Cassazione Penale, Sez. 4, 27 maggio 2015, n. 22382 - Improvvida manovra di un lavoratore ma rispetto alla verificazione dell'infortunio rileva l'omessa formazione


 

 

Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: PICCIALLI PATRIZIA Data Udienza: 17/04/2015

Fatto


B.F. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'articolo 590 c.p., commesso in violazione della normativa antinfortunistica [in danno del lavoratore DR.S.]; fatto per il quale già in primo grado erano state concesse le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alla aggravante prevista dal comma 3 dello stesso articolo 590 c.p., con la condanna alla pena di euro 150,00 di multa [pena sospesa], oltre al risarcimento del danno ( fatto del 9.8.2008).
L'addebito è stata fondato sull'omissione da parte dell'imputato, nella qualità di datore di lavoro, ai propri obblighi di formazione e informazione dei propri dipendenti, ritenuto rilevante rispetto alla verificazione dell'infortunio determinato da una improvvida manovra di uno dei lavoratori chiamati a procedere ad un intervento di sturamento di una fognatura, che aveva provocato lesioni al compagno di lavoro.
Per quanto interessa, la Corte di merito, nel valutare gli elementi di prova, riteneva non attendibili, alla luce delle altre emergenze anche testimoniali, alcune dichiarazioni liberatorie rese da testimoni, considerati comunque legati all'imputato da rapporti di parentela o dipendenza.
Con il ricorso, si contesta il giudizio di inattendibilità formulato dal giudice rispetto a queste testimonianze a discarico e si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di eliminazione della sospensione condizionale.

Diritto


Il primo motivo, peraltro assertivo e generico, è tipicamente di merito, perché attiene all'apprezzamento del compendio probatorio, che il giudice ha formulato con ampia e satisfattiva motivazione, coerente con le determinazioni del primo giudice, spiegando comunque le ragioni per cui la testimonianza dei testimoni della difesa è stata ritenuta non attendibile.
Tale giudizio di fatto non può essere rinnovato da questa Corte, vertendosi in un apprezzamento logicamente motivato, rispetto al quale il ricorrente neppure spiega le ragioni che dovrebbero condurre ad un giudizio di travisamento e comunque dovrebbero giustificare una diversa decisione.
Va accolto il secondo motivo. Risulta che la eliminazione della sospensione condizionale [in ragione evidentemente del fatto che trattavasi di condanna a sola pena pecuniaria] è stata chiesta quanto meno in sede di conclusione. Sul punto la Corte di merito non si è pronunciata.
Vale allora il principio secondo cui, nell'ipotesi di condanna alla sola pena pecuniaria sussiste l'interesse dell'imputato a non vedersi riconosciuta la sospensione condizionale della pena, di cui non abbia fatto richiesta, nella prospettiva di una futura commissione di fatti di natura contravvenzionale e, comunque a carattere colposo. Conseguentemente, ove il giudice di appello, investito della questione ometta la dovuta considerazione di tale interesse, la relativa pronuncia è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606, lettere b) ed e), c.p.p. (Sezione V, 13 luglio 2011, Mattioni ed altro).
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,limitatamente al punto della sospensione condizionale, della quale viene disposta la eliminazione, fermo restando il giudizio di responsabilità.

P. Q. M.

Annulla la impugnata sentenza ( senza rinvio) limitatamente alla disposta sospensione di pena, sospensione che elimina. Rigetta nel resto. Così deciso in data 17 aprile 2015