a diversa mansione presentate dalle lavoratrici in gravidanza e per i 7 mesi successivi alla data del parto, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative. Le RSA potranno richiedere di precisare e di discutere i motivi degli eventuali mancati accoglimenti, al fine di individuare idonee soluzioni.
Al fine di assolvere agli obblighi di cui alle previsione del Testo coordinato D.lgs 626/94 in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, Sec Servizi si impegna comunque a far effettuare a proprio totale carico la visita oculistica, con la periodicità prevista dalla normativa di legge.

Accordi a latere del contratto integrativo aziendale per il personale delle aree professionali e per i quadri direttivi
Il giorno 10 maggio 2005, tra la Sec Servizi scpa […], e la delegazione Fisac/Cgil […], e dai Rappresentanti Aziendali […], si sono stipulati i seguenti Accordi a latere del contratto integrativo aziendale per il personale delle aree professionali e per i quadri direttivi

Indennità Sala Macchine
L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 87 del CCNL 11.07.1999, prevista per l'Operatore che svolge turni notturni, è elevata a € 41,32, per ciascun turno notturno oltre il quinto effettuato nel mese.
L'indennità di cui all'accordo 23.3.1994 prevista per l'operatore che effettua il turno di sabato (mattina 6 giorni o pomeriggio 6 giorni) è pari ad € 41,32.
Lo straordinario eccedente il normale orario del turno notturno (dalle ore 05:00 alle ore 07:00) è retribuito come straordinario notturno.
AI Capo Turno il cui orario di lavoro sia da dieci anni distribuito in turni viene riconosciuta una maggiorazione dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 87 del CCNL 11.07.1999 di € 7,75.

Mensa
E' istituito un servizio mensa per i dipendenti di Sec Servizi a carico dell'Azienda, tale servizio sarà erogato da un operatore esterno, a poca distanza dalla sede aziendale e dotato di cucina interna.
[…]
A partire dal mese di giugno 2006 il pasto comprenderà anche una bevanda (es. acqua minerale) fino ad un massimo di 0,50 euro, che sarà a carico dell'Azienda.
E' istituita una apposita commissione paritetica tra Azienda e lavoratori con il compito di controllare la qualità del servizio mensa e di suggerire opportuni interventi al fine di migliorare il servizio stesso.
Entro il mese di ottobre 2006 le Parti definiranno l'istituzione e la regolamentazione di tale commissione; l'accordo risultante farà parte del presente accordo a latere.
Per i dipendenti in organico presso la sede di Milano viene mantenuto l'attuale accordo che prevede l'erogazione di un ticket restaurant.

Mensa turnisti Sala Macchine
La pausa di trenta minuti spettante agii operatori in turno ai sensi dell'art. 87 lettera e) CCNL 11/07/1999 sarà fruita anche fuori dai locali dell'azienda e, fermo restando che non può determinare interruzioni nel funzionamento del servizio, può essere effettuata, in linea di massima, all'interno dei seguenti orari:
· turno mattino e turno mattino 6 giorni: dalle ore 11.00 alle ore 14.00;
· turno pomeriggio e pomeriggio 6 giorni: dalle ore 17.00 alle ore 19.30;
· turno notturno: dalle ore 23.00 alle ore 1.00.
L'utilizzo del servizio mensa è consentito agli operatori nei seguenti turni:
· turno mattino: durante il periodo di pausa, con le modalità di cui sopra;
· turno mattino 6 giorni: al termine dell'orario di lavoro (dopo le 13.00);
· turno pomeriggio 6 giorni: prima dell'inizio del turno (prima delle ore 13:00);
· turno giornaliero: durante la pausa pranzo.
Nota a verbale
Una eventuale diversa organizzazione dei turni, darà anche luogo ad un incontro tra le Parti per l'eventuale revisione degli orari di accesso al servizio mensa.
Gli accordi raggiunti formeranno parte integrante del presente accordo.

Orario flessibile
Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, è ammessa la flessibilità dell'orario di ingresso giornaliero dalle ore 8,00 alle ore 9,00, con relativo anticipo o recupero al termine della giornata lavorativa. La pausa pranzo, della durata di un'ora, inizia tra le ore 12,30 e le ore 13,30.
Su richiesta del lavoratore, indicante motivazione e durata, comunque limitata nel tempo, del periodo interessato e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda, l'orario settimanale di cui all'art. 86 del CCNL 11.07.1999, può essere distribuito in maniera non uniforme nell'arco dei cinque giorni lavorativi. Spostamenti di orario analoghi a quelli indicati nei due commi precedenti possono essere anche richiesti dall'Azienda in presenza di particolari esigenze organizzative. In tal caso, è facoltà delle RSA chiedere chiarimenti sulle motivazioni e sul periodo di tempo interessato dagli spostamenti.

Pari opportunità per il personale femminile
In relazione alle previsioni dell'art. 12 del CCNL 11 Luglio 1999, viene costituita tra le parti pariteticamente, una Commissione per le pari opportunità, alla quale l'Azienda provvederà a fornire l'informativa prevista dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, sulle azioni positive.
L'analisi e la valutazione congiunta dei dati raccolti avranno lo scopo di individuare comportamenti, abitudini, disposizioni e forme organizzative che nei fatti possano produrre discriminazioni dirette od indirette nei confronti del personale femminile, al fine di individuare spazi per un programma di azioni positive.

Part time
Annualmente, le parti si incontreranno per valutare la compatibilità con le esigenze tecnico-organizzative dell'accoglimento di eventuali richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Pianta organica
Ad estensione delle previsioni di cui all'art. 3 comma B) dell'accordo di rinnovo 12/2/2005, Sec Servizi consegnerà alle RSA:
· mensilmente l'elenco del monte straordinari - comprensivi della Banca Ore e di quanto destinato a pagamento - maturati nel corso del mese precedente suddiviso per unità organizzativa;
· annualmente la pianta numerica e nominativa degli addetti ai vari uffici, con l'indicazione della data di assunzione e dell'inquadramento contrattuale raggiunto;
· mensilmente l'elenco dei nuovi assunti con la loro assegnazione, l'elenco dei cessati dal servizio e l'elenco degli spostamenti.

Reperibilità
In relazione alle previsioni dell'art. 17, 3° comma dell'accordo di rinnovo del CCNL del 12/2/2005, e considerando le particolari caratteristiche delle attività svolte da Sec nell'erogazione dei servizi verso i propri clienti, le Parti concordano gli istituti di cui a seguire indirizzati al regolamento dell'istituto della reperibilità valevoli per il personale inquadrato sia nelle Aree Professionali che nell'area dei Quadri Direttivi.
Sono individuate le seguenti tipologie di reperibilità:
1. in un periodo orario che rientri nella fascia notturna (dalle 22:00 alle 6:00) di ogni giorno lavorativo
2. in un periodo orario che rientri nella fascia diurna (dalle 17:00 alle 22:00 e dalle 6:00 alle 8:00) di ogni giorno lavorativo
3. in un periodo orario che rientri nella fascia notturna (dalle 22:00 alle 6:00) di ogni giorno non lavorativo o festivo (comprese le giornate c.d. "target")
4. in un periodo orario che rientri nella fascia diurna (dalle 6:00 alle 22:00) di ogni giorno non lavorativo o festivo (comprese le giornate c.d. "target")
a. al personale cui viene richiesta la reperibilità di cui ai precedenti punti 1. e 2., si pone il limite di 15 prestazioni complessive (riferite ad entrambe le casistiche) individuali su base bimensile anche non consecutive; nella fattispecie del caso 1., nell'eventualità di intervento notturno, il personale ha diritto ad un aumento della elasticità in ingresso il giorno lavorativo successivo sino alle ore 11.00, fermo restando l'obbligo di recupero al termine de la giornata;
b. al personale cui viene richiesta la reperibilità di cui ai precedenti punti 3. e 4., si pone il limite di 6 prestazioni complessive (riferite ad entrambe le casistiche) individuali su base bimensile anche non consecutive; nella fattispecie del caso 3., nell'eventualità di intervento notturno, il personale ha diritto ad un aumento della elasticità in ingresso il giorno lavorativo successivo sino alle ore 11.00, fermo restando l'obbligo di recupero al termine della giornata;
c. per il personale che abbia erogato la prestazione di reperibilità di cui a precedenti punti 1. e 3. spetta un'esenzione da qualsiasi prestazione esigibile nella fascia notturna per un periodo pari al doppio delle giornate cui è stata erogata la reperibilità; tale esenzione sarà applicata consecutivamente al periodo cui è stata erogata la reperibilità
d. qualora, a fronte di particolari e straordinarie esigenze individuate preventivamente dall'Azienda, esista la necessità di superare le soglie di cui ai punti precedenti:
· per la fattispecie di cui ai precedenti punti 1 e 3, le prestazioni non dovranno superare il numero di 80 su base annua;
· per la fattispecie di cui al precedente punto a., spettano per ogni giornata aggiuntiva, oltre a quanto indicato al 2° comma dell'art. 17, un'indennità di reperibilità pari a € 60,00 per 10 ore o frazione;
· per la fattispecie di cui al precedente punto b., spettano al personale per ogni giornata aggiuntiva, oltre a quanto indicato al 2° comma dell'art. 17, un'indennità di reperibilità pari a € 70,00 per 12 ore o frazione.
e. viene definito un limite massimo delle prestazioni di cui al precedente punto d., nell'ambito del bimestre, nelle misure di:
· 7 prestazioni per quanto concerne la tipologia al punto 1. e 2.;
· 2 prestazioni per quanto riguarda le tipologie ai punti 3. e 4.
Le prestazioni erogate secondo le modalità di cui ai precedenti punti 1. e 3. parteciperanno al conteggio delle prestazioni notturne erogate nel corso dell'anno.
Le parti s'incontreranno periodicamente, anche su richiesta di una delle due parti, per verificare l'andamento del fenomeno di utilizzo dell'istituto della reperibilità.
Nota verbale
1) Le Parti concordano che ogni periodo indicato, di cui ai punti 1. 2. 3. 4., rappresenta una singola prestazione di reperibilità e come tale va trattata.
2) Gli interventi di cui all'articolo 34 del CCNL 12/2/2005 potranno realizzarsi presso l'Azienda o in modalità remota. L'azienda potrà agevolare gli interventi in modalità remota mettendo a disposizione strumenti tecnologici quali PC portatile e/o cellulare.
3) Le Parti si impegnano ad avviare a breve una commissione tecnica bilaterale al fine di individuare criteri di certificazione del lavoro straordinario, per la durata degli interventi in modalità remota, effettuati dalle Aree professionali.
4) il presente accordo è attuato in via sperimentale con decorrenza 1/6/2006 e scadenza 31/12/2006 al fine di definire, verificare e perfezionare le procedure operative.