Tipologia: Contratto Collettivo Aziendale
Data firma: 24 novembre 2004
Validità: 24.11.2004 - 31.12.2007
Parti: Sila/Assindustria e RSU/Fillea-Cgil, Filca,Cisl
Settori: Edilizia, Laterizi, P.M.I., Sila Rovigo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1) Relazione Industriali
2)
3) Inquadramenti Professionali
4) Ambiente e sicurezza
5) Previdenza complementare
6) Premio di risultato
7) Struttura del premio
A) Parametro di produzione:
B) Parametro Redditività
8) Modalità di corresponsione del P.d.R
9) Clausola generale
10) Durata ed efficacia dell'accordo

Contratto Collettivo Aziendale

Il giorno 24.11.2004 presso la sede della società Sila srl, tra la Ditta Sila srl di Rovigo […], con l'assistenza dell'Assindustria […] e le RSU aziendali […] assistiti dalle Organizzazioni Sindacali Aziendali Provinciali Fillea/Cgil e Filca/Cisl [...]

Premesso
- che in data 04.12.2000 tra la Ditta Sila e OO.SS. è stato siglato, in applicazione alle regole e alle procedure per la contrattazione di 2° livello, un contratto collettivo aziendale di lavoro;
- che in data 31.12.2003 è venuto a scadere il contratto collettivo aziendale;
- che è intenzione delle Parti rinnovare il contratto collettivo aziendale confermando la validità dei parametri posti a fondamento del premio di risultato, adattandoli al mutato contesto tecnologico/organizzativo;
tutto ciò premesso in applicazione delle regole e procedure per la contrattazione di secondo livello stabilite al punto 2) lett. B Parte Generale del vigente CCNL settore laterizi è stato stipulato il presente contratto collettivo aziendale di lavoro.

1) Relazione Industriali: le parti riconoscono la validità del sistema di relazioni industriali esistenti in azienda, mirato al coinvolgimento dei lavoratori, tramite le loro rappresentanze, sulle problematiche di maggior rilievo inerenti l'attività di stabilimento. Fermi restando gli obbligo di informazione previsti dal CCNL, Sila srl si dichiara disponibile a fornire ai dipendenti le indicazioni necessarie sui programmi futuri di investimento, sulle strategie di mercato, sulle problematiche organizzative, sulle prospettive occupazionali ed in generale sull'andamento dei servizi dei diversi fattori della produzione. Particolare attenzione sarà posta ai fini della formazione delle maestranze per quanto riguarda l'utilizzo di nuove tecnologie ed impianti.

2) Il programma annuale relativo alle fermate per ferie ed utilizzo dei permessi contrattuali verrà definito nel mese di marzo di ciascun anno. Esigenze organizzative particolari o modifiche del calendario convenuto, nonché eventuali adattamenti degli orari di lavoro alle esigenze della produzione, saranno oggetto di confronto a livello aziendale.

4) Ambiente e sicurezza
Coerentemente alla comune volontà di migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza in stabilimento, l'impresa sta assolvendo a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sila srl, infine, provvederà alla fornitura ai lavoratori di un paio di scarpe antinfortunistiche estive ed invernali per ogni anno di vigenza del presente accordo.
L'impresa provvederà alla sostituzione delle calzature e degli indumenti di lavoro quando necessario previa consegna del materiale usurato.
Casi particolari verranno discussi in azienda.
I rapporti tra il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori ed il responsabile aziendale ex legge [dlgs] n. 626/94 vengono regolati nel rispetto delle norme vigenti in materia nonché degli accordi interconfederali.
Sila srl si impegna ad attivarsi in tempi brevi per provvedere alla realizzazioni di un parcheggio coperto.